SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

13 settembre 2017 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Articolo 28 – Trattenimento ai fini di trasferimento di un richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente – Termine per effettuare il trasferimento – Durata massima del trattenimento – Calcolo – Accettazione della richiesta di presa in carico prima del trattenimento – Sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento»

Nella causa C‑60/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Kammarrätten i Stockolm Migrationsöverdomstolen (Corte d’appello amministrativa di Stoccolma competente in materia di immigrazione, Svezia), con decisione del 29 gennaio 2016, pervenuta in cancelleria il 3 febbraio 2016, nel procedimento

Mohammad Khir Amayry

contro

Migrationsverket,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente di sezione, M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 gennaio 2017,

considerate le osservazioni presentate:

per M. Khir Amayry, da S. Stoeva, advokat;

per il Migrationsverket, da F. Beijer e F. Axling, in qualità di agenti;

per il governo svedese, da L. Swedenborg, A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson e N. Otte Widgren, in qualità di agenti;

per il governo belga, da M. Jacobs e C. Pochet, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, da T. Henze e R. Kanitz, in qualità di agenti;

per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e B. Koopman, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per il governo del Regno Unito, da C. Crane e M. Holt, in qualità di agenti, assistiti da D. Blundell, barrister;

per il governo elvetico, da C. Bichet, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da M. Condou-Durande e K. Simonsson, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 1o marzo 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo il «regolamento Dublino III»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Mohammad Khir Amayry e il Migrationsverket (Ufficio dell’immigrazione, Svezia; in prosieguo: l’«Ufficio»), relativamente alla decisione di quest’ultimo di trattenere il sig. Khir Amayry in attesa del suo trasferimento verso l’Italia in applicazione del regolamento Dublino III.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 2013/33/UE

3

L’articolo 8 della direttiva 2013/33/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96; in prosieguo: la «direttiva “accoglienza”») precisa quanto segue:

«1.   Gli Stati membri non trattengono una persona per il solo fatto di essere un richiedente ai sensi della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [(GU 2013, L 180, pag. 60)].

(…)

3.   Un richiedente può essere trattenuto soltanto:

(…)

f)

conformemente all’articolo 28 del regolamento [Dublino III]

(…)».

4

L’articolo 9 della direttiva «accoglienza», intitolato «Garanzie per i richiedenti trattenuti», al suo paragrafo 1, dispone quanto segue:

«Un richiedente è trattenuto solo per un periodo il più breve possibile ed è mantenuto in stato di trattenimento soltanto fintantoché sussistono i motivi di cui all’articolo 8, paragrafo 3».

Gli adempimenti amministrativi inerenti ai motivi di trattenimento di cui all’articolo 8, paragrafo 3, sono espletati con la debita diligenza. I ritardi nelle procedure amministrative non imputabili al richiedente non giustificano un prolungamento del trattenimento».

Il regolamento Dublino III

5

Il considerando 20 del regolamento Dublino III è così formulato:

«Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità del principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. Il trattenimento dovrebbe essere quanto più breve possibile e dovrebbe essere soggetto ai principi di necessità e proporzionalità. In particolare, il trattenimento dei richiedenti deve essere conforme all’articolo 31 della [convenzione sullo statuto dei rifugiati, firmato a Ginevra il 28 luglio 1951]. Le procedure previste dal presente regolamento con riguardo alla persona trattenuta dovrebbero essere applicate in modo prioritario, entro i termini più brevi possibili. Per quanto concerne le garanzie generali che disciplinano il trattenimento, così come le condizioni di trattenimento, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, applicare le disposizioni della direttiva [“accoglienza”] anche alle persone trattenute sulla base del presente regolamento».

6

L’articolo 27, paragrafi 3 e 4, del suddetto regolamento così dispone:

«3.   Ai fini di ricorsi avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle medesime, gli Stati membri prevedono nel proprio diritto nazionale:

a)

che il ricorso o la revisione conferisca all’interessato il diritto di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell’esito del ricorso o della revisione; o

b)

che il trasferimento sia automaticamente sospeso e che tale sospensione scada dopo un determinato periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di concedere un effetto sospensivo al ricorso o alla revisione; o

c)

che all’interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine ragionevole, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione della medesima. Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all’adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. La decisione sulla sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un termine ragionevole, permettendo nel contempo un esame attento e rigoroso della richiesta di sospensione. La decisione di non sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata.

4.   Gli Stati membri possono disporre che le autorità competenti possano decidere d’ufficio di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione».

7

L’articolo 28 di tale regolamento prevede quanto segue:

«1.   Gli Stati membri non possono trattenere una persona per il solo motivo che sia oggetto della procedura stabilita dal presente regolamento.

2.   Ove sussista un rischio notevole di fuga, gli Stati membri possono trattenere l’interessato al fine di assicurare le procedure di trasferimento a norma del presente regolamento, sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il trattenimento è proporzionale e se non possano essere applicate efficacemente altre misure alternative meno coercitive.

3.   Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile e non supera il tempo ragionevolmente necessario agli adempimenti amministrativi previsti da espletare con la dovuta diligenza per eseguire il trasferimento a norma del presente regolamento.

Qualora una persona sia trattenuta a norma del presente articolo, il periodo per presentare una richiesta di presa o di ripresa in carico non può superare un mese dalla presentazione della domanda. Lo Stato membro che esegue la procedura a norma del presente regolamento chiede una risposta urgente in tali casi. Tale risposta è fornita entro due settimane dal ricevimento della richiesta. L’assenza di risposta entro due settimane equivale all’accettazione della richiesta e comporta l’obbligo di prendere in carico o di riprendere in carico la persona, compreso l’obbligo di adottare disposizioni appropriate all’arrivo della stessa.

Qualora una persona sia trattenuta a norma del presente articolo, il trasferimento di tale persona dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente deve avvenire non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei settimane dall’accettazione implicita o esplicita della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o di riprendere in carico l’interessato o dal momento in cui il ricorso o la revisione non hanno più effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3.

Quando lo Stato membro richiedente non rispetta i termini per la presentazione di una richiesta di presa o ripresa in carico o qualora il trasferimento non avvenga entro il termine di sei settimane di cui al terzo comma, la persona non è più trattenuta. Gli articoli 21, 23, 24 e 29 continuano ad applicarsi di conseguenza.

4.   Per quanto riguarda le condizioni per il trattenimento delle persone e le garanzie applicabili alle persone trattenute, al fine di assicurare le procedure di trasferimento verso lo Stato membro competente, si applicano gli articoli 9, 10 e 11 della [direttiva accoglienza]».

8

L’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento è formulato nel seguente modo:

«1.   Il trasferimento del richiedente (…) dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene (…) non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3.

(…)

2.   Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito».

Diritto svedese

9

Ai sensi dell’articolo 8 del capo 1 dell’utlänningslag (legge sugli stranieri, SFS 2005, n. 716) la legge deve essere applicata, in ciascun caso concreto, in modo da non limitare la libertà dello straniero interessato più di quanto necessario.

10

L’articolo 9 del capo 1 della suddetta legge prevede che le disposizioni della stessa relative all’obbligo di lasciare il territorio e all’espulsione si applicano anche, mutatis mutandis, alle decisioni di trasferimento basate sul regolamento Dublino III.

11

L’articolo 1 del capo 10 della medesima legge consente il trattenimento degli stranieri di età pari o superiore a 18 anni al fine di preparare l’esecuzione di una decisione di espulsione o di procedere a tale espulsione.

12

L’articolo 4 del capo 10 della legge sugli stranieri prevede che uno straniero non può essere trattenuto per un periodo superiore a due mesi, a meno che non sussistano motivi seri che giustifichino un trattenimento più lungo, e precisa che, qualora sussistano motivi di tal genere, lo straniero non può essere trattenuto per più di tre mesi. Qualora sia probabile che l’esecuzione di una decisione di trasferimento richieda un tempo più lungo a causa della mancanza di collaborazione da parte dello straniero o qualora occorra tempo per ottenere i documenti necessari, tale durata massima è estesa a dodici mesi.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13

Il sig. Khir Amayry ha presentato una domanda di protezione internazionale in Svezia il 19 dicembre 2014.

14

Atteso che da una ricerca nel sistema Eurodac è risultato che l’interessato era entrato nel territorio italiano il 6 dicembre 2014 e che aveva già richiesto detta protezione alla Danimarca il 17 dicembre 2014, l’Ufficio ha chiesto, il 15 gennaio 2015, alle autorità italiane di prendere in carico il sig. Khir Amayry.

15

Le autorità italiane hanno accolto tale richiesta di presa in carico il 18 marzo 2015.

16

Il 2 aprile 2015 l’Ufficio ha respinto la domanda di titolo di soggiorno del sig. Khir Amayry, compresa la sua domanda di protezione internazionale, ha archiviato il procedimento relativo alla dichiarazione dello status e ha disposto il trasferimento dell’interessato verso l’Italia. Inoltre, ritenendo sussistere un rischio non trascurabile che quest’ultimo si desse alla fuga, l’Ufficio ha deciso di trattenerlo.

17

Il sig. Khir Amayry ha impugnato le decisioni dell’Ufficio dinanzi al Förvaltningsrätten i Stockholm – Migrationsdomstolen (Tribunale amministrativo di Stoccolma competente in materia di immigrazione, Svezia). A seguito di tale ricorso, l’Ufficio ha deciso di sospendere l’esecuzione della decisione di trasferimento.

18

Il Förvaltningsrätten i Stockholm – Migrationsdomstolen (Tribunale amministrativo di Stoccolma competente in materia di immigrazione) ha respinto detto ricorso il 29 aprile 2015 ritenendo, segnatamente, che sussistesse il rischio che, in caso di rilascio, il sig. Khir Amayry si desse alla fuga, si sottraesse all’esecuzione della decisione di trasferimento o la ostacolasse in altro modo. Quest’ultimo ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio.

19

L’8 maggio 2015, la decisione di trasferimento è stata eseguita. In seguito, il sig. Khir Amayry è ritornato in Svezia, dove ha presentato una nuova domanda di protezione internazionale il 1o giugno 2015.

20

Il 30 luglio 2015, il giudice del rinvio ha rifiutato di autorizzare l’appello per quanto riguarda la parte della sentenza del Förvaltningsrätten i Stockholm – Migrationsdomstolen (Tribunale amministrativo di Stoccolma competente in materia di immigrazione) relativa al trasferimento, ammettendolo invece per quanto concerne la questione del trattenimento.

21

In tale contesto, il Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen (Corte d’appello amministrativa di Stoccolma, competente in materia di immigrazione, Svezia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Qualora il richiedente asilo non sia trattenuto nel momento in cui lo Stato membro responsabile accetta di prenderlo in carico, ma sia trattenuto in un momento successivo – in base al motivo che soltanto allora si è ritenuto che sussista il significativo rischio che la persona interessata si dia alla fuga – se, in tale situazione, il termine di sei settimane di cui all’articolo 28, paragrafo 3 del regolamento [Dublino III] possa essere calcolato dal giorno in cui la persona è trattenuta oppure se debba essere calcolato a partire da un’altra data e, in tal caso, a partire da quale data.

2)

Se l’articolo 28 del regolamento [Dublino III] escluda, nella situazione in cui il richiedente l’asilo non è trattenuto nel momento in cui lo Stato membro responsabile accetta di prenderlo in carico, l’applicazione delle disposizioni nazionali che, in Svezia, comportano che l’immigrato non possa essere trattenuto in pendenza dell’esecuzione per un periodo superiore a due mesi qualora non vi sia un serio motivo per trattenerlo per un periodo più lungo, e che, qualora tali seri motivi sussistano, l’immigrato possa essere trattenuto per un massimo di tre mesi oppure, se è probabile che l’esecuzione richiederà un periodo maggiore a causa della mancanza di collaborazione da parte dell’immigrato o del fatto che ci vuole tempo per ottenere i documenti necessari, un massimo di dodici mesi.

3)

Qualora il procedimento di esecuzione venga riavviato allorché il ricorso o il riesame non ha più effetto sospensivo (v. articolo 27, paragrafo 3), del regolamento [Dublino III]) se inizi a decorrere un nuovo termine di sei settimane per l’esecuzione del trasferimento oppure se, ad esempio, il numero di giorni che la persona ha già trascorso in stato di trattenimento dopo che lo Stato membro responsabile ha accettato di prenderla o riprenderla in carico debba esserne detratto.

4)

Se rivesta qualche importanza la circostanza che il richiedente asilo che ha impugnato una decisione di trasferimento non abbia per parte sua richiesto la sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito dell’impugnazione [v. articolo 27, paragrafo 3, lettera c) e articolo 27, paragrafo 4 del regolamento [Dublino III])».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e seconda

22

Con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 28 del regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede che, nella situazione in cui il trattenimento di un richiedente protezione internazionale inizi dopo che lo Stato membro richiesto ha accettato la richiesta di presa in carico, tale trattenimento possa essere mantenuto per un periodo non superiore a due mesi, in linea di principio, per un periodo non superiore a tre mesi se sussistano motivi seri che giustificano un trattenimento più lungo, e per un periodo non superiore a dodici mesi, qualora sia probabile che il trasferimento richieda un tempo più lungo a causa della mancanza di collaborazione da parte della persona interessata o qualora occorra tempo per ottenere i documenti necessari.

23

Dall’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva «accoglienza» risulta che una persona non può essere trattenuta per il solo fatto di aver presentato domanda di protezione internazionale.

24

Tuttavia, l’articolo 8, paragrafo 3, lettera f), della suddetta direttiva prevede la possibilità di trattenere il richiedente protezione internazionale conformemente all’articolo 28 del regolamento Dublino III.

25

Dall’articolo 28, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento risulta che, se gli Stati membri non possono trattenere una persona, al fine di assicurare le procedure di trasferimento, per il solo motivo che tale persona sia oggetto della procedura stabilita da detto regolamento, possono, per contro, a determinate condizioni, trattenere una persona ove sussista un rischio notevole di fuga di quest’ultima.

26

Detta facoltà è prevista, segnatamente, dall’articolo 28, paragrafo 3, del medesimo regolamento, il quale precisa, al suo primo comma, che il trattenimento ha durata quanto più breve possibile e non supera il tempo ragionevolmente necessario agli adempimenti amministrativi previsti da espletare con la dovuta diligenza per eseguire il trasferimento.

27

Al fine di dare attuazione concreta al principio in parola, l’articolo 28, paragrafo 3, secondo e terzo comma, del regolamento Dublino III fissa termini specifici per la presentazione di una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico e per effettuare il trasferimento. Dall’articolo 28, paragrafo 3, quarto comma, di tale regolamento risulta inoltre che, quando lo Stato membro richiedente non rispetta tali termini, la persona non è più trattenuta.

28

Quanto al termine per effettuare il trasferimento, l’unico rilevante in una situazione come quella in discussione nel procedimento principale, in cui la richiesta di presa in carico è già stata accettata prima che la persona interessata sia trattenuta, la formulazione letterale dell’articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, di detto regolamento non consente, di per sé, di determinare se tale disposizione si applichi in tutte le situazioni nelle quali una persona sia trattenuta in attesa del suo trasferimento o esclusivamente quando una persona è già in stato di trattenimento allorché si realizza uno dei due eventi di cui alla disposizione supra, ossia, da un lato, l’accettazione della richiesta di presa in carico o di ripresa in carico e, dall’altro, la cessazione dell’effetto sospensivo del ricorso o della revisione avverso una decisione di trasferimento.

29

Ciò posto, secondo costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 19 dicembre 2013, Koushkaki, C‑84/12, EU:C:2013:862, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

30

In proposito, occorre sottolineare che le procedure di presa in carico e di ripresa in carico istituite dal regolamento Dublino III hanno lo scopo, in definitiva, di consentire il trasferimento di un cittadino di un paese terzo verso lo Stato membro designato, in applicazione di tale regolamento, come Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale presentata dal suddetto cittadino.

31

Nell’ambito delle menzionate procedure, la facoltà di trattenere, a determinate condizioni, la persona interessata è volta, come precisato dall’articolo 28, paragrafo 2, del citato regolamento, ad assicurare le procedure di trasferimento evitando che detta persona si dia alla fuga e si sottragga in tal modo all’esecuzione di un’eventuale decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti.

32

In siffatto contesto, la scelta di un termine di trasferimento di sei settimane, di cui all’articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, di tale medesimo regolamento, indica che il legislatore dell’Unione ha ritenuto che un simile lasso di tempo potesse essere necessario per effettuare il trasferimento di una persona trattenuta.

33

Orbene, nei limiti in cui nessun termine di cui all’articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento Dublino III decorre dal trattenimento, ritenere che la disposizione in parola si applichi in tutte le situazioni in cui una persona è trattenuta in attesa del suo trasferimento, implicherebbe che il trattenimento cessi necessariamente sei settimane dopo l’accettazione della richiesta di presa in carico o di ripresa in carico, anche se il trattenimento ha avuto inizio soltanto dopo tale accettazione.

34

Pertanto, in una simile situazione, il trattenimento ai fini del trasferimento avrebbe necessariamente una durata inferiore a sei settimane e inoltre non vi sarebbe alcun trattenimento una volta spirato un termine di sei settimane dopo tale accettazione.

35

In tali circostanze, uno Stato membro disporrebbe della facoltà di dare avvio al trattenimento della persona interessata soltanto durante un breve periodo del termine di sei mesi concessogli dall’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento Dublino III per concludere il trasferimento, e ciò anche se il rischio di fuga che può giustificare il trattenimento si manifesti soltanto in seguito.

36

Inoltre, ancorché l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento in parola preveda che il termine di trasferimento è prorogato fino a un massimo di diciotto mesi se la persona interessata si dà alla fuga, una persona che sia in fuga durante almeno sei settimane non potrebbe più essere trattenuta nel caso in cui fosse di nuovo a disposizione delle autorità competenti.

37

Alla luce di siffatti elementi, risulta che l’interpretazione di cui al punto 33 della presente sentenza, da un lato, potrebbe limitare notevolmente l’efficacia delle procedure previste da detto regolamento e, dall’altro, rischierebbe di incitare le persone interessate a darsi alla fuga per impedire il loro trasferimento verso lo Stato membro competente, ostacolando in tal modo l’applicazione dei principi e delle procedure del medesimo regolamento (v., per analogia, sentenze del 17 marzo 2016, Mirza, C‑695/15 PPU, EU:C:2016:188, punto 52, e del 25 gennaio 2017, Vilkas, C‑640/15, EU:C:2017:39, punto 37).

38

Inoltre, una simile interpretazione non sarebbe coerente con l’intenzione del legislatore dell’Unione, espressa al considerando 20 del regolamento Dublino III, di autorizzare il trattenimento limitandone al contempo la durata, poiché tale interpretazione condurrebbe a limitare o escludere quest’ultimo in funzione non del tempo durante il quale la persona interessata è stata trattenuta, bensì unicamente del termine decorso dopo l’accettazione della richiesta di presa in carico o ripresa in carico da parte dello Stato membro richiesto.

39

Occorre pertanto interpretare l’articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento Dublino III nel senso che il termine massimo di sei settimane entro il quale il trasferimento di una persona trattenuta deve essere effettuato, previsto dalla disposizione in parola, si applica soltanto nel caso in cui la persona interessata sia già in stato di trattenimento quando si realizza uno degli eventi previsti dalla disposizione summenzionata.

40

Di conseguenza, quando il trattenimento della persona interessata in attesa del suo trasferimento inizia dopo che lo Stato membro richiesto ha accettato la richiesta di presa in carico, la durata del trattenimento sarà soggetta a uno dei termini specifici di cui all’articolo 28, paragrafo 3, del citato regolamento soltanto, eventualmente, a partire dalla data in cui cessi l’effetto sospensivo del ricorso o della revisione conformemente all’articolo 27, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

41

In assenza di durata massima di trattenimento fissata nel regolamento Dublino III, un tale trattenimento deve essere nondimeno conforme, anzitutto, al principio enunciato all’articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento stesso, secondo cui il trattenimento ha durata quanto più breve possibile e non supera il termine ragionevolmente necessario agli adempimenti amministrativi previsti da espletare con la dovuta diligenza per eseguire il trasferimento.

42

L’autorità competente deve, quindi, conformemente all’articolo 28, paragrafo 4, di detto regolamento, rispettare le disposizioni della direttiva «accoglienza» che disciplinano il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale, in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, di quest’ultima, da cui risulta segnatamente che gli adempimenti amministrativi inerenti al motivo di trattenimento sono espletati con la debita diligenza.

43

L’autorità menzionata deve, infine, tener conto dell’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, posto che l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento Dublino III prevede una limitazione dell’esercizio del diritto fondamentale alla libertà e alla sicurezza (v., in tal senso, sentenze del 15 febbraio 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, punto 49, e del 15 marzo 2017, Al Chodor, C‑528/15, EU:C:2017:213, punto 36).

44

In siffatto contesto, spetta quindi all’autorità competente, sotto il controllo dei giudici nazionali, svolgere la procedura di trasferimento con diligenza e non prolungare il trattenimento oltre il tempo necessario ai fini di tale procedura, valutato tenendo conto delle esigenze concrete di detta procedura in ciascun caso specifico (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punti 5859).

45

Inoltre, la persona interessata non può essere trattenuta per un periodo la cui durata eccede ampiamente sei settimane nel corso delle quali il trasferimento poteva validamente essere effettuato, giacché dall’articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento Dublino III risulta che tale periodo è in linea di principio sufficiente, alla luce segnatamente del carattere semplificato della procedura di trasferimento tra gli Stati membri istituita dal regolamento stesso, affinché le autorità competenti procedano al trasferimento (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punto 60).

46

Pertanto, posto che la circostanza che il trattenimento di un richiedente protezione internazionale inizi dopo che lo Stato membro richiesto ha accettato la richiesta di presa in carico non è tale da rendere particolarmente difficile il trasferimento del medesimo, un trattenimento di tre o dodici mesi nel corso dei quali il trasferimento poteva validamente essere effettuato, supera il termine ragionevolmente necessario per espletare gli adempimenti amministrativi richiesti con la dovuta diligenza per eseguire il trasferimento.

47

Per contro, in una situazione siffatta, alla luce del margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri quanto all’adozione di misure dirette ad attuare la normativa dell’Unione, una durata di trattenimento di due mesi non può essere considerata necessariamente eccessiva, dovendo nondimeno l’autorità competente verificare, sotto il controllo dei giudici nazionali, la sua adeguatezza alle peculiarità di ciascun caso specifico.

48

Ciò considerato, nell’ipotesi in cui, dopo il trattenimento, il ricorso o la revisione non abbia più effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento Dublino III, detto trattenimento non può, in applicazione dell’articolo 28, paragrafo 3, terzo e quarto comma, del regolamento in parola, essere mantenuto per un periodo superiore a sei settimane a partire da tale data.

49

Da quanto precede risulta che l’articolo 28 del regolamento Dublino III, letto alla luce dell’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede che, nella situazione in cui il trattenimento di un richiedente protezione internazionale inizi dopo che lo Stato membro richiesto ha accettato la richiesta di presa in carico, detto trattenimento possa essere mantenuto per un periodo massimo di due mesi, purché, da un lato, la durata del trattenimento non superi il tempo necessario per la procedura di trasferimento, valutato tenendo conto delle esigenze concrete della menzionata procedura in ciascun caso specifico, e, dall’altro, eventualmente, tale durata non si prolunghi per un periodo superiore a sei settimane a partire dalla data in cui il ricorso o la revisione non ha più effetto sospensivo e

esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che permette, in una situazione siffatta, di mantenere detto trattenimento per tre o dodici mesi nel corso dei quali il trasferimento poteva validamente essere effettuato.

Sulla terza questione

50

Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso che occorre detrarre dal termine di sei settimane a partire dal momento in cui il ricorso o la revisione non ha più effetto sospensivo, istituito da tale disposizione, il numero di giorni che la persona interessata ha già trascorso in stato di trattenimento dopo che uno Stato membro ha accettato la richiesta di presa in carico o ripresa in carico.

51

Occorre ricordare che l’articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento Dublino III dispone che, quando una persona è trattenuta ai sensi dell’articolo 28 di tale regolamento, il trasferimento deve avvenire non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei settimane dall’accettazione della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o di riprendere in carico o dal momento in cui il ricorso o la revisione non ha più effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3 del suddetto regolamento.

52

Dalla formulazione letterale dell’articolo 28 del medesimo regolamento risulta che quest’ultimo fissa due termini distinti di sei settimane senza indicare se quest’ultimi devono essere confusi né se la durata del secondo termine deve essere ridotta in determinati casi.

53

Una simile interpretazione è corroborata dalla funzione attribuita ai suddetti termini dal legislatore dell’Unione.

54

Se è infatti vero che i termini fissati dall’articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento Dublino III hanno l’effetto, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, quarto comma, di tale regolamento, di limitare la durata massima di trattenimento, resta il fatto, tuttavia, che essi hanno lo scopo di determinare il periodo durante il quale il trasferimento deve essere effettuato e che essi si sostituiscono quindi, in determinate ipotesi, ai termini generali istituiti a tal fine dall’articolo 29, paragrafo 1, di detto regolamento.

55

Orbene, fintantoché un ricorso o una revisione presentato nei confronti di una decisione di trasferimento ha effetto sospensivo, è, per definizione, impossibile effettuare il trasferimento, motivo per il quale il termine previsto a detto scopo può, in tal caso, cominciare a decorrere soltanto quando la realizzazione futura del trasferimento è in linea di principio concertata e ne rimangono da disciplinare soltanto le modalità, ossia dalla data in cui il menzionato effetto sospensivo è cessato (v., per analogia, sentenza del 29 gennaio 2009, Petrosian, C‑19/08, EU:C:2009:41, punto 45).

56

In una situazione siffatta, ciascuno dei due Stati membri, per organizzare il trasferimento, deve affrontare le stesse difficoltà pratiche che avrebbe dovuto affrontare se il trasferimento avesse potuto essere realizzato immediatamente dopo l’accettazione della richiesta di presa in carico o di ripresa in carico e, di conseguenza, dovrebbe disporre dello stesso termine di sei settimane per disciplinare le modalità tecniche di trasferimento ed effettuarlo (v., per analogia, sentenza del 29 gennaio 2009, Petrosian, C‑19/08, EU:C:2009:41, punti 4344).

57

La circostanza che la persona interessata fosse già in stato di trattenimento alla data in cui è venuto meno l’effetto sospensivo del ricorso o della revisione non è, in quanto tale, idonea a facilitare notevolmente il trasferimento, in quanto gli Stati membri interessati non potevano disciplinare le modalità tecniche di quest’ultimo dal momento che non erano stabiliti né il suo inizio, né, a fortiori, la sua data.

58

Inoltre, nel caso in cui la persona interessata avesse presentato il ricorso o la revisione soltanto dopo diverse settimane di trattenimento, un’eventuale riduzione del secondo termine fissato dall’articolo 28, paragrafo 3, comma terzo, del regolamento Dublino III pari ai giorni che la persona ha già trascorso in stato di trattenimento potrebbe, in pratica, privare l’autorità competente di qualsiasi possibilità di effettuare il trasferimento prima di aver posto fine al trattenimento e impedire quindi a quest’ultima di disporre in maniera efficace della facoltà, prevista dal legislatore dell’Unione, di procedere al trattenimento della persona interessata per fronteggiare un rischio notevole di fuga della medesima.

59

Di conseguenza, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento Dublino III deve essere interpretato nel senso che non si deve detrarre dal termine di sei settimane a partire dal momento in cui il ricorso o la revisione non ha più effetto sospensivo, istituito da tale disposizione, il numero di giorni che la persona interessata ha già trascorso in stato di trattenimento dopo che uno Stato membro ha accettato la richiesta di presa in carico o di ripresa in carico.

Sulla quarta questione

60

Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso che il termine di sei settimane a partire dal momento in cui il ricorso o la revisione non ha più effetto sospensivo, istituito da tale disposizione, si applica parimenti quando la sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento non è stata specificamente richiesta dalla persona interessata.

61

Dall’articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento Dublino III risulta che il secondo termine per effettuare il trasferimento, istituito dalla tale disposizione in parola, decorre dal momento in cui il ricorso o la revisione non hanno più effetto sospensivo conformemente all’articolo 27, paragrafo 3, di tale regolamento.

62

Come constatato al punto 55 della presente sentenza, detta norma è volta a concedere all’autorità competente un termine sufficiente per effettuare il trasferimento di una persona trattenuta tenendo conto del fatto che, quando un ricorso o una revisione proposto avverso una decisione di trasferimento ha effetto sospensivo, è possibile procedere al trasferimento soltanto una volta cessato siffatto effetto sospensivo.

63

Va pertanto sottolineato che la circostanza che un ricorso o una revisione abbia effetto sospensivo è, a tal proposito, determinante, in quanto impedisce il trasferimento, senza che l’intervento o l’assenza di intervento di una previa domanda di sospensione della decisione di trasferimento da parte della persona interessata svolga un ruolo decisivo.

64

Si deve inoltre constatare che il legislatore dell’Unione ha fatto riferimento alla cessazione dell’effetto sospensivo «conformemente all’articolo 27, paragrafo 3», del regolamento Dublino III, senza effettuare alcuna distinzione tra gli Stati membri che hanno deciso di attribuire al ricorso o alla revisione un effetto sospensivo di diritto, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3, lettere a) e b) del regolamento in parola, e gli Stati membri che hanno deciso di subordinare la concessione di detto effetto sospensivo all’intervento di una decisione giurisdizionale in tal senso su domanda della persona interessata, in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), del menzionato regolamento.

65

Occorre, al proposito, ricordare che il legislatore dell’Unione non ha inteso sacrificare all’esigenza di celerità nel trattamento delle domande di protezione internazionale la tutela giurisdizionale dei richiedenti protezione internazionale (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash, C‑63/15, EU:C:2016:409, punto 57).

66

Ne consegue che gli Stati membri che hanno voluto rafforzare la tutela giurisdizionale dei richiedenti attribuendo un effetto sospensivo di diritto al ricorso o alla revisione avverso una decisione di trasferimento non possono, in nome del rispetto dell’esigenza di celerità, essere posti in una situazione meno favorevole di quella in cui si trovano quegli Stati membri che non lo hanno considerato necessario. Orbene, è questa l’ipotesi che ricorrerebbe se detti primi Stati membri non potessero disporre di un termine sufficiente per effettuare il trasferimento quando la persona interessata è trattenuta e ha deciso di presentare ricorso (v., per analogia, sentenza del 29 gennaio 2009, Petrosian, C‑19/08, EU:C:2009:41, punti 4950).

67

È certo vero che l’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento Dublino III non si riferisce direttamente all’ipotesi, prevista dall’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento in parola, in cui la sospensione dell’esecuzione di trasferimento non risulti di diritto o da una decisione giurisdizionale, bensì derivi da una decisione adottata dall’autorità competente.

68

Tuttavia, in un’ipotesi siffatta, la persona interessata si trova in una situazione del tutto equiparabile a quella di una persona il cui ricorso o la cui revisione abbia effetto sospensivo in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 3, di detto regolamento.

69

In simili condizioni, risulta che, da un lato, il trattenimento può, anche in un caso del genere, continuare a essere necessario in attesa dell’esito del ricorso o della revisione e che, dall’altro lato, il prolungamento di tale trattenimento per un periodo superiore a sei settimane dopo l’intervento di una decisione definitiva relativa al ricorso o alla revisione non sarebbe giustificato.

70

Inoltre, a causa della somiglianza tra i termini di cui all’articolo 28, paragrafo 3, comma terzo, e all’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, del regolamento Dublino III e stante la circostanza che le disposizioni citate hanno entrambe ad oggetto la determinazione del periodo durante il quale il trasferimento deve essere effettuato, un’interpretazione più restrittiva dovrebbe di norma essere applicata a ognuna delle due disposizioni in parola, nelle quali soltanto l’effetto sospensivo risultante dall’articolo 27, paragrafo 3, di tale regolamento è menzionato.

71

Di conseguenza, una simile interpretazione comporterebbe, in applicazione dell’articolo 29, paragrafo 1, di detto regolamento che, quando l’autorità competente fa uso della facoltà di cui all’articolo 27, paragrafo 4, del medesimo regolamento nei confronti di una persona che non è in stato di trattenimento, il termine per effettuare il trasferimento dovrebbe, ciononostante, essere calcolato a partire dall’accettazione da parte di un altro Stato membro della richiesta di presa in carico o di ripresa in carico. Siffatta interpretazione sarebbe quindi, in pratica, tale da privare ampliamente la menzionata disposizione di effetto utile, giacché essa non potrebbe essere utilizzata senza che vi sia il rischio di ostacolare la realizzazione del trasferimento entro i termini fissati dal regolamento Dublino III.

72

Si deve parimenti sottolineare che detta interpretazione non può neanche essere preferita per il motivo che essa contribuirebbe a proteggere in misura maggiore la libertà e la sicurezza della persona interessata. L’interpretazione opposta, infatti, porta non ad ampliare le possibilità di trattenimento, bensì proprio a garantire l’applicazione di un limite preciso alla durata massima del trattenimento in tutti i casi in cui il trattenimento è stato prolungato a causa del carattere sospensivo del ricorso o della revisione.

73

Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento Dublino III deve essere interpretato nel senso che il termine di sei settimane a partire dal momento in cui il ricorso o la revisione non ha più effetto sospensivo, istituito da tale disposizione, si applica anche quando la sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento non è stata specificamente richiesta dalla persona interessata.

Sulle spese

74

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 28 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, letto alla luce dell’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede che, nella situazione in cui il trattenimento di un richiedente protezione internazionale inizi dopo che lo Stato membro richiesto ha accettato la richiesta di presa in carico, detto trattenimento possa essere mantenuto per un periodo massimo di due mesi, purché, da un lato, la durata del trattenimento non superi il tempo necessario per la procedura di trasferimento, valutato tenendo conto delle esigenze concrete della menzionata procedura in ciascun caso specifico, e, dall’altro, eventualmente, tale durata non si prolunghi per un periodo superiore a sei settimane a partire dalla data in cui il ricorso o la revisione non ha più effetto sospensivo e;

esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che permette, in una situazione siffatta, di mantenere detto trattenimento per tre o dodici mesi nel corso dei quali il trasferimento poteva validamente essere effettuato.

 

2)

L’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che non si deve detrarre dal termine di sei settimane a partire dal momento in cui il ricorso o la revisione non ha più effetto sospensivo, istituito da tale disposizione, il numero di giorni che la persona interessata ha già trascorso in stato di trattenimento dopo che uno Stato membro ha accettato la richiesta di presa in carico o di ripresa in carico.

 

3)

L’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel senso che il termine di sei settimane a partire dal momento in cui il ricorso o la revisione non ha più effetto sospensivo, istituito da tale disposizione, si applica anche quando la sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento non è stata specificamente richiesta dalla persona interessata.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo svedese.