1.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 178/13


Ricorso proposto il 1o marzo 2015 — Ryanair e Airport Marketing Services/Commissione

(Causa T-111/15)

(2015/C 178/15)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) e Airport Marketing Services Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: G. Berrisch, E. Vahida, I. Metaxas-Maragkidis, avvocati, e B. Byrne, solicitor)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare gli articoli 1, paragrafo 2, 2, paragrafo 4, 3, 4 e 5 della decisione della Commissione europea del 23 luglio 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.33963 (2012/C) (ex 2012/NN) erogato dalla Francia in favore della Camera di commercio e industria di Angoulême, della SNC-Lavalin, della Ryanair e della Airport Marketing Services;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dei diritti della difesa delle ricorrenti, in quanto la Commissione non avrebbe consentito a queste ultime di accedere al fascicolo dell’indagine né le avrebbe messe in condizione di esporre utilmente le loro osservazioni.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione avrebbe erroneamente attribuito la conclusione dell’accordo Airport Services e dell’accordo Marketing Services allo Stato francese.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, poiché la Commissione non avrebbe applicato correttamente il criterio dell’«investitore che opera in un’economia di mercato».

Le ricorrenti sostengono che la Commissione ha erroneamente rifiutato di ricorrere ad un’analisi comparativa, la quale avrebbe portato a concludere per l’assenza di un aiuto in favore delle ricorrenti. La Commissione avrebbe, invece, utilizzato dati manifestamente insufficienti, non verificati e non attendibili ai fini del suo calcolo della redditività dell’aeroporto, avrebbe applicato un orizzonte temporale eccessivamente breve, non avrebbe tenuto conto delle esternalità di rete di cui l’aeroporto avrebbe potuto beneficiare grazie al suo rapporto con la Ryanair, non avrebbe attribuito adeguato valore ai servizi di marketing e non avrebbe tenuto conto delle ragioni alla base della decisione dell’aeroporto di acquistare tali servizi.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione degli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 2, TFUE, poiché la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione e un errore di diritto nel ritenere che l’aiuto alla Ryanair e all’Airport Marketing Services fosse pari alle perdite marginali accumulate dell’aeroporto di Angoulême anziché all’effettivo beneficio della Ryanair e dell’Airport Marketing Services. La Commissione avrebbe dovuto esaminare in che misura il presunto beneficio fosse stato effettivamente trasferito sui passeggeri della Ryanair. Inoltre, la Commissione non avrebbe quantificato alcun vantaggio competitivo di cui la Ryanair avrebbe goduto attraverso i flussi di pagamento (asseritamente) a basso costo dell’aeroporto di Angoulême. Infine, la Commissione non avrebbe adeguatamente spiegato perché il recupero dell’importo dell’aiuto indicato nella decisione fosse necessario per garantire il ripristino della situazione precedente il pagamento dell’aiuto.