25.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 145/35 |
Ricorso proposto il 8 marzo 2016 — Klausner Holz Niedersachsen/Commissione
(Causa T-101/16)
(2016/C 145/43)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Klausner Holz Niedersachsen GmbH (Saalburg-Ebersdorf, Germania) (rappresentanti: D. Reich, C. Hipp e T. Ilgner, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare che la convenuta ha violato l’articolo 108 TFUE in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in quanto ha omesso di adottare, a seguito della lettera della ricorrente del 13 novembre 2015, la decisione, prevista dalle citate disposizioni, sulla conclusione dei procedimenti di esame preliminare SA.37113 e SA.375009, ai sensi dell’articolo 4 del citato regolamento; |
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condannare la convenuta alla spese, anche in caso di non luogo a statuire in ragione dell’adozione di un atto da parte della Commissione nelle more del presente giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla mancata adozione entro un termine ragionevole, da parte della Commissione, di una decisione a conclusione del procedimento di esame preliminare ai sensi dell’articolo 4, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) 2015/1598 (1), sebbene le sia stato richiesto di agire a norma dell’articolo 265, paragrafo 2, TFUE.
(1) Regolamento (EU) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GU L 248, pag. 9).