16.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 134/19


Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2018 — CEE Bankwatch Network / Commissione

(Causa T-307/16) (1)

((«Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti riguardanti una decisione della Commissione relativa alla concessione di un prestito Euratom a sostegno del programma ucraino di miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari - Diniego parziale di accesso - Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di relazioni internazionali - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali - Interesse pubblico prevalente - Regolamento (CE) n. 1367/2006 - Applicazione ai documenti relativi alle decisioni prese nell’ambito del Trattato CEEA»))

(2018/C 134/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CEE Bankwatch Network (Praga, Repubblica ceca) (rappresentante: C. Kiss, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Zadra, F. Clotuche-Duvieusart e C. Cunniffe, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti inizialmente M. Holt e D. Robertson, successivamente S. Brandon, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2016) 2319 final della Commissione, del 15 aprile 2016, che nega, sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), l’accesso a una serie di documenti riguardanti la decisione C(2013) 3496 final della Commissione, del 24 giugno 2013, relativa alla concessione di un prestito Euratom a sostegno del programma ucraino di miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La CEE Bankwatch Network sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 305 del 22.8.2016.