12.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 337/3


Impugnazione proposta l’11 luglio 2015 dall’Easy Sanitary Solutions BV avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 13 maggio 2015, causa T-15/13, Group Nivelles/UAMI — Easy Sanitary Solutions (Canale di scarico della doccia)

(Causa C-361/15P)

(2015/C 337/04)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Easy Sanitary Solutions BV (rappresentante: F. Eijsvogels, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e Group Nivelles BVBA

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare parzialmente la sentenza del Tribunale del 13 maggio 2015 nella causa T 15/13 sulla base dei (…) motivi invocati e delle relative spiegazioni e condannare le parti soccombenti alle spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo

Parte a):

Il Tribunale ha violato l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 (1), dichiarando che un disegno o modello anteriore, incorporato in un prodotto, o applicato al medesimo, diverso da un prodotto interessato da un disegno o modello più recente, è in via di principio rilevante ai fini della valutazione della novità del medesimo ai sensi dell’articolo 5 del regolamento n. 6/2002 e che la formulazione letterale di quest’ultimo articolo esclude la novità di un disegno o modello qualora un disegno o modello identico sia stato precedentemente divulgato al pubblico a prescindere da quale sia il prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato. La constatazione del Tribunale secondo cui il «settore interessato», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, non è limitato a quello del prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato è erronea in diritto

Parte b)

Il Tribunale ha violato l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 5 del regolamento n. 6/2002, in quanto ha deciso che un disegno o modello comunitario non può essere considerato nuovo ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, se un disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico prima della data indicata in tale disposizione, anche qualora tale disegno o modello anteriore sia stato incorporato in un prodotto diverso dai prodotti indicati nella domanda ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, o sia stato applicato al medesimo.

Parte c)

Il Tribunale ha violato gli articoli 10, 19 e 36, paragrafo 6, del regolamento n. 6/2002, in quanto ha dichiarato che, ai sensi di tali articoli, il titolare di un disegno o modello registrato può vietare a terzi l’utilizzo, senza la sua approvazione, per qualsiasi tipo di prodotto, dei disegni o modelli di cui siano titolari nonché qualsiasi altro disegno o modello che non produca sull’utilizzatore informato un’impressione globale diversa.

Secondo motivo

Il Tribunale con la dichiarazione contenuta nell’ultima frase del punto 137, della sua sentenza, ha ecceduto i limiti del controllo di legittimità e ha pertanto violato l’articolo 61 del regolamento n 6/2002.


(1)  Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002 L 3, pag. 1).