31.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 402/57


Ricorso proposto il 12 settembre 2016 — Bernaldo de Quirós/Commissione

(Causa T-649/16)

(2016/C 402/67)

Lingua processuale: francese

Parti

Ricorrente: Belén Bernaldo de Quirós (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della APN, nella persona della Direttrice generale della DG «Educazione e Cultura» della Commissione europea, del 30 novembre 2015, recante modifica dell’assegnazione della sig.ra Bernaldo de Quirós dal posto di Capo Unità «Ufficio dei Tirocini» EAC.C.4 al posto di Consigliere in modernizzazione dell’insegnamento DG EAC.B;

condannare la Commissione europea alla totalità delle spese

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione e su uno sviamento di potere.

La ricorrente ritiene che la decisione impugnata sia viziata da un errore manifesto di valutazione relativo all’interesse del servizio e attinente all’equivalenza di impiego. Essa desidera far valere che la sua riassegnazione al posto di Consigliere in modernizzazione dell’insegnamento non è giustificata dall’interesse del servizio, bensì da una volontà dei suoi superiori gerarchici di isolarla professionalmente e di infliggerle una sanzione disciplinare anticipata. La decisione sarebbe pertanto viziata da sviamento di potere in quanto siffatta assegnazione è, per di più, contraria all’interesse del servizio, alla luce delle competenze della ricorrente e della necessità di assegnare posti vacanti di Capo Unità nella DG EAC.

Ella ritiene inoltre che la riassegnazione non abbia rispettato il principio di equivalenza di impiego. Le nuove funzioni attribuite alla ricorrente, infatti, per la loro stessa natura, la loro importanza e la loro ampiezza si collocano al di sotto di quelle assegnate ad un Consigliere di grado AD13. Per di più, il posto non corrisponde a un’esigenza reale del servizio richiesta dall’articolo 2 della decisione C(2008)5029/2.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltati nonché del dovere di sollecitudine dell’amministrazione.

La ricorrente ritiene che la decisione di riassegnazione non sia stata adottata in condizioni che garantissero il suo diritto di essere ascoltate, poiché ella non ha potuto esporre efficacemente il suo punto di vista sul progetto di decisione di riassegnazione. A ciò si aggiunge una violazione del dovere di sollecitudine dell’amministrazione, poiché l’APN non ha né tenuto conto degli interessi della ricorrente, né ricercato obiettivamente un punto di equilibrio tra l’interesse del servizio e quello della ricorrente, ad esempio prendendo in considerazione un’assegnazione un posto vacante di Capo unità.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione della decisione C(2008) 5029/2 della Commissione europea del 9 agosto 2008, relativa alle funzioni di Consigliere

La ricorrente lamenta la violazione della decisione C(2008) 5029/2, nella versione consolidata del 7 luglio 2016, poiché la DG EAC avrebbe ecceduto le quote assegnate di consiglieri e non avrebbe dimostrato che il posto di Consigliere in modernizzazione dell’insegnamento al quale ella è stata riassegnata fosse effettivamente legittimo.