30.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 398/59


Ricorso proposto il 25 settembre 2015 — Bank Refah Kargaran/Consiglio

(Causa T-552/15)

(2015/C 398/74)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bank Refah Kargaran (Teheran, Iran) (rappresentante: J.-M. Thouvenin, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accertare che, nell’aver adottato e mantenuto in vigore la misura restrittiva adottata dal Consiglio dell’Unione europea nei confronti della BRK, annullata con sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 (causa T-25/11), il Consiglio dell’Unione europea ha impegnato la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea;

dichiarare che conseguentemente l’Unione europea è obbligata a risarcire i relativi danni subiti dalla ricorrente;

accertare che il danno materiale ammonta a EUR 6 8 6 51  318, importo al quale vanno aggiunti gli interessi legali, e ogni ulteriore importo che sia dovuto;

accertare che il danno morale ammonta a EUR 5 2 5 47  415, importo al quale vanno aggiunti gli interessi legali, e ogni ulteriore importo che sia dovuto;

in subordine, dichiarare che tutti o parte degli importi chiesti a titolo di danno morale vanno considerati come relativi al danno materiale, e imputati a tale titolo; e

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi, due dei quali relativi alla responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea, e tre dei quali relativi al danno derivante dalla condotta illecita del Consiglio dell’Unione europea.

Per quanto concerne la responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea

1.

Primo motivo, vertente sull’illiceità della condotta contestata al Consiglio (adozione e mantenimento in vigore del congelamento dei fondi della ricorrente), debitamente accertata con sentenza del 6 settembre 2013, Bank Refah Kargaran/Conseil, T-24/11, Racc., EU:T:2013:403.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la condotta illecita del Consiglio costituisce una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli.

Per quanto concerne il danno derivante dalla condotta illecita del Consiglio dell’Unione europea

3.

Terzo motivo, vertente sulla cessazione delle attività della ricorrente con istituti localizzati nell’Unione europea a causa del congelamento dei suoi fondi.

4.

Quarto motivo, vertente sul lucro cessante in conseguenza del blocco delle linee di credito.

5.

Quinto motivo, vertente sul danno morale.