25.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 27/67


Ricorso proposto il 3 novembre 2015 — Transtec/Commissione

(Causa T-616/15)

(2016/C 027/85)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Transtec (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: L. Levi, avvocato)

Convenuto: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni di compensazione della Commissione europea contenute nelle lettere del 25 agosto, 27 agosto, 7 settembre, 16 settembre e 23 settembre 2015 e volte al recupero dell’importo di EUR 624 388,73;

condannare la convenuta al pagamento di EUR 624 388,73 oltre gli interessi di mora su tale somma, da fissare sulla base del tasso di riferimento della Banca centrale europea aumentato di due punti;

condannare la convenuta al risarcimento del danno morale valutato in EUR 1 simbolico;

condannare la convenuta all’insieme delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto, in quanto le decisioni impugnate sarebbero prive di un valido fondamento giuridico.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio dell’arricchimento senza causa, dal momento che la somma di EUR 607 096,08, maggiorata degli interessi, è stata prelevata dal patrimonio della ricorrente e ha aumentato il patrimonio della Commissione senza che per tale arricchimento sussistesse un qualunque fondamento giuridico.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 42, 44, 45 e 47 del regolamento finanziario del 27 marzo 2003 per il 9o Fondo europeo di sviluppo, in quanto la Commissione non avrebbe esercitato il potere discrezionale che tali disposizioni le conferiscono, nonché sulla violazione del principio di proporzionalità.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio della buona amministrazione, dal momento che la Commissione avrebbe violato l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

5.

Quinto motivo, vertente sui manifesti errori di valutazione che la Commissione avrebbe commesso.