5.9.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 326/11 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag, sede di Middelburg (Paesi Bassi) il 13 giugno 2016 — K./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
(Causa C-331/16)
(2016/C 326/20)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Den Haag, sede di Middelburg
Parti
Ricorrente: K.
Convenuto: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 (1) consenta che un cittadino dell’Unione, come nel presente caso, rispetto al quale è stata accertata giudizialmente l’applicabilità dell’articolo 1(F), parte iniziale, lettere a) e b), della Convenzione sullo status dei rifugiati, venga dichiarato indesiderabile in quanto l’eccezionale gravità dei reati a cui si riferisce la citata disposizione della convenzione conduce alla conclusione che si deve presumere che la minaccia per un interesse fondamentale della società è per sua natura costantemente attuale. |
2) |
In caso di risposta negativa alla prima questione, come procedere nel contesto di un esame finalizzato a dichiarare una persona indesiderabile se il comportamento del cittadino dell’Unione, come sopra indicato, al quale è stato dichiarato applicabile l’articolo 1(F), parte iniziale, lettere a) e b), della Convenzione sullo status dei rifugiati, debba essere considerato come una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. In che misura sia rilevante al riguardo il fatto che i comportamenti di cui all’articolo 1(F), come nel caso in discussione, sia trascorso un lasso di tempo considerevole — in questo caso: il periodo compreso fra il 1992 e il 1994. |
3) |
In che modo svolga un ruolo il principio di proporzionalità al fine di valutare se un provvedimento che dichiara una persona indesiderabile possa essere imposto ad un cittadino dell’Unione al quale è dichiarato applicabile l’articolo 1(F), parte iniziale, lettere a) e b), della Convenzione sullo status dei rifugiati, come nel caso in discussione. Se in tale contesto, o indipendentemente dallo stesso, debbano essere presi in considerazione gli elementi menzionati all’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva sulla libera circolazione. Se in tale contesto, o indipendentemente dallo stesso, debba essere preso in considerazione anche il periodo di dieci anni di soggiorno nello Stato membro ospitante, previsto all’articolo 28, paragrafo 3, parte iniziale, lettera a). Se debbano comunque essere considerati gli elementi menzionati al punto 3.3 degli Orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38 (COM(2009)313). |
(1) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77).