19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/31


Ricorso proposto il 9 luglio 2015 — Renfe-Operadora/UAMI (AVE)

(Causa T-367/15)

(2015/C 346/37)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Renfe-Operadora, Ente pubblico economico (Madrid, Spagna) (rappresentanti: J.-B. Devaureix, e M. Hernández Sandoval, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l’elemento denominativo «AVE» — Domanda di restitutio in integrum — Domanda di registrazione n. 5 640 198

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 24 aprile 2015 nel procedimento R 712/2014-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, decidendo di concedere la «restitutio in integrum» e, di conseguenza, dichiarare ricevibile il ricorso proposto dalla ricorrente avverso la decisione della divisione di annullamento del 4 febbraio 2014, che dovrà essere deciso dalla quinta commissione di ricorso dell’UAMI nell’ambito del procedimento corrispondente.

condannare l’UAMI alle spese.

Motivi invocati

Esposizione incompleta dei fatti contenuta nella decisione impugnata, irregolarità procedurali che hanno causato una violazione dei diritti della difesa e rispetto, da parte della ricorrente, del dovere di diligenza.

Erronea valutazione della prova, sproporzione tra il vizio formale asseritamente commesso dalla ricorrente e le conseguenze derivanti dal medesimo, in quanto la ricorrente è stata privata del suo diritto di impugnare una decisione pregiudizievole ai suoi interessi, ed eccessivo rigore della decisione adottata.

Violazione dei diritti della difesa della ricorrente stante l’impossibilità di contestare le ragioni di merito su cui si basa la dichiarazione di nullità parziale del marchio «AVE».