3.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 254/12


Impugnazione proposta il 1o giugno 2015 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 marzo 2015, causa T-412/13, Chin Haur Indonesia, PT/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-259/15 P)

(2015/C 254/16)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert, agente, R. Bierwagen, C. Hipp, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Chin Haur Indonesia, PT, Commissione europea, Maxcom Ltd

Conclusioni della ricorrente

Il Consiglio chiede con osservanza che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 19 marzo 2015, notificata al Consiglio il 23 marzo 2015, causa T-412/13 Chin Haur PT/Consiglio dell’Unione europea;

respingere la domanda formulata in primo grado dalla Chin Haur, PT, volta all’annullamento del regolamento impugnato (1);

condannare la Chin Haur, PT a sopportare le spese sostenute dal Consiglio sia in primo grado che in sede di impugnazione.

In alternativa,

rinviare la causa al Tribunale per un riesame;

riservare la decisione sulle spese per i giudizi di primo grado e di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale è incorso in un errore di interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base (2) quando ha concluso che il Consiglio non aveva fornito una prova sufficiente al fine di dichiarare che la ricorrente in primo grado fosse coinvolta in operazioni di trasbordo. L’interpretazione del Tribunale delle condizioni che devono essere soddisfatte dalle singole società per poter essere esonerate dall’estensione delle misure contraddice la struttura dell’articolo 13 del regolamento di base (primo motivo).

La conclusione del Tribunale secondo cui, sulla base della documentazione presentata dinanzi ad esso, il Consiglio non disponeva di alcun elemento di prova sulla cui base potesse espressamente concludere, nel regolamento impugnato, che la ricorrente in primo grado era coinvolta in operazioni di trasbordo, difetta di un’adeguata motivazione. Inoltre, e contrariamente alla sentenza impugnata, dato che il trasbordo era stato correttamente dimostrato a livello statale e che la domanda di esenzione presentata dalla ricorrente in primo grado non era giustificata, la sola conclusione che il Consiglio, ed in seguito il Tribunale, avrebbero potuto trarre dai fatti era che la ricorrente in primo grado fosse coinvolta in operazioni di trasbordo. Il Tribunale, nel formulare una conclusione diversa, ha travisato i fatti (secondo motivo).


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013 del Consiglio, del 29 maggio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 990/2011 sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall’Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell’Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia (GU L 153, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51, rettifica GU 2010, L 7, pag. 22).