Causa T-283/15: Sentenza del Tribunale dell'8 maggio 2018 — Esso Raffinage / ECHA [«REACH — Valutazione dei fascicoli — Controllo della conformità delle registrazioni — Controllo delle informazioni comunicate ed esito della valutazione dei fascicoli — Dichiarazione di non conformità — Competenza del Tribunale — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Pregiudizio diretto e individuale — Ricevibilità — Base giuridica — Articoli 41, 42 e 126 del regolamento (CE) n. 1907/2006»]
Sentenza del Tribunale dell'8 maggio 2018 — Esso Raffinage / ECHA
(Causa T-283/15) ( 1 )
«[«REACH — Valutazione dei fascicoli — Controllo della conformità delle registrazioni — Controllo delle informazioni comunicate ed esito della valutazione dei fascicoli — Dichiarazione di non conformità — Competenza del Tribunale — Ricorso di annullamento — Atto impugnabile — Pregiudizio diretto e individuale — Ricevibilità — Base giuridica — Articoli 41, 42 e 126 del regolamento (CE) n. 1907/2006»]»
2018/C 231/23Lingua processuale: l'ingleseParti
Ricorrente: Esso Raffinage (Courbevoie, Francia) (rappresentante: M. Navin-Jones, solicitor)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: C. Jacquet, C. Schultheiss, W. Broere e M. Heikkilä, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentante: T. Henze, agente), Repubblica francese (rappresentante: D. Colas e J. Traband, agenti) e Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: M. de Ree, M. Bulterman e M. Noort, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della lettera dell’ECHA del 1o aprile 2015, inviata al Ministero francese dell’Ecologia, dello Sviluppo sostenibile, dei Trasporti e della Politica degli Alloggi e recante il titolo: «Dichiarazione di non conformità facente seguito ad una decisione di valutazione dei fascicoli a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006».
Dispositivo
1) |
La lettera dell’Agenzia europea per i prodotti chimici (ECHA) del 1o aprile 2015, inviata al Ministero francese dell’Ecologia, dello Sviluppo sostenibile, dei Trasporti e della Politica degli Alloggi e intitolata «Dichiarazione di non conformità facente seguito ad una decisione di valutazione dei fascicoli a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006», incluso il suo allegato, è annullata. |
2) |
Esso Raffinage e l’ECHA sopporteranno ciascuna le proprie spese. |
3) |
La Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sopporteranno ciascuno le proprie spese. |
( 1 ) GU C 320 del 28.9.2015.