SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

16 febbraio 2017 ( 1 )

«Rinvio pregiudiziale — Proprietà intellettuale — Direttiva 2006/115/CE — Articolo 8, paragrafo 3 — Diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione — Comunicazione al pubblico — Luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso — Comunicazione di emissioni mediante apparecchi televisivi installati nelle camere d’albergo»

Nella causa C‑641/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Handelsgericht Wien (Tribunale commerciale di Vienna, Austria), con decisione del 24 novembre 2015, pervenuta in cancelleria il 2 dicembre 2015, nel procedimento

Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH

contro

Hettegger Hotel Edelweiss GmbH,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader e E. Jarašiūnas (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per la Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH, da S. Korn, Rechtsanwalt;

per la Hettegger Hotel Edelweiss GmbH, da G. Kucsko, Rechtsanwalt;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da T. Scharf e J. Samnadda, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 ottobre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 2006, L 376, pag. 28).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH e la Hettegger Hotel Edelweiss GmbH, in merito alla comunicazione da parte di quest’ultima di emissioni televisive e radiofoniche mediante apparecchi televisivi installati nelle camere del suo albergo.

Contesto normativo

Diritto internazionale

3

La convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, conclusa a Roma il 26 ottobre 1961 (in prosieguo: la «convenzione di Roma»), all’articolo 13, intitolato «Protezione minima degli organismi di radiodiffusione», dispone quanto segue:

«Gli organismi di radiodiffusione godono del diritto di autorizzare o di interdire:

(…)

d)

la comunicazione al pubblico delle loro emissioni televisive quando sia fatta in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto di ingresso; spetta alla legislazione nazionale del Paese dove la protezione di tale diritto è richiesta la determinazione delle condizioni di esercizio del diritto stesso».

Diritto dell’Unione

4

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10), stabilisce quanto segue:

«Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

5

Il considerando 7 della direttiva 2006/115 così recita:

«Occorre ravvicinare la legislazione degli Stati membri in modo che le disposizioni nazionali non entrino in conflitto con quelle contenute nelle convenzioni internazionali, sulle quali in molti Stati membri si basa la legislazione relativa al diritto d’autore e ai diritti connessi».

6

Ai sensi del considerando 16 della medesima direttiva:

«Gli Stati membri dovrebbero poter riconoscere ai titolari di diritti connessi col diritto d’autore una tutela più estesa di quella che le disposizioni della presente direttiva contemplano in ordine alla radiodiffusione e comunicazione al pubblico».

7

L’articolo 8 di detta direttiva così dispone:

«1.   Gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico delle loro prestazioni artistiche, tranne nel caso in cui la prestazione stessa costituisca già di per sé una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione.

2.   Gli Stati membri prevedono un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall’utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, gli Stati membri possono stabilire i criteri per ripartire tra i medesimi questa remunerazione.

3.   Gli Stati membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso».

Diritto austriaco

8

L’articolo 76a dell’Urheberrechtsgesetz (legge sul diritto d’autore, in prosieguo: l’«UrhG»), intitolato «Opere radiodiffuse», che mira a recepire nel diritto austriaco l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115, stabilisce quanto segue:

«1.   Chiunque trasmetta suoni o immagini attraverso la radiodiffusione o con modalità analoghe (articolo 17, organismo di radiodiffusione) dispone, entro i limiti stabiliti dalla legge, del diritto esclusivo di diffondere in modo simultaneo l’emissione tramite un’altra stazione emittente e di utilizzarla per una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, nei luoghi accessibili al pubblico dietro pagamento di un diritto d’ingresso (…)

(…)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

9

La Verwertungsgesellschaft Rundfunk è una società di gestione collettiva dei diritti d’autore, che rappresenta, quali titolari di diritti, numerosi organismi di radiodiffusione stabiliti sul territorio della Repubblica d’Austria o in altri Stati membri. Essa è abilitata ad esercitare determinati diritti di proprietà intellettuale, appartenenti ai titolari di diritti che essa rappresenta, in particolare in caso di comunicazione al pubblico mediante la radiodiffusione.

10

L’Hettegger Hotel Edelweiss, società di diritto austriaco, gestisce l’albergo Edelweiss, situato a Grossarl (Austria), che dispone di un collegamento televisivo via cavo dal quale diversi programmi radiotelevisivi, tra cui quelli prodotti e diffusi dai titolari di diritti rappresentati dalla Verwertungsgesellschaft Rundfunk, sono ritrasmessi via cavo in modo simultaneo, identico e completo agli apparecchi televisivi posti nelle camere dell’albergo.

11

La Verwertungsgesellschaft Rundfunk ha proposto ricorso dinanzi all’Handelsgericht Wien (Tribunale commerciale di Vienna, Austria), diretto ad ottenere la condanna dell’Hettegger Hotel Edelweiss, da un lato, a fornirle informazioni sui programmi radiotelevisivi che potevano essere ricevuti nonché sul numero di camere d’albergo interessate e, dall’altro, a risarcirle i danni.

12

Dinanzi a tale giudice, essa fa valere che l’Hettegger Hotel Edelweiss, mettendo a disposizione apparecchi televisivi nelle camere del suo albergo e trasmettendo le emissioni radiotelevisive mediante tali apparecchi, effettua un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 76a dell’UrhG e dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115. A suo parere, il prezzo della camera dev’essere considerato un diritto d’ingresso ai sensi di tali disposizioni, nella misura in cui l’offerta televisiva nell’albergo influisce su tale prezzo. Essa sostiene, di conseguenza, che tale comunicazione al pubblico delle emissioni dei titolari di diritti che essa rappresenta dev’essere soggetta all’autorizzazione di questi ultimi e al pagamento di imposte.

13

L’Hettegger Hotel Edelweiss si oppone a tali affermazioni facendo valere che l’esistenza di una comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 76a de l’UrhG presuppone una comunicazione in luoghi accessibili al pubblico mediante un diritto d’ingresso e che tale espressione designa un diritto d’ingresso richiesto, in particolare, per tale comunicazione. Pertanto, il prezzo che il cliente di un albergo deve versare come corrispettivo del pernottamento non può essere considerato, a suo parere, come un diritto d’ingresso.

14

Il giudice del rinvio ritiene che l’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115 sia necessaria ai fini della soluzione della controversia principale e che tale interpretazione non si imponga con tale evidenza da non dare adito a nessun ragionevole dubbio.

15

Alla luce di quanto precede, l’Handelsgericht Wien (Tribunale commerciale di Vienna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il requisito del “pagamento di un diritto d’ingresso”, di cui all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115 sia soddisfatto qualora:

nelle singole camere di un albergo vengano messi a disposizione apparecchi televisivi attraverso i quali il gestore di tale albergo rende possibile ricevere il segnale di diversi programmi televisivi e radiofonici (“televisore in camera di albergo”) e

detto gestore richieda, per l’uso della camera (dotata di “televisore in camera di albergo”), un corrispettivo per la camera a notte (“prezzo della camera”) che ricomprenda anche la fruizione dell’apparecchio televisivo e dei programmi televisivi e radiofonici che esso consente di ricevere».

Sulla questione pregiudiziale

16

Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115 debba essere interpretato nel senso che la comunicazione di emissioni radiotelevisive tramite apparecchi televisivi installati nelle camere di un albergo costituisce una comunicazione fatta in un luogo accessibile al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso.

17

Occorre ricordare che, nella sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE (C‑306/05, EU:C:2006:764, punti 4754), la Corte ha dichiarato che la distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi da parte di un albergo ai clienti alloggiati nelle sue camere, indipendentemente dalla tecnica di trasmissione del segnale utilizzata, costituisce un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, e che il carattere privato delle camere di tale albergo non osta a che la comunicazione di un’opera ivi effettuata mediante tale mezzo costituisca un atto di comunicazione al pubblico ai sensi di detta disposizione.

18

Per quanto riguarda la direttiva 2006/115 di cui si chiede l’interpretazione, la Corte ha altresì dichiarato, nella sentenza del 15 marzo 2012, Phonographic Performance (Ireland) (C‑162/10, EU:C:2012:141, punto 47), che il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere dei clienti apparecchi televisivi e/o radio, cui invia un segnale di trasmissione, effettua un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della medesima direttiva.

19

Nella misura in cui le nozioni utilizzate da tali direttive hanno lo stesso significato, salva diversa volontà del legislatore dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenze del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 188, nonché del 31 maggio 2016, Reha Training, C‑117/15, EU:C:2016:379, punto 33), anche la fornitura di un segnale attraverso apparecchi televisivi e radiofonici installati nelle camere di un albergo costituisce, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 16 delle sue conclusioni, una comunicazione al pubblico dei programmi degli organismi di radiodiffusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115.

20

Tuttavia, a differenza, in particolare, del diritto esclusivo degli artisti, degli interpreti o degli esecutori e del diritto dei produttori di fonogrammi, previsti, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 8 della direttiva 2006/115, il diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione di cui al paragrafo 3 di tale articolo è limitato ai casi di comunicazione al pubblico in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso.

21

Per quanto concerne l’interpretazione della nozione di «luogo accessibile al pubblico mediante il pagamento di un diritto d’ingresso», si deve rilevare che dal considerando 7 della direttiva 2006/115 risulta che quest’ultima mira a ravvicinare la legislazione degli Stati membri, nel rispetto, in particolare, della convenzione di Roma. Pertanto, sebbene tale convenzione non faccia parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione, è, in particolare, alla luce di quest’ultima che le nozioni contenute nella direttiva 2006/115 devono essere interpretate, in modo che siano compatibili con le nozioni equivalenti contenute in detta convenzione, tenendo conto parimenti del contesto in cui esse sono utilizzate e degli scopi perseguiti dalle pertinenti disposizioni convenzionali (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, punti da 53 a 56).

22

Nel caso di specie, la portata del diritto di comunicazione al pubblico previsto all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115 è equivalente a quella del diritto di cui all’articolo 13, lettera d), della convenzione di Roma, che la limita, secondo la formula riprodotta in detto articolo 8, paragrafo 3, ai «luoghi accessibili al pubblico mediante il pagamento di un diritto d’ingresso» (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, Commissione/Consiglio, C‑114/12, EU:C:2014:2151, punti da 94 a 96). Infatti, la volontà del legislatore dell’Unione, come conferma la proposta modificata di direttiva, in data 30 aprile 1992 [COM (92) 159 def., pag. 12], che ha condotto all’adozione della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 1992, L 346, pag. 61), la quale è stata abrogata e codificata dalla direttiva 2006/115, è stata quella di seguire in larga misura le disposizioni della convenzione di Roma che hanno introdotto una protezione minima al fine di pervenire ad una protezione minima uniforme nell’Unione e, modellando l’articolo 6 bis, paragrafo 3, della direttiva proposta secondo l’articolo 13, lettera d), della convenzione di Roma, di prevedere un diritto esclusivo di comunicazione al pubblico di emissioni televisive nelle condizioni menzionate in tale convenzione.

23

Orbene, riguardo alla condizione del pagamento di un diritto d’ingresso prevista all’articolo 13, lettera d), della convenzione di Roma, occorre rilevare che, secondo la guida della convenzione di Roma e della convenzione fonogrammi dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), documento elaborato dall’OMPI, che, senza essere giuridicamente vincolante, fornisce indicazioni sull’origine, le finalità, la natura e la portata delle disposizioni di tale convenzione, e i cui punti 13.5 e 13.6 sono relativi a detto articolo, tale condizione presuppone un pagamento, richiesto, in particolare, come corrispettivo di una comunicazione al pubblico di un’emissione televisiva e che, pertanto, il fatto di pagare un pranzo o bevande in un ristorante o in un bar in cui siano diffuse emissioni televisive non è considerato un pagamento di un diritto d’ingresso ai sensi della suddetta disposizione.

24

È giocoforza constatare che, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 26 a 30 delle sue conclusioni, il prezzo di una camera d’albergo non è, come il prezzo di un servizio di ristorazione, un diritto d’ingresso specificamente richiesto, in particolare, come corrispettivo di una comunicazione al pubblico di un’emissione televisiva o radiofonica, ma costituisce principalmente il corrispettivo di un servizio di alloggio, cui si aggiungono, a seconda della categoria dell’albergo, determinati servizi supplementari, quali la comunicazione di emissioni radiofoniche mediante apparecchi di ricezione installati nelle camere, che, normalmente, sono indistintamente compresi nel prezzo del pernottamento.

25

Pertanto, sebbene la distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi e radiofonici installati nelle camere di un albergo costituisca una prestazione di servizi supplementare avente un’influenza sullo standing dell’albergo e quindi sul prezzo della camera, come rilevato dalla Corte nelle sue sentenze del 7 dicembre 2006, SGAE (C‑306/05, EU:C:2006:764, punto 44), e del 15 marzo 2012, Phonographic Performance (Ireland) (C‑162/10, EU:C:2012:141, punto 44), nel contesto dell’esame relativo all’esistenza di un atto di comunicazione al pubblico ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 e dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 non si può considerare che tale prestazione supplementare sia offerta in un luogo accessibile al pubblico mediante il pagamento di un diritto d’ingresso ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, di quest’ultima direttiva.

26

Di conseguenza, la comunicazione al pubblico delle emissioni radiotelevisive mediante apparecchi radiofonici e televisivi installati nelle camere di un albergo non rientra nell’ambito di applicazione del diritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione previsto all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115.

27

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115 dev’essere interpretato nel senso che la comunicazione di emissioni radiotelevisive tramite apparecchi televisivi installati nelle camere di un albergo non costituisce una comunicazione effettuata in un luogo accessibile al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso.

Sulle spese

28

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

L’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, dev’essere interpretato nel senso che la comunicazione di emissioni radiotelevisive tramite apparecchi televisivi installati nelle camere di un albergo non costituisce una comunicazione effettuata in un luogo accessibile al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso.

 

Firme


( 1 ) Lingua processuale: il tedesco.