18.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 437/26 |
Sentenza del Tribunale del 7 novembre 2017 — Frame / EUIPO — Bianca-Moden (BIANCALUNA)
(Causa T-627/15) (1)
([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo BIANCALUNA - Marchio nazionale figurativo anteriore bianca - Economia processuale - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Identità dei prodotti - Somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]»])
(2017/C 437/30)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Frame Srl (San Giuseppe Vesuviano, Italia) (rappresentanti: E. Montelione, M. Borghese e R. Giordano, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: S. Bonne, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrup, Germania) (rappresentante: P. Lange, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 7 agosto 2015 (procedimento R 2952/2014-5), relativa a un procedimento di opposizione tra la Bianca-Moden e la Frame.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Frame Srl è condannata alle spese. |