ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

19 novembre 2015 ( * )

«Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Tutela dei consumatori — Direttiva 93/13/CEE — Articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b) — Clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori — Contratti di fideiussione e di garanzia immobiliare stipulati con un ente creditizio da persone fisiche che agiscono per scopi che esulano dalla loro attività professionale e che non hanno alcun collegamento di natura funzionale con la società commerciale di cui si sono costituite garanti»

Nella causa C‑74/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Oradea (Corte d’appello di Oradea, Romania), con decisione del 5 febbraio 2015, pervenuta in cancelleria il 18 febbraio 2015, nel procedimento

Dumitru Tarcău,

Ileana Tarcău

contro

Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA e altri,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da A. Borg Barthet, facente funzione di presidente di sezione, M. Berger (relatore) e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per D. Tarcău e I. Tarcău, da C. Herţa, avocat;

per la Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA e altri, da L. Bercea, avocat;

per il governo rumeno, da R.H. Radu, R.I. Haţieganu e A.‑G. Văcaru, in qualità di agenti;

per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;

per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;

per il governo spagnolo, da A. Gavela Llopis, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da C. Gheorghiu e D. Roussanov, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Tarcău e la sig.ra Tarcău, da un lato, e la Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA e altri, dall’altro, in merito a un contratto di garanzia immobiliare e a un contratto di fideiussione.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

Il nono e decimo considerando della direttiva 93/13 sono redatti nei termini seguenti:

«(...) gli acquirenti di beni o di servizi devono essere protetti dagli abusi di potere del venditore o del prestatario, in particolare dai contratti di adesione e dall’esclusione abusiva di diritti essenziali nei contratti;

(...) si può realizzare una più efficace protezione del consumatore adottando regole uniformi in merito alle clausole abusive; (...) tali regole devono applicarsi a qualsiasi contratto stipulato fra un professionista ed un consumatore; (...) sono segnatamente esclusi dalla presente direttiva i contratti di lavoro, i contratti relativi ai diritti di successione, i contratti relativi allo statuto familiare, i contratti relativi alla costituzione ed allo statuto delle società».

4

L’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva stabilisce quanto segue:

«La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore».

5

L’articolo 2 di detta direttiva definisce le nozioni di «consumatore» e di «professionista» nel seguente modo:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

b)

“consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;

c)

“professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata».

Il diritto rumeno

6

La legge n. 193/2000 sulle clausole abusive nei contratti stipulati tra commercianti e consumatori (Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori), nella sua versione consolidata (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 305, del 18 aprile 2008) è volta a trasporre la direttiva 93/13 nel diritto interno.

7

L’articolo 1, paragrafo 1, di tale legge così prevede:

«Qualunque contratto stipulato tra commercianti e consumatori per la vendita di beni o la prestazione di servizi deve contenere clausole contrattuali chiare, che non diano adito ad equivoci e risultino intelligibili senza che siano necessarie conoscenze specialistiche».

8

L’articolo 2, paragrafo 1, della medesima legge precisa:

«Per “consumatore” si intende qualsiasi persona fisica o gruppo di persone fisiche costituite in associazione che, sul fondamento di un contratto rientrante nel campo di applicazione della presente legge, agisce per fini che non rientrano nel quadro dalla sua attività commerciale, industriale o produttiva, artigianale o professionale».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9

Il 24 ottobre 2008 è stato stipulato un contratto di credito tra la Banca Comercială Intesa Sanpaolo România SA (in prosieguo: la «Sanpaolo»), in qualità di creditore, e la SC Crisco SRL (in prosieguo: la «società Crisco»), società commerciale che agisce in qualità di mutuatario. Quest’ultima è rappresentata dal sig. Cristian Tarcău, in qualità di socio unico e amministratore.

10

Su richiesta del figlio, il sig. Cristian Tarcău, che desiderava ottenere un aumento della linea di credito accordata alla società Crisco, il sig. Dumitru Tarcău e la sig.ra Ileana Tarcău hanno firmato, il 7 agosto 2009, un atto aggiuntivo al contratto di credito stipulato tra tale società e la Sanpaolo. Tale atto aggiuntivo riprendeva le clausole principali del contratto di credito iniziale e aggiungeva alle garanzie già costituite in occasione della conclusione di detto contratto due nuove garanzie concesse dal sig. e dalla sig.ra Tarcău.

11

Le nuove garanzie, destinate a garantire il rimborso del credito accordato alla società Crisco, sono state concesse dal sig. e dalla sig.ra Tarcău sotto forma di contratto di garanzia immobiliare, datato 7 agosto 2009, con il quale questi ultimi hanno costituito ipoteca su un bene immobile di loro proprietà a favore della Sanpaolo, e sotto forma di contratto di fideiussione, anch’esso datato 7 agosto 2009, con cui hanno garantito il rimborso di tutte le somme dovute dalla società Crisco in esecuzione del contratto di credito.

12

Secondo quanto sostenuto dal sig. e dalla sig.ra Tarcău, gli stessi hanno accettato di garantire il credito accordato alla società Crisco soltanto in considerazione del fatto che il loro figlio era socio unico e amministratore di tale società.

13

Ritenendo di aver agito in qualità di consumatori e che le disposizioni della legge n. 193/2000 fossero loro applicabili, il sig. e la sig.ra Tarcău hanno adito il Tribunalul Satu Mare (Tribunale di Satu Mare) al fine di ottenere l’annullamento dell’atto aggiuntivo del 7 agosto 2009 nonché dei contratti di garanzia immobiliare e di fideiussione, o, in via subordinata, quello di alcune clausole di tali contratti che consideravano abusive.

14

Con sentenza dell’8 maggio 2014, il Tribunalul Satu Mare (Tribunale di Satu Mare) ha respinto tale domanda poiché, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 1, la legge n. 193/2000 si applica soltanto ai contratti aventi a oggetto la vendita di un bene o la fornitura di un servizio a un consumatore, condizione che non sarebbe soddisfatta nel procedimento principale in quanto il beneficiario del credito è la società Crisco. Tale giudice ha altresì considerato che il fatto che i contratti di garanzia immobiliare e di fideiussione presentino un carattere accessorio rispetto al contratto di credito non consente neppure di farli rientrare nell’ambito di applicazione della legge n. 193/2000, dato che il beneficiario del credito è una società commerciale che non ha la qualità di consumatore.

15

Contro tale sentenza il sig. e la sig.ra Tarcău hanno proposto appello dinanzi al giudice del rinvio.

16

Alla luce di quanto sopra, la Curtea de Apel Oradea (Corte d’appello di Oradea) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, per quanto attiene alla definizione della nozione di “consumatore”, debba essere interpretato nel senso che include o, al contrario, nel senso che esclude da tale definizione le persone fisiche che hanno firmato, in qualità di garante-fideiussore, atti aggiuntivi e contratti accessori (i contratti di fideiussione o di garanzia immobiliare) del contratto di credito stipulato da una società commerciale per l’esercizio della sua attività, nel caso in cui queste persone fisiche non abbiano alcun collegamento con l’attività della società commerciale e abbiano agito per scopi che esulano dalla loro attività professionale.

2)

Se l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che rientrano nell’ambito di applicazione di questa direttiva soltanto i contratti stipulati tra commercianti e consumatori aventi ad oggetto la vendita di beni o la fornitura di servizi, o se rientrino nell’ambito di applicazione di detta direttiva anche i contratti accessori (i contratti di garanzia o di fideiussione) di un contratto di credito il cui beneficiario è una società commerciale, stipulati da persone fisiche che non hanno alcun collegamento con l’attività della società commerciale e che hanno agito per scopi che esulano dalla loro attività professionale».

Sulle questioni pregiudiziali

17

In forza dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, quando la risposta a una questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

18

La citata disposizione deve essere applicata nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale.

19

Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di tale ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica non ha alcun collegamento di natura professionale con la suddetta società.

20

In proposito è necessario ricordare che tale direttiva si applica, come risulta dai suoi articoli 1, paragrafo 1, e 3, paragrafo 1, alle clausole dei «contratti stipulati tra un professionista e un consumatore» che non sono stati «oggetto di negoziato individuale» (v. sentenza Šiba, C‑537/13, EU:C:2015:14, punto 19).

21

Come enunciato dal decimo considerando della direttiva 93/13, le regole uniformi concernenti le clausole abusive devono applicarsi a «qualsiasi contratto» stipulato tra un professionista e un consumatore, quali definiti all’articolo 2, lettere b) e c), della citata direttiva (v. sentenze Asbeek Brusse e de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, punto 29, nonché Šiba, C‑537/13, EU:C:2015:14, punto 20).

22

L’oggetto del contratto è quindi irrilevante, fatte salve le eccezioni indicate al decimo considerando della direttiva 93/13, per definire l’ambito di applicazione di tale direttiva. In ciò quest’ultima si distingue, in particolare, dalla direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag. 48), che si applica soltanto ai contratti con cui un creditore concede a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria, il che ha condotto la Corte a escludere il contratto di fideiussione dall’ambito di applicazione di quest’ultima direttiva (sentenza Berliner Kindl Brauerei, C‑208/98, EU:C:2000:152, punti da 17 a 23).

23

È dunque con riferimento alla qualità dei contraenti, a seconda che essi agiscano o meno nell’ambito della loro attività professionale, che la direttiva 93/13 definisce i contratti ai quali essa si applica (v. sentenze Asbeek Brusse e de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, punto 30, nonché Šiba, C‑537/13, EU:C:2015:14, punto 21).

24

Tale criterio corrisponde all’idea sulla quale si basa il sistema di tutela istituito da tale direttiva, ossia che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il livello di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista, senza poter incidere sul contenuto delle stesse (v. sentenze Asbeek Brusse e de Man Garabito, C‑488/11, EU:C:2013:341, punto 31, nonché Šiba, C‑537/13, EU:C:2015:14, punto 22).

25

Questa tutela è particolarmente importante nel caso di un contratto di garanzia o di fideiussione stipulato tra un istituto bancario e un consumatore. Tale contratto si basa infatti su un impegno personale del garante o del fideiussore al pagamento del debito contratto da un terzo. Tale impegno comporta, per colui il quale vi acconsente, obblighi onerosi che hanno l’effetto di gravare il suo patrimonio di un rischio finanziario spesso difficile da misurare.

26

Quanto alla questione se una persona fisica che si impegna a garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di un istituto bancario in base a un contratto di credito possa essere considerata un «consumatore» ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, occorre rilevare che un siffatto contratto di garanzia o di fideiussione, sebbene possa essere descritto, in relazione al suo oggetto, come un contratto accessorio rispetto al contratto principale da cui deriva il debito che garantisce [v., nel contesto della direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372, pag. 31), sentenza Dietzinger, C‑45/96, EU:C:1998:111, punto 18], dal punto di vista delle parti contraenti esso si presenta come un contratto distinto quando è stipulato tra soggetti diversi dalle parti del contratto principale. È dunque in capo alle parti del contratto di garanzia o di fideiussione che deve essere valutata la qualità in cui queste hanno agito.

27

A tale proposito è necessario ricordare che la nozione di «consumatore», ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo (v. sentenza Costea, C‑110/14, EU:C:2015:538, punto 21). Essa deve essere valutata alla luce di un criterio funzionale volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell’ambito delle attività estranee all’esercizio di una professione.

28

Spetta al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell’ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come «consumatore» ai sensi della suddetta direttiva (v., in tal senso, sentenza Costea, C‑110/14, EU:C:2015:538, punti 2223).

29

Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata.

30

Alla luce di tali premesse, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società.

Sulle spese

31

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società.

 

Firme


( * )   Lingua processuale: il rumeno.