CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

presentate il 19 ottobre 2017 ( 1 )

Causa C‑395/16

DOCERAM GmbH

contro

CeramTec GmbH

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania)]

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale ed industriale – Disegni e modelli comunitari – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articolo 8, paragrafo 1 – Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica – Contorni di tale nozione – Criteri di valutazione»

I. Introduzione

1.

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania) verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari ( 2 ). Tale disposizione, che non è stata sinora mai oggetto di interpretazione da parte della Corte, stabilisce che le caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla funzione tecnica dello stesso non rientrano nell’ambito di tutela conferita da detto regolamento.

2.

La decisione di rinvio si colloca nell’ambito di una controversia che vede opposte due società, l’una titolare di una serie di disegni o modelli comunitari registrati e l’altra fabbricante di prodotti analoghi a quelli protetti da tali diritti. La prima ha proposto azione al fine di ottenere la cessazione della violazione da parte dell’altra, la quale ha replicato deducendo la nullità dei diritti la cui violazione era stata invocata dalla ricorrente nel procedimento principale. A sostegno della propria domanda riconvenzionale, essa ha fatto valere l’esclusione prevista dal menzionato articolo 8, paragrafo 1.

3.

Le questioni sollevate dal giudice del rinvio invitano la Corte, da una parte, a definire la nozione di «caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica» ai sensi di tale disposizione, e, dall’altra, a determinare il modo in cui occorre valutare se i disegni o modelli in questione presentino tali caratteristiche.

II. Contesto normativo

4.

Ai sensi del considerando 10 del regolamento n. 6/2002, «[n]on si dovrebbe intralciare l’innovazione tecnologica accordando a caratteristiche dettate unicamente da funzioni tecniche la protezione riservata a disegni e modelli, restando inteso che tale principio non comporta la necessità che disegni e modelli possiedano un valore estetico. Allo stesso modo, non si dovrebbe ostacolare l’interfunzionalità di prodotti di differente fabbricazione estendendo la protezione al disegno o modello dei particolari meccanici. Di conseguenza le caratteristiche del disegno o modello escluse dalla protezione per tali motivi non dovrebbero essere prese in considerazione al fine di determinare se altre caratteristiche del disegno o modello presentino i requisiti per godere della protezione».

5.

L’articolo 4 di detto regolamento, intitolato «Requisiti per la protezione», così dispone:

«1.   Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale.

2.   Un disegno o modello applicato ad un prodotto od incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato come nuovo e possiede un carattere individuale se ed in quanto:

a)

la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest’ultimo, e

b)

le caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità e individualità.

(…)».

6.

Il successivo articolo 5, intitolato «Novità», stabilisce, al paragrafo 1, che «[u]n disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico».

7.

Il successivo articolo 6, rubricato «Carattere individuale», così recita:

«1.   Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico (…):

2.   Nell’accertare il carattere individuale, si tiene conto del margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello».

8.

Il successivo articolo 8, intitolato «Disegni o modelli di aspetto dettato dalla sua funzione tecnica e disegno o modello d’interconnessione», prevede al paragrafo 1, che «un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica».

III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

9.

La DOCERAM GmbH è una società di diritto tedesco che produce componenti di tipo ingegneristico in ceramica. Essa fornisce a clienti del settore automobilistico, delle macchine tessili e dell’industria meccanica. È titolare di diversi disegni o modelli comunitari registrati a protezione di perni di centraggio per saldatura in tre diverse geometrie, ciascuna prodotta in sei tipi diversi.

10.

La CeramTec GmbH è anch’essa una società di diritto tedesco la quale produce e commercializza perni di centraggio in ceramica nelle stesse varianti di quelle protette dai disegni o modelli di cui la DOCERAM è titolare.

11.

Quest’ultima proponeva azione dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf) nei confronti della CeramTec, al fine di ottenere, in particolare, la cessazione della violazione dei propri diritti di proprietà intellettuale. La resistente nel procedimento principale proponeva domanda riconvenzionale volta a far dichiarare la nullità degli stessi, deducendo che le caratteristiche dell’aspetto dei prodotti in questione sarebbero determinate unicamente dalla loro funzione tecnica, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

12.

Il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf) respingeva l’azione promossa dalla DOCERAM dichiarando nulli i disegni o modelli contestati, rilevando al riguardo che essi non rientravano nell’ambito di tutela disposta da tale regolamento, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, dal momento che la scelta del disegno sarebbe stata dettata unicamente dalla sua funzione tecnica.

13.

La DOCERAM impugnava la sentenza dinanzi all’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf). Quest’ultimo organo giurisdizionale ha ritenuto che sarebbe opportuno, per dirimere la controversia di cui al procedimento principale, acclarare se, ai fini dell’applicazione dell’esclusione prevista all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, occorra – come ritenuto da parte della dottrina e della giurisprudenza, in particolare, in Germania – accertare l’assenza di disegni alternativi aventi la stessa funzione tecnica, ovvero – come supposto dalla sentenza impugnata – determinare in modo oggettivo se la funzionalità ricercata rappresenti l’unico elemento che abbia determinato la fisionomia del prodotto in questione.

14.

Di conseguenza, con decisione del 7 luglio 2016, pervenuta alla Corte il 15 luglio 2016, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se si debba ritenere sussistente una caratteristica determinata unicamente dalla funzione tecnica, non attributiva di protezione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento [n. 6/2002], anche nel caso in cui l’effetto estetico non presenti alcun rilievo per il disegno del prodotto, bensì la funzionalità (tecnica) costituisca l’unico fattore determinante per il disegno stesso.

2)

In caso di risposta affermativa della Corte alla prima questione: sotto quale profilo occorra valutare se le singole caratteristiche dell’aspetto di un prodotto siano state determinate unicamente sulla base di considerazioni di funzionalità. Se il criterio determinante sia quello dell’“osservatore obiettivo” e, in caso di risposta affermativa, come debba essere definita tale nozione».

15.

La DOCERAM, la CeramTec, i governi greco e del Regno Unito nonché la Commissione hanno depositato osservazioni scritte presso la Corte. All’udienza del 29 giugno 2017, tutti hanno svolto osservazioni orali.

IV. Analisi

A.  Sulla nozione di «caratteristiche dell’aspetto di un prodotto (…) determinate unicamente dalla sua funzione tecnica» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 (prima questione)

1. Sulla formulazione della prima questione e sulle tesi esistenti

16.

Il giudice del rinvio ritiene che i disegni o modelli in questione nel procedimento principale siano effettivamente caratterizzati tanto dalla novità quanto da individualità, conformemente ai requisiti rispettivamente previsti dagli articoli 5 e 6 del regolamento n. 6/2002 ( 3 ). Il giudice medesimo si chiede se la loro protezione debba, comunque, essere esclusa ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento, a termini del quale «un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica», tenuto conto del fatto che esisterebbero, nella fattispecie, disegni che esso qualifica come «alternativi», in quanto potrebbero portare allo stesso risultato tecnico di quello prodotto da tali disegni o modelli.

17.

Alla luce degli elementi forniti nella decisione del rinvio ed il contesto nel quale essa si colloca, mi sembra che la prima questione pregiudiziale inviti la Corte, in sostanza, a determinare se il semplice fatto di accertare l’esistenza di tali disegni alternativi consenta di dedurne che i disegni o modelli contestati non siano determinati unicamente dalla funzione tecnica dei prodotti in questione e, di conseguenza, non rientrino nell’esclusione prevista nel suddetto articolo 8, paragrafo 1, ovvero se il criterio rilevante a tale fine sia quello di accertare se «considerazioni di tipo estetico» o «l’effetto estetico» di tali prodotti ( 4 ) abbiano indotto il loro autore a scegliere un disegno specifico ( 5 ). Nell’ipotesi in cui la Corte accolga quest’ultimo criterio, il giudice del rinvio chiede, poi, con la seconda questione, quale sia il modo per valutare se le diverse caratteristiche dell’aspetto di un prodotto siano state scelte o meno unicamente sulla base di esigenze tecniche.

18.

Il giudice del rinvio sottolinea che la questione sollevata suscita seri dubbi a fronte delle divergenti posizioni adottate sino ad oggi, tanto in dottrina quanto nella prassi decisionale dei giudici degli Stati membri ed in quella dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) [già Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)], in merito all’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. A tal riguardo, si contrappongono due teorie giuridiche, che possono portare a risultati pratici diametralmente opposti.

19.

Secondo una prima tesi, la deroga stabilita in tale disposizione dovrebbe applicarsi unicamente laddove venga accertato che nessun disegno alternativo consenta di realizzare la stessa funzione tecnica del disegno o modello in questione, in quanto l’esistenza di tali alternative rivelerebbe che la scelta della forma in questione non è stata imposta unicamente dalla sua funzione tecnica ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 1. Tale interpretazione si basa sul criterio solitamente chiamato della «molteplicità delle forme», secondo cui, se esistono altre forme di un prodotto che possano realizzare la medesima funzione tecnica, il disegno dello stesso può essere protetto, in quanto un tale ventaglio di forme dimostrerebbe come, in tal caso, l’autore del prodotto sia non già stato costretto dalla funzione stessa, bensì fosse libero di scegliere l’una qualsiasi di queste forme al momento dell’elaborazione del disegno o modello ( 6 ). Così interpretata, tale disposizione si potrebbe applicare nei casi, relativamente rari, in cui il disegno in questione sia l’unico in grado di garantire il conseguimento del risultato tecnico ricercato.

20.

L’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf) osserva, nella propria decisione, che l’attuazione di tale prima tesi, la quale, per quanto mi risulta, è sostenuta da parte della dottrina, in particolare, in Germania ( 7 ) nonché in Belgio ( 8 ) o in Francia ( 9 ), è ben radicata non solo nella giurisprudenza interna, tanto in Germania quanto in altri Stati membri ( 10 ), bensì anche nella prassi dell’EUIPO ( 11 ). Dalle osservazioni presentate dinanzi alla Corte, risulta che la DOCERAM è l’unica parte a sostenere tale posizione nel presente procedimento.

21.

Secondo una tesi concorrente, l’esclusione prevista dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 dovrebbe operare laddove le caratteristiche del disegno in questione siano dovute unicamente all’esigenza di realizzare una soluzione tecnica, senza che considerazioni di tipo estetico abbiano avuto alcuna influenza, in quanto non sarebbe stata esercitata alcuna attività creativa meritevole di tutela in virtù della normativa in materia di disegni e modelli. Tale teoria, che si ricollega al criterio cosiddetto della «causalità», impone di individuare la ragione per la quale la caratteristica contestata è stata adottata dal disegnatore del prodotto ( 12 ). Così interpretato, il menzionato articolo 8, paragrafo 1, sarebbe applicabile in tutti quei casi in cui l’esigenza di realizzare una determinata funzione tecnica sia stata l’unica circostanza a dettare il disegno in questione, a prescindere dalla sua fisionomia o dalla sua qualità estetica, e l’eventuale esistenza di disegni alternativi in grado di realizzare la stessa funzione non sarebbe determinante.

22.

Sebbene la Corte non sia ovviamente vincolata da tali precedenti orientamenti, sottolineo che, dopo aver propeso in passato per la teoria della molteplicità delle forme, l’EUIPO ha optato, nella propria prassi decisionale più recente ( 13 ), per la teoria della causalità, ritenendo che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 escluda la concessione di una protezione alle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto che siano state adottate unicamente allo scopo di consentire a quest’ultimo di realizzare la propria funzione tecnica, a differenza delle caratteristiche scelte, almeno entro un certo limite, allo scopo di migliorare l’aspetto visivo del prodotto, che invece sono tutelabili ( 14 ). Sembra che la giurisprudenza abbia seguito un’evoluzione analoga in particolar modo in Francia ( 15 ) e nel Regno Unito ( 16 ). Nella causa in esame, sia la CeramTec sia i governi greco e del Regno Unito, nonché la Commissione ( 17 ), si sono pronunciati in favore di quest’ultima teoria. Condivido tale tesi, per i motivi esposti in seguito.

2. Sui fondamenti dell’interpretazione proposta

23.

Si può anzitutto rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla DOCERAM, il tenore delle disposizioni del regolamento n. 6/2002 non fornisce alcuna indicazione direttamente utile per rispondere alla prima questione pregiudiziale, in quanto la nozione di «caratteristiche dell’aspetto di un prodotto (…) determinate unicamente dalla sua funzione tecnica», che figura all’articolo 8, paragrafo 1, non è ivi definita e non è ivi previsto alcun criterio di valutazione. Il particolare, non vi è alcuna menzione del criterio dell’assenza di disegni alternativi a quello del prodotto in questione, raccomandato dai sostenitori della teoria della molteplicità delle forme.

24.

Secondo costante giurisprudenza della Corte, dall’esigenza di applicare in modo uniforme il diritto dell’Unione deriva che, laddove un atto dell’Unione non rinvii al diritto degli Stati membri ai fini della definizione di una nozione specifica, come nel caso in esame, tale nozione dovrà ricevere un’interpretazione autonoma, che la Corte dovrà ricercare tenendo conto dell’impianto sistematico generale, degli obiettivi e della genesi della disciplina in questione ( 18 ).

25.

In merito all’economia generale del regolamento n. 6/2002, osservo che il considerando 10 di tale regolamento fornisce una luce interessante, che rimane purtuttavia limitata, sul significato da dare all’articolo 8, paragrafo 1, enunciando che «[n]on si dovrebbe intralciare l’innovazione tecnologica accordando a caratteristiche dettate unicamente da funzioni tecniche la protezione riservata a disegni e modelli, restando inteso che tale principio non comporta la necessità che disegni e modelli possiedano un valore estetico».

26.

Accennerò successivamente alle implicazioni della prima parte di tale periodo del menzionato considerando, in merito alle finalità dell’articolo 8, paragrafo 1 ( 19 ). Per quanto riguarda la seconda parte del periodo medesimo ( 20 ), il giudice del rinvio afferma che gli oppositori della teoria della causalità sostengono che quest’ultima, tesa a dissociare le caratteristiche del prodotto puramente tecniche da quelle di ordine ornamentale, si porrebbe in contraddizione con la formula secondo cui non è richiesto che un disegno o un modello presenti un carattere estetico per poter esser protetto.

27.

Vero è che una tale esigenza non compare espressamente neanche negli articoli da 4 a 6 del regolamento n. 6/2002, che stabiliscono quali siano le condizioni alle quali viene subordinata la protezione dei disegni o modelli comunitari. In questa stessa ottica, la parte finale del primo periodo del considerando 10 di tale regolamento precisa che dal motivo del rifiuto di cui all’articolo 8, paragrafo 1, non si deve dedurre che solo le forme che presentino un carattere estetico possono godere della protezione mediante privativa comunitaria. L’espressione «tale principio non comporta la necessità che disegni o modelli possiedano un valore estetico» significa solamente, a mio avviso, che non è indispensabile che l’aspetto del prodotto in questione sia di tipo estetico per poter godere della protezione.

28.

Al pari della CeramTec e dei governi greco e del Regno Unito, ritengo che, anche se le qualità estetiche del prodotto in questione non costituiscono un criterio di valutazione determinante per la concessione di tale protezione, sia errato concludere che non sia l’aspetto visivo dei prodotti che il disegno o modello comunitario intende tutelare. Infatti, come osservato dall’UAMI, divenuta l’EUIPO ( 21 ), risulta chiaramente, da un lato, dalla definizione del concetto di «disegno o modello» che figura all’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002, la quale si riferisce esplicitamente all’«aspetto» del prodotto ( 22 ), e, dall’altro, dalle esigenze relative alla visibilità, evocate tanto nel successivo articolo 4, paragrafo 2 ( 23 ), quanto nel considerando 12 del regolamento medesimo ( 24 ), come l’esame dell’aspetto esteriore, quale che sia il merito concreto dello stesso ( 25 ), sia decisivo al fine di ottenere i diritti attribuiti da un disegno o modello comunitario ( 26 ). Aggiungo che l’accento è posto sull’aspetto visivo anche dall’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento, il quale impone che il prodotto in questione sia differenziabile da precedenti creazioni coperte da una protezione ( 27 ).

29.

Pertanto, a mio avviso, è compatibile con il considerando 10 del regolamento n. 6/2002 interpretare l’articolo 8, paragrafo 1, di quest’ultimo nel senso che esso si riferisca non già ai casi in cui le caratteristiche in questione siano l’unico modo di realizzare la funzione tecnica di un prodotto, bensì ai casi in cui l’esigenza di ottenere tale funzione rappresenti l’unico fattore che spiega l’adozione di dette caratteristiche. In altri termini, deve ritenersi, a mio avviso, che le caratteristiche dell’aspetto del prodotto siano unicamente determinate dall’obiettivo di giungere ad una data soluzione tecnica e, pertanto, che queste ultime rientrino nell’esclusione di cui al suddetto articolo 8, paragrafo 1, allorquando risulti che considerazioni di altra natura, in particolare di ordine visivo, non abbiano svolto alcun ruolo nell’adozione del disegno o modello in questione. Il punto cruciale è accertare dove finiscano i vincoli di forma legati alla funzione tecnica del prodotto e dove inizi il libero arbitrio del suo autore ( 28 ).

30.

La constatazione che tale disposizione abbia carattere derogatorio, da cui scaturirebbe che essa, secondo il giudice del rinvio, dovrebbe essere oggetto di interpretazione restrittiva, non rimette in questione la mia tesi. Infatti, tale considerazione non può, di per sé, portare ad ammettere un criterio, nella specie quello della molteplicità delle forme, che, se restringe maggiormente i casi in cui l’esclusione è applicabile ( 29 ), non trova peraltro fondamento normativo evidente né nel testo stesso del regolamento n. 6/2002, né rispetto alle origini o agli obiettivi di quest’ultimo quali fissati dal legislatore dell’Unione.

31.

L’interpretazione che propongo di adottare risulta, a mio avviso, avvalorata dall’analisi della genesi del regolamento n. 6/2002 e, più in particolare, di quella del suo articolo 8, paragrafo 1.

32.

La CeramTec sostiene che l’applicazione del criterio della molteplicità delle forme debba essere esclusa, in quanto la proposta di introdurre detto criterio nella normativa dell’Unione non sarebbe stata seguita. Il governo greco deduce, inoltre, una serie di argomenti dai lavori preparatori di tale regolamento.

33.

A tale riguardo, osservo che, nel proprio libro verde sulla tutela dei disegni e dei modelli, del 1991, la Commissione spiegava come la protezione fosse esclusa per le caratteristiche unicamente condizionate dalla funzione tecnica del prodotto in questione, regola preesistente nella grande maggioranza degli Stati membri ( 30 ), da osservazioni il cui tenore mi sembra oscilli tra la teoria della molteplicità delle forme e la teoria della causalità, le quali, a mio avviso, si ricollegano, rispettivamente, all’inesistenza di disegni alternativi rispetto alla forma finale di detto prodotto ed all’assenza di contributo creativo da parte del disegnatore al momento dell’elaborazione di quest’ultima ( 31 ).

34.

Nella proposta iniziale della Commissione, del 1993, che ha condotto all’adozione del regolamento n. 6/2002, l’articolo 9, paragrafo 1 (divenuto poi l’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento) era intitolato «Disegni o modelli tecnici non ornamentali (…)» ed era così formulato: «Il disegno o modello non è tutelabile mediante privativa comunitaria qualora la realizzazione di una funzione tecnica non lasci al disegnatore alcuna libertà in relazione ad elementi discrezionali dell’aspetto di un prodotto» ( 32 ).

35.

La relazione di tale proposta di regolamento ( 33 ), nonché il commento al suo articolo 9, paragrafo 1 ( 34 ), specificano anzitutto che l’aspetto estetico del prodotto non è di per sé determinante, in quanto sia i disegni o modelli che puntano ad un certo estetismo, sia quelli che rispondono a funzioni utilitarie sono entrambi meritevoli di tutela. Soprattutto, tali estratti sottolineano come i disegni o modelli non siano tutelabili mediante privativa comunitaria nei rari casi in cui «la forma segu[a] la funzione senza alcuna possibilità di variazioni», non disponendo il disegnatore quindi di «alcuna libertà» al momento della progettazione del prodotto e non potendo [dunque] “affermare che il risultato è dovuto alla sua personale creatività» e che questo disegno o modello è dotato di «individualità” ( 35 ).

36.

Inoltre, dalla proposta modificata, del 1999 ( 36 ), risulta che il testo attuale dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 è stato allineato a quello dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni o modelli ( 37 ), volta al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri applicabili in tale materia ( 38 ). Orbene, i lavori preparatori della direttiva 98/71 confermano che l’assenza di libero arbitrio del disegnatore al momento della progettazione del prodotto ed il fatto che la forma scelta sia dettata unicamente dalla sua funzione tecnica sono stati percepiti, ab origine, come i fattori determinanti del rifiuto di protezione, sia nella proposta iniziale di tale direttiva del 1993 ( 39 ) sia nella proposta modificata del 1996 ( 40 ).

37.

Mi sembra che non sia stato scelto, nei progetti legislativi richiamati supra, alcun criterio equivalente a quello dell’esistenza di disegni alternativi o della molteplicità delle forme, ma che sia stato privilegiato piuttosto il criterio della causalità. Infatti, non si esige assolutamente che la caratterista in questione costituisca l’unico metodo grazie al quale la funzione tecnica ricercata possa essere ottenuta. Il motivo dell’esclusione, così come prevista dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, è essenzialmente dato dall’assenza di un’azione del disegnatore sull’aspetto del prodotto di natura creativa, tenendo conto che solo una plusvalenza proveniente da uno sforzo intellettuale indipendente da detta funzione giustifica una protezione mediante privativa comunitaria. Sembra che, ultimamente, anche l’EUIPO sia stato incline ad insistere, nella propria prassi decisionale, sull’accertamento se l’autore disponesse o meno di un margine di libertà al momento dell’elaborazione del prodotto in questione ( 41 ).

38.

Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti da detto regolamento e, in particolare, dal suo articolo 8, paragrafo 1, non viene contestato dalle parti e, del resto, è innegabile a mio parere, che tale disposizione tenda principalmente ad impedire che le caratteristiche esclusivamente tecniche di un prodotto possano essere «monopolizza[te]» ( 42 ) per effetto di una loro protezione mediante privativa comunitaria ( 43 ) e ad evitare che «l’innovazione tecnologica [sia] intralciata» ( 44 ), per il fatto che tale protezione riduce la disponibilità delle soluzioni tecniche per gli altri operatori economici ( 45 ). La ricerca di un equilibrio tra protezione dell’innovazione e della creatività, da una parte, e la tutela di una concorrenza equa e proficua per l’insieme delle imprese comunitarie, dall’altra, ha effettivamente costituto una delle preoccupazioni del legislatore ( 46 ).

39.

Inoltre, dai lavori preparatori del regolamento n. 6/2002 risulta che l’articolo 8, paragrafo 1, è inoltre volto a tracciare il confine tra le normative relative ai brevetti e quelle relative ai disegni o modelli ( 47 ). Infatti, l’eventuale protezione delle innovazioni tecniche rientra in queste prime normative ( 48 ), sempreché ricorrano i requisiti di brevettabilità. Come sottolineato dalla CeramTec, può rivelarsi in certi casi più difficile ottenere un brevetto, poiché tale titolo di proprietà impone di dimostrare l’esistenza di un’invenzione che risponda a rigorosi requisiti ( 49 ), e meno interessante, poiché la durata della protezione offerta può essere inferiore a quella garantita dai disegni o modelli ( 50 ). Occorreva quindi prevenire il rischio che le disposizioni applicabili in materia di brevetti venissero aggirate, vietando che soluzioni di natura tecnica possano essere protette mediante privativa comunitaria.

40.

Orbene, il fatto di optare per un criterio che, come quello della molteplicità delle forme, limita fortemente la sfera di applicazione dell’esclusione prevista al suddetto articolo 8, paragrafo 1 ( 51 ), potrebbe, a mio avviso, impedire la realizzazione degli obiettivi summenzionati, autorizzando l’appropriazione di forme aventi vocazione puramente tecnica ma per le quali esistono delle varianti ( 52 ).

41.

Infatti, al pari della CeramTec e del governo del Regno Unito, ritengo che sia quasi sempre possibile modificare l’aspetto delle caratteristiche di un prodotto in modo minimo ma sufficiente ( 53 ), senza nuocere alla funzione tecnica ricercata. Potrebbe darsi, quindi, che più forme concepibili di una soluzione tecnica, o anche tutte, si ritrovino monopolizzate tramite la protezione dei disegni o modelli, il che ostacolerebbe l’innovazione tecnologica che il regolamento n. 6/2002 tende a favorire. Qualora venisse accolto il criterio sostenuto dalla DOCERAM, un solo operatore economico avrebbe la possibilità di ottenere più registrazioni, a titolo di disegno o modello comunitario, di diverse forme di un prodotto e di godere in questo modo di una protezione esclusiva in pratica equivalente a quelle offerta dal brevetto, ma senza essere sottoposto alle relative restrizioni che potrebbero essere dunque aggirate.

42.

A tal riguardo, la CeramTec afferma che, nell’ambito della controversia di cui al procedimento principale, facendo proteggere 17 varianti di forme di perni di centraggio in tre diversi modelli di base, la DOCERAM non avrebbe lasciato agli altri operatori economici sul mercato alcuna possibilità di utilizzare forme alternative di tale prodotto, in quanto non esisterebbero altre forme tecnicamente adatte nel campo della saldatura a rilievo in grado di suscitare una diversa impressione generale del prodotto, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.

43.

Infine, sottolineo come l’interpretazione qui raccomandata presenti il vantaggio di essere coerente con la giurisprudenza tratta dalla Corte nel campo dei marchi d’impresa ( 54 ). Contrariamente a quanto sembra sostenere la CeramTec, tale giurisprudenza non può, a mio parere, essere trasposta tale e quale nella causa in esame, viste le differenze esistenti tra il sistema del diritto dell’Unione europea relativo alla protezione dei marchi d’impresa e quello relativo alla protezione dei disegni o modelli ( 55 ). Tuttavia, tenuto conto del fatto che disposizioni analoghe a quelle dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 figurano nel primo sistema ( 56 ), benché il loro tenore letterale non sia del tutto identico ( 57 ), e visti i legami di parentela esistenti tra queste due categorie di disposizioni ( 58 ), è a mio parere possibile o addirittura opportuno pronunciarsi alla luce di detta giurisprudenza ed eventualmente ragionare, nella fattispecie, per analogia.

44.

A tal riguardo, rammento che, in merito alla protezione conferita dai marchi, la Corte ha affermato che le menzionate disposizioni del diritto dell’Unione, sostanzialmente corrispondenti all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, sono volte ad evitare che tale protezione porti al conferimento in favore del titolare di un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto, le quali potrebbero essere ricercate dall’utilizzatore nei prodotti dei concorrenti ( 59 ). Come ho affermato supra ( 60 ), mi sembra anche questa la ragione per cui la protezione mediante privativa comunitaria è esclusa nelle fattispecie previste dall’articolo 8, paragrafo 1.

45.

Orbene, da diverse sentenze della Corte in materia di marchi di impresa risulta «che un segno costituito esclusivamente dalla forma di un prodotto non può essere registrato ai sensi [delle disposizioni che venivano interpretate] qualora risulti che le caratteristiche funzionali essenziali di tale forma sono attribuibili esclusivamente al risultato tecnico». La Corte ha precisato che «la dimostrazione dell’esistenza di altre forme che consentono di ottenere il medesimo risultato tecnico non autorizza a disattendere l’impedimento alla registrazione», in quanto marchio, «della forma di un prodotto che permette di ottenere un risultato tecnico» così come stabilito nelle suddette disposizioni. Essa ha fondato il proprio rifiuto, implicito ma chiaro, a mio avviso, della teoria della molteplicità delle forme, soprattutto sulla considerazione che la negazione della registrazione non è sottoposta alla condizione che la forma in questione sia l’unica che permette di ottenere il risultato tecnico voluto, e sull’osservazione che un importante numero di forme alternative rischierebbero di diventare inutilizzabili per i concorrenti del titolare del marchio se un criterio di tal genere fosse giudicato decisivo ( 61 ).

46.

Ritengo che tali considerazioni siano rilevanti anche nella causa in esame, in quanto non può ammettersi, anche in questa materia, che i disegni o modelli comunitari siano deviati dal loro scopo per offrire una protezione a caratteristiche puramente tecniche di un prodotto ( 62 ).

47.

Di conseguenza, si deve, a mio parere, dare una risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, scartando quindi la tesi che suggerisce di adottare il criterio della cosiddetta «molteplicità delle forme». Più precisamente, ritengo che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 vada interpretato nel senso che, per determinare se le caratteristiche dell’aspetto di un prodotto siano unicamente determinate dalla sua funzione tecnica, non ci si deve basare solo sul fatto che non esistano forme alternative che possono realizzare questa stessa funzione, bensì accertarsi che la ricerca di una data funzione tecnica sia il solo fattore ad aver dettato la scelta del disegno o modello in questione e che, di conseguenza, il suo disegnatore non abbia avuto, a tale riguardo, alcun ruolo creativo.

48.

In relazione all’interpretazione così proposta, il giudice del rinvio formula altri quesiti in merito all’attuazione concerta della regola contenuta in detto articolo 8, paragrafo 1, quesiti che costituiscono l’oggetto della seconda questione pregiudiziale.

B.  Sugli elementi di valutazione rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 (seconda questione)

49.

La seconda questione pregiudiziale è sollevata in via subordinata, nell’ipotesi in cui, come raccomando, la Corte dovesse rispondere alla prima questione dichiarando che il metodo pertinente, ai fini dell’applicazione dell’esclusione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, è quello consistente nel verificare che le caratteristiche dell’aspetto di un prodotto possano essere attribuite unicamente alla funzione tecnica ricercata e non già quello di accertare l’inesistenza di disegni alternativi anch’essi in grado di realizzare tale funzione.

50.

Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in primo luogo, quali siano i criteri in base ai quali occorra valutarsi se le diverse caratteristiche dell’aspetto di un prodotto siano state scelte esclusivamente per ragioni di funzionalità tecnica e, in secondo luogo, nel caso in cui si debba adottare il criterio dell’«osservatore oggettivo», in qual modo tale nozione debba essere definita.

51.

Detto giudice espone che, nella sentenza impugnata, il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf) ha considerato che occorreva procedere a tale valutazione in base a criteri oggettivi e che poco rilevava la volontà personale dell’autore del disegno o modello in questione, salvo, eventualmente, quale indizio per accertare se un osservatore oggettivo giungerebbe, al termine di un ragionevole esame, alla conclusione che solo esigenze di funzionalità tecniche hanno determinato la scelta del disegno ( 63 ). Tuttavia, secondo gli oppositori di tale approccio, sarebbe difficile apprezzare, caso per caso, il punto di vista di un tale «osservatore oggettivo», vale a dire di una persona diversa e la cui esistenza sia puramente teorica.

52.

Per quanto riguarda il carattere oggettivo o soggettivo dell’analisi da effettuarsi ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, le parti del procedimento principale e gli interessati che hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte sono concordi nel ritenere che l’intento soggettivo dell’autore, nel concepire il disegno o modello in questione, non possa costituire il fattore chiave che consenta di stabilire se tale disegno o modello sia stato scelto in base a considerazioni puramente tecniche. Sono anch’io di questo avviso.

53.

Infatti, un approccio oggettivo di questo esame favorisce l’applicazione uniforme di tale disposizione, in tutti gli Stati membri, nonché dinanzi a tutti i giudici dei medesimi, e assicura maggiore prevedibilità, il che rinforza la certezza del diritto degli operatori economici. Come osservano, in sostanza, la DOCERAM e la CeramTec, nell’ipotesi in cui l’intento presunto del disegnatore costituisca l’unico criterio rilevante, le dichiarazioni rese da quest’ultimo potrebbero risultare da sole decisive per giudicare se il disegno o modello in questione possa essere protetto o meno e, in caso di controversia, chi vi abbia interesse potrebbe essere tentato di affermare di aver scelto tale disegno in quanto guidato da preoccupazioni estetiche, al fine di ottenere che l’esclusione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, non si applichi a sfavore della sua creazione. È essenziale, secondo me, che le autorità competenti possano pronunciarsi sulla base di elementi di valutazione non soggettivi bensì neutri e privi di rischio di parzialità.

54.

Per quanto riguarda le modalità da seguire per valutare obiettivamente la questione se l’aspetto di un prodotto sia determinato unicamente dalla sua funzione tecnica, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, le posizioni sostenute dinanzi alla Corte, invece, non concordano.

55.

A mio parere, la prima problematica sollevata dalla questione posta dal giudice del rinvio, che evoca l’eventuale rilevanza del «punto di vista di un “osservatore oggettivo”», consiste nell’accertare se occorra o meno ragionare rispetto ad una persona fittizia le cui presunte valutazioni fungano da archetipo.

56.

A tal riguardo, la CermTec rileva, innanzitutto, come l’espressione «osservatore oggettivo», che figura tanto nella sentenza impugnata dinanzi al giudice del rinvio quanto nella seconda questione pregiudiziale, si ispiri a formule simili adottate, con alcune varianti, nella prassi decisionale dell’EUIPO ( 64 ) e in dottrina ( 65 ).

57.

La CeramTec sostiene, poi, che, al fine di verificare se l’articolo 8 paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 sia applicabile, occorrerebbe basarsi, per analogia, sulla nozione di «consumatore informato», impiegata dall’articolo 6, paragrafo 1, dall’articolo 10, paragrafo 1, nonché dal considerando 14 di tale regolamento ( 66 ), nozione quale definita nella giurisprudenza della Corte e del Tribunale ( 67 ). Secondo la CeramTec, nella misura in cui la verifica debba essere effettuata, come nel caso di specie, nella situazione particolare in cui tutti gli utilizzatori dei prodotti in questione sono professionisti, l’«utilizzatore informato» corrisponderebbe allora, in pratica, alla «persona competente», la quale è provvista di competenze tecniche, nozione utilizzata per apprezzare il carattere creativo di un brevetto.

58.

Ritengo errato seguire tale proposta. Preciso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla CeramTec, il criterio rilevante per valutare l’esistenza di elementi di fatto, nell’ambito del regolamento n. 6/2002, non è «sempre l’“utilizzatore informato”». In particolare, è già stato affermato che quest’ultimo non è necessariamente in grado di distinguere, al di là dell’esperienza che ha accumulato a motivo dell’utilizzo del prodotto in questione, gli elementi dell’aspetto del prodotto che sono dettati dalla funzione tecnica di quest’ultimo, da quelli che sono arbitrari ( 68 ). L’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 presuppone, effettivamente, che si proceda ad una valutazione di ordine tecnico, il che richiede competenze specifiche, di cui un utilizzatore anche «informato» non sempre dispone. Pertanto, la prospettiva dell’«utilizzatore informato», non può, a mio avviso, costituire il criterio della valutazione oggettiva che viene richiesto a tale titolo.

59.

Al pari del governo del Regno Unito e della Commissione, ritengo che, se gli autori del regolamento n. 6/2002 avessero voluto adottare uno strumento giuridico come quello dell’«osservatore oggettivo», come lascia intendere la seconda questione pregiudiziale, essi lo avrebbero menzionato nell’articolo 8, paragrafo 1, così come lo hanno fatto espressamente, per quanto riguarda l’«utilizzatore informato», nei paragrafi 1 degli articoli 6 e 10 ( 69 ). Del resto, osservo che detto articolo 8 non fa alcun riferimento neanche alla percezione da parte di altre categorie di persone fittizie, quali il «potenziale compratore medio», criterio suggerito e in seguito scartato dalla DOCERAM ( 70 ), o il «consumatore medio», fattore di valutazione rispetto al quale la Commissione osserva come sia stato ritenuto di per sé non decisivo per valutare il carattere puramente tecnico di una forma in materia di marchi d’impresa ( 71 ).

60.

Il governo del Regno Unito sottolinea, a mio avviso giustamente, che i paragrafi 2 degli articoli 6 e 10 del regolamento n. 6/2002 non si riferiscono alla nozione teorica di «utilizzatore informato», ai fini della valutazione del «margine di libertà dell’autore nell’elaborazione del disegno o modello» ( 72 ), e che si deve adottare il medesimo approccio – non fittizio – nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 1, poiché il giudice adito della controversia è anche qui incaricato di valutare obiettivamente ciò che rientra nella funzione tecnica del prodotto, elemento non idoneo ad essere protetto, e dove ha avuto un ruolo la libertà dell’autore, la cui opera creativa può essere protetta ( 73 ). Una valutazione casistica di tal genere viene già effettuata, a quanto pare senza grandi difficoltà, da giudici nazionali ( 74 ) e dai membri dell’UAMI, divenuto l’EUIPO ( 75 ).

61.

Del resto, se il criterio dell’«osservatore oggettivo» dovesse essere ammesso, ciò solleverebbe una serie di difficoltà aggiuntive per definire tale categoria creata dal nulla, nonché le modalità con cui occorrerebbe farne uso, non fosse altro che in merito al fatto di accertare che tipo e che livello di conoscenze debba possedere tale soggetto.

62.

La seconda problematica sottoposta alla Corte consiste nell’individuare quali elementi debbano essere esaminati, in modo, secondo me, tanto oggettivo quanto casistico, dal giudice adito di una controversia fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

63.

Condivido il parere maggioritario espresso nelle osservazioni presentate dinanzi alla Corte, secondo cui spetta al giudice nazionale adito valutare oggettivamente e alla luce di tutte le circostanze concrete di ogni singola fattispecie se le diverse caratteristiche dell’aspetto di un prodotto rispondano unicamente a considerazioni legate alla funzionalità.

64.

A tal riguardo, secondo la Commissione, detto giudice dovrebbe tenere conto di quei criteri di valutazione riconosciuti dalla Corte in materia di marchi d’impresa in quanto consentono di presumere un valore non puramente tecnico della forma, quali «la percezione (…) da parte del consumatore medio[ ( 76 )], la natura della categoria dei prodotti in questione, la specificità di questa forma rispetto ad altre forme abitualmente in uso sul mercato in questione, la rilevante differenza di prezzo in rapporto a prodotti simili o l’elaborazione di una strategia promozionale che sottolinei le principali caratteristiche estetiche del prodotto in questione» ( 77 ). La Commissione ritiene che il giudice adito debba, altresì, prendere in considerazione l’esistenza di forme alternative che realizzino parimenti la funzione tecnica in questione, poiché da tale esistenza risulterebbe, in linea di principio, che l’autore disponeva di una libertà nell’elaborazione delle caratteristiche dell’aspetto del prodotto e che esso non è stato determinato unicamente da esigenze funzionali.

65.

Nella stessa ottica, la DOCERAM stila un elenco non esaustivo di criteri che potrebbero essere rilevanti, quali «le circostanze legate al processo di progettazione, alla pubblicità, all’utilizzazione ecc.». Dal canto suo, la CeramTec sostiene che il punto di vista dell’«utilizzatore informato», che essa propone – a mio avviso, erroneamente ( 78 ) – di adottare quale criterio di valutazione oggettiva, dovrebbe essere determinato «tenendo conto in modo approfondito di tutte le circostanze rilevanti della fattispecie» ( 79 ) e, in particolare, «dell’obiettivo specifico del fabbricante al momento della concezione, di una pubblicità fatta al prodotto che ne sottolineerebbe il disegno, delle eventuali distinzioni o di una particolare fama del disegno presso il pubblico pertinente, nonché della volontà del disegnatore al momento della creazione del prodotto» ( 80 ).

66.

A tal riguardo, preciso che tale valutazione dev’essere effettuata dal giudice adito nella specie, a mio avviso, non solo con riguardo al disegno o modello stesso in questione, ma anche alla luce dell’insieme delle circostanze che circondano la scelta delle caratteristiche del suo aspetto, tenuto conto degli elementi di prova forniti dalle parti, a prescindere dall’obiettivo o dalla natura di tali elementi ( 81 ), nonché delle eventuali misure istruttorie disposte dal giudice medesimo.

67.

Non può escludersi, a mio avviso, che criteri che io ritengo non possano da soli permettere di stabilire che le caratteristiche dell’aspetto di un prodotto sono state determinate unicamente dalla sua funzione tecnica, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, quali l’intento soggettivo dell’autore o l’esistenza di forme alternative ( 82 ), possano, tuttavia, essere inclusi in un insieme d’indizi concreti che i giudici aditi devono prendere in considerazione per formarsi una propria opinione in merito all’applicazione di tale disposizione.

68.

A mio avviso, non occorre redigere alcun elenco, anche non esaustivo, dei criteri rilevanti a tal riguardo, considerato che il legislatore dell’Unione non ha ritenuto di ricorrere a tale mezzo e che, a quanto mi risulta, la Corte non lo ha ritenuto utile per quanto riguarda la valutazione, parimenti in punto di fatto, che dev’essere peraltro effettuata a titolo dell’applicazione degli articoli da 4 a 6 di tale regolamento.

69.

Per contro, al pari del governo greco, ritengo utile insistere sul fatto che il giudice adito potrà, ove necessario, procedere alla valutazione richiesta ricorrendo alla consulenza di un perito indipendente nominato dallo stesso. A tal riguardo, osservo che i giudici nazionali non dispongono necessariamente delle qualifiche, a volte altamente tecniche, necessarie a tal fine e dispongono abitualmente perizie quando si trovano di fronte a questioni complesse di tale natura.

70.

Di conseguenza, ritengo che occorra rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che, per valutare se le diverse caratteristiche dell’aspetto di un prodotto rispondano unicamente a considerazioni di funzionalità tecnica, ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, incombe al giudice adito procedere ad una valutazione oggettiva, non già ponendosi dal punto di vista – teorico – di un «osservatore oggettivo», bensì tenendo conto – in modo concreto – di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie.

V. Conclusione

71.

Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania) nei termini seguenti:

1)

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, dev’essere interpretato nel senso che la protezione offerta da detto regolamento è esclusa quando le caratteristiche dell’aspetto del prodotto in questione siano state adottate unicamente allo scopo di permettere allo stesso di realizzare una data funzione tecnica, senza, dunque, alcun contributo creativo da parte del suo disegnatore, e l’eventuale sussistenza di altre forme che consentano di ottenere il medesimo risultato tecnico non sia di per sé determinante a tale riguardo.

2)

Al fine di determinare se le caratteristiche dell’aspetto di un prodotto siano state adottate sulla base di considerazioni collegate unicamente alla funzione tecnica di un prodotto, ai sensi di detto articolo 8, paragrafo 1, occorre che il giudice adito si pronunci in modo obiettivo, esercitando il proprio potere di apprezzamento in modo da tenere conto di tutte le circostanze rilevanti nella specie.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) GU 2016, L 3, pag. 1. Tale regolamento è stato in seguito oggetto di talune modifiche, tuttavia irrilevanti con riguardo alle disposizioni pertinenti nella specie.

( 3 ) Il considerando 19 del medesimo regolamento afferma parimenti che, «[u]n disegno o modello comunitario dovrebbe essere protetto soltanto qualora risulti nuovo, e presenti una propria individualità rispetto ad altri disegni o modelli».

( 4 ) Quest’ultima espressione viene utilizzata nella suddetta questione pregiudiziale, mentre la precedente figura nella motivazione della decisione del rinvio.

( 5 ) In altri termini, secondo la CeramTec, si tratta di acclarare se l’applicazione di detto articolo 8, paragrafo 1, imponga «di esaminare esaustivamente nell’ambito del procedimento [principale] se non esista alcuna alternativa possibile in termini di disegno o, più precisamente, se tutti gli aspetti alternativi concepibili portino ad una funzionalità tecnica diversa o minore, ovvero se il motivo di esclusione [previsto in tale disposizione] sia anch’esso applicabile allorquando l’aspetto sia unicamente dettato dalla necessità di giungere ad une soluzione tecnica precisa e che le considerazioni di tipo estetico siano, di conseguenza, irrilevanti» (il corsivo è mio).

( 6 ) V, in particolare, le fonti indicate nelle note a piè di pagina relative al paragrafo 20, infra.

( 7 ) V., in particolare, Ruhl, O., Gemeinschaftsgeschmacksmuster – Kommentar, Carl Heymanns Verlag, Colonia, 2a edizione, 2010, pag. 222, punto 22. Sembra che tale approccio sia stato raccomandato anche dal governo tedesco al momento della trasposizione di una disposizione di diritto dell’Unione analoga a detto articolo 8, paragrafo 1 (v. Koschtial, U., «Design law: individual character, visibility and functionality», International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2005, n. 3, pag. 308).

( 8 ) V. Kaesmacher, D., e Duez, L., «Le nouveau règlement (CE) no 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires», J.T.D.E., 2002, n. 92, pag. 186, punto 15; Massa, C.-H. e Strowel, A., «Community Design: Cinderella Revamped», E.I.P.R., 2003, vol. 25 (2), pag. 72, nonché De Visscher, F., «La protection des dessins et modèles», Guide juridique de l’entreprise, Kluwer, Bruxelles, 2a edizione, 2005, punto 370, nel quale si indica che il criterio della molteplicità delle forme è stato applicato nei confronti della regola di diritto analoga, esistente anteriormente nel sistema Benelux [v. articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della legge uniforme Benelux in materia di disegni o modelli, modificata da ultimo il 20 giugno 2002].

( 9 ) V., in particolare, Passa, J., Droit de la propriété industrielle – Tomo 1: Marques et autres signes distinctifs, dessins et modèles, L.G.D.J., Parigi, 2a edizione, 2009, punti da 708 a 712, nonché Binctin, N., Droit de la propriété intellectuelle – Droit d’auteur, brevet, droits voisins, marque, dessins et modèles, L.G.D.J., Parigi, 2a edizione, 2012, punto 296.

( 10 ) Vengono richiamate due decisioni dei giudici tedeschi (le seguenti: «OLG Düsseldorf, GRUR-RR 2012, 200 (205) – Tablet-PC; LG Düsseldorf, Beck RS 2015, 05506») e la sentenza della Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d’appello (Inghilterra e Galles) (divisione civile), Regno Unito], Landor & Hawa International Ltd/Azure Designs Ltd [2006] EWCA Civ 1285, punti 30 e segg. Rilevo che tale teoria è stata ammessa anche in Spagna [v., in particolare, decisione del Juzgado de lo Mercantil n. 2 di Alicante (Tribunale di commercio n. 2 di Alicante, Spagna), del 28 novembre 2012, Jose Antonioy Hostel Drap SL/Napkings SL, 2° fondamento giuridico].

( 11 ) Il giudice del rinvio menziona, inter alia, la decisione della divisione di annullamento dell’UAMI, del 3 aprile 2007, ICD 3150, Lindner Recyclingtech/Franssons Verkstäder, punto 20. Preciso che tale decisione è stata riformata in appello da quella richiamata infra nella nota a piè di pagina 13.

( 12 ) V., in particolare, Stone, D., «Le droit européen des dessins et modèles a 10 ans», Magazine de l’OMPI, 2013, n. 6, pag. 18, nonché Brancusi, L., «Article 8 CDR», Community Design Regulation (EC) No 6/2002 – A Commentary, sotto la direzione di G. N. Hasselblatt, C. H. Beck, Monaco, 2015, pagg. 137 e segg., punti da 34 a 48.

( 13 ) Vale a dire, a partire dalla decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI, del 22 ottobre 2009, nella causa R 690/2007-3, Lindner Recyclingtech/Franssons Verkstäder, detta «Chaff cutters». Sottolineo che tale decisione è stata oggetto di un ricorso e di un’impugnazione, in occasione dei quali né il Tribunale né la Corte si sono pronunciati sull’applicazione nel merito di detto articolo 8 [v. ordinanze del 10 maggio 2010, Franssons Verkstäder/UAMI – Lindner Recyclingtech (Frantumatrice da paglia), T‑98/10, non pubblicata, EU:T:2010:180, nonché del 9 settembre 2010, Franssons Verkstäder/UAMI e Lindner Recyclingtech, C‑290/10 P, non pubblicata, EU:C:2010:511].

( 14 ) V. decisione dell’UAMI nella precitata causa R 690/2007-3, (nota a piè di pagina 13), punti 28 e segg., specialmente 35 e 36. Il rigetto del criterio delle «forme alternative» viene espressamente confermato nelle direttive dell’EUIPO relative all’esame delle domande di nullità dei disegni o modelli comunitari registrati, versione 1o febbraio 2017, pag. 30, punto 5.33, che cita in particolare la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI, del 27 gennaio 2016, nelle cause congiunte R 1517/2014-3 e R 2114/2014-3, dette «Hoses» (v. punto 65). Evoluzione ripercorsa da Barber Giner, T., «Estética y funcionalidad: alcance de la prohibición del diseño funcional en la legislación nacional y comunitaria», Diario La Ley, n. 8422, anno XXXV, 17 novembre 2014, pagg. da 768 a 770, nonché Brancusi, L., «Design determined by the product’s technical function: arguments for an autonomous test», E.I.P.R., 2016, vol. 38 (1), pagg. 25 e segg.

( 15 ) V., in particolare, Greffe, F. e Greffe, P., Traité des dessins et des modèles – France, Union européenne, Suisse, continent américain, LexisNexis, Parigi, 9a edizione, 2014, punti da 155 a 186, nonché Raynard, J., Py, E. e Tréfigny, P., Droit de la propriété industrielle, LexisNexis, Parigi, 2016, punti da 534 a 536.

( 16 ) Il governo del Regno Unito afferma che lo stato attuale del diritto positivo corrisponde alla decisione dell’UAMI nella causa R 690/2007-3, già citata (nota a piè di pagina 13), riferendosi alla sentenza della High Court of Justice (England & Wales) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), Regno Unito], nella causa Dyson Ltd/Vax [2010] EWHC 1923 (Pat), punti da 23 a 31.

( 17 ) La Commissione ritiene che l’esistenza di disegni alternativi debba, comunque, essere presa in considerazione, insieme ad altri indizi del valore estetico della forma che il giudice adito deve valutare. V. anche infra, paragrafo 64.

( 18 ) V., in particolare, sentenze del 9 marzo 2017, Pula Parking (C‑551/15, EU:C:2017:193, punto 42), nonché del 7 settembre 2017, Schottelius (C‑247/16, EU:C:2017:638, punto 31).

( 19 ) V. paragrafi 38 e segg. delle presenti conclusioni.

( 20 ) Preciso che l’espressione che figura alla fine del periodo in questione nella versione in lingua francese di detto considerando 10, lingua originale delle presenti conclusioni, costituisce un secondo periodo nella versione in lingua tedesca, cui si riferisce il giudice del rinvio.

( 21 ) V. decisione dell’UAMI nella causa R 690/2007‑3, citata supra (nota a piè di pagina 13), punto 34.

( 22 ) Il «disegno o modello» vi è definito come «l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento».

( 23 ) V. citazione al paragrafo 5 delle presenti conclusioni.

( 24 ) Ai sensi del considerando 12, «[l]a protezione non dovrebbe essere accordata alle componenti di un prodotto che non siano visibili nel corso del suo normale impiego, né a quelle caratteristiche di una componente che non sia visibile una volta montata (…)».

( 25 ) Anche il governo del Regno Unito ha utilizzato il termine «merito», essendo precisato che esso non compare nel regolamento n. 6/2002, per evocare, come qui, il fatto di accertare se il disegno o modello riesca effettivamente a rendere il prodotto attraente grazie al suo aspetto.

( 26 ) V., in tal senso, sentenza del 21 settembre 2017, Easy Sanitary Solutions e EUIPO/Group Nivelles (C‑361/15 P e C‑405/15 P, EU/C:2017:720, punti 62 e segg.).

( 27 ) Secondo detto paragrafo 1, «[l]a protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa».

( 28 ) Concretamente, la funzione tecnica può, ad esempio, tendere ad assicurare maggiore aderenza, comodità, confort, efficacia o sicurezza, al contrario della realizzazione di forme ornamentali, decorative, estetiche o di fantasia. (v. Cohen, D., Le droit des dessins et modèles – Droit communautaire, droit international, droit français et autres droits étrangers, Economica, Parigi, 2a edizione, 2004, punto 65, nonché Greffe, F. e Greffe, P., op. cit. nota a piè di pagina 15, punto 159).

( 29 ) V. supra, paragrafo 19 in fine.

( 30 ) Per quanto riguarda taluni regimi nazionali anteriori, v., in particolare, Mouncif-Moungache, M., Les dessins et modèles en droit de l’Union européenne, Thèse, Bruylant, Bruxelles, 2012, pagg. 121 e segg.

( 31 ) Documento di lavoro pubblicato nel giugno 1991 (III/F/5131/91-FR), pag. 65, punto 5.4.6; «Se un effetto tecnico può essere ottenuto unicamente tramite una data forma, il disegno o modello non può essere protetto. In compenso, se l’autore può scegliere tra più forme per giungere all’effetto tecnico ricercato, le caratteristiche in questione possono godere della protezione. Così intesa, l’esclusione (…) corrisponde esattamente alla dicotomia idee/espressione prevista dalla legislazione sul diritto d’autore. In realtà, ciò significa che, in assenza di scelta al momento della progettazione di un prodotto al fine di ottenere un determinato effetto, non interviene alcuna creatività personale e, di conseguenza, non c’è nulla da proteggere» (il corsivo è mio).

( 32 ) V. proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui disegni e modelli comunitari, del 3 dicembre 1993 [COM(93) 342 def., pag. 60]. L’uso del termine «discrezionale» è stato rimesso in discussione dal Comitato economico e sociale (v. parere del 22 febbraio 1995, GU 1995, C 110, pag. 14, punto 5.7).

( 33 ) Ai sensi del punto 8.2 della relazione [COM(93) 342 def., pag. 8], «[i] disegni e i modelli sono gli elementi dell’aspetto di un prodotto che possono essere percepiti dai sensi. Il regolamento non prescrive alcun criterio di ordine estetico; in altri termini sono proteggibili tanto i disegni o modelli ornamentali quanto i disegni funzionali. Non sono invece proteggibili quegli aspetti che sono necessari a realizzare una finzione tecnica e che non lasciano alcun margine di libertà in relazioni agli elementi arbitrari (…)».

( 34 ) Secondo il commento a tale disposizione, «[i]l regolamento non fa alcuna distinzione fra disegni o modelli aventi pregio estetico e disegni o modelli aventi funzioni utilitarie: entrambi sono meritevoli di tutela. Vi sono casi estremamente rari in cui la forma segue la funzione senza alcuna possibilità di variazioni: in tale caso il disegnatore non può affermare che il risultato è dovuto alla sua personale creatività perché il disegno o modello non ha una sua individualità e non è meritevole di tutela. (…) Pertanto, la disposizione prevede che un disegno non sia tutelabile solo nella misura in cui non ci sia alcuna libertà in relazione agli elementi arbitrari del disegno o modello» [COM(93) 342 def., pag. 16].

( 35 ) Allo stesso modo, il considerando 9 di detta proposta si riferisce ai «disegni o modelli realizzati per scopi utilitari che non lasciano alcuna libertà per caratteristiche arbitrarie» (pag. 63) ed il commento del suo articolo 27, paragrafo 1, accenna all’«ipotesi in cui le caratteristiche intrinseche del disegno o modelli non siano tutelabili in quanto interamente determinate da una funzione tecnica che non lascia alcuna libertà per realizzare caratteristiche arbitrarie» (pag. 24).

( 36 ) V. proposta modificata del regolamento (CE) del Consiglio sui disegni o modelli comunitari, del 21 giugno 1999 [COM(1999) 310 def.], osservazioni relative all’articolo 9.

( 37 ) Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998 (GU 1998, L 289, pag. 28).

( 38 ) Legislazioni i cui effetti sono limitati al territorio dello Stato membro in questione, contrariamente al sistema istituito dal regolamento n. 6/2002 (v. considerando da 1 a 6 di tale regolamento).

( 39 ) L’articolo 7, paragrafo 1, di tale proposta iniziale di direttiva, del 3 dicembre 1993 [COM(93) 344 def.], così recitava: «Il disegno o modello non è tutelabile qualora la realizzazione di una funzione tecnica non lasci al disegnatore alcuna libertà in relazione ad elementi discrezionali dell’aspetto di un prodotto» e seguendo la sua relazione, «inoltre, verrà incoraggiata in settori in cui i disegni e i modelli non saranno più ammessi – ad esempio per il fatto che l’espletamento di una funzione tecnica non consente alcuna libertà al creatore» (v. pag. 14 e pag. 23).

( 40 ) V. nella proposta modificata di direttiva, del 21 febbraio 1996 [COM(96) 66 def.], il commento all’articolo 7, paragrafo 1, che indica che «[p]er quanto lo stabilire se un disegno o un modello debba o non debba contenere elementi estetici sia irrilevante ai fini dei requisiti di proteggibilità indicati nella proposta di direttiva, la Commissione ha ritenuto necessario scrivere una disposizione in cui si precisa che la tutela non è ammissibile nei casi – estremamente rari – in cui la forma necessariamente segue la funzione. [La] Commissione ha ritenuto necessario riformularne il testo, soprattutto perché il Parlamento ha approvato un emendamento riguardante il successivo paragrafo 2» (pag. 7). Detto articolo 7, paragrafo 1, si riferisce, d’ora in poi, alle «caratteristiche dell’aspetto di un prodotto che sono unicamente determinate dalla sua funzione tecnica», formula recepita all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.

( 41 ) V. Brancusi, L., «Article 8 CDR», op. cit. nota a piè di pagina 12, pag. 140, punto 47, nonché l’ultimo approccio, considerato «più flessibile», evocato nel rapporto dello studio realizzato su richiesta della Commissione, in data 3 giugno 2016, Legal review on industrial design protection in Europe, pagg. 89, 91 e 92.

( 42 ) Ai sensi del punto 8.2 della relazione della proposta iniziale [COM(93) 342 def., pag. 8], «(…) non sono proteggibili quegli aspetti che sono necessari a realizzare una funzione tecnica (…) per non monopolizzare funzioni tecniche attraverso la tutela del disegno».

( 43 ) Osservo che la clausola di riparazione che figura all’articolo 110, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, la cui formulazione iniziale conteneva un riferimento ai casi in cui «l’aspetto condiziona il disegno o il modello protetto», che è stata, tuttavia, soppressa nel corso dei lavori legislativi, mirava ad un obiettivo analogo. A tale riguardo, v. le mie conclusioni nelle cause congiunte Acacia e D’Amato (C‑397/16 e C‑435/16, EU:C:2017:730, paragrafi 38 e segg.).

( 44 ) V. inizio del primo periodo del considerando 10 del regolamento n. 6/2002.

( 45 ) Nelle proprie osservazioni, la Commissione sottolinea, correttamente, come l’esclusione dalla protezione dei disegni e modelli delle caratteristiche dell’aspetto finalizzate unicamente all’attuazione di una soluzione tecnica garantisca la libera concorrenza tra i fornitori dei prodotti che si avvalgano di tale soluzione tecnica.

( 46 ) V. sezione 9 della relazione della proposta iniziale [COM(93) 342 def., pag. 9] nonché il considerando 7 del regolamento n. 6/2002.

( 47 ) La coesistenza di dette normative è confermata dal considerando 31 e dall’articolo 96 del regolamento n. 6/2002. V., altresì, libro verde sulla tutela dei disegni e modelli op. cit. nota a piè di pagina 31, pag. 65, punti 5.4.6.1.

( 48 ) Ai sensi del punto 8.2 della relazione della proposta iniziale [COM(93) 342 def., pag. 8], «(…) gli aspetti che sono necessari a realizzare una funzione tecnica (…) possono peraltro essere protetti in forza della legge brevettuale o della legge sui modelli di utilità degli Stati membri, sempreché ricorrano i requisiti prescritti per la protezione».

( 49 ) L’invenzione deve, in particolare, esser nuova, implicare un’attività creativa, e poter avere un’applicazione industriale secondo gli articoli da 52 a 57 della convenzione sul rilascio di brevetti europei, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973 (in prosieguo: la «convenzione di Monaco»), il cui testo è reperibile al seguente indirizzo internet: http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2013/f/ma1.html.

( 50 ) Vale a dire, in linea di principio, 20 anni per i brevetti europei (v. articolo 63 della convenzione di Monaco) e fino a 25 anni per i disegni o modelli comunitari registrati (v. articolo 12 del regolamento n. 6/2002) come avviene nella controversia di cui al procedimento principale.

( 51 ) V. supra, paragrafo 19 in fine.

( 52 ) V., altresì, decisione dell’UAMI nella causa R 690/2007‑3, citata supra (nota a piè di pagina 13) punti 28 e 30, nonché Brancusi, L., «Article 8 CDR», op. cit. nota a piè di pagina 12, pagg. 136 e 137, punto 33.

( 53 ) Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, secondo il quale un disegno o modello viene considerato identico ad un disegno o modello già esistente e di conseguenza, non è tutelabile, quando le caratteristiche differiscono tra loro unicamente per la presenza di dettagli insignificanti.

( 54 ) V. infra, note a piè di pagina 59 e 61.

( 55 ) Sulle differenze esistenti tra la protezione offerta dai marchi e quella offerta dai disegni o modelli, per quanto riguarda tanto la loro natura e portata, quanto le loro rispettive durate, v. conclusioni dell’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer nella causa Philips (C‑299/99, EU:C:2001:52, paragrafi da 36 a 38).

( 56 ) V. articolo 3, paragrafo 1, lettera e), secondo trattino, della prima direttiva 89/104/CEE del 21 dicembre 1988, che ravvicina le legislazioni degli Stati membri sui marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), divenuto articolo 3, paragrafo 1, lettera e), sub ii), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, che ravvicina le legislazioni degli Stati membri sui marchi (GU 2008, L 299, pag. 25), nonché articolo 7, paragrafo 1, lettera e), sub ii) del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera e), sub ii), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 78, pag. 1) sul marchio dell’Unione Europea.

( 57 ) Le menzionate disposizioni relative al diritto dei marchi d’impresa (v. nota a piè di pagina 56) si riferiscono non già alle «caratteristiche (…) unicamente determinate dalla funzione tecnica [del prodotto]», bensì alla «forma [dello stesso] necessaria per ottenere un risultato tecnico». L’avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer ha ritenuto che tale differenza non avesse nulla di arbitrario e induceva che il livello di «funzionalità» dev’essere superiore per consentire di accertare il motivo di esclusione in materia di disegni o modelli, non dovendo l’elemento preso in considerazione a tale riguardo, essere semplicemente necessario, bensì indispensabile per ottenere un risultato tecnico preciso di modo che la funzione impone la forma. Questo vuol dire, secondo lui, che un modello funzionale può in ogni caso essere meritevole di tutela qualora possa dimostrarsi che la medesima funzione tecnica potrebbe essere assolta mediante una diversa forma del prodotto. (v. le sue conclusioni nella causa Philips, C‑299/99, EU:C:2001:52, paragrafo 34). Io non sono di questo parere, precisando che lo stesso è stato emesso nell’ambito di un obiter dictun (v. decisione dell’UAMI nella causa R 690/2007-3, sopra citata alla nota a piè di pagina 13, punto 28) e che la Corte non si è espressa sull’argomento dei disegni o modelli nella sentenza del 18 giugno 2002, Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377).

( 58 ) Il regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario ha rappresentato un’«eredità» di cui gli autori del regolamento n. 6/2002 hanno tenuto conto come base per la redazione (v. Hiance, M., «Le projet de règlement communautaire sur les dessins et modèles: les enjeux», Revue internationale de la propriété industrielle et artistique, 2000, n. 201, pag. 100).

( 59 ) V., in particolare, per quanto riguarda l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/95, sentenza del 16 settembre 2015, Société des Produits Nestlé (C‑215/14, EU:C:2015:604, punti 44, 4555), nonché, per quanto concerne l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), sub ii), del regolamento n. 40/94, sentenza del 10 novembre 2016, Simba Toys/EUIPO (C‑30/15 P, EU:C:2016:849, punti 3953).

( 60 ) V. supra, paragrafi 38 e segg.

( 61 ) V., per quanto riguarda l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), secondo trattino, della direttiva 89/104, sentenza del 18 giugno 2002, Philips (C‑299/99, EU:C:2002:377, punti 81 a 84); rispetto all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2008/95, sentenza del 16 settembre 2015, Société des Produits Nestlé (C‑215/14, EU:C:2015:604, punto 56), nonché, per quanto concerne l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), sub ii), del regolamento n. 40/94, sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI (C‑48/09 P, EU:C:2010:516, punti da 53 a 58).

( 62 ) In favore di un’analogia con la posizione adottata dalla Corte in materia di marchi d’impresa, v., in particolare, Greffe, F. e Greffe, P., op. nota a piè di pagina 15, punti 182 e 183, nonché Raynard, J., Py, E. e Tréfigny, P., op. cit. nota a piè di pagina 15, punto 536.

( 63 ) Il giudice del rinvio osserva come l’UAMI, nella decisione nella citata causa R 690/2007-3 (nota a piè di pagina 13), abbia adottato tale approccio.

( 64 ) In particolare, il punto 36 della decisione dell’UAMI nella citata causa R 690/2007-3 (nota a piè di pagina 13) si riferisce al punto di vista di un «reasonable observer» («osservatore ragionevole» in lingua italiana).

( 65 ) La CeramTec richiama le espressioni «relevant observer» («osservatore rilevante» in lingua italiana) e «reasonable observer persona» («osservatore ragionevole») utilizzate, rispettivamente, da Brancusi, L., «Article 8 CDR», op. cit. nota a piè di pagina 12, pag. 139, punto 41, e nella relazione sullo studio realizzato su richiesta delle Commissione, op. cit. nota a piè di pagina 41, pag. 90.

( 66 ) Articoli 6 e 10 relativi, rispettivamente, al «carattere individuale» che deve presentare il disegno o modello in questione (così come il considerando 14) e all’ «estensione della protezione» conferita dal regolamento n. 6/2002.

( 67 ) La nozione di «utilizzatore informato» dev’essere intesa come «una nozione intermedia tra quella di consumatore medio, applicabile in materia di marchi d’impresa, al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e che in genere non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto, e quella della persona competente [applicabile in materia di brevetti il quale è un], esperto provvisto di competenze tecniche approfondite. [Essa] può essere intesa nel senso che indica un utilizzatore dotato (…) di una particolare diligenza, a prescindere da se quest’ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato» (il corsivo è mio) (v., in particolare, sentenze del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic,C‑281/10 P, EU:C:2011:679, punti 5359, nonché del 21 settembre 2017, Easy Sanitary Solutions e EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P e C‑405/15 P, EU:C:2017:720, punti 124125).

( 68 ) V., in particolare, sentenze del Tribunale del 22 giugno 2010, Shenzhen Taiden/UAMI – Bosch Security Systems (Apparecchiature per la comunicazione) (T‑153/08, EU:T:2010:248, punti 4748); del 21 novembre 2013, El Hogar Perfecto del Siglo XXI/UAMI – Wenf International Advisers (Cavatappi) (T‑337/12, EU:T:2013:601, punto 25), nonché del 12 marzo 2014, Tubes Radiatori/UAMI – Antrax It (Radiatore) (T‑315/12, non pubblicata, EU:T:2014:115, punto 61). Tale ricorrente ragionamento del Tribunale è, a mio avviso, fondato.

( 69 ) A tal riguardo, v., in particolare, commento dell’articolo 6, paragrafo 1, della proposta iniziale di regolamento [COM(93) 342 def., pag. 15].

( 70 ) Secondo la DOCERAM, un acquirente di tal genere possiede spesso una minore conoscenza professionale, nel campo tecnico di appartenenza del prodotto, di quella, per esempio, del progettista o del fabbricante, da cui potrebbe conseguire che le funzioni tecniche di alcune caratteristiche dell’aspetto siano percepite, erroneamente, come caratteristiche estetiche.

( 71 ) L’Istituzione richiama, in tal senso, i punti da 33 a 35 della sentenza del 18 settembre 2014, Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:2233), che si riferiscono all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 89/104. Secondo la Commissione, dal momento che l’obiettivo di tale disposizione è paragonabile a quello perseguito dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, è logico applicare anche nell’ambito di quest’ultimo criteri simili al fine di valutare la concezione dell’aspetto di un prodotto al di là delle esigenze tecniche. A tal riguardo, v. anche supra, paragrafi 43 e segg.

( 72 ) Anche se le condizioni dettate, rispettivamente, dai paragrafi 1 e dai paragrafi 2 di detti articoli 6 et 10 sono complementari, come indicato dal considerando 14 di tale regolamento. Infatti, nell’ambito della valutazione concreta dell’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato dai disegni o modelli in questione, occorre tener conto del margine di libertà di cui dispone l’autore al momento dell’elaborazione del disegno o modello controverso, considerando che più tale libertà è ristretta, più differenze minime tra tali disegni o modelli potranno risultare sufficienti a suscitare una diversa impressione generale nell’utilizzatore [v., in particolare, sentenze del 18 marzo 2010, Grupo Promer Mon Graphic/UAMI – PepsiCo (Rappresentazione di un supporto promozionale circolare), T‑9/07, EU:T:2010:96, punti 72 e segg., nonché del 5 luglio 2017, Gamet/EUIPO – Metal-Bud II Robert Gubała (Maniglia), T‑306/16, non pubblicata, EU:T:2017:466, punti 43 e segg.].

( 73 ) Osservo che, nella sua proposta iniziale di regolamento [COM(93) 342 def., pag. 19], la Commissione rilevava che il paragrafo 2 di quello che è divenuto l’articolo 10 del regolamento n. 6/2002 aveva «lo scopo di fornire orientamenti ai giudici che dovranno pronunciarsi nelle cause di contraffazione» (il corsivo è mio). Essa aggiungeva che «[i] disegni o modelli con spiccate caratteristiche funzionali nei quali il disegnatore debba osservare parametri precostituiti presenteranno probabilmente maggiori somiglianze dei disegni in cui l’autore abbia potuto fruire della più ampia libertà. Ecco perché [questo] paragrafo 2 stabilisce un secondo principio, in base al quale dev’essere presa in considerazione la libertà del disegnatore quando si debba apprezzare la somiglianza sussistente fra un disegno o modello precedente ed un disegno o modello posteriore» (il corsivo è mio).

( 74 ) Il governo del Regno Unito richiama, in tal senso, la sentenza della Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Corte d’appello (Inghilterra e Galles) (divisione civile)], Dyson Ltd/Vax [2011] EWCA Civ 1206, punto 36.

( 75 ) A titolo di esempio, v. il ragionamento svolto dalla divisione di annullamento dell’UAMI nella propria decisione del 17 marzo 2014, nella causa n. ICD 8674, Extruplast/PVG Energy BV, punto 17: «[l]’autore sa che il margine di libertà nell’elaborazione del disegno o modello dei bidoni è limitato da numerose esigenze legate alla sua destinazione, e cioè, nel caso in esame, quella di contenere, trasportare e stoccare dei liquidi (…). Nel caso specifico, la scelta di una croce a forma di elica arrotondata nella parte superiore, la larghezza delle sue pale, la disposizione tanto sopra quanto sotto, le larghe scanalature per il suo accastellamento, il posizionamento delle cartucce, la loro forma e grossezza o finezza, le scanalature ed il loro numero conferiscono al [disegno o modello comunitario in questione] un particolare aspetto estetico, ma anche un aspetto più ricercato, non dettati unicamente dalla loro funzione tecnica» (traduzione libera).

( 76 ) Benché tale criterio non sia di per sé determinante (v. supra, paragrafo 59)

( 77 ) La Commissione si riferisce, a tale riguardo, ai punti 34 e 35 della sentenza del 18 settembre 2014, Hauck (C‑205/13, EU:C:2014:2233). V., altresì, supra, nota a piè di pagina 71.

( 78 ) V. supra, paragrafi 57 e segg.

( 79 ) In tal senso, la CermaTec cita, tra gli altri, Ruhl, O., Gemeinschaftsgeschmacksmuster – Kommentar, op. cit. nota a piè di pagina 7, punto 10.

( 80 ) I governi greco e del Regno Unito si sono, dal canto loro, astenuti dallo stilare simili elenchi di criteri di valutazione.

( 81 ) Con la precisazione che l’onere di provare che ricorrono, in una fattispecie, le condizioni inerenti all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 incombe logicamente alla parte che intenda avvalersi dell’eccezione enunciata in tale disposizione.

( 82 ) Dato che nessuno di tali criteri è decisivo, di per sé, per le ragioni indicate supra, rispettivamente, al paragrafo 53 e ai paragrafi 23 e segg.