SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

10 maggio 2016 ( *1 )

«Aiuti di Stato — Energie rinnovabili — Aiuti concessi da talune disposizioni della legge tedesca modificata relativa alle fonti di energia rinnovabili (legge EEG 2012) — Aiuto a favore dell’elettricità prodotta a partire da fonti rinnovabili e riduzione della sovrattassa EEG per gli utenti a forte consumo di energia — Decisione che dichiara gli aiuti parzialmente incompatibili con il mercato interno — Nozione di aiuto di Stato — Vantaggio — Risorse statali»

Nella causa T‑47/15,

Repubblica federale di Germania, rappresentata inizialmente da T. Henze e K. Petersen, successivamente da Henze e K. Stranz, in qualità di agenti, assistiti da T. Lübbig, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da T. Maxian Rusche e R. Sauer, successivamente da T. Maxian Rusche e K. Herrmann, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione (UE) 2015/1585 della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa al regime di aiuti SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [applicato dalla Germania a sostegno dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia] (GU 2015, L 250, pag. 122),

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto da S. Papasavvas (relatore), presidente, E. Bieliūnas e I.S. Forrester, giudici,

cancelliere: S. Bukšek Tomac, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 gennaio 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1

Nel dicembre 2011, il Bund der Energieverbraucher (associazione tedesca dei consumatori di energia elettrica) ha presentato una denuncia alla Commissione europea in cui ha sostenuto che talune misure previste dal Gesetz zur Neuregelung des Rechtsrahmens für die Förderung der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien (legge che introduce una nuova regolamentazione del quadro normativo della promozione dell’elettricità prodotta a partire da energie rinnovabili), del 28 luglio 2011 (BGBl. 2011 I, pag. 1634; in prosieguo: l’«EEG 2012»), destinato a entrare in vigore il 1o gennaio 2012, costituivano aiuti incompatibili con il mercato interno.

Misure in questione

2

L’EEG 2012 si pone l’obiettivo di proteggere il clima e l’ambiente garantendo lo sviluppo sostenibile dell’approvvigionamento energetico, riducendone il costo per l’economia tedesca, risparmiando le fonti di energia fossile e sviluppando le tecnologie di produzione di energia elettrica a partire da fonti di energia rinnovabili e da gas da estrazioni minerarie (in prosieguo: l’«elettricità EEG»). A tal fine, esso mira segnatamente ad aumentare la parte delle energie rinnovabili nell’approvvigionamento di energia elettrica fino ad un minimo del 35% nel 2020 e in seguito, per gradi, fino a un minimo dell’80% nel 2050 (articolo 1 dell’EEG 2012).

3

In tale contesto, l’EEG 2012 prevede in particolare un regime di sostegno a favore delle imprese produttrici di elettricità EEG (articolo 2 dell’EEG 2012), le cui caratteristiche principali sono descritte in prosieguo.

4

In primo luogo, i gestori della rete di qualsiasi gamma di tensione (in prosieguo: i «GR») che assicurano la fornitura generale di elettricità sono tenuti, anzitutto, a collegare alla propria rete gli impianti che producono elettricità EEG nel loro ambito operativo (articoli da 5 a 7 dell’EEG 2012), in secondo luogo, ad immettere detta elettricità nella loro rete, a trasportarla e a distribuirla in via prioritaria (articoli da 8 a 12 dell’EEG 2012) e, in terzo luogo, a versare ai gestori degli impianti in questione un corrispettivo calcolato in funzione delle tariffe fissate dalla legge, tenuto conto della natura dell’elettricità in questione e della potenza nominale o installata dell’impianto interessato (articoli da 16 a 33 dell’EEG 2012). In alternativa, i gestori di impianti che producono elettricità EEG hanno il diritto, da un lato, di commercializzare tutta o parte della predetta elettricità direttamente prezzo terzi e, dall’altro, di chiedere che il GR al quale un impianto sarebbe stato collegato in assenza di siffatta commercializzazione diretta versi loro un premio di mercato calcolato sulla base dell’importo del corrispettivo che sarebbe stato dovuto in caso di collegamento (articoli da 33 a 33 i dell’EEG 2012). In pratica, è assodato che i suindicati obblighi gravano essenzialmente sui gestori della rete di distribuzione locale a bassa o media tensione (in prosieguo: i «GRD»).

5

In secondo luogo, i GRD sono tenuti a trasmettere l’elettricità EEG ai gestori delle reti di trasporto interregionale ad alta e altissima tensione situati a monte (in prosieguo: i «GRT») (articolo 34 dell’EEG 2012). A fronte di tale obbligo, i GRT devono versare ai GRD l’equivalente dei corrispettivi e dei premi di mercato pagati da questi ultimi ai gestori degli impianti (articolo 35 dell’EEG 2012).

6

In terzo luogo, l’EEG 2012 prevede un meccanismo detto di «compensazione su scala federale» dei quantitativi di elettricità EEG che ciascun GRT immette nella propria rete, da un lato, e degli importi versati come corrispettivo ai GRD, dall’altro (articolo 36 dell’EEG 2012). In pratica, ciascun GRT che ha immesso e pagato un quantitativo di elettricità EEG superiore a quello consegnato dai fornitori di elettricità ai clienti finali situati nella propria zona può avvalersi, rispetto agli altri GRT, di un diritto di compensazione corrispondente a tale differenza. Dagli anni 2009-2010, detta compensazione non è più effettuata in forma reale (scambio di flusso di elettricità EEG), ma in forma finanziaria (compensazione dei costi correlati). Tre dei quattro GRT interessati dal dispositivo di compensazione in questione sono imprese private (Amprion GmbH, TenneT TSO GmbH e 50Hertz Transmission GmbH), mentre il quarto è un’impresa pubblica (Transnet BW GmbH).

7

In quarto luogo, i GRT sono tenuti a commercializzare l’elettricità EEG che immettono nella propria rete sul mercato a pronti della borsa dell’energia (articolo 37, paragrafo 1, dell’EEG 2012). Qualora il prezzo così ottenuto non consenta loro di coprire l’onere finanziario imposto loro dall’obbligo legale di remunerare detta elettricità alle tariffe fissate dalla legge, essi hanno il diritto di chiedere, alle condizioni definite dal potere regolamentare, che i fornitori che riforniscono i clienti finali versino loro la differenza, in proporzione dei quantitativi venduti. Tale meccanismo è denominato «sovrattassa EEG» (articolo 37, paragrafo 2, dell’EEG 2012). L’importo della sovrattassa EEG può tuttavia essere ridotto di 2 centesimi di euro per kilowattora (KWh) in determinati casi (articolo 39 dell’EEG 2012). Per beneficiare di siffatta riduzione, definita dall’EEG 2012 «riduzione della sovrattassa EEG», ma conosciuta anche con il nome di «privilegio dell’elettricità verde», i fornitori di elettricità devono dimostrare segnatamente, anzitutto, che almeno il 50% dell’elettricità che essi consegnano ai propri clienti è elettricità EEG, inoltre, che almeno il 20% di quest’ultima proviene dall’energia eolica o dall’energia radiante solare e, infine, che essa è commercializzata direttamente ai loro clienti.

8

Le modalità della sovrattassa EEG sono state precisate, in particolare, dalla Verordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten Ausgleichsmechanismus (regolamento sul meccanismo di compensazione), del 17 luglio 2009 (BGBl. 2009 I, pag. 2101), come modificata dall’articolo 2 del Gesetz zur Änderung des Rechtsrahmens für Strom aus solarer Strahlungsenergie und zu weiteren Änderungen im Recht der erneuerbaren Energien (legge che modifica ‘il quadro normativo applicabile all’energia prodotta dalle radiazioni solari e che modifica la legge sulle energie rinnovabili), del 17 agosto 2012 (BGBl. 2012 I, pag. 1754), nonché dalla Verordnung zur Ausführung der Verordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten Ausgleichsmechanismus (regolamento di applicazione del regolamento sul meccanismo di compensazione), del 22 febbraio 2010 (BGBl. 2010 I, pag. 134), come modificata dalla Zweite Verordnung zur Änderung der Ausgleichsmechanismus-Ausführungsverordnung (secondo regolamento che modifica il regolamento di applicazione sul meccanismo di compensazione), del 19 febbraio 2013 (BGBl. 2013 I, pag. 310).

9

In quinto luogo, è pacifico che, sebbene l’EEG 2012 non obblighi i fornitori di elettricità a trasferire la sovrattassa EEG ai clienti finali, esso non lo vieta neppure. È parimenti pacifico che i fornitori, tenuti anch’essi a pagare tale sovrattassa ai GRT, in pratica trasferiscono detto onere ai propri clienti, come ha peraltro confermato la Repubblica federale di Germania all’udienza. Le modalità con le quali detta sovrattassa deve essere indicata nella fattura inviata ai clienti sono stabilite dall’EEG 2012 (articolo 53 dell’EEG 2012), così come le condizioni alle quali tali clienti devono essere informati della proporzione di energie rinnovabili, sovvenzionate in base alla legge sulle energie rinnovabili, che è consegnata loro (articolo 54 dell’EEG 2012).

10

Peraltro, l’EEG 2012 prevede anche un regime di compensazione speciale, per effetto del quale il Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Ufficio federale dell’economia e del controllo delle esportazioni; in prosieguo: il «BAFA») concede ogni anno un massimale della parte della sovrattassa EEG che i fornitori possono trasferire a due categorie determinate di clienti, vale a dire, da una parte, le «imprese a forte consumo di elettricità del settore produttivo» (in prosieguo: le «EEI») e, dall’altra, le «imprese ferroviarie», a seguito di una domanda che deve essere presentata da questi ultimi prima del 30 giugno dell’anno precedente, allo scopo di ridurre i loro costi di elettricità e, in tal modo, di preservarne la competitività (articolo 40 dell’EEG 2012).

11

L’EEG 2012 stabilisce le condizioni che danno diritto a detto regime, la procedura che deve essere seguita dalle imprese ammissibili, le modalità di determinazione del massimale caso per caso e gli effetti delle decisioni assunte a tale riguardo dal BAFA (articoli da 41 a 44 dell’EEG 2012). L’EEG 2012 prevede, in particolare, che, per le imprese del settore produttivo i cui costi di consumo di elettricità rappresentano almeno il 14% del loro valore aggiunto lordo e il cui consumo è di almeno 1 gigawattora (GWh), detto massimale sia fissato al 10% della sovrattassa EEG per la parte del loro consumo compresa tra 1 GWh e 10 GWh, all’1% di tale sovrattassa per la parte del loro consumo compresa tra 10 GWh e 100 GWh e a 0,05 centesimi di euro per ogni KWh in più. L’EEG 2012 dispone inoltre che, per le imprese del settore produttivo i cui costi di consumo di elettricità rappresentano almeno il 20% del loro valore aggiunto lordo e il cui consumo è di almeno 100 GWh, la sovrattassa EEG è soggetta a un massimale di 0,05 centesimi di euro per KWh dal primo kilowattora. L’EEG 2012 precisa altresì che i fornitori di elettricità devono informare le imprese che beneficiano di un avviso di massimale della sovrattassa EEG, in primo luogo, della parte di energie rinnovabili, che beneficia di un aiuto in virtù della legge sulle energie rinnovabili, che è consegnata loro, in secondo luogo, della composizione del loro mix energetico globale e, in terzo luogo, per le imprese privilegiate ai sensi della legge sulle energie rinnovabili, della composizione del mix energetico consegnato loro (articolo 54 dell’EEG 2012).

12

In sesto luogo, l’EEG 2012 impone una serie di obblighi di informazione e di pubblicità ai gestori degli impianti, ai GR e ai fornitori di elettricità, in particolare nei confronti dei GRT e della Bundesnetzagentur (Agenzia federale delle reti; in prosieguo: la «BNetzA»), cui si aggiunge una serie di obblighi di trasparenza gravanti in particolare sui GRT (articoli da 45 a 51 dell’EEG 2012). Tale legge precisa altresì i poteri di supervisione e di controllo di cui dispone la BNetzA nei confronti dei GRD e dei GRT (articolo 61 dell’EEG 2012).

Decisione di avvio del procedimento

13

Con lettera del 18 dicembre 2013, la Commissione ha comunicato alle autorità tedesche la propria decisione di dare avvio al procedimento formale di esame delle misure contenute nell’EEG 2012 e attuate sotto forma di un aiuto a favore dell’elettricità prodotta a partire da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia.

14

Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 febbraio 2014, la Repubblica federale di Germania ha presentato ricorso di annullamento avverso la decisione di avvio del procedimento, ricorso che essa ha ritirato con lettera del 28 aprile 2015.

15

Con ordinanza dell’8 giugno 2015, il presidente della terza sezione del Tribunale ha ordinato di procedere alla cancellazione della causa dal ruolo del Tribunale (Germania/Commissione, T‑134/14, non pubblicata, EU:T:2015:392).

Decisione impugnata

16

Il 25 novembre 2014, la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2015/1585 relativa al regime di aiuti SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) [cui la Germania ha dato esecuzione a sostegno dell’elettricità prodotta a partire da fonti rinnovabili e degli utenti a forte consumo di energia] (GU 2015, L 250, pag. 122; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

17

Da un lato, la Commissione ha ritenuto che le tariffe di riacquisto e i premi di mercato, che garantiscono per i produttori di elettricità EEG un prezzo, per l’elettricità che essi producono, più elevato rispetto al prezzo di mercato, costituivano un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno. Dall’altro, la Commissione ha affermato che anche la riduzione della sovrattassa EEG per taluni grandi consumatori di energia costituiva del pari un aiuto di Stato, la cui compatibilità con il mercato interno è riconosciuta unicamente qualora ricada in determinate categorie.

18

Il dispositivo della decisione impugnata è così formulato:

«Articolo 1

L’aiuto di Stato a sostegno della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e da gas da estrazione, compreso il suo meccanismo di finanziamento, concesso a norma della Erneuerbare-Energien-Gesetz 2012 (…), cui la [Repubblica federale di] Germania ha dato illegittimamente esecuzione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE], è compatibile con il mercato interno, fatto salvo l’adempimento dell’impegno di cui all’allegato I da parte della [Repubblica federale di] Germania.

(…)

Articolo 3

1.   L’aiuto di Stato sotto forma di riduzioni della sovrattassa destinata a finanziare il sostegno all’energia elettrica da fonti rinnovabili (…) nel 2013 e nel 2014 in favore degli utenti a forte consumo di energia (…), cui la Germania ha dato illegittimamente esecuzione in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE], è compatibile con il mercato interno se ricade in una delle quattro categorie definite nel presente paragrafo.

L’aiuto di Stato concesso a un’impresa operante in un settore che figura nell’allegato 3 della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014‑2020 (…) è compatibile con il mercato interno se l’impresa ha versato almeno il 15% dei costi aggiuntivi sostenuti dai fornitori di elettricità in virtù dell’obbligo di acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili e successivamente trasferiti ai clienti. Qualora l’impresa abbia versato meno del 15% di tali costi aggiuntivi, l’aiuto di Stato è nondimeno compatibile se l’impresa ha versato un importo corrispondente ad almeno il 4% del suo valore aggiunto lordo o, per le imprese che presentano un’intensità di energia elettrica di almeno il 20%, ad almeno lo 0,5% del valore aggiunto lordo.

L’aiuto di Stato concesso a un’impresa che non opera in un settore elencato nell’allegato 3 della disciplina del 2014, ma che nel 2012 presentava un’intensità di energia elettrica di almeno il 20% e, in tale anno, operava in un settore caratterizzato da un’intensità degli scambi di almeno il 4%, è compatibile con il mercato interno se l’impresa ha versato almeno il 15% dei costi aggiuntivi sostenuti dai fornitori di elettricità in virtù dell’obbligo di acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili e successivamente trasferiti ai consumatori di elettricità. Qualora l’impresa abbia versato meno del 15% di tali costi aggiuntivi, l’aiuto di Stato è nondimeno compatibile se l’impresa ha versato un importo corrispondente ad almeno il 4% del suo valore aggiunto lordo o, per le imprese che presentano un’intensità di energia elettrica di almeno il 20%, ad almeno lo 0,5% del valore aggiunto lordo.

Qualora l’aiuto di Stato sia stato concesso a un’impresa ammessa a beneficiare dell’aiuto compatibile in base al secondo o al terzo comma, ma l’importo della sovrattassa EEG versato da tale impresa non raggiunga il livello prescritto in detti commi, sono compatibili le seguenti parti dell’aiuto:

a)

per il 2013, la parte dell’aiuto eccedente il 125% della sovrattassa effettivamente versata dall’impresa nel 2013;

b)

per il 2014, la parte dell’aiuto eccedente il 150% della sovrattassa effettivamente versata dall’impresa nel 2013.

Qualora l’aiuto di Stato sia stato concesso a un’impresa non ammessa a beneficiare dell’aiuto compatibile in base al secondo o terzo comma, e tale impresa abbia versato meno del 20% dei costi supplementari della sovrattassa al lordo della riduzione, sono compatibili le seguenti parti dell’aiuto:

a)

per il 2013, la parte dell’aiuto eccedente il 125% della sovrattassa effettivamente versata dall’impresa nel 2013;

b)

per il 2014, la parte dell’aiuto eccedente il 150% della sovrattassa effettivamente versata dall’impresa nel 2013.

2.   Gli aiuti che non ricadono nel paragrafo 1 sono incompatibili con il mercato interno».

Procedimento e conclusioni delle parti

19

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 febbraio 2015, la Repubblica federale di Germania ha proposto il presente ricorso.

20

La Repubblica federale di Germania chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata;

condannare la Commissione alle spese.

21

La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso;

condannare la Repubblica federale di Germania al pagamento delle spese.

In diritto

22

A sostegno del proprio ricorso, la Repubblica federale di Germania deduce tre motivi, vertenti, in sostanza, il primo, su errori manifesti di valutazione nell’apprezzamento dei fatti, il secondo, sull’assenza di qualsivoglia vantaggio derivante dal regime di compensazione speciale e, il terzo, sull’assenza di qualsivoglia vantaggio finanziato con risorse statali.

Sul primo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione nell’apprezzamento dei fatti

Sulla ricevibilità

23

Senza sollevare formalmente un’eccezione d’irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale, la Commissione sostiene, in via principale, che il primo motivo è irricevibile giacché sarebbe, in sostanza, incomprensibile.

24

Infatti, la Commissione afferma che, nella sua descrizione dell’oggetto del motivo, la Repubblica federale di Germania le contesta in generale di avere manifestamente disatteso le diverse forme di azione dello Stato, censura che essa ritiene incomprensibile. Essa aggiunge che non spetta al Tribunale reinterpretare un argomento incomprensibile del ricorso in modo da attribuirgli un significato.

25

A tale riguardo, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale conformemente all’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, nonché dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, ogni ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. A prescindere da ogni questione di natura terminologica, tale presentazione dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza corredo di altre informazioni. Al fine di garantire la certezza del diritto ed una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile ai sensi delle disposizioni sopra citate, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso (v. ordinanza del 28 aprile 1993, De Hoe/Commissione, T‑85/92, EU:T:1993:39, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).

26

Più in particolare, anche se, da una parte, l’enunciazione dei motivi del ricorso non si deve attenere alla terminologia e all’elencazione del regolamento di procedura e, d’altra parte, l’indicazione della sostanza di tali motivi, anziché della loro qualificazione giuridica, può bastare, ciò può avvenire tuttavia a condizione che i suddetti motivi emergano con sufficiente chiarezza dall’atto introduttivo del ricorso. Inoltre, la semplice enunciazione astratta dei motivi nell’atto introduttivo del ricorso non risponde alle prescrizioni dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e del regolamento di procedura, e l’espressione «esposizione sommaria dei motivi», usata nei testi suddetti, significa che l’atto introduttivo del ricorso deve chiarire in cosa consista il motivo sul quale il ricorso si basa (v. ordinanza del 28 aprile 1993, De Hoe/Commissione, T‑85/92, EU:T:1993:39, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

27

Nella specie, dal ricorso emerge che l’oggetto del primo motivo è chiaramente definito, in quanto esso è volto a ottenere l’annullamento della decisione impugnata e verte su errori manifesti di valutazione nell’apprezzamento dei fatti e del ruolo dello Stato nel funzionamento dell’EEG 2012. Dal ricorso risulta altresì che, con il motivo in parola, la Repubblica federale di Germania ritiene, in sostanza, che la decisione impugnata sia viziata da una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, cosicché tale motivo di diritto si evince in modo sufficientemente chiaro dal ricorso.

28

Ne consegue che l’eccezione d’irricevibilità deve essere respinta in quanto infondata.

Nel merito

29

La Repubblica federale di Germania afferma, in sostanza, che la decisione impugnata è viziata da una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE in quanto la Commissione sarebbe incorsa in diversi errori manifesti di apprezzamento nella sua valutazione del ruolo dello Stato nel funzionamento dell’EEG 2012. A tale riguardo, la Repubblica federale di Germania sostiene che lo Stato non esercita alcun ruolo particolare e non interviene nel funzionamento dell’EEG 2012.

30

In primo luogo, quanto alle parti che intervengono nel sistema dell’EEG 2012, la Repubblica federale di Germania rileva, anzitutto, che soltanto soggetti di diritto privato partecipano al meccanismo dell’EEG 2012, in secondo luogo, che la legge in questione è applicabile senza distinzione tanto ai gestori delle reti e ai fornitori di elettricità pubblici quanto ai loro equivalenti privati, in terzo luogo, che nessuna impresa individuale è incaricata di svolgere compiti particolari da parte dell’EEG 2012 o dai suoi regolamenti di applicazione, ma soltanto i GRT nel loro complesso e, in quarto luogo, che gli organi statali cui l’EEG 2012 conferisce prerogative hanno come unica funzione quella di controllare la legittimità e il corretto funzionamento dei meccanismi stabiliti, senza effetti sull’origine e l’utilizzo delle risorse generate.

31

In secondo luogo, con riferimento ai flussi finanziari generati dal funzionamento dell’EEG 2012, la Repubblica federale di Germania sostiene che essi non sono né imposti né controllati dallo Stato. A sostegno di tale tesi, essa afferma che, da una parte, l’EEG 2012 è un regime che fissa i prezzi per la produzione di elettricità a partire da fonti di energia rinnovabili che non consentirebbe allo Stato di fissare l’importo della sovrattassa EEG, il quale sarebbe determinato dalle parti nell’ambito della loro libertà contrattuale e che, dall’altra, l’attuazione del diritto al pagamento tra privati, che discende dai meccanismi dell’EEG 2012, non sarebbe affatto assicurata da organi statali e spetterebbe, in caso di controversia, al giudice civile.

32

In terzo luogo, la Repubblica federale di Germania sostiene che, per quanto riguarda il ruolo dell’amministrazione nel regime di compensazione speciale previsto dall’EEG 2012, il compito del BAFA è limitato a pronunciarsi sulle domande di massimale che gli sono presentate e a stabilire, nell’ambito di una competenza vincolata che non gli lascia alcun margine di discrezionalità, una decisione che si limiti a constatare, se del caso, che le condizioni richieste per l’ottenimento del diritto al massimale sono soddisfatte. Il BAFA non disporrebbe, pertanto, né direttamente di flussi finanziari generati dal funzionamento dell’EEG 2012, né di un accesso a tali flussi, né di mezzi per controllarli.

33

A tale riguardo, occorre ricordare, in via preliminare, che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE dichiara incompatibili con il mercato interno, qualora incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

34

L’articolo 107, paragrafo 1, TFUE subordina tale incompatibilità alla verifica di quattro requisiti. In primo luogo, deve trattarsi di un intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali. In secondo luogo, tale intervento deve poter incidere sugli scambi tra Stati membri. In terzo luogo, deve concedere un vantaggio al suo beneficiario. In quarto luogo, esso deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza (v. sentenza del 15 luglio 2004, Pearle e a., C‑345/02, EU:C:2004:448, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

35

Quanto al primo dei suindicati requisiti, da costante giurisprudenza risulta che soltanto i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali vanno considerati aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Invero, la distinzione operata da questa disposizione tra gli «aiuti concessi dallo Stato» e gli aiuti concessi «mediante risorse statali» non significa che tutti i vantaggi concessi da uno Stato costituiscano aiuti, che siano o meno finanziati mediante risorse statali, ma è intesa solamente a ricomprendere in tale nozione i vantaggi che sono direttamente concessi dallo Stato, nonché quelli concessi per il tramite di enti pubblici o privati, designati o istituiti da tale Stato (v. sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra, C‑379/98, EU:C:2001:160, punto 58 e giurisprudenza ivi citata). Il divieto enunciato dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE può dunque ricomprendere, in linea di principio, anche gli aiuti concessi da enti pubblici o privati istituiti o designati dallo Stato per la gestione dell’aiuto (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2004, Pearle e a., C‑345/02, EU:C:2004:448, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

36

Tuttavia, determinati vantaggi, per poter essere qualificati come aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, devono certamente, da un lato, essere concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e, dall’altro, essere imputabili allo Stato (v. sentenza del 15 luglio 2004, Pearle e a., C‑345/02, EU:C:2004:448, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). Dalla giurisprudenza risulta infatti che si tratta di condizioni distinte e cumulative (v. sentenza del 5 aprile 2006, Deutsche Bahn/Commissione, T‑351/02, EU:T:2006:104, punto 103 e giurisprudenza ivi citata).

37

Per quanto riguarda il requisito relativo all’imputabilità della misura, va ricordato che, secondo costante giurisprudenza, occorre esaminare se le autorità pubbliche debbano essere ritenute coinvolte nell’adozione di tale misura (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C‑262/12, EU:C:2013:851, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).

38

Nella specie, va rilevato che, sebbene la Repubblica federale di Germania sostenga che la decisione impugnata è viziata da errori manifesti di valutazione dei fatti, la sua argomentazione verte esclusivamente, nell’ambito del suo primo motivo, sul funzionamento dell’EEG 2012 e sul ruolo dello Stato in tale sistema.

39

Infatti, occorre osservare che la Repubblica federale di Germania si limita, a sostegno del suo primo motivo, a spiegare il funzionamento dell’EEG 2012 richiamando le disposizioni di legge, ma senza presentare alcun elemento concreto che permetta di constatare un errore di fatto nella descrizione dei meccanismi in questione o un errore manifesto di valutazione nella loro analisi.

40

Inoltre, nella misura in cui, con il suo primo motivo, la Repubblica federale di Germania mette in discussione l’imputabilità allo Stato dell’EEG 2012, si deve constatare che i meccanismi di sostegno e di compensazione oggetto della presente causa sono stati istituiti dalla legge, nella specie l’EEG 2012, come riconosciuto del resto dalla Repubblica federale di Germania laddove essa richiama, nel ricorso, un «ambito legale imposto». I predetti meccanismi devono pertanto, in applicazione della giurisprudenza citata al punto 37 supra, essere considerati imputabili allo Stato.

41

Ciò premesso, contrariamente a quanto sostenuto dalla Repubblica federale di Germania, non è necessario procedere a un’analisi più approfondita del ruolo dello Stato nel funzionamento dell’EEG 2012, giacché tale questione pertiene alla valutazione del requisito relativo all’impegno delle risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, esaminato nell’ambito del terzo motivo.

42

Di conseguenza, il primo motivo dev’essere respinto.

Sul secondo motivo, vertente sull’assenza di qualsivoglia vantaggio derivante dal regime di compensazione speciale

43

La Repubblica federale di Germania afferma, in sostanza, che la decisione impugnata è viziata da una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione ha erroneamente ritenuto che il regime di compensazione speciale istituisca un vantaggio a favore delle EEI. Tale motivo si articola in cinque capi.

44

In limine, occorre osservare, al pari della Commissione nel controricorso, che le argomentazioni del secondo motivo dedotto dalla Repubblica federale di Germania vertono esclusivamente sull’esistenza stessa di un vantaggio a favore delle EEI, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dovuto unicamente al regime di compensazione speciale, e non sulla questione della selettività di siffatto vantaggio né su quella dell’esistenza di un vantaggio selettivo dovuto al regime di sostegno, questioni che, pertanto, non spetta al Tribunale esaminare.

45

Il Tribunale considera, peraltro, opportuno analizzare, anzitutto, il primo, il secondo e il quinto capo congiuntamente e, successivamente, il terzo e il quarto capo.

Sul primo, secondo e quinto capo

46

Con il primo capo del secondo motivo, la Repubblica federale di Germania sostiene che il regime di compensazione speciale non concede un vantaggio a favore delle EEI, bensì mira a compensare la diminuzione della loro competitività internazionale dovuta, segnatamente, al fatto che gli oneri sono nettamente inferiori in altri paesi dell’Unione europea, ivi compresi gli Stati membri in cui è parimenti presente una riduzione degli oneri per le EEI. La Repubblica federale di Germania aggiunge che, sovente, negli Stati terzi non vi sono oneri equiparabili.

47

Con il secondo capo del secondo motivo, la Repubblica federale di Germania afferma che numerosi settori ad alta intensità energetica, tra cui la produzione o la trasformazione di rame, acciaio, alluminio e petrolio, sono soggetti a una pressione concorrenziale internazionale molto forte. Il regime di compensazione speciale, pertanto, non comporterebbe vantaggi, ma compenserebbe uno svantaggio in quanto, senza di esso, le imprese le cui condizioni di produzione presentano un’intensità energetica particolarmente elevata si troverebbero in una situazione di concorrenza molto sfavorevole rispetto alle imprese dello stesso settore stabilite in altri Stati membri o in Stati terzi.

48

Con il quinto capo del secondo motivo, la Repubblica federale di Germania sostiene che il regime di compensazione speciale è giustificato in quanto preserverebbe la competitività delle imprese tedesche alle condizioni di produzione ad alto impiego di energia. In siffatto contesto, il regime di compensazione speciale sarebbe uno strumento importante per garantire le stesse condizioni di concorrenza alle imprese tedesche ad alta intensità energetica e per promuovere il passaggio a un approvvigionamento di energia basato su fonti rinnovabili. Inoltre, la Repubblica federale di Germania ritiene che le EEI favorite dal regime di compensazione speciale, le quali devono dimostrare, nell’ambito del procedimento istituito dall’articolo 41, paragrafo 1, punto 2, dell’EEG 2012, di aver proceduto a una certificazione durante la quale il loro consumo di energia è stato rilevato e valutato, debbano consentire maggiori audit. I corrispondenti requisiti genererebbero così costi considerevoli. Secondo la Repubblica federale di Germania, una maggiore riduzione della sovrattassa EEG in tali casi costituisce una compensazione adeguata per gli sforzi di gestione delle risorse energetiche compiuti dalle imprese energetiche.

49

A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la nozione di aiuto è più ampia di quella di sovvenzione, poiché essa va a designare non soltanto prestazioni positive, come le sovvenzioni stesse, ma anche interventi di Stato che, sotto varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un’impresa e che, di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, hanno la stessa natura e producono effetti identici (v. sentenza del 7 marzo 2012, British Aggregates/Commissione, T‑210/02 RENV, EU:T:2012:110, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

50

Perché una misura sia considerata un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, occorre segnatamente, da un lato, che essa comporti un vantaggio, il quale può assumere forme diverse (aiuto concesso «sotto qualsiasi forma») e, dall’altro, che tale vantaggio derivi, direttamente o indirettamente, da risorse pubbliche (aiuto concesso «dagli Stati, ovvero mediante risorse statali»).

51

Alla luce dei suesposti richiami, deve essere accertato se il massimale della sovrattassa EEG concesso alle EEI comporti, di per sé, la concessione di un vantaggio, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, a tali EEI.

52

Nella specie, la Commissione ha affermato, al considerando 65 della decisione impugnata, che gli articoli 40 e 41 dell’EEG del 2012 istituivano un massimale alla sovrattassa EEG a favore delle EEI e impedivano così ai GRT e ai fornitori di elettricità di recuperare i costi supplementari del sostegno all’elettricità EEG presso le EEI.

53

A tale riguardo, occorre rilevare, al pari della Commissione nella decisione impugnata, che l’articolo 40 dell’EEG 2012 contiene il principio del limite dell’importo della sovrattassa EEG che può essere trasferito dai fornitori di elettricità ai grandi consumatori di energia prevedendo che, su richiesta, il BAFA rilasci un atto amministrativo che vieti al fornitore di elettricità di trasferire la totalità della sovrattassa EEG su un utente finale qualora esso sia un’EEI. L’articolo 41 dell’EEG 2012, a sua volta, subordina la limitazione della sovrattassa EEG alle EEI a determinati requisiti relativi, principalmente, all’importanza del loro consumo di energia.

54

Occorre inoltre evidenziare che non è stato addotto alcun argomento per contraddire tale constatazione, dal momento che la stessa Repubblica federale di Germania riconosce che il regime introdotto dagli articoli in questione è volto a limitare il sovraccarico economico derivante, per le EEI, dal sostegno alla produzione di elettricità EEG e, di conseguenza, allevia gli oneri che normalmente gravano sul loro bilancio.

55

La Commissione non è pertanto incorsa in nessun errore di diritto laddove ha concluso, nella decisione impugnata, che il regime di compensazione speciale istituito dagli articoli 40 e 41 dell’EEG 2012 liberava le EEI da un onere che di regola esse avrebbero dovuto sostenere e che, di conseguenza, era accertata l’esistenza di un vantaggio concesso alle EEI, costituito dalla mera descrizione del meccanismo istituito dall’EEG 2012.

56

Tale conclusione non è messa in discussione dalla circostanza secondo la quale, con detto regime di compensazione speciale, la Repubblica federale di Germania intende compensare uno svantaggio concorrenziale. A tale riguardo, occorre infatti ricordare che, secondo giurisprudenza ben consolidata, la circostanza che uno Stato membro cerchi di ravvicinare, attraverso misure unilaterali, le condizioni di concorrenza di un determinato settore economico a quelle esistenti in altri Stati membri non può togliere a tali misure il carattere di aiuto (v. sentenza del 3 marzo 2005, Heiser, C‑172/03, EU:C:2005:130, punto 54 e giurisprudenza ivi citata).

57

Devono pertanto essere respinti i capi primo, secondo e quinto del secondo motivo.

Sul terzo capo

58

Con il terzo capo del secondo motivo, la Repubblica federale di Germania afferma che, ricorrendo al regime di compensazione speciale per fissare un massimale alle sovrattasse pagate dalle EEI, il legislatore tedesco intende soltanto compensare svantaggi strutturali, cosicché l’ipotesi di un vantaggio sembra immediatamente esclusa. A tale riguardo, la Repubblica federale di Germania sostiene che il Tribunale ha già giudicato che la compensazione di svantaggi strutturali non costituiva un vantaggio ai sensi della definizione di aiuto contenuta all’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

59

In proposito, va osservato che, secondo una giurisprudenza costante, vengono considerati aiuti di Stato gli interventi che, sotto qualsiasi forma, sono atti a favorire direttamente o indirettamente determinate imprese, o che devono ritenersi un vantaggio economico che l’impresa beneficiaria non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato (v. sentenza del 2 settembre 2010, Commissione/Deutsche Post, C‑399/08 P, EU:C:2010:481, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

60

Occorre inoltre ricordare che la motivazione sottesa ad una misura di aiuto non è sufficiente a sottrarre ipso facto una simile misura alla qualificazione come aiuto ai sensi dell’articolo 107 TFUE. Infatti, la disposizione di cui al n. 1 di tale articolo non distingue gli interventi statali a seconda della loro causa o del loro scopo, ma li definisce in funzione dei loro effetti (v. sentenza del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, EU:C:2011:368, punto 94 e giurisprudenza ivi citata).

61

Si deve fin da subito considerare, pertanto, che il regime di compensazione speciale creato dagli articoli 40 e 41 dell’EEG 2012 non può sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato per il solo fatto di eliminare, per le EEI, uno svantaggio strutturale.

62

Ipotizzando che, con la sua argomentazione, la Repubblica federale di Germania intenda riferirsi alla giurisprudenza relativa alla compensazione che rappresenta la contropartita delle prestazioni effettuate dalle imprese che assolvono obblighi di servizio pubblico, occorre osservare che, affinché siffatto intervento esuli dall’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, esso deve rispondere ai criteri stabiliti dalla sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C‑280/00, EU:C:2003:415) (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2015, Orange/Commissione, T‑385/12, non pubblicata, EU:T:2015:117, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

63

Orbene, nella fattispecie, dagli elementi della presente causa non si evince che le EEI svolgano un servizio d’interesse economico generale e debbano assolvere obblighi di servizio pubblico.

64

D’altronde, occorre constatare che la Repubblica federale di Germania non sostiene, nel terzo capo del secondo motivo, che i criteri fissati dalla sentenza Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, (C‑280/00, EU:C:2003:415) sono soddisfatti riguardo le misure in questione.

65

Il terzo capo del secondo motivo deve quindi essere respinto.

Sul quarto capo

66

Con il quarto capo del secondo motivo, la Repubblica federale di Germania sostiene che il regime di compensazione speciale rispetta il principio di capacità contributiva, giacché il governo tedesco spera, riducendo la sovrattassa EEG per le imprese ad alta intensità energetica, che tali imprese possano essere mantenute in Germania e apportino così quantomeno un certo contributo alla sovrattassa EEG.

67

In proposito, si deve anzitutto osservare che, con la sua argomentazione generale e astratta vertente sul rispetto del «principio di capacità contributiva», la Repubblica federale di Germania si limita ad affermare, in sostanza, che, se le EEI fossero state gravate della sovrattassa EEG a tasso intero, esse avrebbero potuto delocalizzare la propria produzione all’estero e, in tal modo, non avrebbero più potuto partecipare all’alimentazione dei fondi generati dalla sovrattassa in questione. La Repubblica federale di Germania non produce tuttavia alcun elemento di prova a sostegno di tale argomentazione. In particolare, essa non dimostra di avere tenuto in considerazione le singole situazioni finanziarie delle imprese che beneficiano del massimale della sovrattassa EEG, né che, senza quest’ultimo, esse avrebbero effettivamente delocalizzato la produzione.

68

Inoltre, supponendo che, con la sua argomentazione relativa al principio di capacità contributiva, la Repubblica federale di Germania intenda fare riferimento alla giurisprudenza secondo cui la nozione di aiuto di Stato non riguarda i provvedimenti statali che stabiliscono una differenziazione tra le imprese e sono, pertanto, selettivi a priori, qualora tale differenziazione risulti dalla natura o dalla struttura del sistema fiscale in cui tali provvedimenti si inseriscono (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2011, Commissione e Regno di Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, C‑106/09 P e C‑107/09 P, EU:C:2011:732, punto 145 e giurisprudenza ivi citata), essa non può essere convincente. Infatti, essa non ha dimostrato che la differenziazione tra le imprese in materia di oneri era effettivamente giustificata dalla natura e dalla struttura del sistema di cui trattasi, come esige la giurisprudenza (v., in tal senso, sentenza Commissione e Regno di Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, cit., punto 146 e giurisprudenza ivi citata).

69

Il quarto capo del secondo motivo deve quindi essere respinto.

70

Da quanto suesposto, discende che il secondo motivo, vertente sull’assenza di qualsivoglia vantaggio dal regime di compensazione speciale, deve essere respinto.

Sul terzo motivo, vertente sull’assenza di qualsivoglia vantaggio finanziato con risorse statali

71

La Repubblica federale di Germania ritiene, in sostanza, che la decisione impugnata sia inficiata da una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la Commissione avrebbe erroneamente considerato che il funzionamento dell’EEG 2012 implicava risorse statali, mentre, a suo avviso, le conclusioni della sentenza PreussenElektra, (C‑379/98, EU:C:2001:160), non consentono di affermare, nella specie, l’esistenza di aiuti statali, per quanto riguarda sia il regime di sostegno sia il regime di compensazione. L’EEG 2012 sarebbe, infatti, così come dichiarato dalla Corte a proposito delle disposizioni di legge oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza del 13 marzo 2001, PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160), una normativa di uno Stato membro che, da un lato, obbliga imprese private di fornitura di energia elettrica ad acquistare l’elettricità prodotta nella loro zona di fornitura a partire da fonti di energia rinnovabili a prezzi minimi superiori al valore economico reale di tale tipo di elettricità e, dall’altro, ripartisce l’onere finanziario generato da tale obbligo tra dette imprese di fornitura di energia elettrica e i gestori privati delle reti di energia elettrica situati a monte.

72

In primo luogo, la Repubblica federale di Germania sostiene che il sistema dell’EEG 2012 non presenta alcun legame con il bilancio dello Stato o di un ente pubblico, cosicché è esclusa l’implicazione di risorse statali.

73

A tale riguardo, anzitutto, essa afferma che i testi legislativi relativi al sistema dell’EEG 2012 non prevedono né finanziamento degli aiuti alle energie rinnovabili mediante risorse statali né imputabilità allo Stato. La Repubblica federale di Germania aggiunge che, secondo la giurisprudenza, conservano il proprio carattere di diritto privato i pagamenti tra privati disposti dallo Stato senza essere imputabili al bilancio statale o a quello di un altro ente pubblico e rispetto ai quali lo Stato non rinuncia ad alcun risorsa, a qualsiasi titolo ciò avvenga, come imposte, tributi, sovrattasse o quant’altro.

74

La Repubblica federale di Germania sostiene altresì che emerge parimenti dalla giurisprudenza che le tasse, le imposte e i canoni si caratterizzano per il fatto che le entrate generate devono, in un modo o nell’altro, ritornare al bilancio dello Stato o di un ente pubblico. Orbene, ciò non avviene, appunto, nel caso dell’EEG 2012. I GRT non sono enti pubblici e le risorse che sono versate loro per coprire i costi risultanti dalla vendita in borsa dell’energia elettrica prodotta a partire da fonti rinnovabili non riducono affatto, né direttamente né indirettamente, le entrate statali.

75

Infine, la Repubblica federale di Germania sostiene che l’assenza di collegamento tra la sovrattassa EEG e il bilancio federale o quello di un ente pubblico emerge anche dal fatto che le eventuali eccedenze o disavanzi dei GRT devono essere compensati, interessi compresi, l’anno successivo nell’ambito della fissazione della sovrattassa EEG, conformemente a quanto avviene in diritto civile per un’azione di compensazione delle spese. Su tale aspetto, essa aggiunge che le eventuali controversie sorte con riferimento all’importo dovuto in applicazione del sistema di finanziamento dell’EEG 2012 sono di competenza dei giudici civili, giacché le autorità amministrative non sono competenti a decidere le controversie in parola.

76

In secondo luogo, la Repubblica federale di Germania afferma, in sostanza, che il meccanismo dell’EEG 2012 non prevede che lo Stato debba controllare quale sia l’utilizzo fatto delle risorse generate dalla sovrattassa EEG. Sebbene l’EEG 2012 preveda una serie di compiti di supervisione volti a controllare la regolarità, la legittimità e il corretto funzionamento dei meccanismi cui gli organismi privati hanno dato esecuzione in applicazione delle prescrizioni di legge, resta comunque il fatto che, secondo la Repubblica federale di Germania, gli enti statali sui quali gravano detti compiti non sono competenti a esercitare un’influenza su pagamenti o flussi finanziari e non dispongono di alcun potere sulle risorse finanziarie impiegate dalle diverse parti interessate del sistema. Essa si fonda, principalmente, sulla causa che ha dato luogo alla sentenza del 15 luglio 2004, Pearle e a. (C‑345/02, EU:C:2004:448).

77

Anzitutto, la Repubblica federale di Germania afferma che i compiti di controllo della BNetzA riguardano essenzialmente l’attuazione delle disposizioni relative alla sovrattassa EEG che i fornitori di elettricità hanno diritto di richiedere ai consumatori finali. Secondo la Repubblica federale di Germania, la BNetzA può intervenire soltanto qualora la fissazione della sovrattassa EEG violi le norme stabilite, includendo ad esempio costi che non possono essere inseriti nella sovrattassa EEG.

78

La Repubblica federale di Germania sostiene, poi, che l’imposizione legale di un metodo di calcolo nonché gli obblighi di trasparenza e i diritti di supervisione correlati servono semplicemente a evitare che un soggetto si arricchisca in una qualsiasi fase della catena.

79

Infine, secondo la Repubblica federale di Germania la Commissione è incorsa in un errore di diritto nella decisione impugnata, laddove ha ritenuto che la normativa e la supervisione fossero sufficienti per considerare flussi monetari privati come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 TFUE. A tale riguardo, essa afferma che la Corte ha dichiarato che non vi sono risorse statali laddove sia sufficientemente esclusa un’influenza statale sull’utilizzo delle risorse.

80

In terzo luogo, la Repubblica federale di Germania evidenzia che la tesi esposta nei primi due capi del terzo motivo, incentrata principalmente sulla questione dell’implicazione di risorse statali nel funzionamento del regime di sostegno, si applica per analogia al regime di compensazione speciale.

81

In limine, in primo luogo, va ricordato al riguardo che, secondo costante giurisprudenza, solo i vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali vanno considerati aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Emerge, infatti, dal tenore stesso di tale disposizione e dalle regole procedurali dettate dall’articolo 108 TFUE che i vantaggi concessi con mezzi diversi dalle risorse statali esulano dall’ambito di applicazione delle disposizioni in questione. La distinzione tra aiuti concessi dallo Stato e aiuti concessi mediante risorse statali è intesa a ricomprendere nella nozione di aiuto non solo gli aiuti direttamente concessi dallo Stato, ma anche quelli concessi da enti pubblici o privati designati o istituiti dallo Stato (v., in tal senso, sentenze del 22 marzo 1977, Steinike & Weinlig, 78/76, EU:C:1977:52, punto 21, e del 17 marzo 1993, Sloman Neptun, C‑72/91 e C‑73/91, EU:C:1993:97, punto 19 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, il diritto dell’Unione non può tollerare che il semplice fatto di creare enti autonomi incaricati della distribuzione di aiuti permetta di aggirare le regole in materia di aiuti di Stato (sentenza del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, C‑482/99, EU:C:2002:294, punto 23).

82

In secondo luogo, va sottolineato che non in tutti i casi è necessario dimostrare che vi sia stato un trasferimento di risorse statali, perché il vantaggio concesso ad una o più imprese possa essere considerato come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE (v. sentenza del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, C‑482/99, EU:C:2002:294, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

83

Infatti, occorre ricordare che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE ricomprende tutti gli strumenti pecuniari che il settore pubblico può realmente usare per sostenere imprese, a prescindere dal fatto che questi strumenti appartengano o meno permanentemente al patrimonio dello Stato. Pertanto, anche se le somme corrispondenti alla misura in questione non sono permanentemente in possesso del Tesoro pubblico, il fatto che restino costantemente sotto il controllo pubblico e, dunque, a disposizione delle autorità nazionali competenti, è sufficiente perché esse siano qualificate come risorse statali (v. sentenza del 16 maggio 2002, Francia/Commissione, C‑482/99, EU:C:2002:294, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

84

Nella specie, nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che, con l’EEG 2012, la Repubblica federale di Germania avesse introdotto un’imposta speciale, la sovrattassa EEG, e ne avesse definito l’obiettivo, vale a dire il finanziamento della differenza tra i costi sostenuti dai GRT per acquistare elettricità EEG e le entrate generate dalla vendita di tale elettricità. La Commissione ha considerato che il metodo di calcolo utilizzato per determinare il livello della sovrattassa EEG fosse definito anche nell’EEG 2012, al pari del principio secondo il quale i disavanzi e le eccedenze sono corretti nell’anno successivo, garantendo così che i GRT non subiscano perdite, ma implicando parimenti che essi non possano utilizzare le entrate generate dalla sovrattassa per finalità diverse dal finanziamento dell’elettricità EEG. La Commissione ha concluso che, contrariamente a quanto avveniva nella causa che ha dato luogo alla sentenza PreussenElektra, (C‑379/98, EU:C:2001:160), lo Stato avesse, nell’ambito dell’EEG 2012, fornito ai GRT le risorse finanziarie necessarie per finanziare l’aiuto all’elettricità EEG.

85

Per giungere a tale conclusione, la Commissione si è fondata, nella decisione impugnata, su quattro serie di argomenti.

86

In primo luogo, la Commissione ha ritenuto, ai considerando da 112 a 116 della decisione impugnata, che, poiché la sovrattassa EEG è introdotta dallo Stato e quest’ultimo ha designato i GRT per amministrare i fondi, il semplice fatto che il vantaggio non sia finanziato direttamente con il bilancio dello Stato non è sufficiente ad escludere la possibilità che comporti risorse statali. A tale riguardo, la Commissione ha affermato che è giurisprudenza consolidata che gli enti designati al fine di gestire l’aiuto possono essere pubblici o privati e che, pertanto, il fatto che i GRT siano operatori privati non può escludere di per sé l’esistenza di risorse statali, così come la natura inizialmente privata delle risorse raccolte.

87

In secondo luogo, ai considerando 117 e 118 della decisione impugnata, la Commissione si è fondata, per dimostrare che il sistema cui l’EEG 2012 ha dato esecuzione comportava risorse statali, sulla designazione dei GRT per amministrare la sovrattassa EEG. In proposito, la Commissione ha mantenuto le conclusioni preliminari formulate nella decisione di avvio del procedimento e ha ritenuto che i GRT dovessero:

acquistare l’elettricità EEG prodotta nella loro zona, o direttamente dal produttore qualora quest’ultimo fosse collegato direttamente alla linea di trasporto, o dai GRD, alle tariffe di riacquisto o pagare il premio di mercato (di conseguenza, l’elettricità EEG nonché l’onere finanziario del sostegno previsto dall’EEG 2012 sono centralizzati a livello di ciascuno dei quattro GRT);

applicare il «privilegio dell’elettricità verde» ai fornitori che lo richiedessero e che soddisfacessero le condizioni pertinenti, definite all’articolo 39, paragrafo 1, dell’EEG 2012;

operare una perequazione della quantità di elettricità EEG fra loro, in modo che ciascuno acquisti la stessa quota di tale elettricità;

vendere l’elettricità EEG sul mercato a pronti, in conformità alle regole definite nell’EEG 2012 e nelle relative disposizioni di esecuzione, attività che possono svolgere congiuntamente;

calcolare congiuntamente la sovrattassa EEG, il cui importo deve essere identico per ogni kWh consumato in Germania, come differenza tra le entrate derivanti dalla vendita di elettricità EEG e le spese connesse all’acquisto di elettricità EEG;

pubblicare congiuntamente la sovrattassa EEG in un formato specifico su un sito web comune;

pubblicare dati aggregati sull’elettricità EEG;

confrontare la sovrattassa EEG prevista con quella effettiva per un determinato anno e adeguare la sovrattassa per l’anno successivo;

pubblicare previsioni per diversi anni in anticipo;

riscuotere la sovrattassa EEG dai fornitori di elettricità;

tenere tutti i flussi finanziari (spese e entrate) connessi all’EEG 2012 in conti bancari separati.

88

La Commissione ne ha dedotto che i GRT non si limitavano a risolvere fra loro questioni private, ma adempivano ai propri obblighi ai sensi dell’EEG 2012.

89

In terzo luogo, la Commissione ha ritenuto, ai considerando da 119 a 122 della decisione impugnata, che i GRT fossero soggetti a una rigorosa supervisione dello Stato per quanto concerne l’amministrazione della sovrattassa EEG. Tale supervisione è, secondo la Commissione, svolta dalla BNetzA, che dispone peraltro dei necessari poteri esecutivi. Secondo la Commissione, la BNetzA verifica in particolare il modo in cui i GRT vendono sul mercato a pronti l’elettricità EEG per la quale sono corrisposte tariffe di riacquisto, che i GRT definiscano, fissino e pubblichino correttamente la sovrattassa EEG, che addebitino correttamente la sovrattassa EEG ai fornitori di elettricità, che le tariffe di riacquisto e i premi siano addebitati correttamente ai GRT e che la sovrattassa EEG sia ridotta soltanto per i fornitori di elettricità che soddisfino le condizioni di cui all’articolo 39 dell’EEG 2012. La Commissione ha altresì ritenuto che la BNetzA recevesse informazioni dai GRT sul sostegno all’elettricità EEG e sui prezzi addebitati ai fornitori e che, infine, essa potesse infliggere ammende e adottare decisioni, tra cui decisioni che influiscono sul livello della sovrattassa EEG.

90

In quarto luogo, la Commissione ha sostenuto, ai considerando da 123 a 138 della decisione impugnata, che esisteva, nell’ambito del funzionamento dell’EEG 2012, un controllo generale dello Stato costituito dal fatto che quest’ultimo organizza un trasferimento di risorse finanziarie mediante la legislazione e stabilisce le finalità per le quali tali risorse possono essere utilizzate. Secondo la Commissione, che si fonda segnatamente sulla causa decisa dalla sentenza Association Vent De Colère! e a., punto (C‑262/12, EU:C:2013:851), l’elemento determinante è che lo Stato ha istituito un sistema in base al quale i costi sostenuti dai GRT sono interamente compensati dalla sovrattassa EEG e i fornitori di elettricità sono autorizzati a trasferire la sovrattassa EEG ai consumatori finali. A tale riguardo, la Commissione ha osservato che il controllo statale sulle risorse non comportava flussi finanziari da e verso il bilancio dello Stato connessi a tali risorse, ma che, perché lo Stato esercitasse un controllo sulle risorse, era sufficiente che esso disciplinasse, come nella specie, la procedura da seguire in caso di disavanzo o eccedenza nella contabilità relativa alla sovrattassa EEG.

91

Nel caso di specie, occorre accertare, alla luce degli argomenti addotti dalla Repubblica federale di Germania, se la Commissione abbia correttamente ritenuto, nella decisione impugnata, che l’EEG 2012 comportasse risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

92

Si deve osservare, in limine, che è assodato, come si è ricordato supra ai punti da 2 a 12, che la sovrattassa EEG, riscossa e amministrata dai GRT, è volta, in definitiva, a coprire i costi generati dalle tariffe di riacquisto e il premio di mercato previsti dall’EEG 2012, assicurando ai produttori di elettricità EEG un prezzo per l’elettricità che producono più elevato del prezzo di mercato. È pertanto giocoforza ritenere che la sovrattassa EEG rientri, principalmente, nell’attuazione di una politica pubblica di sostegno ai produttori di elettricità EEG definita dallo Stato attraverso la legge.

93

In primo luogo, occorre evidenziare che i GRT sono incaricati, nella specie, dall’EEG 2012, di gestire il sistema di sostegno alla produzione dell’elettricità a partire da fonti rinnovabili. A questo proposito, e come constatato correttamente dalla Commissione (v. punti 87 e 88 supra), l’EEG 2012 conferisce chiaramente ai GRT una serie di obblighi e di prerogative per quanto riguarda l’attuazione dei meccanismi derivanti dalla legge in questione, facendo dei GRT il punto centrale nel funzionamento del sistema istituito da tale legge. I compiti di gestione e di amministrazione di detto sistema, previsti in particolare dagli articoli da 34 a 39 dell’EEG 2012, sono equiparabili, dal punto di vista dei loro effetti, a una concessione statale. Va infatti rilevato che i fondi inclusi nel funzionamento dell’EEG 2012 sono gestiti esclusivamente per finalità di interesse pubblico, secondo modalità definite preventivamente dal legislatore tedesco. A tale riguardo, i predetti fondi, costituiti dai costi supplementari trasferiti ai consumatori finali e pagati dai fornitori di elettricità ai GRT per l’elettricità EEG il cui prezzo supera quello dell’elettricità acquistata sul mercato, non transitano direttamente dai consumatori finali ai produttori di elettricità EEG, vale a dire tra operatori economici autonomi, ma necessitano dell’intervento di intermediari incaricati, inter alia, della loro riscossione e gestione. In particolare, è d’uopo evidenziare come i fondi in parola non siano versati né al bilancio generale dei GRT, né lasciati alla loro libera disposizione, bensì siano oggetto di una contabilità separata e siano destinati in via esclusiva al finanziamento dei regimi di sostegno e di compensazione, con l’esclusione di ogni altro scopo. In tal modo, diversamente da quanto sostenuto dalla Repubblica federale di Germania, la situazione dei GRT nel caso di specie presenta punti in comune con la situazione della Samenwerkende ElektriciteitsProduktiebedrijven NV nella causa decisa dalla sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a. (C‑206/06, EU:C:2008:413), e con quella dell’Abwicklungsstelle für Ökostrom AG nella causa decisa dalla sentenza dell’11 dicembre 2014, Austria/Commissione (T‑251/11, EU:T:2014:1060).

94

Occorre pertanto ritenere che i fondi generati dalla sovrattassa EEG e amministrati congiuntamente dai GRT rimangano sotto l’influenza dominante dei pubblici poteri giacché le disposizioni legislative e regolamentari che li disciplinano consentono di equiparare i GRT, considerati congiuntamente, a un’entità che esegue una concessione statale.

95

In secondo luogo, è giocoforza rilevare che le risorse di cui trattasi nel caso di specie, generate dalla sovrattassa EEG e destinate tanto al finanziamento del regime di sostegno all’elettricità EEG quanto al finanziamento del regime di compensazione, sono ottenute mediante oneri imposti infine a soggetti privati dall’EEG 2012. Infatti, l’articolo 37 dell’EEG 2012 prevede, in virtù dell’obbligo imposto dalla legge in questione ai GR di versare un corrispettivo supplementare o un premio di mercato ai produttori di elettricità EEG, la facoltà per i GRT di imporre un supplemento di prezzo ai fornitori, i quali possono trasferirlo in un secondo tempo sui clienti finali secondo modalità, segnatamente in termini di trasparenza sulle fatture, definite dal legislatore. Non vi è dubbio che i fornitori di elettricità trasferiscano in pratica l’onere finanziario derivante dalla sovrattassa EEG sui clienti finali (v. punto 9 supra), al fine di recuperare il costo generato dalle spese legate a detto obbligo. Va osservato peraltro che l’onere in parola, per il quale le EEI beneficiano di un massimale sulla base delle modalità richiamate al punto 11 supra, rappresenta, come riconosciuto all’udienza dalla Repubblica federale di Germania, dal 20% al 25% dell’importo totale della fattura di un consumatore finale medio. Alla luce dell’entità di tale onere, il suo trasferimento sui consumatori finali deve pertanto essere considerato come una conseguenza prevista e disciplinata dal legislatore tedesco. È quindi per effetto dell’EEG 2012 che i consumatori finali di elettricità sono, di fatto, tenuti a pagare tale supplemento di prezzo o costo supplementare. Si tratta di un onere imposto unilateralmente dallo Stato nell’ambito della sua politica di sostegno ai produttori di elettricità EEG e che è equiparabile, dal punto di vista degli effetti, a un tributo che colpisce il consumo di elettricità in Germania. L’onere in questione, infatti, è imposto da un’autorità pubblica, per finalità di interesse pubblico, vale a dire la protezione del clima e dell’ambiente, garantendo lo sviluppo sostenibile dell’approvvigionamento energetico, sviluppando le tecnologie di produzione di elettricità EEG e, secondo un criterio oggettivo, in funzione della quantità di elettricità consegnata dai fornitori ai propri clienti finali (v., per analogia, sentenza del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a., C‑206/06, EU:C:2008:413, punti da 43 a 47). Come evidenziato dalla Commissione al considerando 99 della decisione impugnata, lo Stato non solo ha stabilito chi dovesse beneficiare del vantaggio e quali fossero i criteri di ammissibilità e il livello del sostegno, ma ha anche fornito le risorse finanziarie per coprire i costi del sostegno all’elettricità EEG. Inoltre, a differenza delle circostanze di fatto della causa decisa dalla sentenza del 30 maggio 2013, Doux Élevage e Coopérative agricole UKL-ARREE (C‑677/11, EU:C:2013:348), non è stato sostenuto dalla Repubblica federale di Germania, né vi sono indicazioni in tal senso nel fascicolo, che l’iniziativa d’imposizione, mediante la misura in questione, provenga da soggetti passivi né che i GRT agiscano unicamente come uno strumento in uno schema che tali soggetti abbiano previsto, o ancora che essi abbiano deciso autonomamente di utilizzare risorse finanziarie in tal modo generate.

96

Di conseguenza, gli importi in questione, generati dalla sovrattassa EEG, trasferiti sui consumatori finali di elettricità e che hanno per origine l’obbligo, imposto dall’EEG 2012 ai GR, di versare un corrispettivo supplementare o un premio di mercato ai produttori di elettricità EEG, devono essere qualificati come fondi che comportano una risorsa statale equiparabili a un tributo (v., per analogia, sentenze del 17 luglio 2008, Essent Netwerk Noord e a., C‑206/06, EU:C:2008:413, punto 66, e dell’11 dicembre 2014, Austria/Commissione, T‑251/11, EU:T:2014:1060, punto 68). In ogni caso, tali fondi non possono essere considerati una risorsa propria dei GRT cui lo Stato avrebbe semplicemente ordinato, con una misura legislativa, un utilizzo particolare, dato che i fondi in questione non erano, in nessun momento, così come evidenziato dalla Commissione al considerando 128 della decisione impugnata, lasciati alla libera disposizione dei GRT.

97

Occorre parimenti ricordare che, secondo giurisprudenza costante, affinché un tributo, come quello di cui trattasi nella fattispecie, possa ritenersi parte integrante di una misura di aiuto, deve necessariamente sussistere un vincolo di destinazione tra il tributo e l’aiuto in forza della normativa nazionale pertinente, nel senso che il gettito del tributo viene necessariamente destinato al finanziamento dell’aiuto (v., in tal senso, sentenza del 15 giugno 2006, Air Liquide Industries Belgium, C‑393/04 e C‑41/05, EU:C:2006:403, punto 46 e giurisprudenza ivi citata). Nella specie, è pacifico che sussiste un siffatto vincolo tra il tributo percepito dai GRT, mediante la sovrattassa EEG, e l’aiuto a favore del sostegno alla produzione di elettricità EEG.

98

Per quanto riguarda la sentenza PreussenElektra, (C‑379/98, EU:C:2001:160), sulla quale si fonda la Repubblica federale di Germania, va rilevato che, per escludere la qualificazione come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, la Corte si è basata, in sostanza, sul fatto che la normativa tedesca oggetto della causa che ha dato luogo a tale sentenza, che, da un lato, ordinava alle imprese private di fornitura di elettricità di acquistare l’elettricità EEG a prezzi superiori al suo valore economico reale e, dall’altro, suddivideva il conseguente onere finanziario tra le imprese di fornitura di elettricità e i gestori privati delle reti di energia elettrica situati a monte, non conteneva elementi dai quali si sarebbe potuto dedurre l’esistenza di un trasferimento diretto o indiretto di risorse statali. Ciò premesso, la Corte ha dichiarato che il fatto che detta normativa conferisse un vantaggio incontestabile alle imprese produttrici di elettricità EEG e che siffatto vantaggio fosse conseguente all’intervento dei pubblici poteri non era sufficiente per qualificare come aiuto la misura in questione.

99

Emerge tuttavia dall’analisi del contesto di fatto della causa decisa dalla sentenza PreussenElektra (C‑379/98, EU:C:2001:160), che, contrariamente alla misura tedesca oggetto del presente giudizio, il meccanismo introdotto dalla legge tedesca precedente non prevedeva né il trasferimento esplicito dei costi supplementari sui consumatori finali né l’intervento di intermediari incaricati della riscossione o della gestione delle somme costituenti l’aiuto e, pertanto, non prevedeva soggetti equiparabili, per struttura o ruolo, ai GRT considerati congiuntamente.

100

Diversamente dal caso di specie, il vantaggio analizzato dalla Corte nella sentenza PreussenElektra, (C‑379/98, EU:C:2001:160), consisteva nella garanzia, a favore delle imprese beneficiarie, della possibilità di rivendere tutta l’energia prodotta a partire da fonti rinnovabili e nel fatto che il prezzo di vendita superava il prezzo di mercato, senza che fosse attuato alcun regime di finanziamento di tale supplemento di prezzo, mediante una sovrattassa equiparabile a un tributo sul consumo di elettricità, il cui importo è identico per ciascun KWh di elettricità fornito al cliente finale.

101

Inoltre, nella causa decisa dalla sentenza PreussenElektra, (C‑379/98, EU:C:2001:160), le imprese private non erano incaricate, come nella presente causa, dallo Stato membro interessato di gestire una risorsa statale, ma erano vincolate unicamente ad un obbligo di acquisto mediante risorse finanziarie proprie (v., in tal senso, sentenza Association Vent De Colère! e a., C‑262/12, EU:C:2013:851, punto 35). Nella presente causa, è indubbio che l’obbligo di remunerazione supplementare dei produttori di elettricità EEG che grava sui GRT non sia soddisfatto mediante risorse finanziarie proprie, bensì mediante fondi generati dalla sovrattassa EEG, gestiti dai GRT e destinati esclusivamente al finanziamento dei regimi di sostegno e di compensazione cui l’EEG 2012 ha dato esecuzione.

102

Pertanto, i fondi in questione nella causa decisa dalla sentenza PreussenElektra, (C‑379/98, EU:C:2001:160), non potevano essere considerati una risorsa statale poiché in nessun momento erano sotto controllo pubblico e non esisteva alcun meccanismo, come quello di cui trattasi nel caso di specie, posto in essere e disciplinato dallo Stato membro, di compensazione dei costi supplementari derivanti da tale obbligo di acquisto e con il quale lo Stato garantiva a tali operatori privati la copertura integrale dei suddetti costi supplementari (v., in tal senso, sentenza Association Vent De Colère! e a., C‑262/12, EU:C:2013:851, punto 36).

103

Dall’analisi del contesto di fatto della causa decisa dalla sentenza PreussenElektra, (C‑379/98, EU:C:2001:160), risulta peraltro che, contrariamente alla misura tedesca oggetto del presente procedimento, il sistema creato dalla legge tedesca precedente non prevedeva alcun meccanismo equiparabile al regime di compensazione speciale, che introduceva un massimale della sovrattassa EEG che poteva essere trasferito dai fornitori di elettricità alle EEI.

104

Da quanto suesposto emerge che il sistema istituito dalla Repubblica federale di Germania nel caso di specie è, in sostanza, diverso da quello oggetto della causa decisa dalla sentenza PreussenElektra, (C‑379/98, EU:C:2001:160), per quanto riguarda segnatamente le modalità di gestione, di utilizzo, di riscossione e di destinazione dei fondi in questione.

105

In terzo luogo, benché sia certamente pacifico che i GRT sono organismi che si presentano, per la maggior parte, sotto forma di società per azioni di diritto privato, tale fatto non può tuttavia essere ritenuto sufficiente, nelle circostanze particolari del caso di specie, a respingere la conclusione relativa alla presenza di risorse statali nell’ambito delle misure derivanti dall’EEG 2012.

106

Infatti, come osservato supra ai punti 93 e 94, i GRT sono incaricati, in aggiunta alle funzioni proprie della loro attività principale, di gestire il sistema di aiuto alla produzione di elettricità EEG. Essi sono del resto controllati in questo compito, come ricordato dalla Commissione al considerando 107 della decisione impugnata, così che non possono utilizzare i fondi percepiti nell’ambito della misura in questione, fondi che sono loro forniti dai fornitori indicati dalla predetta misura, per finalità diverse da quelle previste dal legislatore tedesco. In siffatte circostanze, va rilevato che, nell’ambito dell’esecuzione dei compiti derivanti dall’EEG 2012 che gravano su tali organismi, l’azione di questi ultimi non è quella di un ente economico che agisce liberamente sul mercato per conseguire utili, bensì un’azione delimitata dal legislatore tedesco, che l’ha circoscritta riguardo l’esecuzione dei suindicati obblighi.

107

A tale riguardo, occorre aggiungere che i GRT sono soggetti all’obbligo di gestire gli importi finanziari, percepiti in applicazione della misura in questione, su un conto specifico comune, sottoposto al controllo degli organismi statali, come emerge, in particolare, dall’articolo 61 dell’EEG 2012. Ciò costituisce un indizio aggiuntivo, laddove venga esaminato unitamente alle competenze e agli obblighi specifici attribuiti ai GRT dall’EEG 2012, del fatto che non si tratti di fondi corrispondenti a normali risorse del settore privato che sarebbero interamente a disposizione dell’impresa che li gestisce, ma di risorse particolari, il cui utilizzo a fini rigorosamente determinati è stato previamente stabilito dal legislatore tedesco (v. per analogia sentenza del 27 gennaio 1998, Ladbroke Racing/Commissione, T‑67/94, EU:T:1998:7, punti da 106 a 108).

108

Più in particolare, il controllo dei GRT da parte degli organismi statali è esercitato a livelli multipli. Da una parte, un controllo è svolto dalla BNetzA. Ai sensi dell’articolo 61 dell’EEG 2012, la BNetzA deve, inter alia, nell’ambito dei suoi compiti di supervisione, controllare che i GRT commercializzino l’elettricità EEG nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 37 dell’EEG 2012 e che decidano, fissino, pubblichino e addebitino ai fornitori di elettricità la sovrattassa EEG rispettando i precetti legislativi e regolamentari.

109

Dall’altra, ai sensi dell’articolo 48 dell’EEG 2012, la BNetzA riceve dai GRT i dati utilizzati per il meccanismo di compensazione.

110

Orbene, l’esistenza di un siffatto controllo rigoroso della conformità delle condotte dei GRT al contesto normativo previsto, anche svolto a posteriori, si inserisce nella logica generale della struttura d’insieme prevista dall’EEG 2012. Il controllo in questione corrobora dunque la conclusione, tratta in particolare dall’attribuzione di competenze a tali organismi e adottata con riferimento ai loro compiti e obblighi, secondo la quale i GRT non agiscono per proprio conto e liberamente, bensì in qualità di gestori di un aiuto concesso mediante fondi statali. Anche ammettendo che il controllo cui sono soggetti i GRT non produca effetti diretti sulla gestione quotidiana dei fondi in questione, si tratta comunque di un elemento aggiuntivo volto a garantire che l’azione dei GRT rimanga circoscritta all’ambito previsto dall’EEG 2012.

111

In siffatte circostanze, si deve constatare che la Commissione ha correttamente osservato, al considerando 138 della decisione impugnata, letto in combinato disposto con i considerando da 98 a 137 della decisione in questione, che il vantaggio previsto dalle disposizioni degli articoli da 16 a 33 i dell’EEG 2012 a favore dei produttori di elettricità EEG mediante le tariffe di riacquisto e i premi di mercato equivaleva, nella specie, a un tributo fissato dalle autorità statali che comportava risorse dello Stato dato che esso organizzava un trasferimento di risorse finanziarie mediante la legislazione e stabiliva le finalità per le quali tali risorse finanziarie potevano essere utilizzate.

112

Tale conclusione vale altresì per il vantaggio a favore degli utenti a forte consumo di energia, vale a dire le EEI, in quanto il meccanismo di compensazione previsto dall’EEG 2012 costituisce, come osservato correttamente dalla Commissione al considerando 114 della decisione impugnata, un onere supplementare per i GRT. Infatti, qualsiasi riduzione dell’importo della sovrattassa EEG ha appunto l’effetto di ridurre gli importi riscossi dai fornitori di elettricità presso le EEI e si ritiene che possa cagionare perdite di entrate per i GRT. Tuttavia, tali perdite sono recuperate successivamente presso altri fornitori e, di fatto, altri clienti finali, per compensare le perdite così riportate, come confermato peraltro dalla Repubblica federale di Germania all’udienza in risposta a un quesito del Tribunale. In tal modo, il consumatore finale medio tedesco partecipa, per certi versi, alla sovvenzione delle EEI che beneficiano di un massimale della sovrattassa EEG. La circostanza poi che i consumatori finali di elettricità che non sono EEI debbano sostenere costi supplementari causati dal massimale della sovrattassa EEG di cui beneficiano queste ultime costituisce anch’esso un indizio aggiuntivo, qualora sia analizzato unitamente agli sviluppi che precedono, del fatto che i fondi derivanti dalla sovrattassa EEG sono risorse private, equivalenti a un tributo sul consumo di elettricità, il cui utilizzo per scopi rigorosamente determinati è stato previsto in anticipo dal legislatore tedesco nell’ambito dell’attuazione di una politica pubblica e non di un’iniziativa privata.

113

Le suesposte conclusioni non sono contraddette dagli altri argomenti addotti dalla Repubblica federale di Germania.

114

Poiché la Repubblica federale di Germania fonda la propria tesi anche sulla presunta analogia delle circostanze di fatto e giuridiche della presente causa con quelle della causa decisa dalla sentenza Doux Élevage e Coopérative agricole UKL-ARREE, (C‑677/11, EU:C:2013:348), va osservato che tali circostanze differiscono da quelle del procedimento principale.

115

Nella causa che ha dato origine alla sentenza Doux Élevage e Coopérative agricole UKL-ARREE, (C‑677/11, EU:C:2013:348), la questione posta alla Corte era inerente alla regolarità, alla luce della normativa relativa agli aiuti di Stato, di una decisione delle autorità nazionali competenti che estendeva obbligatoriamente a tutti i professionisti della filiera agricola della produzione e dell’allevamento di tacchini un accordo, concluso all’interno dell’organizzazione interprofessionale rappresentativa della filiera in questione, che istituisce una contributo per finanziare azioni comuni decise dall’organizzazione in parola.

116

Al punto 36 della sentenza del 30 maggio 2013, Doux Élevage e Coopérative agricole UKL-ARREE, (C‑677/11, EU:C:2013:348), la Corte ha dichiarato che le autorità nazionali non possono effettivamente utilizzare le risorse provenienti dai contributi in questione per sostenere talune imprese. È l’organizzazione interprofessionale interessata che decide in merito all’utilizzazione delle proprie risorse, interamente destinate ad obiettivi dalla stessa determinati.

117

Al contrario, nella presente causa, è pacifico che i GRT non possono decidere liberamente dell’utilizzo delle risorse derivanti dalla sovrattassa EEG e destinarle, eventualmente, a obiettivi dagli stessi determinati. Infatti, in virtù dell’EEG 2012, i GRT sono tenuti a amministrare la sovrattassa EEG unicamente per remunerare i produttori di elettricità EEG. A tal fine, essi devono depositare tutti i flussi finanziari (spese e entrate) provenienti dall’EEG 2012 in un conto corrente comune diverso dal proprio conto contabilità e confrontare la sovrattassa EEG percepita con il valore che avrebbe realmente dovuto avere in un determinato anno per adeguare la sovrattassa per l’anno successivo, così da escludere qualsiasi saldo attivo o passivo del conto corrente utilizzato per la gestione dei flussi finanziari legati all’EEG 2012. È quindi indiscutibile, nella presente causa, che gli obiettivi perseguiti dall’EEG 2012, vale a dire, segnatamente, il sostegno ai produttori di elettricità EEG ma anche alle EEI, sono, contrariamente alla situazione della causa decisa dalla sentenza del 30 maggio 2013, Doux Élevage e Coopérative agricole UKL-ARREE, (C‑677/11, EU:C:2013:348), interamente determinati dallo Stato mediante il corpus legislativo e regolamentare adottato di propria iniziativa.

118

Di conseguenza, l’assenza di accesso effettivo dello Stato alle risorse create dalla sovrattassa EEG, nel senso che esse non transitano per il bilancio statale, non incide, nella specie, sull’influenza dominante dello Stato sull’utilizzo di tali risorse e sulla capacità di quest’ultimo di decidere, a monte, grazie all’adozione dell’EEG 2012, gli obiettivi da perseguire e l’utilizzo di tali risorse nel complesso.

119

Per quanto concerne la sentenza del 14 gennaio 2015, Eventech (C‑518/13, EU:C:2015:9), e la sentenza del 16 aprile 2015, Trapeza Eurobank Ergasias (C‑690/13, EU:C:2015:235), invocate dalla Repubblica federale di Germania nella sua replica, va rilevato che, con tali sentenze, la Corte ha dichiarato che, ai fini della constatazione della sussistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, deve essere accertata la sussistenza di un legame sufficientemente diretto tra, da una parte, il vantaggio concesso al beneficiario e, dall’altra, una riduzione del bilancio statale, ossia un rischio economico sufficientemente concreto di oneri gravanti su di esso.

120

Occorre tuttavia osservare, in merito alla sentenza del 14 gennaio 2015, Eventech, (C‑518/13, EU:C:2015:9), e alla sentenza del 16 aprile 2015, Trapeza Eurobank Ergasias, (C‑690/13, EU:C:2015:235), che esse vertono su circostanze fattuali diverse. La Corte ha peraltro già affermato che il termine «aiuti» implica necessariamente vantaggi concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali o che costituiscono un onere supplementare per lo Stato o per gli enti designati o istituiti a tal fine (v. sentenza del 1o dicembre 1998, Ecotrade, C‑200/97, EU:C:1998:579, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). A tale riguardo, secondo giurisprudenza costante, richiamata al punto 35 supra, non va fatta distinzione fra i casi in cui l’aiuto è concesso direttamente dallo Stato e quelli in cui è concesso da un ente pubblico o privato designato o istituito dallo Stato. Dato che, nel caso di specie, i GRT sono stati designati per amministrare collettivamente la sovrattassa EEG e che spetta loro la gestione dei flussi finanziari generati dal funzionamento dei meccanismi derivanti dall’EEG 2012, la tesi della Repubblica federale di Germania, secondo cui il regime di sostegno alla produzione di elettricità EEG non grava sul bilancio statale, non consente di escludere la sussistenza di risorse statali nella fattispecie.

121

Tali conclusioni non sono inficiate neppure dalle altre affermazioni della Repubblica federale di Germania.

122

Anzitutto, deve essere respinta l’affermazione secondo la quale non sarebbe in nessun caso versata al bilancio statale l’eventuale sovrattassa EEG pagata in eccesso. È pur vero che dal funzionamento dell’EEG 2012 deriva che, in ogni caso e come le parti sono concordi nell’ammettere, gli eventuali disavanzi o eccedenze dei GRT derivanti dalla sovrattassa EEG devono essere compensati, inclusi gli interessi, l’anno successivo nell’ambito della fissazione della sovrattassa EEG. Infatti, la compensazione in questione, anno per anno, prevista dall’EEG 2012, esclude, in definitiva, qualsiasi saldo attivo o passivo della contabilità dei GRT dedicata all’amministrazione della sovrattassa EEG, così da rendere necessariamente irrealizzabile l’ipotesi del versamento al bilancio dello Stato dell’eventuale eccedenza della sovrattassa EEG. Tuttavia, come stabilito al punto 111 supra, l’implicazione di risorse statali nel caso di specie discende proprio dal fatto che lo Stato organizza un trasferimento di risorse finanziarie mediante la legislazione e stabilisce le finalità per le quali tali risorse finanziarie devono essere utilizzate, e non dalla sussistenza di stretti legami con il bilancio statale.

123

In ogni caso, dall’analisi dell’EEG 2012 compiuta ai punti da 92 a 112 supra emerge che, in linea di principio, la misura in questione prevede un accesso ininterrotto dei GRT ai finanziamenti necessari per adempiere le funzioni di interesse pubblico loro assegnate per l’esecuzione dei loro compiti e che sono volte all’attuazione di una politica fissata dallo Stato. Orbene, ciò non fa che rafforzare la conclusione secondo la quale i GRT non agiscono come imprese tipiche sul mercato che sopportano tutti i rischi e i pericoli abituali, inclusi i rischi finanziari, bensì come soggetti particolari il cui ruolo è rigorosamente delimitato dalla legislazione in esame.

124

Quanto, poi, alle affermazioni della Repubblica federale di Germania secondo cui, in primo luogo, la misura in questione non prevede legami con il bilancio statale o il bilancio di un ente pubblico, in secondo luogo, né la BNetzA né lo Stato, in senso più ampio, determinano l’importo esatto della sovrattassa EEG, in terzo luogo, la natura statale delle risorse utilizzate per il regime di compensazione speciale non discende dal ruolo del BAFA e, in quarto luogo, eventuali ricorsi legati al sistema della sovrattassa EEG seguono, ai sensi della misura in oggetto, il procedimento giudiziario normale civile e non quello amministrativo, è giocoforza constatare che anch’esse devono essere respinte.

125

Da un lato, infatti, è già stato osservato che i fondi in questione avrebbero dovuto essere qualificati, sin dall’inizio, come finanziamenti statali, segnatamente in virtù del fatto che i consumatori finali sono tenuti a pagare un supplemento di prezzo equiparabile a un tributo per l’attuazione di una politica fissata dallo Stato. Dall’altro, è stato parimenti rilevato che i GRT agivano, per quanto riguarda l’esecuzione dei loro compiti, in un ambito chiaramente delimitato dal legislatore tedesco. Essi sono, del resto, rigorosamente controllati dalle autorità amministrative tedesche competenti. Orbene, fondi alimentati mediante contributi obbligatori imposti dalla legislazione di uno Stato membro, gestiti e ripartiti conformemente a tale legislazione, possono essere considerati risorse statali, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, anche qualora siano amministrati da enti distinti dalla pubblica autorità. Infatti, è già stato dichiarato che un meccanismo di compensazione integrale dei costi supplementari imposti a talune imprese in conseguenza di un obbligo di acquisto dell’energia elettrica di origine eolica ad un prezzo superiore a quello di mercato, il cui finanziamento gravava su tutti i consumatori finali di energia elettrica nel territorio nazionale, come quello risultante dalla legislazione francese analizzata nella specie, costituiva un intervento effettuato mediante risorse statali (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Association Vent De Colère! e a., C‑262/12, EU:C:2013:851, punto 25 e giurisprudenza ivi citata, nonché, per analogia, punto 26).

126

Infine, per quanto concerne le affermazioni della Repubblica federale di Germania formulate all’udienza e secondo le quali il massimale della sovrattassa EEG a favore delle EEI andrebbe interpretato come un’applicazione di prezzi diversi conosciuta dagli economisti con il nome di «Ramsey Pricing» (prezzi di Ramsey) o come una sovvenzione incrociata tra piccoli e grandi consumatori di elettricità, va rilevato che esse devono parimenti essere respinte. È indubbio che l’esistenza stessa della sovrattassa EEG sia una conseguenza di scelte politiche e il suo livello non possa essere influenzato dai consumatori, così che tale livello può essere più elevato, in proporzione alla fattura finale, per i piccoli consumatori, i quali sono meno sensibili delle EEI, dal punto di vista della domanda, alle modifiche del prezzo dell’elettricità. Ciononostante, a tale riguardo, da giurisprudenza costante emerge che sono aiuti al funzionamento gli aiuti diretti a sollevare un’impresa dai costi cui avrebbe dovuto normalmente far fronte nell’ambito della propria gestione corrente o delle proprie normali attività (v., in tal senso, sentenza del 16 ottobre 2014, Alcoa Trasformazioni/Commissione, T‑177/10, EU:T:2014:897, punto 92 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, il massimale in parola, che consente alle EEI di alleviare i costi legati al loro consumo di elettricità, i quali entrano per definizione nell’ambito della gestione corrente, va interpretato come un aiuto al funzionamento che comporta, come è stato dimostrato in particolare ai punti 95 e 96 supra, l’esistenza di risorse statali.

127

Dall’analisi che precede si evince che i meccanismi risultanti dall’EEG 2012 sono la conseguenza, principalmente, dell’attuazione di una politica pubblica di sostegno ai produttori di elettricità EEG definita, mediante l’EEG 2012, dallo Stato e che, in primo luogo, i fondi generati dalla sovrattassa EEG e amministrati collettivamente dai GRT rimangono sotto l’influenza dominante dei pubblici poteri, in secondo luogo, gli importi di cui trattasi, generati dalla sovrattassa EEG, sono fondi che comportano una risorsa statale, assimilabili a un tributo e, in terzo luogo, le competenze e le funzioni attribuite ai GRT consentono di concludere che questi ultimi non agiscono per proprio conto e liberamente, bensì in qualità di gestori, equiparabili a un’entità che esegue una concessione statale, di un aiuto concesso mediante fondi statali.

128

Da quanto suesposto emerge che la Commissione ha correttamente ritenuto, nella decisione impugnata, che l’EEG 2012 comportasse risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

129

Pertanto, il terzo motivo dev’essere disatteso e il ricorso dev’essere respinto in toto.

Sulle spese

130

Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda., La Repubblica federale di Germania, rimasta soccombente, va condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

 

1)

Il ricorso è respinto.

 

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

 

Papasavvas

Bieliūnas

Forrester

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 maggio 2016.

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.