23.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 389/18


Impugnazione proposta il 4 settembre 2015 da FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy Spa avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 16 giugno 2015, causa T-655/11, FSL Holdings e altri/Commissione europea

(Causa C-469/15 P)

(2015/C 389/20)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: FSL Holdings, Firma Léon Van Parys, Pacific Fruit Company Italy SpA (rappresentanti: P. Vlaemminck, C. Verdonck, B. Van Vooren, J. Auwerx, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

In via principale, annullare la sentenza impugnata a motivo dell’impiego di prove ottenute senza aver in alcun modo rispettato la procedura prevista per la loro raccolta e dell’erronea applicazione della comunicazione sulla cooperazione del 2002, e, conseguentemente, annullare integralmente la decisione della Commissione del 12 ottobre 2011;

In subordine, annullare parzialmente la sentenza impugnata nei limiti in cui il Tribunale non ha proceduto a un controllo giurisdizionale completo dell’ammenda irrogata alle ricorrenti e, di conseguenza, ridurre considerevolmente l’ammenda irrogata alle ricorrenti in forza della sentenza impugnata;

In ulteriore subordine, annullare parzialmente la sentenza impugnata nei limiti in cui il Tribunale non ha correttamente accertato che la violazione ha come oggetto o effetto la restrizione della concorrenza, e di conseguenza, rinviare la causa al Tribunale, a meno che la Corte si ritenga sufficientemente edotta per annullare la decisione della Commissione;

In ogni caso, condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dalle ricorrenti nei procedimenti dinanzi alla Corte di giustizia e al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti fondano il loro ricorso su quattro motivi:

Con il primo motivo di ricorso, le ricorrenti sostengono che il Tribunale è incorso in un errore di diritto e ha violato i loro diritti alla difesa e le forme sostanziali nel respingere l’argomento delle ricorrenti relativo all’illegittimità della trasmissione alla Commissione dei documenti raccolti dalla autorità tributarie italiane nel corso di un’indagine fiscale nazionale, e alle conseguenze di tale illegittimità. In primo luogo, il Tribunale è incorso in un errore di diritto statuendo che, secondo la legislazione dell’Unione europea, la Commissione non ha un obbligo specifico di impedire che i diritti fondamentali alla difesa siano irrimediabilmente compromessi durante la fase amministrativa di un’indagine in materia di concorrenza. In secondo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto non tenendo conto della violazione, da parte della Commissione, dei diritti alla difesa delle ricorrenti e delle forme sostanziali di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 1/2003 (1). In terzo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto poiché ha travisato il chiaro valore delle prove dinanzi ad esso, quando ha dichiarato irrilevante l’illegittimità dell’acquisizione dei documenti prodotti quali prove dalla Commissione.

Con il secondo motivo di ricorso, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per il fatto di non aver mosso critiche alla Commissione per aver concesso l’immunità a chi ne aveva fatto richiesta per quanto riguarda il sud Europa e quindi per non aver applicato in modo coerente la comunicazione sulla cooperazione del 2002. Più in particolare, le ricorrenti sostengono che non avrebbe dovuto essere concessa alcuna immunità a colui che ne aveva fatto richiesta per quanto riguarda il sud Europa e che, di conseguenza, tutte le affermazioni orali del richiedente immunità e le informazioni ottenute a seguito delle richieste di informazioni, basate sulle suddette affermazioni orali, dovrebbero essere stralciate dal fascicolo della presente causa.

In subordine, con il terzo motivo di ricorso, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto poiché non ha fornito una tutela giurisdizionale effettiva contro una sanzione di natura penale ad esse inflitta dalla Commissione, nonostante la giurisdizione anche di merito prevista all’articolo 31 del Regolamento 1/2003 e il principio della tutela giurisdizionale effettiva, sancito all’articolo 6 CEDU e all’articolo 47 della Carta. Le ricorrenti affermano altresì che non avendo fornito la suddetta tutela giurisdizionale il Tribunale non ha correttamente calcolato l’ammenda.

In ulteriore subordine, con il quarto motivo di impugnazione, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretare erroneamente la nozione di violazione per oggetto, circostanza che ha, a sua volta, anche condotto ad una errata qualificazione giuridica dei fatti e alla violazione del diritto alla difesa delle ricorrenti.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU L 1, pag. 1).