201806150821955332018/C 231/232832015TC23120180702IT01ITINFO_JUDICIAL20180508202121

Causa T-283/15: Sentenza del Tribunale dell'8 maggio 2018 — Esso Raffinage / ECHA [«REACH — Valutazione dei fascicoli — Controllo della conformità delle registrazioni — Controllo delle informazioni comunicate ed esito della valutazione dei fascicoli — Dichiarazione di non conformità — Competenza del Tribunale — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Pregiudizio diretto e individuale — Ricevibilità — Base giuridica — Articoli 41, 42 e 126 del regolamento (CE) n. 1907/2006»]


C2312018IT2010120180508IT0023201212

Sentenza del Tribunale dell'8 maggio 2018 — Esso Raffinage / ECHA

(Causa T-283/15) ( 1 )

«[«REACH — Valutazione dei fascicoli — Controllo della conformità delle registrazioni — Controllo delle informazioni comunicate ed esito della valutazione dei fascicoli — Dichiarazione di non conformità — Competenza del Tribunale — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Pregiudizio diretto e individuale — Ricevibilità — Base giuridica — Articoli 41, 42 e 126 del regolamento (CE) n. 1907/2006»]»

2018/C 231/23Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Esso Raffinage (Courbevoie, Francia) (rappresentante: M. Navin-Jones, solicitor)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: C. Jacquet, C. Schultheiss, W. Broere e M. Heikkilä, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentante: T. Henze, agente), Repubblica francese (rappresentante: D. Colas e J. Traband, agenti) e Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. de Ree, M. Bulterman e M. Noort, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della lettera dell’ECHA del 1o aprile 2015, inviata al Ministero francese dell’Ecologia, dello Sviluppo sostenibile, dei Trasporti e della Politica degli Alloggi e recante il titolo: «Dichiarazione di non conformità facente seguito ad una decisione di valutazione dei fascicoli a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006».

Dispositivo

1)

La lettera dell’Agenzia europea per i prodotti chimici (ECHA) del 1o aprile 2015, inviata al Ministero francese dell’Ecologia, dello Sviluppo sostenibile, dei Trasporti e della Politica degli Alloggi e intitolata «Dichiarazione di non conformità facente seguito ad una decisione di valutazione dei fascicoli a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006», incluso il suo allegato, è annullata.

2)

Esso Raffinage e l’ECHA sopporteranno ciascuna le proprie spese.

3)

La Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno ciascuno le proprie spese.


( 1 ) GU C 320 del 28.9.2015.