10.10.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 371/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Milano (Italia) il 18 luglio 2016 — Acacia Srl/Fallimento Pneusgarda Srl, Audi AG
(Causa C-397/16)
(2016/C 371/04)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte d’appello di Milano
Parti nella causa principale
Appellante: Acacia Srl
Appellate: Fallimento Pneusgarda Srl, Audi AG
Questioni pregiudiziali
1) |
Se (a) i principi in materia di libera circolazione delle merci e di libertà di prestazione dei servizi nel mercato interno; (b) il principio di effettività delle regole di concorrenza europee e della liberalizzazione del mercato interno; (c) i principi dell’effetto utile e dell’applicazione uniforme del diritto europeo all’interno dell’Unione europea; (d) le disposizioni di diritto secondario dell’Unione europea quali la Direttiva n. 98/71 (1) e in particolare il suo art. 14, l’art. 1 del Reg. n. 461/2010 (2), il Reg. UN/ECE n. 124, ostino ad un’interpretazione dell’art. 110 del Reg. n. 6/2002 (3), contenente la clausola di riparazione, che escluda il cerchione replica, esteticamente identico al cerchione originale di primo impianto, omologato sulla base del citato Reg. UN/ECE n. 124, dalla nozione di componente di un prodotto complesso (automobile) allo scopo di consentirne la riparazione e di ripristinarne l’aspetto originario; |
2) |
in caso di risposta negativa al primo quesito, se le norme sulle privative industriali riguardanti i modelli registrati, previo bilanciamento degli interessi di cui al primo quesito, ostino all’applicazione della clausola di riparazione in riferimento a prodotti complementari replica che possono essere diversamente scelti dal cliente, sul presupposto che la clausola di riparazione debba essere interpretata in senso restrittivo e invocabile limitatamente a parti di ricambio a forma vincolata, vale a dire a componenti la cui forma è stata stabilita in modo sostanzialmente immutabile rispetto all’aspetto esteriore del prodotto complesso, con esclusione di altre componenti da ritenersi fungibili e liberamente applicabili a gusto del cliente. |
3) |
In caso di risposta positiva al quesito n. II, quali misure deve adottare il produttore di cerchioni replica al fine di assicurare la legittima circolazione dei prodotti rivolti a finalità di riparazione e ripristino dell’aspetto esteriore originale del prodotto complesso. |
(1) Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU L 289, pag. 28).
(2) Regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione, del 27 maggio 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 129, pag. 52).
(3) Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).