5.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 83/3


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social no 1 de Cuenca — Spagna) — Carlos Enrique Ruiz Conejero / Ferroser Servicios Auxiliares SA, Ministerio Fiscal

(Causa C-270/16) (1)

([Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i) - Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità - Normativa nazionale che autorizza, a determinate condizioni, il licenziamento di un lavoratore in ragione di assenze intermittenti dal lavoro, sebbene giustificate - Assenze del lavoratore derivanti da malattie imputabili alla sua disabilità - Disparità di trattamento basata sulla disabilità - Discriminazione indiretta - Giustificazione - Lotta all’assenteismo sul lavoro - Congruità - Proporzionalità])

(2018/C 083/03)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Social no 1 de Cuenca

Parti

Ricorrente: Carlos Enrique Ruiz Conejero

Convenuti: Ferroser Servicios Auxiliares SA, Ministerio Fiscal

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale in base alla quale un datore di lavoro può licenziare un lavoratore in ragione di assenze intermittenti dal lavoro, sebbene giustificate, nella situazione in cui tali assenze sono dovute a malattie imputabili alla disabilità di cui soffre il lavoratore, tranne se tale normativa, nel perseguire l’obiettivo legittimo di lottare contro l’assenteismo, non va al di là di quanto necessario per raggiungere tale obiettivo, circostanza che spetta al giudice del rinvio valutare.


(1)  GU C 279 dell’1.8.2016.