18.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 437/9


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Majid Shiri, alias Madzhdi Shiri

(Causa C-201/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (UE) n. 604/2013 - Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo - Articolo 27 - Mezzo di ricorso - Portata del sindacato giurisdizionale - Articolo 29 - Termine per effettuare il trasferimento - Mancata esecuzione del trasferimento entro il termine impartito - Obblighi dello Stato membro competente - Trasferimento di competenza - Necessità di una decisione dello Stato membro competente))

(2017/C 437/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Majid Shiri, alias Madzhdi Shiri

Con l’intervento di: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Dispositivo

1)

L’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, dev’essere interpretato nel senso che, se il trasferimento non è eseguito nel termine di sei mesi definito all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento, la competenza passa automaticamente allo Stato membro richiedente, senza che sia necessario che lo Stato membro competente rifiuti di prendere o riprendere in carico l’interessato.

2)

L’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento n. 604/2013, letto alla luce del considerando 19 di detto regolamento, nonché l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che un richiedente protezione internazionale deve poter disporre di un mezzo di ricorso effettivo e rapido che gli consenta di far valere la scadenza del termine di sei mesi definito all’articolo 29, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento intervenuta successivamente all’adozione della decisione di trasferimento. Il diritto, che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale riconosce a un tale richiedente, di invocare circostanze successive all’adozione di tale decisione, nell’ambito di un ricorso diretto contro la medesima, soddisfa tale obbligo di prevedere un mezzo di ricorso effettivo e rapido.


(1)  GU C 260 del 18.7.2016.