25.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 27/2


Impugnazione proposta il 18 settembre 2015 da Rainer Typke avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 2 luglio 2015, causa T-214/13, Rainer Typke/Commissione europea

(Causa C-491/15 P)

(2016/C 027/03)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Rainer Typke (rappresentante: C. Cortese, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare i punti 2 e 3 del dispositivo della sentenza del Tribunale del 2 luglio 2015, causa T-214/13, Typke/Commissione europea;

annullare la decisione del Segretariato generale della Commissione europea nella procedura Gestdem 2012/3258;

condannare la Commissione alle spese sostenute dal ricorrente in primo ed in secondo grado.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della propria impugnazione, il ricorrente deduce un unico motivo, articolato in due parti.

In primo luogo, il Tribunale ha commesso un errore nell’interpretazione del regolamento n. 1049/2001 (1) e, in particolare, dei suoi articoli 3, lettera a) e 4, paragrafo 6, in quanto ha ritenuto che l’applicazione delle disposizioni pertinenti a banche dati relazionali normalizzate imponga una distinzione tra l’accesso parziale ai documenti registrati in una banca dati relazionale ed il mero accesso all’informazione in essa contenuta. Quest’ultimo non rientrerebbe nelle disposizioni del regolamento relative all’accesso, in quanto ciò significherebbe, secondo quanto affermato, la creazione di un nuovo documento. In particolare, il Tribunale ha commesso un errore nel concludere, in sostanza, che il regolamento n. 1049/2001 escluderebbe dal suo ambito di applicazione una richiesta di accesso ad una banca dati relazionale normalizzata che comporti la formulazione di una interrogazione di ricerca SQL non usata in precedenza dall’istituzione adita «in modo più o meno abituale per la banca dati in questione»e«preprogrammata», poiché ciò non comporterebbe, secondo quanto affermato, una ricerca da effettuare con gli strumenti messi a disposizione per la banca dati in questione e, pertanto, implicherebbe la creazione di un nuovo documento.

In secondo luogo, il Tribunale ha commesso un errore nel dichiarare che la richiesta del ricorrente non si riferiva ad un documento esistente, e che in ogni caso non rientrava nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001, basandosi sulle seguenti considerazioni errate:

non sarebbe possibile, per l’istituzione adita, rispondere in senso affermativo alla richiesta di accesso, in quanto i documenti esistenti non sarebbero idonei a soddisfare la richiesta (sentenza di primo grado, punto 73) oppure in quanto l’accesso ad essi, secondo quanto affermato, non sarebbe stato richiesto dal ricorrente (sentenza di primo grado, punto 67);

la richiesta del ricorrente sarebbe formulata secondo uno schema non previsto dalla banca dati pertinente, in particolar modo per le operazioni di trattamento dei dati che essa comporterebbe (sentenza di primo grado, punti 58, 66, 68, 62, 63);

ciò implicherebbe la creazione di un nuovo documento, contenente informazioni in un nuovo formato e selezionate secondo criteri definiti dal ricorrente (sentenza di primo grado, punti 61, 67).

Nell’effettuare tutte le dichiarazioni contestate nel presente paragrafo, il Tribunale ha inoltre snaturato il chiaro significato degli elementi di prova prodotti ed a sua disposizione. Lo stesso vale anche per la dichiarazione del Tribunale secondo la quale, nel caso di specie, si applicherebbe una presunzione di legittimità alla dichiarazione dell’istituzione adita dell’inesistenza dei documenti di cui era stato richiesto l’accesso (sentenza di primo grado, punto 66).


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).