22.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 22/9


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 novembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa — Italia) — Enzo Di Maura / Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Siracusa

(Causa C-246/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Base imponibile - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 11, parte C, paragrafo 1, secondo comma - Limitazione del diritto alla riduzione della base imponibile in caso di non pagamento della controparte contrattuale - Margine discrezionale di attuazione degli Stati membri - Proporzionalità della durata dell’anticipo d’imposta da parte dell’imprenditore))

(2018/C 022/10)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione tributaria provinciale di Siracusa

Parti

Ricorrente: Enzo Di Maura

Convenuta: Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Siracusa

Dispositivo

L’articolo 11, parte C, paragrafo 1, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può subordinare la riduzione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto all’infruttuosità di una procedura concorsuale qualora una tale procedura possa durare più di dieci anni.


(1)  GU C 260 del 18.7.2016.