28.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 441/29 |
Ricorso proposto il 23 settembre 2016 — Trasta Komercbanka e a./BCE
(Causa T-698/16)
(2016/C 441/34)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Trasta Komercbanka AS (Riga, Lettonia) e altri 6 (rappresentanti: O. Behrends, L. Feddern e M. Kirchner, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della BCE, del 3 marzo 2016, che revoca l’autorizzazione bancaria della Trasta Komercbanka AS; e |
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condannare la convenuta al pagamento delle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sette motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato l’articolo 24 del regolamento sull’MVU (1), e disposizioni ad esso correlate, connesse al riesame della precedente decisione della BCE da parte della commissione amministrativa del riesame. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la BCE non ha esaminato e valutato con attenzione e imparzialità tutti gli aspetti di fatto tra i quali, ma non solo, la circostanza che la BCE non ha reagito in modo appropriato al fatto che le informazioni e i documenti presentati dalla locale autorità di regolamentazione lettone erano imprecisi. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato il principio di proporzionalità non riconoscendo la disponibilità di misure alternative. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato il principio della parità di trattamento. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato l’articolo 19 e il considerando 75 del regolamento sull’MVU ed è incorsa in uno sviamento di potere. |
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto. |
7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che la BCE ha violato norme procedurali, tra cui il diritto al contraddittorio, il diritto di accesso al fascicolo, il diritto a una decisione adeguatamente motivata, nonché sulla violazione dell’articolo 83, paragrafo 1, del regolamento quadro sull’MVU. |
(1) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287, del 29.10.2013, pag. 63)