22.6.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 205/18 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 3 aprile 2015 — Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV; altra parte: Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit
(Causa C-158/15)
(2015/C 205/25)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Raad van State
Parti
Ricorrente in appello: Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV
Altra parte: Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit
Questioni pregiudiziali
1) |
Se una fattispecie come quella in esame, in cui: il carbone viene stoccato in un «parco carbone» nel quale sono rilasciate emissioni di CO2 a seguito di autocombustione, il centro del «parco carbone» si trova a circa 800 metri dal limite della centrale a carbone, i due terreni sono separati da una via pubblica e il carbone viene trasportato dal deposito alla centrale mediante un nastro trasportatore che passa sopra la strada, rientri nella nozione di impianto, di cui all’articolo 3, parte iniziale e lettera e), della direttiva 2003/87/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275). |
2) |
Se per «combustibile esportato dall’impianto», di cui all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento n. 601/2012 (2) della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 181), si intenda la situazione in cui, come nella fattispecie in esame, il carbone va perso durante lo stoccaggio nel «parco carbone» a seguito di autocombustione. |
(1) Pag. 32.
(2) Pag. 30.