3.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 436/12


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Dooel Uvoz-Izvoz Skopje Link Logistic N&N / Budapest Rendőrfőkapitánya

(Causa C-384/17) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Trasporto su strada - Disposizioni tributarie - Direttiva 1999/62/CE - Tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture - Pedaggio - Obbligo degli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive - Ammenda forfettaria - Principio di proporzionalità - Applicabilità diretta della direttiva))

(2018/C 436/14)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Dooel Uvoz-Izvoz Skopje Link Logistic N&N

Resistente: Budapest Rendőrfőkapitánya

Dispositivo

Non si può ritenere che il requisito di proporzionalità, di cui all’articolo 9 bis della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture, come modificata dalla direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, possieda effetto diretto.

Il giudice nazionale, in virtù del proprio obbligo di adottare tutte le misure appropriate, di carattere generale o particolare, per garantire il rispetto di tale disposizione, deve interpretare il diritto nazionale conformemente alla disposizione medesima, o, qualora tale interpretazione conforme non risulti possibile, disapplicare ogni disposizione nazionale laddove, nelle circostanze del caso di specie, l’applicazione di tale disposizione conduca ad un risultato contrario al diritto dell’Unione.


(1)  GU C 318 del 25.9.2017.