19.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 346/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien (Austria) l’8 luglio 2015 — Hans Maschek

(Causa C-341/15)

(2015/C 346/03)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wien

Parti

Ricorrente: Hans Maschek

Convenuta: Magistratsdirektion der Stadt Wien

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE una normativa nazionale, come la disposizione controversa di cui all’articolo 41a, paragrafo 2, del Wiener Besoldungsordnung 1994 (regolamento sulla retribuzione dei dipendenti della città di Vienna del 1994), che in linea di principio non riconosce alcun diritto all’indennità sostitutiva delle ferie ai sensi di detto articolo 7 della direttiva 2003/88/CE (1) ad un lavoratore che, su propria richiesta, ponga fine al rapporto di lavoro in un determinato momento.

In caso di risposta negativa, [se sia compatibile con l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE] una disposizione nazionale in base alla quale il lavoratore che ponga fine su propria richiesta a un rapporto di lavoro deve compiere ogni sforzo al fine di usufruire delle ferie non ancora godute prima della cessazione del suddetto rapporto e secondo cui, in caso di conclusione del rapporto di lavoro su richiesta del lavoratore, a questi spetta il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie solo quando lo stesso, anche richiedendo di beneficiare delle ferie a decorrere dalla data della domanda di cessazione del rapporto stesso, non sarebbe stato in grado di usufruire di ferie nella misura corrispondente a quella su cui si fonda la domanda di indennità sostitutiva delle medesime.

2)

Se si debba ritenere che il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie sussista solo quando il lavoratore che, a causa di un’inabilità al lavoro, non poteva avvalersi del suo diritto alle ferie immediatamente prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, a) ha informato il proprio datore di lavoro senza inutili ritardi (e quindi essenzialmente prima della cessazione del rapporto di lavoro) della sua inabilità al lavoro (dovuta, ad esempio, a una malattia), e b) ha comprovato (ad esempio mediante un certificato medico di malattia) tale inabilità (dovuta, ad esempio, a una malattia) senza inutili ritardi (e quindi essenzialmente prima della cessazione del rapporto di lavoro).

In caso di risposta negativa, se sia compatibile con l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE una disposizione nazionale in base alla quale il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie sussiste solo quando il lavoratore che, a causa di un’inabilità al lavoro, non poteva avvalersi del suo diritto alle ferie immediatamente prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, a) ha informato il suo datore di lavoro senza inutili ritardi (e quindi essenzialmente prima della cessazione del rapporto di lavoro) della sua inabilità al lavoro (dovuta, ad esempio, a una malattia), e b) ha comprovato (ad esempio mediante un certificato medico di malattia) tale inabilità (dovuta, ad esempio, a una malattia) senza inutili ritardi (e quindi essenzialmente prima della cessazione del rapporto di lavoro).

3)

In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (v. sentenze del 18 marzo 2004, Gomez, C-342/01, punto 31; del 24 gennaio 2012, Dominguez, C-282/10, punti 47-50, e del 3 maggio 2012, Neidel, C-337/10, punto 37), gli Stati membri possono riconoscere per legge al lavoratore un diritto alle ferie o a un’indennità sostitutiva delle ferie più ampio rispetto al diritto minimo garantito dall’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE. I diritti riconosciuti da quest’ultima disposizione producono inoltre effetti diretti (sentenze della Corte Dominguez, cit., punti 34-36, e del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 28).

Se, alla luce di una siffatta interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, la concessione da parte del legislatore nazionale a una determinata categoria di persone di un diritto all’indennità sostitutiva delle ferie notevolmente più ampio rispetto a quanto previsto dalla suddetta disposizione della direttiva comporti, in ragione degli effetti diretti spiegati dall’articolo succitato, che anche alle persone cui la legge nazionale ha negato — in violazione della direttiva — il diritto a un’indennità sostitutiva delle ferie debba essere riconosciuto un tale diritto nella misura — notevolmente più estesa rispetto a quanto previsto dalla disposizione di cui trattasi della direttiva — accordata dalla disciplina nazionale alle sole persone beneficiarie della disposizione in parola.


(1)  Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro; GU L 299, pag. 9.