10.10.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/4


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’appello di Milano (Italia) il 18 luglio 2016 — Acacia Srl/Fallimento Pneusgarda Srl, Audi AG

(Causa C-397/16)

(2016/C 371/04)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte d’appello di Milano

Parti nella causa principale

Appellante: Acacia Srl

Appellate: Fallimento Pneusgarda Srl, Audi AG

Questioni pregiudiziali

1)

Se (a) i principi in materia di libera circolazione delle merci e di libertà di prestazione dei servizi nel mercato interno; (b) il principio di effettività delle regole di concorrenza europee e della liberalizzazione del mercato interno; (c) i principi dell’effetto utile e dell’applicazione uniforme del diritto europeo all’interno dell’Unione europea; (d) le disposizioni di diritto secondario dell’Unione europea quali la Direttiva n. 98/71 (1) e in particolare il suo art. 14, l’art. 1 del Reg. n. 461/2010 (2), il Reg. UN/ECE n. 124, ostino ad un’interpretazione dell’art. 110 del Reg. n. 6/2002 (3), contenente la clausola di riparazione, che escluda il cerchione replica, esteticamente identico al cerchione originale di primo impianto, omologato sulla base del citato Reg. UN/ECE n. 124, dalla nozione di componente di un prodotto complesso (automobile) allo scopo di consentirne la riparazione e di ripristinarne l’aspetto originario;

2)

in caso di risposta negativa al primo quesito, se le norme sulle privative industriali riguardanti i modelli registrati, previo bilanciamento degli interessi di cui al primo quesito, ostino all’applicazione della clausola di riparazione in riferimento a prodotti complementari replica che possono essere diversamente scelti dal cliente, sul presupposto che la clausola di riparazione debba essere interpretata in senso restrittivo e invocabile limitatamente a parti di ricambio a forma vincolata, vale a dire a componenti la cui forma è stata stabilita in modo sostanzialmente immutabile rispetto all’aspetto esteriore del prodotto complesso, con esclusione di altre componenti da ritenersi fungibili e liberamente applicabili a gusto del cliente.

3)

In caso di risposta positiva al quesito n. II, quali misure deve adottare il produttore di cerchioni replica al fine di assicurare la legittima circolazione dei prodotti rivolti a finalità di riparazione e ripristino dell’aspetto esteriore originale del prodotto complesso.


(1)  Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU L 289, pag. 28).

(2)  Regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione, del 27 maggio 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (GU L 129, pag. 52).

(3)  Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).