3.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 104/45 |
Sentenza del Tribunale del 16 febbraio 2017 — Romania/Commissione
(Causa T-145/15) (1)
((«FEAGA e FEASR - Misure connesse alla superficie - Spese escluse dal finanziamento - Rettifiche finanziarie forfettarie - Articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 - Obbligo di motivazione - Proporzionalità»))
(2017/C 104/63)
Lingua processuale: il rumeno
Parti
Ricorrente: Romania (rappresentanti: inizialmente R.-H Radu, V. Angelescu, R. Mangu, D. Bulancea, N. Horumbă, E. Mierlea e T. Crainic, successivamente R.-H Radu, V. Angelescu, R. Mangu, N. Horumbă, E. Mierlea e T. Crainic, agenti)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Biolan e G. von Rintelen, agenti)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 16, pag. 33).
Dispositivo
1) |
La decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è annullata nella parte in cui riguarda la Romania. |
2) |
La Commissione europea sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Romania. |