4.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 118/41


Ricorso proposto il 19 febbraio 2016 –Vereniging Gelijkberechting grondbezitters e a./Commissione

(Causa T-79/16)

(2016/C 118/48)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrenti: Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (Hoenderloo, Paesi Bassi) e 21 altri (rappresentanti: H. Viaene, D. Gillet e T. Ruys, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento;

annullare la decisione della Commissione del 2 settembre 2015, riguardante un aiuto di Stato asseritamente illegittimo relativo all’acquisto sovvenzionato o alla messa a disposizione gratuita di spazi naturali [Aiuto SA.27301 (2015/NN) — Paesi Bassi] nonché il rigetto implicito del reclamo del Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente su una violazione dei diritti procedurali sanciti all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE. Alla conclusione dell’istruttoria preliminare la Commissione non avrebbe potuto essere in grado di avere sufficiente sicurezza sulla compatibilità dell’aiuto, a causa dei seguenti elementi:

la durata eccessivamente lunga dell’istruttoria preliminare;

la copiosa corrispondenza intercorsa tra i diversi interessati nel corso dell’istruttoria preliminare;

il fatto che l’aiuto approvato con la decisione è stato sostituito da un aiuto diverso nel corso dell’istruttoria preliminare;

il contenuto del nuovo aiuto che è stato approvato dalla Commissione.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione dei principi di irretroattività e di certezza del diritto.

La Commissione avrebbe violato i principi di irretroattività e di certezza del diritto applicando la Disciplina relativa agli aiuti di Stato (1) sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, in vigore il 31 gennaio 2012, ad un aiuto di Stato che non veniva più applicato dal 2011 e già sostituito da un aiuto nuovo, approvato dalla Commissione.

3.

Terzo motivo, vertente su un errore di diritto e un difetto di motivazione nell’applicazione della Disciplina.

La Commissione avrebbe effettuato valutazioni manifestamente errate riguardo all’applicazione del requisito di una decisione di aggiudicazione del servizio di interesse economico generale, segnatamente riguardo alla durata del periodo di aggiudicazione. Inoltre essa avrebbe parimenti commesso errori manifesti nell’analisi dell’importo di compensazione e avrebbe ignorato il requisito della tenuta di una contabilità separata.

Ai fini di accertare l’esistenza della necessaria decisione di aggiudicazione del servizio di interesse economico generale, non sarebbe stato accertato se per l’assegnazione di terreni a titolo gratuito si configuri una decisione di aggiudicazione. Inoltre la Commissione non avrebbe neppure analizzato le garanzie per evitare una compensazione eccessiva nella cessione dei terreni a titolo gratuito.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

Le cessioni a titolo gratuito e i sussidi all’acquisto sarebbero manifestamente inutili e inidonei a raggiungere l’obiettivo perseguito di conservazione della natura.

Il fatto che l’aiuto fosse aperto soltanto per 13 organizzazioni che gestiscono terreni non sarebbe in alcun modo necessario o giustificabile per l’adempimento dell’onere di servizio pubblico di conservazione della natura.


(1)  Decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU 2012, L 7, pag. 3) e la comunicazione della Commissione — Disciplina dell’Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) (GU 2012, C 8, pag. 15).