22.2.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 68/42


Ricorso proposto il 22 dicembre 2015 — EDF Toruń/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

(Causa T-758/15)

(2016/C 068/53)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: EDF Toruń SA (Toruń, Polonia) (rappresentante: K. Sienkiewicz, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione n. SME(2015)4950 dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, del 3 novembre 2015, e la fattura IVA n. 10054011, del 3 novembre 2015, concernente l’imposizione di oneri amministrativi a causa dell’errata indicazione delle dimensioni dell’impresa all’atto della notifica al registro REACH;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla mancanza di effetti vincolanti della raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE) e sulla necessità di applicare le disposizioni nazionali in materia;

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del regolamento n. 340/2008 (1), in quanto l’agenzia non ha il diritto di imporre sanzioni pecuniarie agli enti che effettuano la notificazione al registro REACH;

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, a causa dell’imposizione di un onere amministrativo di importo anormalmente elevato rispetto al carico di lavoro risultante dalla determinazione delle dimensioni reali dell’impresa;

4.

Quarto motivo, vertente su un eccesso di potere, a causa dell’imposizione di un onere in base alla decisione n. 14/2015 del consiglio d’amministrazione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, laddove quest’ultima non ha effetti vincolanti;

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, a causa della differenziazione dell’importo dell’onere amministrativo in base alle dimensioni dell’ente al quale esso dev’essere imposto, laddove nulla consente di concludere che una siffatta soluzione sia equa.


(1)  Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 107, pag. 6).