22.6.2015   

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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 205/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen (Svezia) il 21 aprile 2015 — Borealis Ab e altri/Naturvårdsverket

(Causa C-180/15)

(2015/C 205/30)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Parti

Ricorrenti: Borealis Ab, Kubikenborg Aluminium AB, Yara AB, SSAB EMEA AB, Lulekraft AB, Värmevärden i Nynäshamn AB, Cementa AB, Höganäs Sweden AB

Convenuta: Naturvårdsverket

Questioni pregiudiziali

1)

Se, nel calcolare il fattore di correzione transettoriale per il settore industriale, risulti conforme all’articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva sullo scambio di quote di emissioni (1), includere tutte le emissioni relative alla combustione di gas residui provenienti dalla produzione di energia elettrica nel quantitativo per la vendita all’asta e non nell’Industritaket [(massimale per l’assegnazione gratuita delle quote al settore industriale); in prosieguo: il «massimale per l’industria»)], nonostante il fatto che le emissioni per i gas residui diano diritto all’assegnazione di quote a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, della menzionata direttiva;

2)

Se, nel calcolare il fattore di correzione transettoriale per il settore industriale, risulti conforme all’articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4 della direttiva sullo scambio di quote di emissioni, includere tutte le emissioni provenienti dalla produzione di calore negli impianti di cogenerazione per la successiva fornitura (...) a impianti [inclusi nel sistema di scambio di quote («impianti ETS»)] nel quantitativo per la vendita all’asta e non nel massimale per l’industria, nonostante il fatto che le emissioni provenienti dalla produzione di calore diano diritto all’assegnazione di quote a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 10 bis, paragrafo 4, della citata direttiva.

3)

In caso di risposta in senso negativo alla prima e alla seconda questione, se sia quindi corretto il calcolo della quota attribuita all’industria (pari al 34,78 %) sul totale delle emissioni prodotte nel periodo di riferimento.

4)

Se la decisione della Commissione 2013/448/UE (2) sia invalida e incompatibile con l’articolo 10 bis, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva sullo scambio di quote di emissioni, poiché il calcolo del massimale per l’industria effettuato dalla Commissione comporta che il fattore di correzione transettoriale debba essere applicato in ogni caso e non «ove necessario».

5)

Se il parametro di riferimento di prodotto per la ghisa allo stato fuso sia stato stabilito in conformità all’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva sullo scambio di quote di emissioni, per il fatto che, nel definire i principi di istituzione dei parametri di riferimento ex ante, si deve prendere come punto di partenza la prestazione media del 10 % degli impianti più efficienti del settore rilevante.

6)

Con riguardo all’assegnazione gratuita di quote di emissione per l’esportazione di calore verso utenze private, se risulti compatibile con l’articolo 10 bis, paragrafo 4, della direttiva sullo scambio di quote di emissioni, la mancata assegnazione di quote a titolo gratuito per il calore esportato verso utenze private.

7)

In relazione alle domande di assegnazione gratuita di quote di emissione, se sia compatibile con l’allegato IV della decisione della Commissione 2011/278/UE (3), la circostanza di non prendere indicare tutte le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla produzione del calore esportato verso utenze private, come ha fatto la Naturvårdsverket (Agenzia svedese per la protezione dell’ambiente).

8)

Con riguardo all’assegnazione gratuita di quote di emissione per l’esportazione di calore verso utenze private, se sia compatibile con l’articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4 della direttiva sullo scambio di quote di emissione, e con l’articolo 10, paragrafo 3, della decisione della Commissione 2011/278/UE, la mancata assegnazione di quote gratuite supplementari per le emissioni provocate dai combustibili fossili eccedenti le quote di emissioni relative al calore esportato verso utenze private.

9)

In relazione alle domande di assegnazione gratuita di quote di emissione, se sia conforme all’allegato IV della decisione della Commissione 2011/278/UE, la modifica delle cifre riportate in una domanda, in modo da equiparare le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla combustione di gas residuo alle emissioni relative alla combustione di gas naturale, come ha fatto la Naturvårdsverke.

10)

Se l’articolo 10, paragrafo 8, della decisione della Commissione 2011/278/UE, comporti che un operatore non può ottenere quote di emissioni a titolo gratuito per il consumo di calore di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore qualora il calore sia prodotto da un diverso sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili.

11)

In caso di risposta in senso affermativo alla decima questione, se l’articolo 10, paragrafo 8, della decisione della Commissione 2011/278/UE, sia contrario all’articolo 10 bis, paragrafo 1, della direttiva sullo scambio di quote di emissioni.

12)

Con riguardo all’assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito per il consumo di calore se, ai fini della valutazione, sia compatibile con la direttiva sullo scambio di quote di emissioni e con i documenti di orientamento nn. 2 e 6 il fatto di tenere conto della fonte del calore che produce il calore consumato.

13)

Se la decisione della Commissione 2013/448/UE sia invalida e incompatibile con l’articolo 290 TFUE e con l’articolo 10 bis, paragrafi 1 e 5, della direttiva sullo scambio di quote di emissioni, dal momento che modifica il metodo di calcolo stabilito dall’articolo 10 bis, paragrafo 5, secondo comma, lettere a) e b), di detta direttiva, escludendo dalla base di calcolo le emissioni prodotte dalla combustione di gas residuo e dalla cogenerazione di energia termica ed elettrica, nonostante il fatto che l’assegnazione di quote a titolo gratuito a tale emissioni sia permessa in forza dell’articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della citata direttiva nonché dalla decisione della Commissione 2011/278/UE.

14)

Se il calore misurabile sotto forma di vapore proveniente da un impianto ETS ed esportato verso una rete di distribuzione del vapore da cui si riforniscono numerosi consumatori di vapore, dei quali almeno uno non è un impianto ETS, debba essere considerato un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, ai sensi dell’articolo 3, lettera c), della decisione della Commissione 2011/278/UE.

15)

Se, ai fini della risposta alla questione n. 14, rilevino le seguenti circostanze:

a)

che il proprietario della rete di distribuzione del vapore sia il principale consumatore di vapore della rete e che detto consumatore sia un impianto ETS;

b)

quale parte della fornitura complessiva di calore alla rete di distribuzione del vapore sia utilizzata dal consumatore principale;

c)

quanti fornitori e consumatori di vapore facciano parte della rete di distribuzione dello stesso;

d)

che vi sia incertezza riguardo al soggetto che ha prodotto il calore misurabile acquistato dai rispettivi consumatori di vapore, e

e)

che la ripartizione del consumo di vapore all’interno della rete possa essere modificata in modo tale che vi entrino un certo numero di consumatori di vapore che non sono impianti ETS o che aumenti l’uso di vapore da parte degli impianti non ETS esistenti.

16)

Se la risposta alla questione n. 14 dipende dalle circostanze del caso specifico, a quali fatti si debba attribuire particolare importanza.


(1)  Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003 L 275, pag. 32).

(2)  Decisione della Commissione 2013/448/UE, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (notificata con il numero C(2013) 5666) (GU 2013 L 240, pag. 27).

(3)  Decisione della Commissione 2011/278/UE del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (notificata con il numero C(2011) 2772) (GU 2011 L 130, pag. 1).