25.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 145/15


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 18 gennaio 2016 — Nintendo Co. Ltd/BigBen Interactive GmbH e BigBen Interactive SA

(Causa C-24/16)

(2016/C 145/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Attrice: Nintendo Co. Ltd

Convenute: BigBen Interactive GmbH e BigBen Interactive SA

Questioni pregiudiziali

1.

Se, nell’ambito di un’azione giudiziaria per la rivendicazione di diritti conferiti da un disegno o modello comunitario, un giudice di uno Stato membro, la cui competenza nei confronti di un convenuto derivi unicamente dall’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (1), in combinato disposto con l’articolo 6, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (2), in quanto tale convenuto, avente sede in un altro Stato membro, ha fornito al convenuto avente sede nello Stato membro interessato prodotti che potrebbero risultare contraffatti, possa adottare nei confronti del primo convenuto provvedimenti validi a livello di Unione e non limitati ai rapporti di fornitura su cui è fondata la competenza.

2.

Se il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, in particolare il suo articolo 20, paragrafo 1, lettera c), debba essere interpretato nel senso che un terzo può riprodurre a fini commerciali un disegno o modello comunitario allorché intende commercializzare accessori destinati a prodotti — corrispondenti al disegno o modello comunitario — del titolare. In caso di risposta affermativa, quali criteri si applichino a tal fine.

3.

Come si debba individuare il luogo «in cui è stata commessa la violazione», di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») (3), qualora l’autore della violazione

a)

offra i prodotti contraffatti su un sito Internet e tale sito si rivolga (anche) a Stati membri diversi da quello in cui l’autore della violazione ha sede,

b)

faccia trasportare i prodotti contraffatti in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede.

Se l’articolo 15, lettere a) e g), del suddetto regolamento debba essere interpretato nel senso che la legge così determinata si applica anche agli atti di altre persone che abbiano partecipato alla violazione.


(1)  GU L 3, pag. 1.

(2)  GU L 12, pag. 1.

(3)  GU L 199, pag. 40.