ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

21 luglio 2017 ( *1 )

«Procedimento sommario – Mercato interno del gas naturale – Direttiva 2009/73/CE – Domanda della Bundesnetzagentur volta a modificare le condizioni di esenzione del gasdotto OPAL dall’applicazione dei requisiti fissati dal diritto dell’Unione – Decisione della Commissione che modifica le condizioni di esenzione dall’applicazione dei requisiti fissati dal diritto dell’Unione – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»

Nella causa T‑883/16 R,

Repubblica di Polonia, rappresentata da B. Majczyna, M. Kawnik e K. Rudzińska, in qualità di agenti,

ricorrente,

sostenuta da

Repubblica di Lituania, rappresentata da D. Kriaučiūnas e R. Krasuckaitė, in qualità di agenti,

interveniente,

contro

Commissione europea, rappresentata da O. Beynet e K. Herrmann, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica federale di Germania, rappresentata da T. Henze e R. Kanitz, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda basata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta alla sospensione dell’esecuzione della decisione C(2016) 6950 final della Commissione, del 28 ottobre 2016, concernente la modifica delle condizioni di esenzione del gasdotto OPAL dall’applicazione dei requisiti relativi all’accesso dei terzi e alla regolamentazione delle tariffe fissati dalla direttiva 2003/55/CE,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti

1

Con la decisione C(2009) 4694, del 12 giugno 2009, la Commissione delle Comunità europee ha chiesto alla Bundesnetzagentur (BNetzA, Agenzia federale tedesca per le reti, Germania), in forza dell’articolo 22 della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU 2003, L 176, pag. 57), di modificare la sua decisione del 25 febbraio 2009 che esclude le capacità di trasporto del progetto di gasdotto Ostseepipeline‑Anbindungsleitung (OPAL), costituente la sezione terrestre, a est, del gasdotto Nord Stream 1, il cui punto di ingresso si trova in prossimità della località di Lubmin, nei pressi Greifswald, in Germania e il punto di uscita nella località di Brandov, in Repubblica ceca, dall’applicazione delle condizioni di accesso dei terzi previste all’articolo 18 di detta direttiva e della regolamentazione delle tariffe prevista all’articolo 25, paragrafi da 2 a 4, della medesima direttiva.

2

La decisione della Commissione, del 12 giugno 2009, fissava le seguenti condizioni:

«a)

Fatta salva la previsione di cui alla lettera b), un’impresa in posizione dominante su uno o più dei principali mercati di gas naturale che coprono a monte o a valle la Repubblica ceca non è autorizzata a riservare in un anno oltre il 50% della capacità di trasporto del gasdotto OPAL al confine ceco. Le riserve relative ad imprese appartenenti allo stesso gruppo, come la Gazprom e la Wingas, saranno esaminate congiuntamente. Le riserve relative ad imprese in posizione dominante/gruppi di imprese in posizione dominante che abbiano concluso accordi sostanziali a lungo termine di fornitura di gas saranno esaminate in forma aggregata (…)

b)

Il limite del 50% della capacità può essere superato qualora l’impresa in questione ceda al mercato un volume pari a 3 miliardi di m3 di gas sul gasdotto OPAL, seguendo una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria (“programma di cessione di gas”). La società che gestisce il gasdotto o l’impresa tenuta a realizzare il programma deve garantire la disponibilità delle corrispondenti capacità di trasporto e la libera scelta del punto di uscita (“programma di cessione di capacità”). La forma dei programmi di “cessione di gas” e di “cessione di capacità” è soggetta all’approvazione della BNetzA».

3

Il 7 luglio 2009 la BNetzA ha modificato la propria decisione del 25 febbraio 2009 adeguandola alle condizioni summenzionate, previste nella decisione della Commissione del 12 giugno 2009. L’esenzione dall’applicazione dei requisiti fissati dalla direttiva è stata concessa dalla BNetzA per un periodo di 22 anni.

4

Il gasdotto OPAL è stato attivato il 13 luglio 2011 e possiede una capacità di circa 36,5 miliardi di m3. In forza delle decisioni della Commissione del 12 giugno 2009 e della BNetzA del 25 febbraio 2009, come modificata dalla sua decisione del 7 luglio 2009, le capacità del gasdotto OPAL sono state completamente esentate dall’applicazione dei requisiti relativi all’accesso regolamentato dei terzi e delle norme tariffarie in base alla direttiva 2003/55.

5

Il 50% non riservato della capacità di tale gasdotto non è mai stato utilizzato, in quanto la Gazprom non ha attuato il programma di cessione del gas previsto nella decisione della Commissione del 12 giugno 2009. La capacità di ingresso del gasdotto nei pressi di Greifswald riveste interesse solo per terzi che siano in grado di introdurre gas in tale punto del gasdotto. Nell’attuale configurazione tecnica il gas naturale può essere fornito in tale punto di ingresso solo attraverso il gasdotto Nord Stream 1, utilizzato dal gruppo Gazprom per trasportare gas proveniente da giacimenti russi, cosicché, a priori, risulta essere utilizzato solo il 50% della capacità di trasporto del gasdotto OPAL.

6

Il 13 maggio 2016 la BNetzA ha notificato alla Commissione, in base all’articolo 36 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55 (GU 2009, L 211, pag. 94), la propria intenzione di modificare talune disposizioni dell’esenzione concessa nel 2009 riguardanti il tratto del gasdotto OPAL gestito dalla Opal Gastransport GmbH & Co. KG (in prosieguo: l’«OGT»).

7

Il 28 ottobre 2016 la Commissione ha adottato, in base all’articolo 36, paragrafo 9, della direttiva 2009/73, la decisione C(2016) 6950 final concernente la modifica delle condizioni di esenzione del gasdotto OPAL dall’applicazione dei requisiti relativi all’accesso dei terzi e alla regolamentazione delle tariffe fissati dalla direttiva 2003/55 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), destinata alla BNetzA.

8

Nella decisione impugnata la Commissione ha mantenuto l’esenzione dall’applicazione dei requisiti di accesso dei terzi concessa al gasdotto OPAL per il tratto compreso tra il punto di ingresso situato nei pressi di Greifswald e il punto di uscita situato a Brandov fino a un massimo del 50% delle capacità, che essa aveva già approvato nella sua decisione del 12 giugno 2009. Per contro, il residuo 50% della capacità su tale tratto – non utilizzato fino a quel momento a causa della mancata attuazione del programma di cessione del gas da parte della Gazprom – è stato svincolato, vale a dire subordinato alle norme di accesso dei terzi. Tale svincolo deve avvenire sotto forma di ripartizione delle capacità di trasporto, che il gestore del gasdotto è tenuto ad assegnare nell’ambito di una messa all’asta trasparente e non discriminatoria.

9

Dato che tale messa a disposizione non discriminatoria e trasparente di capacità di trasporto così svincolate può anch’essa sfociare, de facto, nel loro utilizzo da parte della Gazprom eksport, la Commissione, al fine di assicurarsi che i terzi possano effettivamente aver accesso alle capacità «svincolate», ha aumentato il limite massimo proposto dalla BNetzA riguardante le capacità di interconnessione di tipo FZK (feste frei zuordenbare Kapazitäten, capacità fisse liberamente assegnabili) nel punto di uscita del gasdotto. Pertanto, il gestore del gasdotto OPAL sarà tenuto a mettere a disposizione di utenti diversi dalla società in posizione dominante nel mercato ceco del gas naturale, nell’ambito di una messa all’asta, una capacità di interconnessione FZK di volume iniziale pari a 3,2 milioni di kWh. Qualora risulti, tuttavia, al momento della messa all’asta annuale, che la domanda di capacità di tipo FZK nel punto di uscita di Brandov è superiore al 90% delle capacità offerte, la BNetzA è tenuta ad aumentare di 1,6 milioni di kWh il quantitativo di capacità FZK disponibili nell’asta annuale successiva. Le capacità di FZK disponibili possono raggiungere, nel termine stabilito, un volume pari a 6,4 milioni di kWh, ossia il 20% della capacità totale del gasdotto OPAL.

10

Inoltre, tenuto conto del carattere ascendente delle aste e al fine di evitare qualsiasi gioco al rialzo da parte dell’ente in posizione dominante nel mercato ceco, la Commissione ha introdotto una condizione supplementare secondo la quale siffatto ente può presentare la sua offerta, nell’ambito della messa all’asta di capacità FZK, soltanto al prezzo di base delle capacità, intendendo prevedere, in tal modo, che il prezzo proposto non possa superare, nell’arco dello stesso anno, il prezzo di base medio della tariffa regolamentata nella rete di trasporto della zona commerciale di Gaspool in Germania verso la Repubblica ceca per prodotti analoghi.

11

Il 28 novembre 2016 la BNetzA ha modificato l’esenzione concessa al gestore del gasdotto OPAL con decisione del 25 febbraio 2009 conformemente alla decisione impugnata.

Procedimento e conclusioni delle parti

12

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 dicembre 2016, la Repubblica di Polonia ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata.

13

Con atto separato, depositato lo stesso giorno presso la cancelleria del Tribunale, la Repubblica di Polonia ha introdotto la presente domanda di provvedimenti provvisori, in cui chiede, in sostanza, che il presidente del Tribunale voglia:

sospendere l’esecuzione della decisione impugnata sino alla pronuncia della sentenza che pone fine al procedimento principale;

disporre che la Commissione imponga alla BNetzA di sospendere l’attuazione della posizione della Commissione, esposta nella decisione impugnata, sino alla pronuncia della sentenza che pone fine al procedimento principale;

disporre che la Commissione imponga alla BNetzA di adottare tutte le misure giuridiche possibili al fine di sospendere, sino alla pronuncia della sentenza che pone fine al procedimento principale, l’esecuzione di una decisione, di una transazione, di una convenzione di diritto pubblico o di qualsiasi altra misura di applicazione che modifichi, completi, abroghi o incida in altro modo sulla decisione della BNetzA del 25 febbraio 2009, nella versione del 7 luglio 2009;

disporre che la Commissione imponga all’OGT di astenersi, sino alla pronuncia della sentenza che pone fine al procedimento principale, dal concedere l’accesso alle capacità di trasporto del gasdotto OPAL a condizioni diverse da quelle stabilite con la decisione della BNetzA del 25 febbraio 2009, nella versione del 7 luglio 2009;

esaminare la presente domanda prima del 23 dicembre 2016, in applicazione dell’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale.

14

Nelle sue osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 23 dicembre 2016, la Commissione chiede, in sostanza, che il presidente del Tribunale voglia:

respingere tale domanda;

condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

15

Con ordinanza del 23 dicembre 2016, Polonia/Commissione (T‑883/16 R), il presidente del Tribunale, in forza dell’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura, ha concesso la sospensione dell’esecuzione richiesta sino all’emanazione dell’ordinanza che avrebbe posto fine al presente procedimento sommario. Il presidente ha inoltre rivolto una serie di quesiti alle parti, che vi hanno risposto il 13 gennaio 2017, per quanto riguarda la Repubblica di Polonia, e il 16 gennaio 2017, per quanto riguarda la Commissione. In tale occasione, la Repubblica di Polonia ha anche presentato una domanda di misure di organizzazione del procedimento, sulla quale la Commissione ha depositato, il 20 gennaio 2017, osservazioni volte al rigetto di detta domanda.

16

Il 2 febbraio 2017 il presidente del Tribunale ha accolto l’istanza di intervento della Repubblica federale di Germania, presentata il 19 gennaio 2017, riguardo alla quale sia la Commissione che la Polonia non hanno formulato obiezioni nelle loro osservazioni presentate, rispettivamente, il 30 e il 31 gennaio 2017. La memoria d’intervento della Repubblica federale di Germania a sostegno delle conclusioni della Commissione è stata registrata dalla cancelleria del Tribunale il 9 febbraio 2017. Il 3 marzo 2017 le parti principali hanno presentato le loro osservazioni su tale memoria.

17

Il 1o marzo 2017 la Repubblica di Polonia ha depositato una memoria integrativa nonché due lettere datate, rispettivamente, 30 agosto e 9 dicembre 2016, inviate dal Ministro dell’Energia della Federazione russa al Ministro dell’Energia della Repubblica di Polonia.

18

Il 5 maggio 2017 la Repubblica di Lituania è stata ammessa a intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica di Polonia nel procedimento principale. La sua memoria d’intervento nella causa in esame è stata depositata il 22 maggio 2017. Il 9 giugno 2017 la Repubblica di Polonia e la Commissione hanno presentato le loro osservazioni su tale memoria.

19

Con lettera del 22 giugno 2017, le parti sono state invitate a un’audizione, fissata per il 5 luglio 2017, per esporre il loro argomenti riguardanti i requisiti dell’urgenza e della ponderazione degli interessi. In tale occasione, la Commissione e le intervenienti sono state invitate a far valere le loro osservazioni sulla memoria integrativa depositata dalla Repubblica di Polonia il 1o marzo 2017, alla quale erano allegate prove supplementari a sostegno della sua domanda.

20

Con lettera del 23 giugno 2017, la Repubblica di Lituania ha comunicato al Tribunale che non avrebbe partecipato all’audizione.

21

Durante l’audizione del 5 luglio 2017 la Repubblica di Polonia, la Commissione e la Repubblica federale di Germania hanno presentato i loro argomenti e hanno risposto ai quesiti del presidente del Tribunale.

In diritto

Considerazioni generali

22

Dal combinato disposto degli articoli 278 e 279 TFUE, da un lato, e dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, dall’altro, risulta che il giudice dei procedimenti sommari può, ove reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre i provvedimenti provvisori necessari, in applicazione dell’articolo 156 del regolamento di procedura. Tuttavia, l’articolo 278 TFUE sancisce il principio dell’effetto non sospensivo dei ricorsi, stante che gli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione europea beneficiano di una presunzione di legittimità. Pertanto, solo in via eccezionale il giudice dei procedimenti sommari può ordinare la sospensione dell’esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre provvedimenti provvisori (ordinanza del 19 luglio 2016, Belgio/Commissione, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, punto 12).

23

Inoltre, l’articolo 156, paragrafo 4, prima frase, del regolamento di procedura dispone che le domande di provvedimenti provvisori devono precisare «l’oggetto della controversia, i motivi di urgenza nonché gli argomenti in fatto e in diritto che giustifichino prima facie la concessione del provvedimento provvisorio richiesto».

24

Pertanto, la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice dei procedimenti sommari se è comprovato che la loro concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti, in quanto occorre, per evitare di causare un danno grave e irreparabile agli interessi della parte che li richiede, che siano adottati e producano i loro effetti prima della decisione nel procedimento principale. Questi requisiti sono cumulativi, di modo che le domande di provvedimenti provvisori devono essere respinte qualora non ricorra uno dei suddetti requisiti. Il giudice dei procedimenti sommari procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (v. ordinanza del 2 marzo 2016, Evonik Degussa/Commissione, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

25

Nell’ambito di tale esame globale, il giudice dei procedimenti sommari dispone di un ampio potere discrezionale e resta libero di stabilire, alla luce delle peculiarità del caso di specie, il modo in cui questi diversi presupposti debbano essere verificati, nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna norma giuridica gli impone uno schema di analisi predefinito per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [v. ordinanza del 19 luglio 2012, Akhras/Consiglio, C‑110/12 P(R), non pubblicata, EU:C:2012:507, punto 23 e giurisprudenza ivi citata].

26

Nelle circostanze del caso di specie, occorre esaminare anzitutto se sia soddisfatto il presupposto relativo all’urgenza.

Sull’urgenza

27

Per verificare se le misure provvisorie richieste siano urgenti, occorre ricordare che la finalità del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica garantita dal giudice dell’Unione. Per raggiungere tale obiettivo, l’urgenza deve essere valutata in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che un danno grave e irreparabile sia arrecato alla parte che chiede la tutela provvisoria. Spetta a tale parte fornire la prova che essa non può attendere l’esito del procedimento principale senza subire un danno grave e irreparabile (v. ordinanza del 14 gennaio 2016, AGC Glass Europe e a./Commissione, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).

28

Nella fattispecie, la Repubblica di Polonia teme di subire un danno grave e irreparabile in caso di rigetto della domanda di provvedimenti provvisori in quanto l’esecuzione della decisione impugnata, che ha come effetto l’aumento delle capacità di trasporto attraverso il gasdotto OPAL, comporterebbe necessariamente una diminuzione dei trasporti di gas attraverso i gasdotti Yamal‑Europe e della Fraternità e, di conseguenza, minaccerebbe la sicurezza dell’approvvigionamento di gas in Polonia.

29

In via preliminare, va osservato che non viene contestato che gli effetti della decisione impugnata porteranno a un maggiore utilizzo delle capacità del gasdotto OPAL.

30

Per quanto riguarda il rapporto tra l’estensione della capacità di trasporto di gas attraverso il gasdotto OPAL, la diminuzione del trasporto di gas attraverso i gasdotti Yamal‑Europe e della Fraternità e la minaccia per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas in Polonia, la Repubblica di Polonia ritiene, in sostanza, che esso risulti dalla combinazione di due serie di eventi concomitanti.

31

Da un lato, la Repubblica di Polonia afferma che l’esecuzione della decisione impugnata consentirà alla Gazprom di riservare il 90% delle capacità di trasporto del gasdotto OPAL. La decisione impugnata organizza la messa all’asta del 50% della capacità totale di trasporto del gasdotto OPAL. Tuttavia, secondo la Repubblica di Polonia, i requisiti per l’applicazione dell’esenzione normativa previsti nella decisione impugnata, avranno come conseguenza di consentire alla Gazprom di aggiudicarsi almeno l’80% delle capacità di trasporto parzialmente regolamentate del gasdotto OPAL messe all’asta. Dato che il residuo 50% delle capacità di trasporto del gasdotto OPAL esula dal diritto dell’Unione nonché dai requisiti relativi all’accesso dei terzi, e concesso totalmente alla Gazprom, quest’ultima potrebbe beneficiare, in realtà, di un accesso garantito pari almeno al 90% delle capacità complessive di trasporto del gasdotto OPAL.

32

D’altro lato, la Repubblica di Polonia afferma che tale possibilità, per la Gazprom, di incrementare l’utilizzo delle capacità di trasporto offerte dal gasdotto OPAL le consentirà di modificare la sua strategia commerciale giungendo a una riduzione sostanziale o ad un’interruzione totale della fornitura di gas, da parte di tale impresa, nel mercato tedesco tramite il gasdotto Yamal‑Europe e a una incidenza sostanziale sulle condizioni di fornitura di gas nel mercato polacco tramite i gasdotti Yamal‑Europe e della Fraternità. Anzitutto, tale riduzione, o tale abbandono, dello sfruttamento da parte della Gasprom avrebbe come effetto, in particolare, sotto un primo profilo, di dover ripartire i costi di funzionamento del gasdotto Yamal‑Europe in base a un volume minore di gas, il che comporterebbe un aumento sostanziale dei prezzi di trasporto che si tradurrebbe nell’impossibilità, per gli operatori interessati, di accedere a tale infrastruttura a livello della principale connessione frontaliera proveniente da ovest [punto di interconnessione di Mallnow (Germania)]; sotto un secondo profilo, la riduzione della possibilità, per gli operatori del mercato, di beneficiare dei servizi di inversione virtuale sul gasdotto Yamal‑Europe, che limiterebbe in tal modo l’accesso al mercato polacco del gas per i fornitori alternativi che intendano vendere gas acquistato in Germania, rispetto alla Gazprom e, sotto un terzo profilo, un aumento dei costi di fornitura di gas in altri punti di connessione tra la Polonia e l’Unione a causa dell’aumento della domanda per altre capacità transfrontaliere. Inoltre, data l’interruzione della fornitura di gas proveniente da ovest, la Gazprom potrebbe avvalersi della sua posizione dominante nel mercato polacco e decidere liberamente i prezzi di fornitura di gas diretto alla Polonia, il che determinerebbe un aumento dei prezzi per i clienti finali. Infine, secondo la Repubblica di Polonia, l’accesso a capacità supplementari sul gasdotto OPAL consentirà alla Gazprom di perseguire il riorientamento del transito di gas dal territorio dell’Ucraina verso il gasdotto Nord Stream 1, rendendo così impossibile mantenere l’approvvigionamento nel territorio della Polonia mediante la diramazione del gasdotto della Fraternità nel punto Drozdowicze, al confine polacco‑ucraino, il che avrà come effetto di minacciare la sicurezza energetica della Polonia, in quanto sarà impossibile garantire la continuità dell’approvvigionamento dei clienti che si trovano nel sud‑est della Polonia, essendo questi ultimi riforniti direttamente a partire dall’Ucraina.

33

Senza che sia necessario valutare, da un lato, la natura eventualmente ipotetica di ciascuna delle due serie di eventi, per le quali la Repubblica di Polonia produce una serie di informazioni e di documenti diretti a provare il grado sufficiente di certezza, contestato tuttavia dalla Commissione e dalla Repubblica federale di Germania, e, dall’altro, l’effettività del nesso causale tra queste due serie di eventi e la decisione impugnata, è sufficiente rilevare che, nella fattispecie, non sussiste l’imminenza del danno asserito.

34

Come è stato ricordato supra al punto 27, secondo una giurisprudenza costante, l’urgenza di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutata rispetto alla necessità di statuire in via provvisoria al fine di evitare che un danno grave e irreparabile sia cagionato alla parte che richiede i provvedimenti provvisori prima che si statuisca sulla domanda principale di annullamento e spetta a tale parte fornire la prova fondata che essa non può attendere l’esito del procedimento principale senza dover subire personalmente un danno di tale natura.

35

Orbene, nella fattispecie, dagli elementi contenuti nel fascicolo, non contestati dalla Repubblica di Polonia, risulta che attualmente si applica un contratto di transito concluso con la Gazprom per il trasporto del gas naturale (fino a 32,3 miliardi di m3 di gas) attraverso il tratto polacco del gasdotto Yamal‑Europe ai fini dell’approvvigionamento dei mercati dell’Europa occidentale, compresa la Polonia, sino al 2020 nonché un contratto concluso nel 1996 tra la PGNiG S.A. e la Gazprom per forniture di gas naturale (fino a 10,2 miliardi di m3 di gas), che scadrà alla fine del 2022.

36

Tali informazioni, assenti nella domanda iniziale della Repubblica di Polonia e comunicate per la prima volta dalla Commissione nelle sue osservazioni del 23 dicembre 2016, hanno un’importanza decisiva nella valutazione, da parte del giudice dei procedimenti sommari, del requisito dell’urgenza. Infatti, da tali contratti risulta che lo sfruttamento della capacità di trasporto del tratto polacco del gasdotto Yamal‑Europe è garantito, prima facie, almeno sino alla fine del 2019 e che le forniture della Gazprom al mercato polacco sono garantite sino al 2022. Al riguardo, l’inosservanza di tali obblighi contrattuali offrirebbe rimedi giurisdizionali specifici che dovrebbero essere eventualmente applicati dalla Repubblica di Polonia. In tale contesto, la Repubblica di Polonia potrebbe inoltre prevedere di adire il giudice dei procedimenti sommari conformemente all’articolo 160 del regolamento di procedura.

37

Pertanto e prima facie, anche nel caso in cui la certezza del danno asserito dalla Repubblica di Polonia sia sufficientemente dimostrata, quest’ultimo potrebbe verificarsi non prima della scadenza di detti contratti, e sempre che i medesimi non siano rinnovati. Orbene, nelle sue osservazioni del 3 marzo 2017 sulla memoria della Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Polonia ritiene che la sentenza nel merito della causa in esame sarà verosimilmente pronunciata entro due anni, ossia nel corso del 2019. Pertanto, va osservato che la Repubblica di Polonia non ha fornito la prova fondata del fatto che essa non può attendere l’esito del procedimento principale senza dover subire personalmente un danno grave e irreparabile.

38

Al riguardo, occorre tuttavia rilevare che la Repubblica di Polonia ha allegato alla sua memoria integrativa del 1o marzo 2017 due lettere datate, rispettivamente, 30 agosto e 9 dicembre 2016, inviate dal Ministro dell’Energia della Federazione russa al Ministro dell’Energia della Repubblica di Polonia. La prima lettera riguarda la decisione dell’Urząd Regulacji Energetyki (Ufficio per la regolamentazione dell’energia, Polonia), del 19 maggio 2015, concernente la concessione alla Gaz-System di un certificato di indipendenza per quanto riguarda l’esercizio della funzione di gestore della parte polacca del gasdotto Yamal‑Europe, che, secondo il ministro russo, costituisce una violazione dell’accordo del 25 ottobre 2010 relativo agli obblighi dell’operatore responsabile del segmento polacco di tale gasdotto, basato, a sua volta, sull’accordo russo‑polacco del 25 agosto 1993 relativo alla costruzione di gasdotti per il transito del gas russo nel territorio polacco. La seconda lettera è volta a informare il ministro polacco delle difficoltà incontrate in Ucraina dalla Gazprom, alla quale sarebbe stata inflitta un’ammenda da parte dell’amministrazione ucraina. Il ministro russo avrebbe informato così il suo omologo che dette difficoltà sarebbero state tali, se fossero rimaste irrisolte, da provocare una riduzione della fornitura di gas da parte della Gasprom. Pertanto, la Repubblica di Polonia fa valere, in sostanza, che tali documenti dimostrerebbero la concretezza del rischio di restrizioni o interruzioni della fornitura di gas, attraverso il gasdotto Yamal‑Europe, nel territorio polacco, restrizioni rese ora possibili dalle nuove condizioni di sfruttamento del gasdotto OPAL derivanti dalla decisione impugnata.

39

Anzitutto, va osservato che, nonostante l’importanza che la Repubblica di Polonia sembra attribuire a tali elementi di prova supplementari, questi ultimi non erano presenti nella domanda di provvedimenti provvisori presentata il 16 dicembre 2016. Inoltre, senza che sia necessario pronunciarsi in questa fase sull’esistenza di un collegamento tra il contenuto di tali documenti e la decisione impugnata, è sufficiente rilevare che le minacce asserite sono, prima facie, subordinate alla condizione dell’attuazione della decisione dell’ufficio per la regolamentazione dell’energia del 19 maggio 2015 che doveva aver luogo al più tardi nel maggio 2017. Nel corso dell’audizione, la Repubblica di Polonia ha comunicato al presidente del Tribunale che tale attuazione non era stata ancora effettuata. Pertanto, se, dopo detta attuazione, tali azioni repressive si dovessero concretizzare, costituirebbero, con ogni probabilità, elementi nuovi che consentirebbero alla Repubblica di Polonia di adire il giudice dei procedimenti sommari, conformemente all’articolo 160 del regolamento di procedura, il quale potrà quindi adottare un nuovo provvedimento di sospensione inaudita altera parte, in forza dell’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura, per ripristinare provvisoriamente la normativa applicabile prima dell’istituzione del regime previsto dalla decisione impugnata sino alla pronuncia sulla fondatezza della nuova domanda alla luce dei fatti nuovi.

40

Pertanto, si deve concludere che, poiché l’imminenza del danno asserito non è stata dimostrata, la Repubblica di Polonia non ha soddisfatto la condizione secondo la quale essa non potrebbe attendere, senza veder realizzato il danno asserito, la pronuncia della decisione del Tribunale nel procedimento principale.

41

La situazione sarebbe diversa solo se alcuni eventi si dovessero verificare sin d’ora, rendendo già irreversibile la situazione pregiudizievole asserita. Orbene, la Repubblica di Polonia sembra ritenere che i fatti nella causa in esame diano luogo a siffatto accertamento, data la possibilità per la Gazprom di effettuare, in occasione delle prossime aste annuali, relative alla quota del 50% delle capacità di trasporto svincolate per effetto della decisione impugnata, riserve a lungo termine aventi come effetto di cristallizzare la situazione in modo tale che la portata degli effetti giuridici della decisione impugnata supererebbe di gran lunga la durata della sua esistenza giuridica.

42

In primo luogo, la Repubblica di Polonia sottolinea che le riserve delle capacità di trasporto messe all’asta conformemente alle nuove condizioni di utilizzo del gasdotto OPAL potranno essere realizzate per un periodo di quindici anni. Orbene, essa afferma che ci si deve attendere che la Gazprom riservi la maggior parte delle capacità di trasporto durante tale periodo, cristallizzando così la situazione, quale descritta al punto 32, per i prossimi quindici anni.

43

In secondo luogo, essa precisa che le riserve, che assumono la forma di convenzioni di diritto privato, saranno successivamente fonti di diritti e di obblighi per persone fisiche o giuridiche, oggetto di tutela, indipendentemente dall’esito del ricorso principale. A suo avviso, anche l’annullamento della decisione impugnata non potrà determinare l’annullamento dei contratti di trasporto o di fornitura di gas tramite il gasdotto OPAL. Essa sottolinea altresì che tali contratti di trasporto avranno come effetto concomitante la conclusione di contratti commerciali di trading di gas, che genererà così un ulteriore ostacolo alla risoluzione dei contratti di trasporto.

44

Tuttavia, occorre rilevare che tale analisi si basa su un’errata comprensione del funzionamento dell’ordinamento giuridico istituito dai Trattati (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 1964, Costa, 6/64, EU:C:1964:66, pag. 1143). In caso di annullamento della decisione impugnata, le condizioni di utilizzo del gasdotto OPAL, quali autorizzate da tale decisione, non troveranno più applicazione. Pertanto, non potrà essere attuato alcun atto di diritto privato fondato su tali condizioni. Tanto la Commissione quanto la Repubblica federale di Germania hanno sottolineato, correttamente, tale aspetto sia nelle loro memorie che nel corso dell’audizione del 5 luglio 2017.

45

Al riguardo, oltre agli ostacoli di ordine giuridico, la cui esistenza non può essere ammessa, come è stato ricordato supra al punto 44, la Repubblica di Polonia obietta che esistono difficoltà di ordine pratico nel dare attuazione agli effetti di siffatto annullamento. Tuttavia, occorre respingere anche tale obiezione. Infatti, come sottolinea la Commissione nelle sue risposte del 16 gennaio 2017 ai quesiti posti dal presidente del Tribunale il 23 dicembre 2016, se il Tribunale annulla la decisione impugnata, la riserva di prodotti annuali di capacità per il periodo successivo alla pronuncia della sentenza del Tribunale dovrà essere invalidata, in quanto riguarda prodotti annuali distinti, che non possono essere riservati per un periodo che si protrae per quindici anni, sia che vengano cumulati con altri sia che si tratti di prodotti fra loro indipendenti. Inoltre, dalle condizioni generali del contratto applicabili al trasporto di gas attraverso il gasdotto OPAL, fornito dalla Commissione, risulta che il contratto di trasporto concluso fra gli utenti della rete e l’OGT per quanto riguarda l’acquisto di prodotti di capacità mediante asta potrà essere risolto immediatamente per motivi rilevanti, e l’annullamento della decisione impugnata da parte del Tribunale si annovera indubbiamente fra questi motivi. La Commissione aggiunge, correttamente, che tale annullamento costituirebbe una circostanza fortuita avente conseguenze giuridiche sul contratto, nel senso che giustificherebbe l’adeguamento delle condizioni di detto contratto. Per di più, tali condizioni generali autorizzano l’OGT a modificare le condizioni del contratto per il futuro qualora la necessità di tener conto del mutamento della situazione giuridica lo imponga, ad esempio in presenza di una sentenza pronunciata da un giudice internazionale. Del resto, non sembra escluso, a priori, che, con riferimento alla controversia pendente dinanzi al Tribunale, sia inserita una clausola di salvaguardia in tutti i contratti firmati riguardanti le future aste (ad esempio, i contratti a valle conclusi dagli operatori impegnati nel trasporto, nella distribuzione e nella cessione di gas fornito dalla Gazprom, ma anche i contratti commerciali di trading di gas), al fine di prevedere le conseguenze di una nuova eventuale sospensione della decisione impugnata o dell’annullamento di quest’ultima. In ogni caso, poiché sono stati avviati procedimenti dinanzi al Tribunale avverso la decisione impugnata, esiste indubbiamente un rischio commerciale che non potrà essere ignorato dagli operatori del mercato.

46

Alla luce di quanto precede, risulta che, anche se la loro certezza fosse dimostrata, tutte le conseguenze connesse alla combinazione delle due serie di eventi descritti supra ai punti 31 e 32, lungi dal riguardare un periodo di quindici anni, sarebbero, in realtà, limitate al periodo precedente la data della pronuncia della sentenza del Tribunale che pone fine al procedimento principale. Al riguardo, da un lato, va osservato che, sebbene la Repubblica di Polonia non abbia ritenuto utile presentare una domanda di procedimento accelerato nell’ambito del suo ricorso principale, non si esclude che il Tribunale decida d’ufficio di statuire su tale causa in base a siffatto procedimento, in forza dell’articolo 151, paragrafo 2, del regolamento di procedura. In caso contrario, sarà sempre possibile, qualora le circostanze lo richiedano, disporre che tale causa sia decisa con priorità, conformemente all’articolo 67, paragrafo 2, del medesimo regolamento. D’altro lato, nelle sue osservazioni sulla memoria della Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Polonia sottolinea che il danno da essa subito deriva anzitutto dalle possibili modifiche delle vie di transito del gas verso l’Unione. Orbene, come è stato precisato supra ai punti 35 e 36, non solo atti giuridici, attualmente in vigore, ostano al verificarsi di tale ipotesi almeno sino al 2020, ma anche l’esistenza di rimedi giurisdizionali specifici, tra cui la possibilità di adire il giudice dei procedimenti sommari in base a fatti nuovi, garantiscono alla Repubblica di Polonia, in caso di violazione di detti atti, una tutela giurisdizionale effettiva nel suo contenzioso dinanzi al Tribunale. Pertanto, solo l’ipotesi descritta supra al punto 31, prevista dalla Repubblica di Polonia, potrebbe eventualmente verificarsi durante il periodo precedente l’adozione della sentenza del Tribunale che pone fine al procedimento principale. Orbene, tale ipotesi, consistente nell’utilizzo del 90% delle capacità di trasporto del gasdotto OPAL da parte della Gazprom, non è causa, di per sé, del danno asserito dalla Repubblica di Polonia, ossia la minaccia relativa alla sicurezza dell’approvvigionamento di gas in Polonia. Di conseguenza, quand’anche gli effetti di tale ipotesi fossero irreversibili, la condizione della dimostrazione di un danno grave e irreparabile per la Repubblica di Polonia, che giustifichi l’adozione dei provvedimenti provvisori richiesti, non sarebbe soddisfatta.

47

Pertanto, dalla precedente trattazione emerge che la Repubblica di Polonia non ha fornito la prova che essa non può attendere l’esito del procedimento principale senza dover subire personalmente un danno grave e irreparabile a causa dell’esecuzione della decisione impugnata.

48

Ne consegue che il requisito dell’urgenza non è soddisfatto, cosicché la presente domanda di provvedimenti provvisori deve essere respinta, senza che sia necessario esaminare quello relativo all’esistenza del fumus boni iuris né procedere alla ponderazione degli interessi.

Sulla domanda di misure di organizzazione del procedimento

49

Con la domanda di misure di organizzazione del procedimento presentata il 13 gennaio 2017, la Repubblica di Polonia chiede, in sostanza, che il Tribunale ordini alla Commissione di fornire informazioni riguardanti:

gli effetti prodotti dall’applicazione della decisione impugnata, con particolare attenzione al numero e al tipo di aste concernenti le capacità di trasporto sul gasdotto OPAL, organizzate nel periodo di applicazione della decisione impugnata, nonché i risultati di tali aste e il livello di aumento (in volume e in percentuale) dei flussi di gas che transitano per il gasdotto OPAL con riferimento al periodo precedente;

le modalità di attuazione dell’ordinanza del 23 dicembre 2016, Polonia/Commissione (T‑883/16 R), che dispone la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata, spiegando le ragioni dell’organizzazione di aste sulle capacità di trasporto sul gasdotto OPAL dopo la data della pronuncia di detta ordinanza e indicando il livello dell’aumento (in volume e in percentuale) dei flussi di gas che transitano per il gasdotto OPAL, verificatosi dopo la data della pronuncia dell’ordinanza.

50

Al riguardo, è sufficiente rilevare, in primo luogo, che, sebbene possano sorgere questioni legittime riguardo ai fatti relativi all’utilizzo delle capacità di trasporto sul gasdotto OPAL, successivi all’adozione dell’ordinanza del 23 dicembre 2016, Polonia/Commissione (T‑883/16 R), dagli elementi contenuti nel fascicolo emerge che, da un lato, l’attuale utilizzo di tale gasdotto è disciplinato secondo le condizioni applicabili prima dell’adozione della decisione impugnata e, dall’altro, le aste previste per il 6 marzo 2017, per le quali la Repubblica di Polonia riteneva particolarmente importante il chiarimento di tali circostanze, non hanno avuto luogo.

51

In secondo luogo, anche se, nel corso dell’audizione del 5 luglio 2017, la Repubblica federale di Germania ha effettivamente confermato che taluni contratti, collegati alle aste organizzate prima dell’adozione dell’ordinanza del 23 dicembre 2016, Polonia/Commissione (T‑883/16 R), erano stati eseguiti in violazione degli effetti delle sospensione pronunciata dal giudice dei procedimenti sommari in tale ordinanza, essa ha tuttavia sottolineato la confusione cui aveva fatto fronte in tale situazione. Infatti, in seguito all’adozione di detta ordinanza, è stato avviato un procedimento dinanzi all’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land Düsseldorf, Germania) che ha portato all’adozione di una decisione datata 30 dicembre 2016 di sospensione dell’accordo concluso tra l’OGT e la BNetzA del 28 novembre 2016. La Repubblica federale di Germania ha quindi ritenuto, erroneamente, come essa stessa ha riconosciuto nel corso dell’audizione, che soltanto l’organizzazione delle aste future fosse oggetto dell’ordinanza del 23 dicembre 2016, Polonia/Commissione (T‑883/16 R), ad esclusione di qualsiasi effetto sull’esecuzione dei contratti relativi alle aste precedenti. Alla luce degli scambi avvenuti in seguito, nell’ambito del presente procedimento, la Repubblica federale di Germania ritiene che tale interpretazione errata non possa ripetersi sia nel caso di una nuova sospensione pronunciata dal giudice dei procedimenti sommari che nel caso dell’annullamento della decisione impugnata da parte del Tribunale. Al riguardo, essa ha precisato che la normativa tedesca le conferiva poteri di ingiunzione nei confronti della BNetzA, sufficienti per garantire la piena efficacia delle decisioni del Tribunale e del giudice dei procedimenti sommari.

52

Pertanto, non risulta necessario ottenere le informazioni oggetto di detta domanda, la quale deve essere quindi respinta.

53

In forza dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura, le spese devono essere riservate.

 

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

 

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

 

2)

L’ordinanza del 23 dicembre 2016, Polonia/Commissione (T‑883/16 R), è revocata.

 

3)

Le spese sono riservate.

 

Lussemburgo, 21 luglio 2017

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il polacco.