SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

15 giugno 2017 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Regolamento (UE) n. 1215/2012 — Articolo 7, punto 1 — Nozioni di “materia contrattuale” e di “contratto di prestazione di servizi” — Azione di regresso tra i condebitori in solido di un contratto di mutuo — Determinazione del luogo di esecuzione del contratto di mutuo»

Nella causa C‑249/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 31 marzo 2016, pervenuta in cancelleria il 2 maggio 2016, nel procedimento

Saale Kareda

contro

Stefan Benkö,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan (relatore) e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per S. Kareda, da C. Függer, Rechtsanwalt;

per S. Benkö, da S. Alessandro, Rechtsanwalt;

per la Commissione europea, da M. Heller e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 aprile 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Stefan Benkö e la sig.ra Saale Kareda, riguardante il rimborso di rate mensili relative a un contratto di mutuo stipulato in comune, pagate dal sig. Benkö, dato il mancato pagamento da parte della sig.ra Kareda.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 1215/2012

3

Risulta dal considerando 4 del regolamento n. 1215/2012 che quest’ultimo è diretto, nell’interesse del buon funzionamento del mercato interno, ad introdurre «disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di garantire che le decisioni emesse in uno Stato membro siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice».

4

I considerando 15 e 16 di detto regolamento recitano come segue:

«(15)

È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza.

(16)

Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, basati sul collegamento stretto tra l’autorità giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. L’esistenza di un collegamento stretto dovrebbe garantire la certezza del diritto ed evitare la possibilità che il convenuto sia citato davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non sia per questi ragionevolmente prevedibile. Tale aspetto è importante soprattutto nelle controversie in materia di obbligazioni extracontrattuali derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione».

5

Le norme in materia di competenza compaiono al capo II dello stesso regolamento. Tale capo comprende, in particolare, le sezioni 1, 2 e 4, intitolate, rispettivamente, «Disposizioni generali», «Competenze speciali» e «Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori».

6

L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, collocato nella sezione 1 di detto capo II, è formulato come segue:

«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».

7

L’articolo 7 di tale regolamento n. 1215/2012, che figura nella sezione 2 di detto capo II, è redatto come segue:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1)

a)

in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;

b)

ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:

nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c)

la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

(…)».

8

Il testo dell’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 è identico a quello dell’articolo 5, punto 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), che è stato abrogato dal regolamento n. 1215/2012. Peraltro, detto articolo 7, punto 1, corrisponde all’articolo 5, punto 1, della Convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle convenzioni successive relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale Convenzione (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).

9

L’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, che figura nella sezione 4 del capo II dello stesso, dispone quanto segue:

«Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 e dall’articolo 7, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:

a)

qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;

b)

qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni; o

c)

in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività».

10

L’articolo 18, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, che compare anch’esso nella sezione 4 suddetta, così prevede:

«1.   L’azione del consumatore contro l’altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell’altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore.

2.   L’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore».

11

Il testo degli articoli 17 e 18 del regolamento n. 1215/2012 corrisponde a quello degli articoli 15 e 16 del regolamento n. 44/2001.

Regolamento (CE) n. 593/2008.

12

I considerando 7 e 17 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6, e rettifica in GU 2009, L 309, pag. 87), recitano come segue:

«(7)

Il campo di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento [n. 44/2001] e con il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”) (…).

(…)

(17)

Per quanto concerne la legge applicabile in mancanza di scelta, è opportuno dare alle nozioni di “prestazione di servizi” e di “vendita di beni” la stessa interpretazione utilizzata nell’applicazione dell’articolo 5 del regolamento [n. 44/2001], nella misura in cui la vendita di beni e la prestazione di servizi sono contemplati da detto regolamento. I contratti di affiliazione (franchising) e di distribuzione, pur essendo contratti di prestazione di servizi, sono oggetto di norme specifiche».

13

Ai sensi dell’articolo 15 del medesimo regolamento, rubricato «Surrogazione legale»:

«Qualora, in virtù di un’obbligazione contrattuale, un soggetto, il creditore, vanti diritti nei confronti di un altro soggetto, il debitore, e un terzo sia tenuto a soddisfare il creditore, ovvero il terzo abbia soddisfatto il creditore in esecuzione di questo obbligo, la legge applicabile a tale obbligo del terzo determina se e in quale misura questi possa esercitare nei confronti del debitore i diritti vantati dal creditore nei confronti del debitore in base alla legge che disciplina i loro rapporti».

14

L’articolo 16 del suddetto regolamento, rubricato «Obbligazioni solidali», prevede che:

«Qualora un creditore vanti un credito nei confronti di vari debitori che sono responsabili in solido e uno di essi abbia già adempiuto in tutto o in parte, la legge che regola l’obbligazione di tale debitore nei confronti del creditore regola anche il diritto di regresso del debitore nei confronti degli altri debitori. Gli altri debitori possono opporre le eccezioni che potevano opporre al creditore nella misura consentita dalla legge che regola la loro obbligazione nei confronti del creditore».

Diritto austriaco

15

L’articolo 896 dell’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile generale; in prosieguo: l’«ABGB») dispone quanto segue:

«Il condebitore solidale che abbia saldato da solo l’intero debito è autorizzato, anche qualora non vi sia stata una cessione di diritti, a esigere il rimborso dagli altri debitori in parti uguali, salvo che fra loro siano state convenute quote diverse».

16

L’ABGB, prima della modifica introdotta dallo Zahlungsverzugsgesetz (legge sulla mora nel pagamento; BGBl. I, 2013/50), prevedeva, all’articolo 905, paragrafo 2, che «in caso di dubbio, il debitore deve effettuare i pagamenti in denaro al creditore a proprio rischio e a proprie spese, nel domicilio (sede) di quest’ultimo».

17

L’articolo 1042 dell’ABGB prevede quanto segue:

«Chi, per conto di un terzo, sostiene un costo che detto terzo avrebbe dovuto sopportare in proprio in base alla presente legge, ha diritto ad ottenerne il rimborso».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18

Il sig. Benkö, cittadino austriaco residente in Austria, ha proposto ricorso dinanzi al Landesgericht St. Pölten (Tribunale regionale di St. Pölten, Austria) contro la sua ex compagna, la sig.ra Kareda, cittadina estone residente presso un indirizzo sconosciuto in Estonia, al fine di ottenere il rimborso di una somma di EUR 17145,41, maggiorata degli interessi e delle spese. Risulta dalla decisione di rinvio che, nel corso del 2007, mentre abitavano insieme in Austria, il sig. Benkö e la sig.ra Kareda hanno acquistato un’abitazione unifamiliare al prezzo di EUR 190000, di cui sono quindi ciascuno proprietario pro indiviso al 50%. In assenza di fondi propri, essi avrebbero fatto ricorso a tre mutui dell’importo rispettivo di EUR 150000, di EUR 100000 e di EUR 50000, sottoscritti nel mese di marzo 2007 presso una banca austriaca al fine di finanziare tale acquisto e le necessarie ristrutturazioni immobiliari. Tanto il sig. Benkö quanto la signora Kareda rivestirebbero la qualità di mutuatario.

19

Alla fine del 2011, la sig.ra Kareda avrebbe posto fine alla convivenza con il sig. Benkö e sarebbe tornata a vivere in Estonia, in un luogo a lui sconosciuto. Essa avrebbe cessato di partecipare al rimborso del mutuo a partire dal mese di giugno 2012, in modo che, da allora, il sig. Benkö sopporterebbe da solo l’onere del rimborso di tali mutui. L’azione esercitata dal sig. Benkö sarebbe quindi diretta a ottenere, in applicazione dell’articolo 1042 dell’ABGB, la condanna della sig.ra Kareda al rimborso delle somme corrispondenti ai pagamenti che egli ha effettuato al posto suo fino al mese di giugno 2014 incluso.

20

Il giudice di primo grado, il Landesgericht St. Pölten (Tribunale regionale di St. Pölten, Austria) ha contattato l’ambasciata d’Estonia in Austria per venire a conoscenza dell’indirizzo della residenza della sig.ra Kareda, ma senza alcun risultato.

21

Il mandatario alla ricezione delle notifiche designato per la sig.ra Kareda ha sollevato un’eccezione d’incompetenza facendo valere che quest’ultima risiedeva in Estonia. A suo avviso, da un lato, i fatti descritti dal sig. Benkö non ricadrebbero nell’ambito di applicazione delle disposizioni del capo II, sezioni da 2 a 7, del regolamento n. 1215/2012. Dall’altro, il giudice adito non sarebbe competente territorialmente, a maggior ragione in quanto il luogo in cui è situata la sede sociale della banca presso la quale sono stati contratti i mutui in parola e che corrisponderebbe al luogo di esecuzione dell’obbligo di rimborso di tali mutui, non sarebbe situato nella circoscrizione territoriale del Landesgericht St. Pölten (Tribunale regionale di St. Pölten).

22

Nell’accogliere tali argomenti, detto giudice ha declinato la propria competenza internazionale a conoscere della controversia.

23

L’Oberlandesgericht Wien (Tribunale regionale superiore di Vienna, Austria), chiamato a decidere del ricorso proposto contro tale decisione dal sig. Benkö, ha dichiarato che la competenza a norma dell’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 era determinata dal luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale di regresso, cioè, secondo tale giudice, il domicilio del debitore. Il Landesgericht St. Pölten (Tribunale regionale di St. Pölten) sarebbe pertanto internazionalmente e territorialmente competente.

24

Il mandatario della sig.ra Kareda ha proposto ricorso per cassazione («Revision») contro tale decisione del giudice d’appello dinanzi al giudice del rinvio, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria), per far constatare l’incompetenza dei giudici austriaci.

25

È in tale contesto che l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che un diritto di rimborso (compensazione/regresso), azionato da un soggetto – che è debitore sulla base di un contratto (comune) di mutuo stipulato con una banca e che ha sostenuto da solo le rate del mutuo – contro l’altro debitore di detto contratto costituisca un diritto contrattuale (secondario) derivato dal contratto di credito in parola.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se il luogo dell’adempimento, nel caso di un diritto di rimborso (compensazione/ regresso) azionato da un debitore contro l’altro debitore sulla base del contratto di mutuo sottostante debba essere determinato

a)

in base all’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 (“prestazione di servizi”) o

b)

a norma dell’articolo 7, punto 1, lettera c), in combinato disposto con la lettera a), del regolamento n. 1215/2012 in base alla lex causae.

3)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, sub a):

Se la concessione del mutuo da parte della banca costituisca la prestazione contrattuale caratteristica del contratto di mutuo e se il luogo di adempimento vada determinato, di conseguenza, ai fini della prestazione del servizio in parola, a norma dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 in base alla sede della banca qualora la concessione del mutuo sia intervenuta soltanto in tal luogo.

4)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione, sub b):

Se, ai fini della determinazione del luogo di esecuzione della prestazione contrattuale non adempiuta, sia determinante, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento n. 1215/2012

a)

il momento in cui è stato contratto il mutuo da parte di entrambi i debitori (marzo 2007) oppure

b)

il rispettivo momento in cui il soggetto, debitore in forza del contratto di mutuo e avente diritto al regresso, ha effettuato a favore della banca i pagamenti da cui trae origine il suo diritto di regresso (da giugno 2012 a giugno 2014)».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

26

Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che un’azione di regresso tra i condebitori in solido di un contratto di mutuo rientra nella «materia contrattuale» contemplata da tale disposizione.

27

Per rispondere a tale questione occorre fare riferimento all’interpretazione fornita dalla Corte riguardo all’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, nonché all’articolo 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles e valida ugualmente per l’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012, nei limiti in cui tali disposizioni possono essere qualificate come equivalenti (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, ÖFAB, C‑147/12, EU:C:2013:490, punto 28).

28

Da tale giurisprudenza risulta, da un lato, che la nozione di «materia contrattuale», ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001, dev’essere interpretata autonomamente affinché ne sia garantita l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri e, dall’altro, che l’azione del ricorrente, per rientrare in tale materia, deve fondarsi su un’obbligazione giuridica liberamente assunta da una parte nei confronti dell’altra (v., in tal senso, sentenze del 14 marzo 2013, Česká spořitelna, C‑419/11, EU:C:2013:165, punti da 45 a 47, nonché del 28 gennaio 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, punti 3739).

29

Al riguardo, occorre ricordare, anzitutto, che i criteri di collegamento esposti all’articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001 sono destinati ad applicarsi a tutte le domande fondate sullo stesso contratto (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2009, Rehder, C‑204/08, EU:C:2009:439, punto 33).

30

Si devono poi considerare rientranti nella materia contrattuale tutte le obbligazioni che trovano la loro fonte nel contratto il cui inadempimento è invocato a sostegno dell’azione del ricorrente (v., in tal senso, sentenze del 6 ottobre 1976, De Bloos, 14/76, EU:C:1976:134, punti 1617, nonché dell’8 marzo 1988, Arcado, 9/87, EU:C:1988:127, punto 13).

31

Lo stesso vale per le obbligazioni sorte tra due condebitori in solido, come le parti nel procedimento principale, e segnatamente riguardo alla possibilità per il condebitore che abbia pagato in tutto o in parte la quota dell’altro nel debito comune di recuperare l’importo così pagato esercitando un’azione di regresso (v., per analogia, sentenza del 12 ottobre 2016, Kostanjevec, C‑185/15, EU:C:2016:763, punto 38). Infatti, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, poiché la ragione di tale domanda è a sua volta collegata all’esistenza del contratto, sarebbe artificioso, ai fini dell’applicazione del regolamento n. 1215/2012, separare tali rapporti giuridici dal contratto da cui traggono origine e che ne costituisce il fondamento.

32

Infine, anche se le disposizioni del regolamento n. 1215/2012 devono essere interpretate alla luce del sistema istituito da quest’ultimo e delle finalità che lo sorreggono (v., in tal senso, sentenza del 16 gennaio 2014, Kainz, C‑45/13, EU:C:2014:7, punto 19), occorre tenere conto dell’obiettivo di coerenza nell’applicazione, segnatamente, di quest’ultimo regolamento e del regolamento Roma I (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2016, ERGO Insurance e Gjensidige Baltic, C‑359/14 e C‑475/14, EU:C:2016:40, punto 43). Orbene, l’interpretazione secondo cui un’azione di regresso, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, deve essere considerata rientrante nella materia contrattuale, ai sensi del regolamento n. 1215/2012, concorda anche con l’obiettivo di coerenza di cui sopra. Infatti, l’articolo 16 del regolamento Roma I collega espressamente il rapporto esistente tra più debitori a quello esistente tra debitore e creditore.

33

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 va interpretato nel senso che un’azione di regresso tra i condebitori in solido di un contratto di mutuo rientra nella «materia contrattuale» ai sensi di tale disposizione.

Sulla seconda questione

34

Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio desidera sapere, in sostanza, se l’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che un contratto di mutuo, come quello di cui trattasi al procedimento principale, concluso tra un istituto di credito e due condebitori solidali, deve essere qualificato come «contratto di prestazione di servizi», ai sensi di tale disposizione.

35

Secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di «servizi», ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001, la cui formulazione è identica a quella dell’articolo 7, punto 1, lettera b), del regolamento n. 1215/2012, implica quanto meno che la parte che li fornisce effettui una determinata attività in cambio di un corrispettivo (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2016, Granarolo, C‑196/15, EU:C:2016:559, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

36

Come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, in un contratto di mutuo concluso tra un istituto di credito e un mutuatario, la prestazione di servizi risiede nella messa a disposizione del secondo, da parte del primo, di una somma di denaro in cambio di un corrispettivo pagato dal mutuatario, in linea di massima, sotto forma di interessi.

37

Si deve pertanto ritenere che un siffatto contratto di mutuo debba essere qualificato come «contratto di prestazione di servizi», ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012.

38

Di conseguenza, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che un contratto di mutuo, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, concluso tra un istituto di credito e due condebitori in solido, va qualificato come «contratto di prestazione di servizi» ai sensi di tale disposizione.

Sulla terza questione

39

Con la terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che, qualora un istituto di credito conceda un mutuo a due condebitori in solido, il «luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto», ai sensi di detta disposizione, è, salvo accordo contrario, quello della sede di tale istituto di credito, e ciò anche ove si tratti di determinare la competenza territoriale del giudice chiamato a conoscere dell’azione di regresso tra i condebitori suddetti.

40

Al riguardo, occorre stabilire, in conformità alla giurisprudenza della Corte, quale sia l’obbligazione caratteristica del contratto (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2016, Granarolo, C‑196/15, EU:C:2016:559, punto 33).

41

Orbene, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, nell’ambito di un contratto di mutuo, l’obbligazione caratteristica è l’erogazione stessa dell’importo mutuato, mentre l’obbligazione del mutuatario di rimborsare tale somma è soltanto la conseguenza dell’esecuzione della prestazione del mutuante.

42

Si deve pertanto rilevare che, salvo nell’ipotesi, richiamata dal giudice del rinvio nella sua questione, di un accordo contrario, il luogo in cui i servizi sono stati prestati, ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012, è, in caso di erogazione di un mutuo da parte di un istituto di credito, il luogo in cui è situata la sede di tale istituto.

43

Dovendo stabilire se tale considerazione sia parimenti pertinente al fine di stabilire quale sia il giudice territorialmente competente a conoscere di un’azione di regresso tra i condebitori solidali dell’obbligazione di rimborso, si deve ricordare che, come risulta dal punto 31 della presente sentenza, tale azione trae il suo fondamento dal contratto di mutuo concluso tra i condebitori solidali dell’istituto di credito.

44

Deriva da quanto precede, nonché dagli obiettivi di prevedibilità, unificazione e buona amministrazione della giustizia, come perseguiti dal regolamento n. 1215/2012, in conformità ai considerando 15 e 16 di quest’ultimo, che occorre interpretare l’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, di tale regolamento dichiarando che il giudice competente a conoscere di un’azione siffatta è quello del luogo situato in uno Stato membro in cui ha sede l’istituto di credito, in quanto luogo di esecuzione dell’obbligazione che costituisce la base di tale azione di regresso.

45

Al riguardo, l’osservazione formulata da ciascuna delle parti nel procedimento principale, secondo cui esse possiedono, entrambe, la qualità di consumatori e devono, di conseguenza, beneficiare delle regole di competenza previste, in materia di contratti conclusi con i consumatori, dagli articoli 17 e 18 del regolamento n. 1215/2012, è priva di pertinenza. Infatti, come la Corte ha osservato riguardo agli articoli 15 e 16 del regolamento n. 44/2001, dette regole non possono applicarsi ai rapporti tra due consumatori (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2013, Vapenik, C‑508/12, EU:C:2013:790, punto 34).

46

Alla luce di quanto esposto in precedenza, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, qualora un istituto di credito abbia erogato un mutuo a due condebitori solidali, il «luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto», ai sensi di tale disposizione, è, salvo accordo contrario, quello della sede di tale istituto, e ciò anche ove si tratti di determinare la competenza territoriale del giudice chiamato a conoscere dell’azione di regresso tra i condebitori.

Sulla quarta questione

47

Considerata la risposta fornita alla terza questione non occorre rispondere alla quarta questione.

Sulle spese

48

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 7, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’azione di regresso tra i condebitori in solido di un contratto di mutuo rientra nella «materia contrattuale» ai sensi di tale disposizione.

 

2)

L’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che un contratto di mutuo, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, concluso tra un istituto di credito e due condebitori in solido, va qualificato come «contratto di prestazione di servizi» ai sensi di tale disposizione.

 

3)

L’articolo 7, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che, qualora un istituto di credito abbia erogato un mutuo a due condebitori solidali, il «luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto», ai sensi di tale disposizione, è, salvo accordo contrario, quello della sede di tale istituto, e ciò anche ove si tratti di determinare la competenza territoriale del giudice chiamato a conoscere dell’azione di regresso tra i condebitori.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.