3.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 436/12 |
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 ottobre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Dooel Uvoz-Izvoz Skopje Link Logistic N&N / Budapest Rendőrfőkapitánya
(Causa C-384/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Trasporto su strada - Disposizioni tributarie - Direttiva 1999/62/CE - Tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture - Pedaggio - Obbligo degli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive - Ammenda forfettaria - Principio di proporzionalità - Applicabilità diretta della direttiva))
(2018/C 436/14)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Parti
Ricorrente: Dooel Uvoz-Izvoz Skopje Link Logistic N&N
Resistente: Budapest Rendőrfőkapitánya
Dispositivo
Non si può ritenere che il requisito di proporzionalità, di cui all’articolo 9 bis della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture, come modificata dalla direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, possieda effetto diretto.
Il giudice nazionale, in virtù del proprio obbligo di adottare tutte le misure appropriate, di carattere generale o particolare, per garantire il rispetto di tale disposizione, deve interpretare il diritto nazionale conformemente alla disposizione medesima, o, qualora tale interpretazione conforme non risulti possibile, disapplicare ogni disposizione nazionale laddove, nelle circostanze del caso di specie, l’applicazione di tale disposizione conduca ad un risultato contrario al diritto dell’Unione.