30.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 398/71


Ricorso proposto il 1 ottobre 2015 — Syndial/Commissione

(Causa T-581/15)

(2015/C 398/85)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Syndial SpA — Attività Diversificate (San Donato Milanese, Italia) (rappresentanti: L. Acquarone e S. Grassi, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare e/o riformare la nota della Commissione europea — Segretariato generale Ref. Ares(20015)3238796 del 03/08/2015, recante «Decisione della Segreteria generale a nome della Commissione in applicazione dell’articolo 4 delle disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001», avente ad oggetto la «Domanda di conferma per l’accesso a documenti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 — GESTDEM 2015/2796», mediante cui è stato confermato il diniego opposto dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione europea con nota ENV.D.2/MC/vf/ARES(2015) del 16 giugno 2015 in riferimento all’istanza d’accesso presentata da Syndial S.p.A. con nota INAMB-10/15 del 6 maggio 2015, trasmessa a mezzo PEC in data 8 maggio 2015, e, per l’effetto, accertare il diritto di Syndial a conoscere la documentazione relativa alla procedura di infrazione n. 2009/4426 con conseguente ordine di esibizione, integrale ovvero parziale, degli atti e documenti richiesti con l’istanza di accesso di cui alla citata nota INAMB-10/15 del 06/05/2015, trasmessa a mezzo PEC in data 8 maggio 2015, nonché, ovvero, accertare il diritto di Syndial ad un’audizione formale presso la Commissione a chiarimento e conforto del quadro conoscitivo sotteso alla procedura di infrazione in discussione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, relativo alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, paragrafo 2, Regolamento (CE) n. 1049/2001.

Si ritiene che nel caso di specie non sia stato adeguatamente apprezzato il limite all’eccezione opposta dalla Commissione all’accesso ai documenti relativi alla procedura di infrazione n. 2009/4426, costituito dalla sussistenza di «un interesse pubblico prevalente alla divulgazione» di cui all’ultima parte del citato art. 4, paragrafo 2, Reg. CE n. 1049/2001.

Il progetto di bonifica autorizzato ed ormai completato, per esecuzione diretta da parte di Syndial (proprietaria dell’area), nel sito di Cengio, risponde pienamente ai principi comunitari di riqualifica e risanamento di aree compromesse da contaminazione storica.

La posizione prospettata dalla Repubblica italiana nella procedura n. 2009/4426 pare inopinatamente sacrificare l’interesse pubblico perseguito in sede nazionale mediante un’acritica adesione alla contestazione mossa dalla Commissione, dimenticando che il procedimento che ha portato all’autorizzazione del progetto di bonifica del sito ha seguito i percorsi autorizzativi previsti in sede nazionale proprio presso il medesimo Ministero che oggi vorrebbe smentirne la valenza. Costituisce dunque interesse pubblico rilevante e prevalente ai sensi dell’art. 4, paragrafo 2 consentire a Syndial di verificare se si stia concretamente perseguendo l’accertamento della conformità ai principi comunitari.

L’interesse che muove le richieste di Syndial non è quello — peraltro legittimo — di stampo privatistico ma integra quello, più rilevante, di segno pubblicistico finalizzato all’effettiva tutela dell’interesse alla correttezza ed al buon andamento della procedura comunitaria in atto e dell’azione amministrava interna (oggetto di espressa tutela ai sensi, la prima, dell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, la seconda, dell’art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana), che si correla non soltanto con il diritto di difesa del singolo (direttamente interessato agli effetti delle decisioni adottate nella procedura di infrazione) ma, in particolare, al diritto fondamentale all’informazione ambientale che risulta affermato dai principi del diritto dell’Unione (art. 191, comma 2 e comma 3, primo alinea, in relazione al principio di cui all’art. 11, TFUE, attuato anche mediante l’adesione dell’Unione europea alla Convenzione di Aarhus del 27 giugno 1998).

2.

Secondo motivo, relativo alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, paragrafo 6, Regolamento (CE) n. 1049/2001. Illegittimo diniego dell’accesso parziale.

La presunzione generale di non divulgazione prevista all'articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento 1049/2001 «non esclude il diritto per gli interessati di dimostrare che un dato documento, del quale viene chiesta la divulgazione, non si applichi la presunzione in parola o che sussista un interesse pubblico prevalente alla sua divulgazione a sensi dell’art. 4, par. 2, del Regolamento n. 1049/2001» (cfr Sentenza del Tribunale 2 marzo 2015 nella causa T-456/13, punto 64).

Nel presente caso ci si trova di fronte alla richiesta di documenti la cui divulgazione non contrasta con alcun interesse pubblico ma addirittura concorre al suo soddisfacimento, in quanto solo dalla loro conoscenza si possono trarre elementi utili non solo a confutare in linea tecnica e giuridica le contestazioni poste a base della procedura d’infrazione, ma anche a dimostrare la validità del procedimento seguito, in pieno accordo con gli enti competenti, per l’individuazione del progetto più adeguato di risanamento del sito ex-ACNA di Cengio, in linea con i principi comunitari di ripristino dei siti impattati da contaminazioni storiche e di sostenibilità negli interventi ambientali, e per la sua realizzazione.

L’accesso avrebbe potuto essere limitato all’indicazione dei documenti versati in atti dalla Repubblica italiana, previo oscuramento di quelli altrimenti presenti nel fascicolo della procedura.