23.4.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 142/46 |
Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2018 — Paulini / BCE
(Causa T-764/16) (1)
((«Funzione pubblica - Personale della BCE - Retribuzione - Esercizio di revisione annuale degli stipendi e dei premi - Legittimità degli orientamenti - Metodo di calcolo - Considerazione dei congedi per malattia - Considerazione delle attività di un rappresentante del personale - Principio di non discriminazione»))
(2018/C 142/61)
Lingua processuale: L'inglese
Parti
Ricorrente: Jörn Paulini (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: inizialmente L. Levi e M. Vandenbussche, successivamente L. Levi e A. Tymen e infine L. Levi, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: F. von Lindeiner e D. Camilleri Podestà, agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 270 TFUE e diretta ad ottenere, da un lato, l’annullamento della decisione della BCE, comunicata al ricorrente il 15 dicembre 2015 e modificata il 10 febbraio 2016, relativa alla revisione annuale degli stipendi e dei premi per il 2015 e, dall’altro, il risarcimento del danno che il ricorrente sostiene di aver subito a seguito di tale decisione.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
Il sig. Jörn Paulini sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Banca centrale europea. |