22.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 68/42 |
Ricorso proposto il 22 dicembre 2015 — EDF Toruń/Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
(Causa T-758/15)
(2016/C 068/53)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: EDF Toruń SA (Toruń, Polonia) (rappresentante: K. Sienkiewicz, avvocato)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione n. SME(2015)4950 dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, del 3 novembre 2015, e la fattura IVA n. 10054011, del 3 novembre 2015, concernente l’imposizione di oneri amministrativi a causa dell’errata indicazione delle dimensioni dell’impresa all’atto della notifica al registro REACH; |
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condannare la convenuta alle spese del procedimento. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla mancanza di effetti vincolanti della raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE) e sulla necessità di applicare le disposizioni nazionali in materia; |
2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del regolamento n. 340/2008 (1), in quanto l’agenzia non ha il diritto di imporre sanzioni pecuniarie agli enti che effettuano la notificazione al registro REACH; |
3. |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, a causa dell’imposizione di un onere amministrativo di importo anormalmente elevato rispetto al carico di lavoro risultante dalla determinazione delle dimensioni reali dell’impresa; |
4. |
Quarto motivo, vertente su un eccesso di potere, a causa dell’imposizione di un onere in base alla decisione n. 14/2015 del consiglio d’amministrazione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, laddove quest’ultima non ha effetti vincolanti; |
5. |
Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, a causa della differenziazione dell’importo dell’onere amministrativo in base alle dimensioni dell’ente al quale esso dev’essere imposto, laddove nulla consente di concludere che una siffatta soluzione sia equa. |
(1) Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 107, pag. 6).