19.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 346/31 |
Ricorso proposto il 9 luglio 2015 — Renfe-Operadora/UAMI (AVE)
(Causa T-367/15)
(2015/C 346/37)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Renfe-Operadora, Ente pubblico economico (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J.-B. Devaureix, e M. Hernández Sandoval, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI
Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l’elemento denominativo «AVE» — Domanda di restitutio in integrum — Domanda di registrazione n. 5 640 198
Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 24 aprile 2015 nel procedimento R 712/2014-5
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata, decidendo di concedere la «restitutio in integrum» e, di conseguenza, dichiarare ricevibile il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione della divisione di annullamento del 4 febbraio 2014, che dovrà essere deciso dalla quinta commissione di ricorso dell’UAMI nell’ambito del procedimento corrispondente. |
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condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi invocati
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Esposizione incompleta dei fatti contenuta nella decisione impugnata, irregolarità procedurali che hanno causato una violazione dei diritti della difesa e rispetto, da parte della ricorrente, del dovere di diligenza. |
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Erronea valutazione della prova, sproporzione tra il vizio formale asseritamente commesso dalla ricorrente e le conseguenze derivanti dal medesimo, in quanto la ricorrente è stata privata del suo diritto di impugnare una decisione pregiudizievole ai suoi interessi, ed eccessivo rigore della decisione adottata. |
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Violazione dei diritti della difesa della ricorrente stante l’impossibilità di contestare le ragioni di merito su cui si basa la dichiarazione di nullità parziale del marchio «AVE». |