7.9.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 294/33 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Vergabekammer Südbayern (Germania) il 16 giugno 2015 — Hörmann Reisen GmbH/Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg
(Causa C-292/15)
(2015/C 294/41)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Vergabekammer Südbayern
Parti
Ricorrente: Hörmann Reisen GmbH
Resistenti: Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg
Questioni pregiudiziali
1) |
Se a una procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007 (1), in combinato disposto con la direttiva 2004/18/CE (2) o con la direttiva 2014/24/UE (3), si applichino, in linea di principio, le sole disposizioni di tali direttive, non trovando quindi applicazione le norme del regolamento (CE) n. 1370/2007 che derogano alle menzionate direttive. |
2) |
Se, di conseguenza, l’ammissibilità del subappalto in una procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007, in combinato disposto con la direttiva 2004/18/CE o con la direttiva 2014/24/UE, sia disciplinata esclusivamente dalle regole elaborate dalla Corte di giustizia in relazione alla direttiva 2014/18/UE e dalle disposizioni di cui all’articolo 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, oppure se, in deroga ad esse, un’amministrazione aggiudicatrice, anche in una siffatta procedura di aggiudicazione, possa imporre agli offerenti, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1370/2007, una quota percentuale di fornitura diretta (commisurata ai chilometri tabellari). |
3) |
Se, in caso di applicabilità dell’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1370/2007 alle procedure di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007, in combinato disposto con la direttiva 2004/18/CE o con la direttiva 2014/24/UE, l’amministrazione aggiudicatrice sia libera di definire, alla luce del considerando 19 del regolamento (CE) n. 1370/2007, la quota di fornitura diretta, con la conseguenza che risulti giustificabile la prescrizione, da parte dell’ente aggiudicatore, di una quota di fornitura diretta del 70 %, commisurata ai chilometri tabellari. |
(1) Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315, pag. 1).
(2) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).
(3) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).