7.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 410/26 |
Ricorso proposto il 16 settembre 2016 — Digital Rights Ireland/Commissione
(Causa T-670/16)
(2016/C 410/37)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Digital Rights Ireland Ltd (Bennettsbridge, Irlanda) (rappresentante: E. McGarr, Solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare ammissibile il ricorso; |
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dichiarare che la decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy, costituisce un manifesto errore di valutazione della Commissione nella parte in cui afferma che negli USA sussiste un livello adeguato di protezione, per i dati personali, conformemente alla direttiva 95/46/CE (1); |
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dichiarare la decisione impugnata nulla e disporre l’annullamento della decisione impugnata concernente l’adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy; |
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condannare la Commissione alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola l’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46, in combinato disposto con gli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
2. |
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata viola l’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46, in combinato disposto con gli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e alla luce della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C—362/14, Schrems. |
3. |
Terzo motivo, vertente sul fatto che i «principi in materia di privacy» e/o le «dichiarazioni e impegni ufficiali» (degli USA), contenuti agli allegati I e da III a VII della decisione impugnata non costituiscono «impegni internazionali» ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46. |
4. |
Quarto motivo, vertente sul fatto che le disposizioni del Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 Amendments Act of 2008 [legge del 2008 di modifica della legge del 1978 relativa alla vigilanza sull'intelligence esterna; in prosieguo: la «legge del 2008 di modifica del FISA»] costituiscono norme di legge volte a consentire alle amministrazioni pubbliche di accedere in maniera generalizzata al contenuto delle comunicazioni elettroniche e, di conseguenza, non sono compatibili con l’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
5. |
Quinto motivo, vertente sul fatto che le disposizioni della legge del 2008 di modifica del FISA costituiscono norme di legge volte a consentire alle amministrazioni pubbliche di accedere segretamente e in maniera generalizzata al contenuto delle comunicazioni elettroniche e, di conseguenza, non sono compatibili con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
6. |
Sesto motivo, vertente sul fatto che, avendo omesso di recepire integralmente le disposizioni contenute nella direttiva 95/46 (segnatamente nell’articolo 28, paragrafo 3), la decisione impugnata, prima facie, omette di assicurare in modo adeguato che i diritti dei cittadini dell’Unione europea ai sensi del diritto UE siano pienamente garantiti quando i loro dati sono trasferiti agli Stati Uniti d’America. |
7. |
Settimo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata è in contrasto con gli articoli 7 e 8 e con l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. |
8. |
Ottavo motivo, in cui si deduce che, nella parte in cui la decisione impugnata consente, o in alternativa omette o ha omesso la protezione nei confronti dell’accesso indiscriminato alle comunicazioni elettroniche da parte di autorità di contrasto straniere, è invalida in quanto viola il diritto al rispetto della vita privata, il diritto alla protezione dei dati, la libertà di espressione e la libertà di riunione e di associazione, sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e tutelati dai principi generali del diritto UE. |
9. |
Nono motivo, in cui si deduce che, nella parte in cui la decisione impugnata consente l’accesso indiscriminato alle comunicazioni elettroniche da parte di autorità di contrasto straniere, o in alternativa omette o ha omesso di proteggere nei confronti di tale accesso, nonché omette di istituire un mezzo di ricorso adeguato in favore dei cittadini dell’UE i cui dati personali siano in tal modo oggetto di accesso, nega agli individui il diritto a un ricorso effettivo e il diritto a una buona amministrazione, in violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dei principi generali del diritto UE. |
10. |
Decimo motivo, vertente sul fatto che, avendo omesso di recepire integralmente i diritti contenuti nella direttiva 95/46 (segnatamente negli articoli 14 e 15), la decisione impugnata, prima facie, omette di assicurare in modo adeguato che i diritti dei cittadini dell’Unione europea ai sensi del diritto UE siano pienamente garantiti quando i loro dati sono trasferiti agli Stati Uniti d’America. |
(1) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31).