14.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 414/34 |
Ricorso proposto il 12 ottobre 2015 — Onix Asigurări/EIOPA
(Causa T-590/15)
(2015/C 414/45)
Lingua processuale: il rumeno
Parti
Ricorrente: Onix Asigurări SA (Bucarest, Romania) (rappresentante: M. Vladu, avvocato)
Convenuta: Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare che la convenuta ha omesso di agire ai fini dell’adozione di una decisione rispetto all’erronea applicazione da parte dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni dell’articolo 40, paragrafo 6, della direttiva 92/49/CEE del Consiglio; |
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in subordine, disporre l’annullamento della decisione della Commissione di ricorso BOA 2015 001, del 3 agosto 2015, e della decisione del presidente EIOPA-14-267 del 6 giugno 2014, confermata dalla posizione EIOPA-14-653 del 24 novembre 2014; |
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dichiarare la responsabilità della convenuta per il danno subito dalla ricorrente per la mancata adozione da parte della convenuta di una decisione conformemente a quanto esposto al primo trattino, e, e rispettivamente, per l’adozione delle decisioni di cui al secondo trattino. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso la ricorrente deduce tre motivi.
1. |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio:
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2. |
Secondo motivo, vertente sulla violazione di un requisito procedurale sostanziale in relazione alla decisione della Commissione di ricorso BOA 2015 001, del 3 agosto 2015 e alla decisione del presidente EIOPA-14-267 del 6 giugno 2014:
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3. |
Terzo motivo, vertente sull’esistenza di un danno materiale e all’immagine subito dalla ricorrente (diminuzione del fatturato, degli utili, impatto negativo sulla reputazione), causato direttamente e intenzionalmente dalla convenuta attraverso, rispettivamente, la mancata adozione di una decisione e l’adozione delle decisioni viziate da nullità summenzionate. |