14.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 414/34


Ricorso proposto il 12 ottobre 2015 — Onix Asigurări/EIOPA

(Causa T-590/15)

(2015/C 414/45)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Onix Asigurări SA (Bucarest, Romania) (rappresentante: M. Vladu, avvocato)

Convenuta: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la convenuta ha omesso di agire ai fini dell’adozione di una decisione rispetto all’erronea applicazione da parte dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni dell’articolo 40, paragrafo 6, della direttiva 92/49/CEE del Consiglio;

in subordine, disporre l’annullamento della decisione della Commissione di ricorso BOA 2015 001, del 3 agosto 2015, e della decisione del presidente EIOPA-14-267 del 6 giugno 2014, confermata dalla posizione EIOPA-14-653 del 24 novembre 2014;

dichiarare la responsabilità della convenuta per il danno subito dalla ricorrente per la mancata adozione da parte della convenuta di una decisione conformemente a quanto esposto al primo trattino, e, e rispettivamente, per l’adozione delle decisioni di cui al secondo trattino.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio:

non vi è una decisione legittima adottata dalla convenuta relativamente alla fondatezza e all’opportunità di avviare un’indagine;

la decisione del presidente EIOPA-14-267, del 6 giugno 2014, è stata emanata senza che ricorressero le condizioni previste dall’articolo 39, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento;

la motivazione della decisione del presidente EIOPA-14-267, del 6 giugno 2014, non fa riferimento ad aspetti riguardanti l’opportunità di avviare un’indagine, in quanto contiene in realtà considerazioni sui mezzi processuali a disposizione della ricorrente avverso la decisione dell’autorità nazionale italiana.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione di un requisito procedurale sostanziale in relazione alla decisione della Commissione di ricorso BOA 2015 001, del 3 agosto 2015 e alla decisione del presidente EIOPA-14-267 del 6 giugno 2014:

la decisione della Commissione di ricorso è stata adottata senza analizzare la legittimità e la fondatezza della decisione del presidente EIOPA-14-267 del 6 giugno 2014; la Commissione di ricorso si è pronunciata senza analizzare integralmente l’oggetto degli argomenti presentati ai fini della soluzione del procedimento;

la decisione del presidente EIOPA-14-267, del 6 giugno 2014, è stata emanata senza che fossero soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 39, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento, e non è stata motivata quantomeno relativamente agli aspetti essenziali dedotti ai fini dell’analisi.

3.

Terzo motivo, vertente sull’esistenza di un danno materiale e all’immagine subito dalla ricorrente (diminuzione del fatturato, degli utili, impatto negativo sulla reputazione), causato direttamente e intenzionalmente dalla convenuta attraverso, rispettivamente, la mancata adozione di una decisione e l’adozione delle decisioni viziate da nullità summenzionate.