8.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 230/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Öffentlicher Dienst/Repubblica d’Austria

(Causa C-24/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Divieto di qualsiasi discriminazione fondata sull’età - Direttiva 2000/78/CE - Esclusione dell’esperienza professionale acquisita prima del compimento del diciottesimo anno di età - Nuovo regime di retribuzione e di avanzamento - Mantenimento della differenza di trattamento - Libera circolazione dei lavoratori - Articolo 45 TFUE - Regolamento (UE) n. 492/2011 - Articolo 7, paragrafo 1 - Normativa nazionale che prevede un computo parziale dei pregressi periodi di servizio)

(2019/C 230/02)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Österreichischer Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Öffentlicher Dienst

Convenuta: Repubblica d’Austria

Dispositivo

1)

Gli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in combinato disposto con l’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che entra in vigore retroattivamente, la quale, per porre fine a una discriminazione fondata sull’età, prevede un reinquadramento degli agenti a contratto in servizio in un nuovo regime di retribuzione e di avanzamento nell’ambito del quale il primo inquadramento di tali agenti a contratto è determinato in funzione dell’ultima retribuzione percepita a titolo del precedente regime.

2)

Nell’ipotesi in cui disposizioni nazionali non possano essere interpretate conformemente alla direttiva 2000/78, il giudice nazionale è tenuto ad assicurare, nell’ambito delle sue competenze, la tutela giuridica che tale direttiva attribuisce ai soggetti dell’ordinamento garantendone la piena efficacia e disapplicando ove necessario ogni disposizione nazionale contraria. Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che, quando è stata constatata una discriminazione contraria al diritto dell’Unione, e finché misure dirette a ripristinare la parità di trattamento non sono state adottate, il ripristino della parità di trattamento, in un caso come quello di cui si tratta nel procedimento principale, comporta la concessione, agli agenti a contratto sfavoriti dal precedente regime di retribuzione e di avanzamento, degli stessi vantaggi di cui hanno potuto beneficiare gli agenti a contratto favoriti da tale regime, per quanto riguarda sia la presa in considerazione dei periodi di servizio maturati prima del compimento del diciottesimo anno di età sia l’avanzamento nella scala retributiva e, di conseguenza, la concessione di un’indennità finanziaria agli agenti a contratto discriminati per un importo pari alla differenza tra l’importo della retribuzione che l’agente a contratto interessato avrebbe dovuto percepire se non fosse stato trattato in modo discriminatorio e l’importo della retribuzione effettivamente percepita.

3)

L’articolo 45 TFUE e l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale in forza della quale, nel determinare l’anzianità retributiva di un agente a contratto, sono presi integralmente in considerazione i pregressi periodi di servizio compiuti nell’ambito di un rapporto di lavoro con un ente locale o un comune di uno Stato membro dello Spazio economico europeo, della Repubblica di Turchia o della Confederazione svizzera, con un organismo dell’Unione europea o, inoltre, con un’organizzazione intergovernativa cui la Repubblica d’Austria appartiene o con altri organismi analoghi, mentre qualsiasi altro pregresso periodo di servizio è preso in considerazione solo fino ad un massimo di dieci anni e nei limiti in cui sia pertinente.


(1)  GU C 112 del 10.4.2017.