SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

29 marzo 2017 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Accordo d’associazione tra l’Unione europea e la Turchia — Decisione n. 1/80 — Articolo 13 — Clausola di standstill — Diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro — Eventuale esistenza di un motivo imperativo di interesse generale che giustifichi nuove restrizioni — Efficace gestione dei flussi migratori — Obbligo per i cittadini di Stati terzi di età inferiore a 16 anni di possedere un permesso di soggiorno — Proporzionalità»

Nella causa C‑652/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Darmstadt (Tribunale amministrativo di Darmstadt, Germania), con decisione del 1o dicembre 2015, pervenuta in cancelleria il 7 dicembre 2015, nel procedimento

Furkan Tekdemir, legalmente rappresentato da Derya Tekdemir e Nedim Tekdemir,

contro

Kreis Bergstraße,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, C.G. Fernlund e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 ottobre 2016,

considerate le osservazioni presentate:

per Furkan Tekdemir, legalmente rappresentato da Derya Tekdemir e Nedim Tekdemir, da R. Gutmann, Rechtsanwalt;

per il governo tedesco, da T. Henze e J. Möller, in qualità di agenti;

per il governo austriaco, da G. Hesse, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da D. Martin e T. Maxian Rusche, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 15 dicembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di Associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, allegata all’Accordo che crea un’Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e che è stato concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963 (GU 1964, 217, pag. 3685; in prosieguo: l’«accordo di associazione»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Furkan Tekdemir (in prosieguo: il «minore Tekdemir»), legalmente rappresentato dai genitori, la sig.ra Derya Tekdemir e il sig. Nedim Tekdemir, e il Kreis Bergstraße (distretto di Bergstraße, Germania), in merito al rigetto da parte di quest’ultimo della sua domanda di rilascio di un permesso di soggiorno in Germania.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

L’Accordo di associazione

3

Ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 1, l’accordo di associazione ha lo scopo di promuovere il rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le parti contraenti, tenendo pienamente conto della necessità di assicurare un più rapido sviluppo dell’economia turca ed il miglioramento del livello di occupazione e del tenore di vita del popolo turco.

4

Secondo l’articolo 12 di tale accordo, «le Parti contraenti convengono di ispirarsi agli articoli [45 TFUE], [46 TFUE] e [47 TFUE] per realizzare gradualmente tra di loro la libera circolazione dei lavoratori».

La decisione n. 1/80

5

L’articolo 13 della decisione n. 1/80 dispone quanto segue:

«Gli Stati membri della Comunità e la Turchia non possono introdurre nuove restrizioni sulle condizioni d’accesso all’occupazione dei lavoratori e dei loro familiari che si trovino sui loro rispettivi territori in situazione regolare quanto al soggiorno e all’occupazione».

6

Ai sensi dell’articolo 14 della decisione n. 1/80:

«1.   Le disposizioni della presente sezione vengono applicate fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di sicurezza e di sanità pubbliche.

2.   Esse non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dalle legislazioni nazionali o dagli accordi bilaterali esistenti tra la Turchia e gli Stati membri della Comunità, qualora questi contemplino, a favore dei loro cittadini, un regime più favorevole».

Il diritto tedesco

7

L’articolo 4 del Gesetz über den Aufenthalt, die Erwebstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (legge in materia di soggiorno, lavoro e integrazione degli stranieri nel territorio federale), del 30 luglio 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 1950), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: l’«AufenthG»), intitolato «Obbligo di possedere un permesso di soggiorno», stabilisce quanto segue:

«(1)   Per l’ingresso e il soggiorno nel territorio federale gli stranieri necessitano di un permesso di soggiorno, a meno che il diritto dell’Unione europea o una norma regolamentare disponga altrimenti o a meno che un diritto di soggiorno risulti dal[l’accordo di associazione]. I permessi di soggiorno sono rilasciati come:

1.

visto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, punto 1, e paragrafo 3,

2.

permesso di soggiorno (articolo 7),

2a.

carta blu UE (articolo 19a),

3.

permesso di stabilimento (articolo 9) o

4.

permesso di soggiorno permanente UE (articolo 9a).

(…)

(5)   Uno straniero che, in applicazione del[l’accordo di associazione], goda di un diritto di soggiorno, è tenuto a dimostrare la sussistenza di tale diritto fornendo la prova di essere in possesso di un permesso di soggiorno qualora non possegga né un permesso di stabilimento né un permesso di soggiorno permanente nell’ambito dell’Unione europea. Il permesso di soggiorno viene rilasciato su richiesta».

8

L’articolo 33 dell’AufenthG, intitolato «Nascita di un figlio nel territorio federale», così dispone:

«In deroga agli articoli 5 e 29, paragrafo 1, punto 2, un permesso di soggiorno può essere rilasciato d’ufficio ad un minore nato nel territorio federale qualora uno dei genitori sia in possesso di un permesso di soggiorno, di un permesso di stabilimento o di un permesso di soggiorno permanente UE. Se, alla data della nascita, i due genitori o il genitore che ha l’autorità parentale esclusiva sono in possesso di un permesso di soggiorno, di un permesso di stabilimento o di un permesso di soggiorno permanente UE, un permesso di soggiorno è rilasciato d’ufficio al minore nato nel territorio federale. Il soggiorno di un minore nato nel territorio federale, il cui padre o la cui madre sia in possesso alla data della nascita di un visto o abbia diritto di soggiorno in esenzione da visto si considera autorizzato sino alla scadenza del visto o del soggiorno regolare in esenzione da visto».

9

L’articolo 81 dell’AufenthG, intitolato «Domanda di permesso di soggiorno», stabilisce quanto segue:

«(1)   Un permesso di soggiorno è rilasciato ad uno straniero solo su domanda di quest’ultimo, salvo diverse disposizioni.

(2)   Un permesso di soggiorno che (…) può essere ottenuto successivamente all’ingresso nel territorio dev’essere richiesto immediatamente dopo quest’ultimo o nel termine fissato dal regolamento. Per quanto concerne un minore nato nel territorio federale al quale non sia stato rilasciato d’ufficio un permesso di soggiorno, la domanda dev’essere presentata entro un termine di sei mesi dalla nascita.

(…)».

10

L’articolo 2 dell’Ausländergesetz (legge sugli stranieri), del 28 aprile 1965 (BGBl. 1965 I, pag. 353), applicabile alla data di entrata in vigore in Germania della decisione n. 1/80, prevedeva quanto segue:

«(1)   Gli stranieri che entrano nel territorio in cui si applica la presente legge e che intendono soggiornarvi devono possedere un permesso di soggiorno. Un permesso di soggiorno può essere rilasciato se la presenza dello straniero non pregiudica gli interessi della Repubblica federale di Germania.

(2)   Non sono tenuti a possedere un permesso di soggiorno gli stranieri che

1.

hanno un’età inferiore a 16 anni,

(…)

3.

ne sono esentati in virtù di convenzioni internazionali.

(3)   Per facilitare il soggiorno degli stranieri, il Ministro federale dell’Interno può prevedere, mediante regolamento, che anche altri stranieri non siano tenuti a possedere un permesso di soggiorno.

(4)   Il Ministro federale dell’Interno può prevedere, mediante regolamento, che gli stranieri non obbligati a possedere un permesso di soggiorno debbano dichiarare il loro soggiorno».

11

Infine, dalla decisione di rinvio risulta che, in forza dell’articolo 7, paragrafi 4 e 5, della suddetta legge, il permesso di soggiorno rilasciato ad un giovane straniero esente dall’obbligo di esserne in possesso in ragione dell’età poteva essere limitato nella sua durata dall’autorità amministrativa nell’esercizio del suo potere discrezionale.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

12

Il minore Tekdemir, nato in Germania il 16 giugno 2014, è un cittadino turco.

13

Il 1o novembre 2013 la madre, anch’essa cittadina turca, ha fatto ingresso in Germania con un visto Schengen per turisti. Il 12 novembre 2013 ha presentato una domanda di asilo alla sede distaccata del Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Ufficio federale della migrazione e dei rifugiati) di Gieβen (Germania) e tale procedura era ancora in corso alla data della decisione di rinvio. La madre del minore Tekdemir non è titolare di un permesso di soggiorno ma possiede, in qualità di richiedente asilo, un’autorizzazione a soggiornare.

14

Il padre del minore Tekdemir, anch’egli cittadino turco, ha fatto ingresso in Germania il 13 novembre 2005. Dal 1o febbraio 2009 ha svolto diverse attività lavorative dipendenti e lavora a tempo pieno dal 1o marzo 2014.

15

Il 21 aprile 2008 il padre del minore Tekdemir ha ottenuto per la prima volta un permesso di soggiorno a durata determinata per motivi umanitari, che è stato costantemente prorogato fino al 30 ottobre 2013. Dal 31 ottobre 2013 egli è in possesso di un permesso di soggiorno valido fino al 6 ottobre 2016, rilasciato conformemente all’articolo 4, paragrafo 5, dell’AufenthG.

16

I genitori del ricorrente nel procedimento principale si sono sposati il 23 settembre 2015. In precedenza, essi esercitavano congiuntamente la potestà genitoriale su quest’ultimo.

17

Il 10 luglio 2014 il minore Tekdemir, il cui soggiorno in Germania nei sei mesi successivi alla nascita è stato considerato regolare dal giudice del rinvio, ha chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno in forza dell’articolo 33 dell’AufenthG.

18

Con decisione del 27 luglio 2015, il distretto di Bergstraße ha respinto tale domanda. Per motivare il suo rifiuto, quest’ultimo ha affermato in particolare che l’autorità competente dispone di un margine di discrezionalità in merito all’obbligo di rilasciare un permesso di soggiorno e che essa, nel caso di specie, ha ritenuto che non occorresse avvalersi di tale margine di discrezionalità a favore del minore Tekdemir. Il distretto di Bergstraße ha infatti rilevato che non era inaccettabile il fatto di richiedere al minore Tekdemir di agire a posteriori mediante la procedura di visto, anche se ciò avesse dovuto inevitabilmente comportare che quest’ultimo e la madre si sarebbero dovuti separare, rispettivamente, dal padre e dal coniuge. Inoltre, esso ha considerato che non era irragionevole attendersi che il padre del minore Tekdemir proseguisse in Turchia la sua comunione di vita coniugale o familiare con la moglie ed il figlio, dato che egli non era riconosciuto come richiedente asilo o rifugiato e che, come il figlio e la moglie, ha la cittadinanza turca. Infine, il distretto di Bergstraße ha sottolineato che la presenza del minore Tekdemir in Germania era tollerata durante la procedura d’asilo avviata dalla madre.

19

Dinanzi al giudice del rinvio, il minore Tekdemir, rappresentato dai genitori, ha proposto un ricorso avverso detta decisione.

20

Il giudice del rinvio considera che l’obbligo imposto ai cittadini di Stati terzi di età inferiore a 16 anni di possedere un permesso di soggiorno costituisca una nuova restrizione ai sensi dell’articolo 13 della decisione n. 1/80.

21

Orbene, dato che tale obbligo persegue l’obiettivo di conseguire un’efficace gestione dei flussi migratori, il giudice del rinvio s’interroga sulla questione se tale obiettivo costituisca un motivo imperativo di interesse generale che consenta di giustificare una restrizione del genere e, se così fosse, sulla questione relativa alla determinazione dei requisiti qualitativi cui un motivo imperativo di interesse generale debba necessariamente rispondere in riferimento al suddetto obiettivo.

22

Ciò considerato, il Verwaltungsgericht Darmstadt (Tribunale amministrativo di Darmstadt, Germania) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la finalità di una efficace gestione dei flussi migratori costituisca un motivo imperativo di interesse generale sufficiente a negare ad un cittadino turco, nato nel territorio federale, l’esenzione dall’obbligo del permesso di soggiorno invocabile sulla base della clausola di standstill di cui all’articolo 13 della decisione n. 1/80.

2)

Qualora la Corte risolva detta questione in senso affermativo: quali siano i requisiti qualitativi cui un “motivo imperativo di interesse generale” debba necessariamente rispondere in riferimento alla finalità di una efficace gestione dei flussi migratori».

Sulle questioni pregiudiziali

23

Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 13 della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che l’obiettivo di conseguire un’efficace gestione dei flussi migratori costituisce un motivo imperativo di interesse generale che consenta di giustificare una misura nazionale, introdotta dopo l’entrata in vigore di tale decisione nello Stato membro interessato, che impone ai cittadini di Stati terzi di età inferiore a 16 anni l’obbligo di possedere un permesso di soggiorno per l’ingresso e il soggiorno in tale Stato membro e, in caso affermativo, se una siffatta misura sia proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito.

24

Per rispondere alle questioni poste dal giudice del rinvio occorre verificare, in primo luogo, se la misura nazionale di cui trattasi nel procedimento principale costituisca una nuova restrizione ai sensi dell’articolo 13 della decisione n. 1/80, come ritiene il giudice del rinvio.

25

Al riguardo, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la clausola di standstill prevista all’articolo 13 della decisione n. 1/80 vieta in generale l’introduzione di qualsiasi nuova misura interna che abbia per oggetto o per effetto di assoggettare l’esercizio, da parte di un cittadino turco, della libertà di circolazione dei lavoratori nel territorio nazionale a condizioni più restrittive di quelle che gli erano applicabili al momento dell’entrata in vigore di detta decisione nei confronti dello Stato membro interessato (sentenza del 7 novembre 2013, Demir,C‑225/12, EU:C:2013:725, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

26

Dalla decisione di rinvio risulta che, in forza della normativa nazionale applicabile ai fatti del procedimento principale, i cittadini di Stati terzi, compresi i minori di 16 anni, hanno l’obbligo di avere un permesso di soggiorno per l’ingresso e il soggiorno in Germania. Tuttavia, per quanto concerne i minori cittadini di uno Stato terzo nati in tale Stato membro e dei quali uno dei genitori sia in possesso di un permesso di soggiorno in Germania, come il minore Tekdemir, l’autorità competente può rilasciare loro d’ufficio un permesso di soggiorno.

27

Dalla decisione di rinvio risulta altresì che, in virtù della normativa nazionale applicabile alla data di entrata in vigore in Germania della decisione n. 1/80, i cittadini di Stati terzi di età inferiore a 16 anni erano esenti dall’obbligo di avere un permesso di soggiorno per l’ingresso e il soggiorno in tale Stato membro. Sulla base di detta esenzione, gli stessi minori beneficiavano di un diritto di soggiorno ed erano quindi equiparati ai cittadini di Stati terzi titolari di un permesso di soggiorno. Tuttavia, il diritto di soggiorno riconosciuto a tali minori poteva essere limitato a posteriori nella sua durata dall’autorità amministrativa nell’esercizio del suo potere discrezionale.

28

Dopo aver effettuato un confronto tra la normativa nazionale esistente alla data di entrata in vigore della decisione n. 1/80 e la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, il giudice del rinvio ha constatato, senza essere contraddetto al riguardo dal governo tedesco, che le condizioni di ingresso e di soggiorno in Germania dei cittadini di Stati terzi di età inferiore a 16 anni, previste da quest’ultima normativa, sono più rigorose di quelle considerate dalla prima normativa.

29

Inoltre, il giudice del rinvio rileva che, sebbene la normativa nazionale oggetto del procedimento principale non disciplini specificamente il ricongiungimento familiare, essa può tuttavia incidere sul ricongiungimento familiare di un lavoratore turco, come il padre del minore Tekdemir, qualora, come nella fattispecie, l’applicazione di detta normativa renda più difficile un siffatto ricongiungimento. Anche tale rilievo non è stato contestato dal governo tedesco.

30

Si deve pertanto muovere dalla considerazione che la normativa nazionale in questione nel procedimento principale ha inasprito i requisiti per il ricongiungimento familiare dei lavoratori turchi, come il padre del minore Tekdemir, rispetto a quelli esistenti alla data di entrata in vigore in Germania della decisione n. 1/80.

31

In tale contesto occorre rammentare che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, una normativa nazionale che inasprisca i requisiti per il ricongiungimento familiare dei lavoratori turchi, residenti legalmente nello Stato membro interessato, rispetto a quelli applicabili al momento dell’entrata in vigore in tale Stato membro della decisione n. 1/80 costituisce una nuova restrizione, ai sensi dell’articolo 13 di tale decisione, all’esercizio da parte dei suddetti lavoratori turchi della libera circolazione dei lavoratori in tale Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 12 aprile 2016, Genc,C‑561/14, EU:C:2016:247, punto 50).

32

Pertanto, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale costituisce una nuova restrizione a norma dell’articolo 13 della decisione n. 1/80.

33

Al riguardo, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che una restrizione che abbia come oggetto o effetto quello di assoggettare l’esercizio, da parte di un cittadino turco, della libertà di circolazione dei lavoratori sul territorio nazionale a condizioni più restrittive di quelle applicabili al momento dell’entrata in vigore della decisione n. 1/80 è vietata, a meno che essa rientri nelle limitazioni di cui all’articolo 14 di tale decisione o sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, sia idonea a garantire il raggiungimento dell’obiettivo legittimo perseguito e non ecceda quanto necessario per ottenerlo (sentenza del 12 aprile 2016, Genc,C‑561/14, EU:C:2016:247, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

34

Nel caso di specie, si deve osservare che la normativa nazionale in questione nel procedimento principale non rientra nelle limitazioni di cui all’articolo 14 della decisione n. 1/80 poiché essa, come risulta dalla decisione di rinvio e dalle osservazioni del governo tedesco, persegue l’obiettivo di conseguire un’efficace gestione dei flussi migratori.

35

Occorre, di conseguenza, verificare, in secondo luogo, se l’efficace gestione dei flussi migratori costituisca un motivo imperativo di interesse generale che consenta di giustificare una nuova restrizione ai sensi dell’articolo 13 della decisione n. 1/80, come sostiene il governo tedesco.

36

Al riguardo, si deve sottolineare l’importanza che il diritto dell’Unione riconosce all’obiettivo di conseguire un’efficace gestione dei flussi migratori, come risulta dall’articolo 79, paragrafo 1, TFUE, che menziona esplicitamente tale obiettivo tra quelli perseguiti dalla politica comune dell’immigrazione sviluppata dall’Unione europea.

37

Inoltre, occorre rilevare che tale obiettivo non è contrario agli obiettivi enunciati all’articolo 2, paragrafo 1, dell’accordo di associazione, né a quelli previsti nei punti della decisione n. 1/80.

38

Inoltre, la Corte ha riconosciuto che l’obiettivo di contrastare l’ingresso e il soggiorno illegali costituisce un motivo imperativo d’interesse generale, ai fini dell’articolo 13 della decisione n. 1/80 (v., in tal senso, sentenza del 7 novembre 2013, Demir,C‑225/12, EU:C:2013:725, punto 41).

39

Ciò premesso, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 17 delle sue conclusioni, l’obiettivo di conseguire un’efficace gestione dei flussi migratori può costituire un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare una nuova restrizione ai sensi dell’articolo 13 della decisione n. 1/80.

40

In terzo luogo, occorre esaminare se la misura nazionale oggetto del procedimento principale sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e se essa non ecceda quanto necessario ai fini del suo conseguimento.

41

Per quanto concerne l’adeguatezza di tale misura ai fini dell’obiettivo perseguito, è vero che l’obbligo imposto ai cittadini di Stati terzi di età inferiore a 16 anni di possedere un permesso di soggiorno per l’ingresso e il soggiorno nello Stato membro interessato consente di controllare la regolarità del soggiorno di detti cittadini in tale Stato membro. Pertanto, dato che l’efficace gestione dei flussi migratori richiede un controllo di questi ultimi, una misura del genere è idonea a garantire la realizzazione di detto obiettivo. Essa, di conseguenza, è idonea, in linea di principio, a giustificare una restrizione supplementare nonostante la clausola di standstill.

42

Riguardo alla questione se la misura nazionale in questione nel procedimento principale ecceda quanto necessario ai fini del conseguimento dell’obiettivo perseguito, occorre rilevare che, in linea di principio, l’imposizione ai cittadini di Stati terzi, compresi i minori di 16 anni, dell’obbligo di possedere un permesso di soggiorno per l’ingresso e il soggiorno in Germania non può essere di per sé considerata sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito.

43

Tuttavia, il principio di proporzionalità richiede altresì che le modalità di attuazione di un tale obbligo non eccedano quanto è necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito.

44

Al riguardo, occorre osservare che l’articolo 33 dell’AufenthG riconosce all’autorità competente un ampio margine di discrezionalità per decidere se, in circostanze come quelle esistenti nel procedimento principale, occorra rilasciare o meno un permesso di soggiorno.

45

Nel caso di specie, come risulta dalla decisione di rinvio, il distretto di Bergstraße, avvalendosi del potere discrezionale di cui dispone, ha respinto la domanda di rilascio di un permesso di soggiorno al minore Tekdemir, ritenendo, da un lato, che non fosse inaccettabile il fatto di richiedere che quest’ultimo agisse a posteriori mediante la procedura di visto, anche se ciò avesse dovuto inevitabilmente comportare che egli e la madre fossero, quantomeno provvisoriamente, separati, rispettivamente, dal padre e dal coniuge, nonché, dall’altro, che non fosse nemmeno irragionevole attendersi che il padre del minore Tekdemir proseguisse in Turchia la sua comunione di vita familiare o coniugale con il figlio e la moglie.

46

Pertanto, è pacifico che l’applicazione della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale ad un lavoratore turco, come il padre del minore Tekdemir, comporta che quest’ultimo dovrà scegliere tra proseguire la sua attività lavorativa subordinata in Germania e vedere la sua vita familiare profondamente perturbata o rinunciare a detta attività senza garanzia di reinserimento professionale al suo eventuale ritorno dalla Turchia.

47

Orbene, il governo tedesco precisa che la normativa nazionale non esclude affatto la possibilità di un ricongiungimento familiare del ricorrente nel procedimento principale con il padre quando essa prevede l’obbligo di avviare a posteriori una procedura di visto, nell’ambito della quale potrà essere esaminata l’esistenza delle condizioni di un siffatto ricongiungimento familiare. Di conseguenza, il ricorrente nel procedimento principale dovrà avviare tale procedura dalla Turchia per ottenere un permesso di soggiorno per l’ingresso e il soggiorno in Germania a titolo del ricongiungimento familiare.

48

Tuttavia, nessun elemento del fascicolo sottoposto alla Corte consente di ritenere che, al fine di controllare la regolarità del soggiorno di cittadini di Stati terzi di età inferiore a 16 anni nello Stato membro interessato e, di conseguenza, di garantire la realizzazione dell’obiettivo di conseguire un’efficace gestione dei flussi migratori, sia necessario che i minori cittadini di Stati terzi, nati in tale Stato membro e che vi soggiornino regolarmente dalla nascita, debbano rientrare nello Stato terzo di cui hanno la cittadinanza e avviare da tale Stato terzo una procedura nell’ambito della quale saranno esaminate siffatte condizioni.

49

Al riguardo, non si è sostenuto né tanto meno dimostrato che solo la partenza del ricorrente nel procedimento principale dal territorio tedesco e l’avvio a posteriori di una procedura di visto ponga l’autorità competente in grado di valutare la regolarità del suo soggiorno a titolo del ricongiungimento familiare.

50

Al contrario, nulla consente di ritenere che l’autorità competente non disponga già adesso di tutti gli elementi necessari per pronunciarsi sul diritto di soggiorno in Germania del ricorrente nel procedimento principale a titolo del ricongiungimento familiare, e che tale esame non possa essere effettuato dall’autorità competente, evitando gli inconvenienti menzionati nel punto 46 della presente sentenza, nell’ambito della decisione relativa al rilascio del permesso di soggiorno a norma dell’articolo 33 dell’AufenthG.

51

Pertanto, nella misura in cui, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, l’applicazione della normativa nazionale comporti conseguenze come quelle descritte nel punto 46 della presente sentenza, occorre rilevare che tale applicazione è sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito.

52

Ciò premesso, si deve concludere che, ai fini dell’articolo 13 della decisione n. 1/80, le modalità di attuazione dell’obbligo imposto ai cittadini di Stati terzi di età inferiore a 16 anni di possedere un permesso di soggiorno per l’ingresso e il soggiorno nello Stato membro interessato, per quanto concerne i minori cittadini di Stati terzi nati nello Stato membro in questione e dei quali uno dei genitori sia un lavoratore turco che beneficia di un permesso di soggiorno in tale Stato membro, come il ricorrente nel procedimento principale, eccedono quanto è necessario per il raggiungimento dell’obiettivo di conseguire un’efficace gestione dei flussi migratori.

53

Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alle questioni poste dal giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 13 della decisione n. 1/80 dev’essere interpretato nel senso che l’obiettivo di conseguire un’efficace gestione dei flussi migratori può costituire un motivo imperativo di interesse generale che consenta di giustificare una misura nazionale, introdotta dopo l’entrata in vigore di tale decisione nello Stato membro interessato, che impone ai cittadini di Stati terzi di età inferiore a 16 anni l’obbligo di possedere un permesso di soggiorno per l’ingresso e il soggiorno in tale Stato membro. Una siffatta misura non è tuttavia proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, una volta che le sue modalità di attuazione riguardo ai minori cittadini di uno Stato terzo nati nello Stato membro interessato e dei quali uno dei genitori sia un lavoratore turco residente legalmente in tale Stato membro, quale il ricorrente nel procedimento principale, eccedono quanto è necessario per il conseguimento di detto obiettivo.

Sulle spese

54

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di Associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, allegata all’Accordo che crea un’Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e che è stato concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, dev’essere interpretato nel senso che l’obiettivo di conseguire un’efficace gestione dei flussi migratori può costituire un motivo imperativo di interesse generale che consenta di giustificare una misura nazionale, introdotta dopo l’entrata in vigore di tale decisione nello Stato membro interessato, che impone ai cittadini di Stati terzi di età inferiore a 16 anni l’obbligo di possedere un permesso di soggiorno per l’ingresso e il soggiorno in tale Stato membro.

 

Una siffatta misura non è tuttavia proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, una volta che le sue modalità di attuazione riguardo ai minori cittadini di uno Stato terzo nati nello Stato membro interessato e dei quali uno dei genitori sia un lavoratore turco residente legalmente in tale Stato membro, quale il ricorrente nel procedimento principale, eccedono quanto è necessario per il conseguimento di detto obiettivo.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.