23.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 142/40


Sentenza del Tribunale del 28 febbraio 2018 — Vakakis kai Synergates / Commissione

(Causa T-292/15) (1)

((«Responsabilità extracontrattuale - Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Ricevibilità - Sviamento di procedura - Conflitto di interessi - Obbligo di diligenza - Perdita di un’opportunità»))

(2018/C 142/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Vakakis kai Synergates — Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE Meleton, già Vakakis International — Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE (Atene, Grecia), (rappresentanti: B. O’Connor, solicitor, S. Gubel ed E. Bertolotto, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Erlbacher ed E. Georgieva, successivamente E. Georgieva e L. Baumgart, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e intesa a ottenere risarcimento del danno che la ricorrente avrebbe asseritamente subito in conseguenza delle irregolarità che la Commissione avrebbe commesso nell’ambito della gara d’appalto «Consolidation of the Food safety System in Albania» (EuropeAid/129820/C/SER/AL).

Dispositivo

1)

L’Unione europea è tenuta a risarcire il danno subito dalla Vakakis kai Synergates — Symvouloi gia Agrotiki Anaptixi AE Meleton a titolo della perdita dell’opportunità di aggiudicarsi l’appalto «Consolidation of the Food safety System in Albania» (EuropeAid/129820/C/SER/AL) nonché degli oneri e delle spese sostenuti per la partecipazione a tale gara d’appalto.

2)

Il risarcimento di cui al punto 1) del presente dispositivo sarà maggiorato degli interessi moratori, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino al pagamento integrale, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali.

3)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)

Le parti trasmetteranno al Tribunale, entro un termine di tre mesi dalla data di pronuncia della sentenza, la quantificazione del risarcimento, stabilita di comune accordo.

5)

In mancanza di accordo, le parti presenteranno al Tribunale, entro lo stesso termine, le loro conclusioni in ordine alla quantificazione del danno.

6)

Le spese sono riservate.


(1)  GU C 294 del 7.9.2015.