3.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/29


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea Constituțională a României (Romania) il 30 dicembre 2016 — Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept/Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

(Causa C-673/16)

(2017/C 104/43)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea Constituțională a României

Parti

Ricorrenti: Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociația Accept

Convenuti: Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Questioni pregiudiziali

1)

Se il termine «coniuge», all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/38/[CE] (1), in combinato disposto con gli articoli 7, 9, 21 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, comprenda il coniuge dello stesso sesso, proveniente da uno Stato che non è membro dell’Unione europea, di un cittadino dell’Unione europea con il quale il cittadino si è legittimamente sposato in base alla legge di uno Stato membro diverso da quello ospitante.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se gli articoli 3, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/[CE], in combinato disposto con gli articoli 7, 9, 21 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, richiedano che lo Stato membro ospitante conceda il diritto di soggiorno sul proprio territorio o per un periodo superiore a 3 mesi al coniuge dello stesso sesso di un cittadino dell’Unione europea.

3)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se il coniuge dello stesso sesso, proveniente da uno Stato che non è membro dell’Unione europea, di un cittadino dell’Unione europea con il quale il cittadino si è legittimamente sposato in base alla legge di uno Stato membro diverso da quello ospitante possa essere qualificato come «ogni altro familiare, (…)» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/38/[CE] o «partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2004/38/[CE], con il corrispondente obbligo dello Stato ospitante di agevolare l’ingresso e il soggiorno dello stesso, anche se lo Stato ospitante non riconosce i matrimoni tra persone dello stesso sesso né prevede qualsiasi altra forma alternativa di riconoscimento giuridico, come le unioni registrate.

4)

In caso di risposta affermativa alla terza questione, se gli articoli 3, paragrafo 2, e 7, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/[CE], in combinato disposto con gli articoli 7, 9, 21 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, richiedano che lo Stato membro ospitante conceda il diritto di soggiorno sul proprio territorio o per un periodo superiore a 3 mesi al coniuge dello stesso sesso di un cittadino dell’Unione europea.


(1)  Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).