21.1.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 25/11


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG / Finanzamt Feldkirch

(Causa C-625/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articoli 56 e 63 TFUE - Libera prestazione dei servizi e libera circolazione dei capitali - Enti creditizi - Imposta di stabilità e contributo speciale a tale imposta determinati sulla base del fatturato complessivo di bilancio non consolidato degli enti creditizi stabiliti in Austria - Inclusione delle operazioni bancarie di natura transfrontaliera - Esclusione delle operazioni realizzate da società controllate in un altro Stato membro - Disparità di trattamento - Restrizione - Giustificazione))

(2019/C 25/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

Resistente: Finanzamt Feldkirch

Dispositivo

L’articolo 56 TFUE dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, nella parte in cui pone a carico degli enti creditizi stabiliti in Austria, come quello di cui al procedimento principale, che offrono servizi alla propria clientela residente in altri Stati membri senza ricorrere a stabili organizzazioni ivi costituite, un’imposta determinata in funzione della «media del fatturato complessivo di bilancio non consolidato», comprendente le operazioni bancarie effettuate dagli enti medesimi direttamente con clienti residenti in altri Stati membri, laddove restano escluse le stesse operazioni realizzate da filiali, stabilite in altri Stati membri, di enti creditizi stabiliti in Austria.


(1)  GU C 112 del 26.3.2018.