SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

9 marzo 2017 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 805/2004 — Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati — Requisiti per la certificazione come titolo esecutivo europeo — Nozione di “giudice” — Notaio che ha emesso un mandato di esecuzione sulla base di un “atto autentico” — Atto pubblico»

Nella causa C‑484/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Općinski sud u Novom Zagrebu – Stalna služba u Samoboru (Giudice del distretto municipale di Novi Zagreb – Servizio permanente di Samobor, Croazia), con decisione del 7 settembre 2015, pervenuta in cancelleria l’11 settembre 2015, nel procedimento

Ibrica Zulfikarpašić

contro

Slaven Gajer,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Prechal, A. Rosas, C. Toader (relatore) e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 luglio 2016,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo croato, da A. Metelko-Zgombić, in qualità di agente;

per il governo spagnolo, da V. Ester Casas, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da C. Cattabriga, S. Ječmenica e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 settembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU 2004, L 143, pag. 15).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Ibrica Zulfikarpašić e il sig. Slaven Gajer in ordine a una domanda di rilascio di un certificato di titolo esecutivo europeo per un mandato di esecuzione, emesso da un notaio, in Croazia, sulla base di un «atto autentico».

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Ai sensi dei considerando 3, 5, 7, 10, 12 e 18 del regolamento n. 805/2004:

«(3)

Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha approvato il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario.

(…)

(5)

La nozione di “credito non contestato” dovrebbe comprendere tutte le situazioni in cui un creditore, tenuto conto dell’assenza accertata di contestazione da parte del debitore in ordine alla natura o all’entità del debito, ha ottenuto o una decisione giudiziaria contro quel debitore o un documento avente efficacia esecutiva che richieda l’esplicito consenso del debitore stesso, sia esso una transazione giudiziaria o un atto pubblico.

(…)

(7)

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici aventi ad oggetto crediti non contestati e alle decisioni pronunciate in seguito a impugnazioni di decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie e atti pubblici, certificati come titoli esecutivi europei.

(…)

(10)

Nel caso di una decisione relativa a un credito non contestato resa in uno Stato membro nei confronti di un debitore contumace, la soppressione di qualsiasi controllo nello Stato membro dell’esecuzione è intrinsecamente legata e subordinata all’esistenza di garanzie sufficienti del rispetto dei diritti della difesa.

(…)

(12)

Dovrebbero pertanto essere fissate norme procedurali minime per i procedimenti giudiziari che sfociano nella decisione, per garantire che il debitore abbia conoscenza in tempo utile ed in modo tale da potersi difendere, da una parte, dell’esistenza dell’azione giudiziaria promossa nei suoi confronti, nonché degli adempimenti necessari per poter partecipare attivamente al procedimento al fine di contestare il credito e, dall’altra, delle conseguenze della sua mancata partecipazione.

(…)

(18)

La reciproca fiducia nell’amministrazione della giustizia negli Stati membri giustifica che la sussistenza dei requisiti richiesti per il rilascio del certificato di titolo esecutivo europeo sia accertata dal giudice di uno Stato membro al fine di rendere la decisione esecutiva in tutti gli altri Stati membri senza che sia necessario il controllo giurisdizionale della corretta applicazione delle norme minime procedurali nello Stato membro dell’esecuzione».

4

L’articolo 1 di tale regolamento prevede quanto segue:

«Il presente regolamento istituisce un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati al fine di consentire, grazie alla definizione di norme minime, la libera circolazione delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici in tutti gli Stati membri senza che siano necessari, nello Stato membro dell’esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione».

5

L’articolo 3, paragrafo 1, del suddetto regolamento è formulato nei seguenti termini:

«Il presente regolamento si applica alle decisioni giudiziarie, alle transazioni giudiziarie e agli atti pubblici relativi a crediti non contestati.

Un credito si considera “non contestato” se:

a)

il debitore l’ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario;

b)

il debitore non l’ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine; o

c)

il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un’udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un’ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d’origine, o

d)

il debitore l’ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico».

6

L’articolo 4 del medesimo regolamento prevede quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

1.   “decisione giudiziaria”: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, ordinanza, sentenza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;

2.   “credito”: un credito relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile o la cui data di esigibilità è indicata nella decisione giudiziaria, nella transazione o nell’atto pubblico;

3.   “atto pubblico”:

a)

qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico e la cui autenticità:

i)

riguardi la firma e il contenuto, e

ii)

sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a ciò autorizzata dallo Stato membro di origine,

o

b)

qualsiasi convenzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa davanti alle autorità amministrative o da queste autenticata;

(…)

6.   “giudice d’origine”: il giudice o organo giurisdizionale incaricato del procedimento nel momento in cui ricorrono le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) o c);

7.   in Svezia, nei procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni di pagamento (betalningsföreläggande), il termine “giudice” comprende l’autorità pubblica svedese per l’esecuzione forzata (kronofogdemyndighet)».

7

L’articolo 5 del regolamento n. 805/2004, rubricato «Abolizione dell’exequatur», prevede quanto segue:

«La decisione giudiziaria che sia stata certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d’origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento».

8

Il capo III di detto regolamento, contenente gli articoli da 12 a 19, stabilisce norme minime per i procedimenti relativi ai crediti non contestati, segnatamente quelle relative alla notificazione della domanda giudiziale o di un atto equivalente e all’informazione del debitore.

9

L’articolo 12 del medesimo regolamento, rubricato «Campo di applicazione delle norme minime», così prevede:

«1.   La decisione giudiziaria relativa ad un credito non contestato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c), può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il procedimento giudiziario nello Stato membro d’origine è conforme ai requisiti procedurali stabiliti dal presente Capo.

2.   I medesimi requisiti si applicano al rilascio di un certificato di titolo esecutivo europeo o di un certificato sostitutivo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, relativo ad una decisione che fa seguito all’impugnazione di un’altra decisione giudiziaria se, all’atto di detta decisione, ricorrono le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) o c)».

10

L’articolo 16 del regolamento n. 805/2004, rubricato «Informazioni al debitore riguardo al credito», stabilisce quanto segue:

«Al fine di garantire la debita informazione del debitore riguardo al credito, nella domanda giudiziale o nell’atto equivalente devono essere stati indicati:

a)

il nome e l’indirizzo delle parti;

b)

l’importo del credito;

c)

se è richiesto il pagamento di interessi, il tasso d’interesse e il periodo per il quale sono richiesti, salvo che la legislazione dello Stato membro d’origine preveda un interesse legale che si aggiunga automaticamente al capitale;

d)

una dichiarazione riguardante le motivazioni della domanda».

11

L’articolo 25, paragrafo 1, di detto regolamento, relativo alla certificazione degli atti pubblici, enuncia quanto segue:

«Gli atti pubblici aventi ad oggetto crediti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dotati di efficacia esecutiva in uno Stato membro, su richiesta presentata all’autorità designata dallo Stato membro d’origine, sono certificati come titoli esecutivi europei, utilizzando il modello riportato nell’allegato III».

12

L’articolo 30, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento prevede l’obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione europea «gli elenchi delle autorità di cui all’articolo 25 (…) ed ogni conseguente modifica».

13

In forza del suddetto articolo 30, paragrafo 1, lettera c), la Repubblica di Croazia ha comunicato il seguente elenco:

«Gli organi giurisdizionali competenti, gli organi amministrativi, i notai, le persone fisiche e giuridiche collegate ai pubblici poteri autorizzate a rilasciare atti esecutivi o titoli esecutivi per crediti non contestati conformemente alla legislazione nazionale applicabile».

Diritto croato

14

L’articolo 31 dell’Ovršni zakon (legge sull’esecuzione forzata, Narodne novine, br. 112/12, 25/13 e 93/14) prevede quanto segue:

«1)   Ai sensi della presente legge, costituiscono atto autentico una fattura, (…) un estratto di libri contabili, un atto privato autenticato e qualsiasi documento che si ritiene costituisca un atto pubblico ai sensi di normative specifiche. Il calcolo degli interessi è parimenti ritenuto costituire una fattura.

2)   Un atto autentico è esecutivo se vi sono indicati l’identità del creditore e del debitore nonché l’oggetto, la natura, la portata e la data di esigibilità dell’obbligazione pecuniaria.

3)   Oltre alle informazioni menzionate al paragrafo 2 del presente articolo, una fattura rilasciata a una persona fisica che non esercita un’attività registrata deve indicare al debitore che, in caso di inadempimento dell’obbligazione pecuniaria divenuta esigibile, il creditore può chiedere l’esecuzione forzata in base a un atto autentico.

(…)».

15

L’articolo 278 della stessa legge così recita:

«I notai decidono sulle domande di esecuzione basate su un atto autentico conformemente alle disposizioni della presente legge».

16

L’articolo 281, paragrafo 1, di detta legge stabilisce le condizioni in presenza delle quali i notati possono emettere mandati di esecuzione sulla base di un «atto autentico», mentre i paragrafi da 2 a 8 di detto articolo riguardano la procedura applicata nel caso in cui il notaio non emetta un siffatto mandato.

17

L’articolo 282 della medesima legge prevede l’impugnazione, mediante opposizione, del mandato di esecuzione del notaio e disciplina la procedura di esame di tale impugnazione.

18

L’articolo 283, paragrafo 1, della legge sull’esecuzione forzata prevede che, su istanza del richiedente, il notaio apponga la formula esecutiva su una copia conforme del mandato di esecuzione che egli stesso ha emesso qualora, entro otto giorni dalla scadenza del termine per proporre opposizione, quest’ultima non sia stata proposta.

19

L’articolo 356 di tale legge così recita:

«Le disposizioni del presente titolo disciplinano la procedura per il rilascio di certificati di titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati ai sensi del regolamento [n. 805/2004] e istituiscono una procedura di esecuzione sulla base del titolo esecutivo europeo».

20

L’articolo 357 della medesima legge prevede quanto segue:

«Nella Repubblica di Croazia, sono competenti per il rilascio:

(…)

dei certificati di esecuzione di altri atti pubblici dotati di efficacia esecutiva nella Repubblica di Croazia ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento [n. 805/2004],

(…)

gli organi giurisdizionali, gli organi amministrativi e i notai, o le persone fisiche o giuridiche collegate ai pubblici poteri autorizzate ad emettere copie esecutive di titoli esecutivi europei rilasciati da giudici nazionali e aventi ad oggetto crediti non contestati».

21

Ai sensi dell’articolo 358 della medesima legge:

«1)   I certificati di cui all’articolo 9, paragrafo 1, all’articolo 24, paragrafo 1, all’articolo 25, paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento, sono rilasciati senza previa audizione del debitore.

2)   L’autorità o la persona che ha rilasciato il certificato è tenuta a fornire d’ufficio una copia al debitore.

(…)

4)   Il notaio, qualora consideri non soddisfatti i requisiti per il rilascio dei certificati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, trasmette la domanda di rilascio del certificato, accompagnata da una copia degli atti o dei documenti corrispondenti, al giudice del distretto municipale in cui è ubicato il suo studio affinché si pronunci sulla domanda. Il notaio ha l’obbligo di esporre i motivi che lo inducono a considerare non soddisfatti i requisiti necessari per accogliere la domanda dell’interessato».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

22

Il sig. Zulfikarpašić, esercente la professione di avvocato, ha stipulato un contratto di assistenza e rappresentanza con il sig. Gajer, suo cliente, il quale non ha effettuato il pagamento della fattura emessa.

23

Il sig. Zulfikarpašić ha presentato a un notaio una domanda di esecuzione forzata nei confronti del sig. Gajer, sulla base di tale fattura, qualificata come «atto autentico» ai sensi della legge sull’esecuzione forzata. Il notaio ha emesso, il 12 febbraio 2014, un mandato di esecuzione sulla base di tale documento, divenuto definitivo in assenza di opposizione del debitore.

24

Il 13 novembre 2014 il sig. Zulfikarpašić ha chiesto a un notaio di certificare, quale titolo esecutivo europeo, tale mandato di esecuzione.

25

Detto notaio ha però ritenuto che non fossero soddisfatti i requisiti per il rilascio del certificato richiesto. Esso ha osservato che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 805/2004, il credito deve essere considerato non contestato. Orbene, sarebbero considerati non contestati, da un lato, ai sensi di tale articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a c), soltanto i crediti che sono stati oggetto di un procedimento giudiziario e, dall’altro, ai sensi del suddetto articolo 3, paragrafo 1, lettera d), soltanto quelli espressamente riconosciuti in un atto pubblico, nozione che, ai sensi delle disposizioni di tale regolamento, dovrebbe ricomprendere l’atto redatto da un notaio quale il mandato di esecuzione emesso sulla base di un «atto autentico». Tuttavia, un siffatto mandato non soddisferebbe il requisito del riconoscimento espresso del credito da parte del debitore.

26

Il suddetto notaio ha parimenti osservato che, pur se espressamente previsto, all’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento n. 805/2004, che, in Svezia, nei procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni di pagamento, il termine «giudice» comprende l’autorità pubblica svedese per l’esecuzione forzata, né tale disposizione, né le altre disposizioni di tale regolamento o quelle di altri testi normativi di diritto dell’Unione relative ai procedimenti di esecuzione equiparano il notaio, in Croazia, a un «giudice».

27

Pertanto, lo stesso notaio, conformemente all’articolo 358, paragrafo 4, della legge sull’esecuzione forzata, ha trasmesso il fascicolo di cui trattasi nel procedimento principale all’Općinski sud u Novom Zagrebu – Stalna služba u Samoboru (Giudice del distretto municipale di Novi Zagreb – Servizio permanente di Samobor, Croazia) affinché detto giudice si pronunci sulla domanda di certificazione presentata dal sig. Zulfikarpašić.

28

Alla luce di quanto precede, l’Općinski sud u Novom Zagrebu – Stalna služba u Samoboru (Giudice del distretto municipale di Novi Zagreb – Servizio permanente di Samobor) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se le disposizioni della legge sull’esecuzione forzata relative al titolo esecutivo europeo siano conformi al regolamento n. 805/2004, vale a dire se, nella Repubblica di Croazia, con riferimento all’emissione, in un procedimento esecutivo, di un mandato di esecuzione in base a un atto autentico, il termine “giudice” includa i notai. Se i notai possano rilasciare certificati di titolo esecutivo europeo rispetto a mandati di esecuzione definitivi ed esecutivi basati su atti autentici, certificati che possono essere rilasciati quando detti mandati non siano stati impugnati; se, nel caso di risposta negativa, i giudici possano rilasciare certificati di titolo esecutivo europeo rispetto a mandati di esecuzione predisposti da un notaio in base a un atto autentico, quando tali mandati, conformemente al loro contenuto, abbiano a oggetto crediti non contestati e, in tal caso, quale modulo debba essere utilizzato».

Sulla questione pregiudiziale

29

La questione posta si suddivide in tre parti.

Sulla prima parte della questione

30

Con la prima parte della sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 805/2004 debba essere interpretato nel senso che, in Croazia, i notai, nell’esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale nell’ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un «atto autentico», rientrano nella nozione di «giudice» ai sensi di tale regolamento.

31

I governi croato e spagnolo ritengono che a tale questione occorra rispondere in senso affermativo. I termini «giudice» e «procedimento giudiziario» utilizzati in tale regolamento comprenderebbero non solo le autorità giurisdizionali in senso stretto, ma anche, in generale, qualsiasi autorità allorché esercita una funzione essenzialmente giurisdizionale, come avverrebbe nel caso di specie. Dal canto suo, la Commissione europea ritiene che alla suddetta questione occorra rispondere in senso negativo.

32

In limine occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (v. sentenza del 13 ottobre 2016, Mikołajczyk, C‑294/15, EU:C:2016:772, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

33

Sotto il profilo sistematico, si deve rilevare che, sebbene il regolamento n. 805/2004 faccia più volte riferimento alle nozioni di «giudice» e di «procedimento giudiziario», esso non ne specifica gli elementi costitutivi. Infatti, l’articolo 4, punto 6, di tale regolamento definisce la nozione di «giudice d’origine» come «il giudice o organo giurisdizionale incaricato del procedimento nel momento in cui ricorrono le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) o c)». L’articolo 4, punto 1, di detto regolamento definisce la nozione di «decisione giudiziaria» come «qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro».

34

L’articolo 4, punto 7, del medesimo regolamento prevede che, in Svezia, nei procedimenti sommari relativi ad ingiunzioni di pagamento (betalningsföreläggande), il termine «giudice» comprenda l’autorità pubblica svedese per l’esecuzione forzata (kronofogdemyndighet). Dal momento che tale articolo riguarda specificamente l’autorità in esso menzionata, i notai, in Croazia, non vi rientrano.

35

Si deve poi constatare che, a differenza, ad esempio, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107), il cui articolo 3, paragrafo 2, precisa che il termine «organo giurisdizionale», ai sensi di detto regolamento, comprende non solo le autorità giudiziarie, ma anche tutte le altre autorità competenti in materia che esercitano funzioni giudiziarie e che soddisfano determinate condizioni elencate in tale medesima disposizione, il regolamento n. 805/2004 non contiene alcuna disposizione generale dotata di un tale effetto.

36

Tale constatazione è avvalorata dalla giurisprudenza, relativa al regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1), secondo la quale l’articolo 3 di tale regolamento, che prevede che la nozione di «autorità giurisdizionale» comprenda l’autorità pubblica svedese per l’esecuzione forzata e i notai in Ungheria, non comprende i notai in Croazia (v., in tal senso, sentenza pronunciata in data odierna, Pula Parking, C‑551/15, punto 46).

37

Occorre pertanto esaminare, come ricordato al punto 32 della presente sentenza, le nozioni di «giudice» e di «procedimento giudiziario» alla luce degli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 805/2004, di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione nella presente causa.

38

A tal riguardo, occorre osservare che dal tenore letterale dell’articolo 1 di tale regolamento risulta che quest’ultimo mira a consentire, per i crediti non contestati, la libera circolazione delle decisioni in tutti gli Stati membri senza che siano necessari, nello Stato membro dell’esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione.

39

Ai sensi del considerando 10 del suddetto regolamento, tale obiettivo non può tuttavia essere raggiunto indebolendo, in qualsiasi modo, i diritti della difesa (v., per analogia, sentenza del 14 dicembre 2006, ASML, C‑283/05, EU:C:2006:787, punto 24 e giurisprudenza ivi citata).

40

Inoltre, dal considerando 3 del regolamento n. 805/2004 risulta che il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie costituisce il fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario europeo. Tale principio si fonda segnatamente sulla fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia negli Stati membri, alla quale fa riferimento il considerando 18 di detto regolamento.

41

Infatti, il principio della fiducia reciproca tra gli Stati membri riveste, nel diritto dell’Unione, un’importanza fondamentale, dato che consente la creazione e il mantenimento di uno spazio senza frontiere interne fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri (sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 78).

42

Tale principio si traduce, in virtù dell’articolo 5 del regolamento n. 805/2004, nel riconoscimento e nell’esecuzione delle decisioni, che sono state certificate come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d’origine, negli altri Stati membri.

43

Il rispetto del principio del legittimo affidamento, nel contesto della libera circolazione delle decisioni come ricordato ai punti 38 e 39 della presente sentenza, richiede una interpretazione restrittiva degli elementi che definiscono la nozione di «giudice» ai sensi di tale regolamento, al fine di consentire alle autorità nazionali di individuare le decisioni emesse da giudici di altri Stati membri. Infatti, il rispetto del principio della fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia negli Stati membri dell’Unione sotteso all’applicazione di tale regolamento presuppone, in particolare, che le decisioni delle quali è richiesta l’esecuzione in uno Stato membro diverso da quello di origine siano state emesse nell’ambito di un procedimento giudiziario che offre garanzie di indipendenza e di imparzialità nonché il rispetto del principio del contraddittorio.

44

Nella fattispecie, va ricordato che, conformemente alle disposizioni della legge sull’esecuzione forzata, in Croazia, i notai sono competenti a decidere con mandato sulle domande di avvio di un procedimento esecutivo basate su un atto autentico. Dopo che il mandato è notificato al convenuto, quest’ultimo può proporre opposizione. Il notaio dinanzi al quale viene tempestivamente presentata un’opposizione ricevibile e motivata contro il mandato da lui emesso trasmette il fascicolo, ai fini del procedimento di opposizione, al giudice competente, il quale si pronuncerà sull’opposizione.

45

Da tali disposizioni risulta che il mandato di esecuzione sulla base di un «atto autentico», emesso dal notaio, è notificato al debitore solo dopo la sua adozione, senza che la domanda presentata al notaio sia stata comunicata a tale debitore.

46

Se è pur vero che il debitore ha la possibilità di proporre opposizione contro il mandato di esecuzione emesso dal notaio e che sembra che il notaio eserciti le competenze che gli sono attribuite nell’ambito del procedimento di esecuzione forzata sulla base di un «atto autentico» sotto il controllo di un giudice, a cui il notaio deve rinviare le eventuali contestazioni, resta comunque il fatto che l’esame, da parte del notaio, in Croazia, della domanda di rilascio di un mandato di esecuzione su una tale base non avviene in contraddittorio.

47

Orbene, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento n. 805/2004, la decisione giudiziaria relativa a un credito non contestato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale regolamento può essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il procedimento giudiziario nello Stato membro d’origine è conforme alle norme minime di cui al capo III dello stesso.

48

L’articolo 16 di detto regolamento, letto alla luce del considerando 12 dello stesso, prevede che il debitore sia debitamente informato affinché possa preparare la propria difesa e garantisce in questo modo il carattere contraddittorio del procedimento che si conclude con il rilascio del titolo esecutivo idoneo a dar luogo al rilascio di un certificato. Tali norme minime denotano la volontà del legislatore dell’Unione di garantire che i procedimenti che portano all’adozione di decisioni relative a un credito non contestato offrano le garanzie sufficienti del rispetto dei diritti della difesa (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2016, Pebros Servizi, C‑511/14, EU:C:2016:448, punto 44).

49

Orbene, un procedimento nazionale per l’adozione di un mandato di esecuzione senza notificazione della domanda giudiziale o dell’atto equivalente e senza informazioni al debitore, in tale atto, riguardo al credito, con la conseguenza che il debitore viene a conoscenza del credito vantato soltanto nel momento in cui tale mandato gli è notificato, non può essere qualificato come procedimento in contraddittorio.

50

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla prima parte della questione dichiarando che il regolamento n. 805/2004 deve essere interpretato nel senso che, in Croazia, i notai, nell’esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale nell’ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un «atto autentico», non rientrano nella nozione di «giudice» ai sensi di tale regolamento.

Sulla seconda e terza parte della questione

51

Con la seconda e terza parte della questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, da un lato, se il regolamento n. 805/2004 debba essere interpretato nel senso che un mandato di esecuzione emesso da un notaio, in Croazia, sulla base di un «atto autentico» e che non è stato oggetto di opposizione possa essere certificato quale titolo esecutivo europeo e, dall’altro, se tale regolamento debba essere interpretato nel senso che la competenza per il rilascio di un tale certificato spetta ai notai o nel senso che tale competenza spetta ai giudici nazionali.

52

L’articolo 3 di detto regolamento, rubricato «Titoli esecutivi da certificare come titolo esecutivo europeo», stabilisce le condizioni in presenza delle quali un credito deve considerarsi non contestato distinguendo le ipotesi previste al suo paragrafo 1, lettere da a) a c), riguardante i crediti accertati nell’ambito di un procedimento giudiziario, da quelle previste a tale paragrafo 1, lettera d), riguardante i crediti espressamente riconosciuti dal debitore in un atto pubblico.

53

Se è vero che dalla risposta fornita alla prima parte della questione discende che il mandato di esecuzione emesso da un notaio, in Croazia, sulla base di un «atto autentico» non può essere qualificato come decisione giudiziaria, in quanto tale autorità nazionale non ha la qualità di giudice e, pertanto, non si può ritenere che tale mandato sia rilasciato nell’ambito di un procedimento giudiziario, resta da esaminare se un siffatto mandato possa essere qualificato come atto pubblico relativo a un credito non contestato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 805/2004.

54

A tal riguardo, l’articolo 4, punto 3, di tale regolamento definisce l’atto pubblico o come un qualsiasi documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico e la cui autenticità, riguardante la firma e il contenuto, sia stata attestata da qualsiasi autorità a tal fine autorizzata, oppure come una qualsiasi convenzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa davanti alle autorità amministrative o da queste autenticata.

55

Si deve rilevare che, sebbene, nell’ordinamento giuridico croato, i notai siano autorizzati a redigere atti pubblici, manca il requisito della non contestazione del credito accertato con un mandato di esecuzione adottato sulla base di un «atto autentico».

56

Infatti, conformemente al considerando 5 del regolamento n. 805/2004, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), di quest’ultimo prevede che un atto pubblico possa essere certificato come titolo esecutivo europeo soltanto nel caso in cui il debitore, in tale atto, abbia espressamente riconosciuto il credito.

57

Orbene, nel procedimento principale, il notaio ha emesso un mandato di esecuzione sulla base di un «atto autentico», ossia la fattura emessa dal sig. Zulfikarpašić in forza di un contratto di assistenza e rappresentanza, che è stata redatta unilateralmente dall’avvocato. Dal contenuto di tale mandato non risulta che il debitore abbia espressamente riconosciuto il credito.

58

Peraltro, la mancata opposizione da parte del debitore non può essere equiparata a un riconoscimento espresso del credito, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 805/2004, dal momento che tale riconoscimento deve figurare nell’atto pubblico oggetto della certificazione.

59

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla seconda e alla terza parte della questione dichiarando che il regolamento n. 805/2004 deve essere interpretato nel senso che un mandato di esecuzione emesso da un notaio, in Croazia, sulla base di un «atto autentico», e che non sia stato oggetto di opposizione non può essere certificato quale titolo esecutivo europeo allorché non verte su un credito non contestato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento.

Sulle spese

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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

1)

Il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, deve essere interpretato nel senso che, in Croazia, i notai, nell’esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa nazionale nell’ambito dei procedimenti di esecuzione forzata sulla base di un «atto autentico», non rientrano nella nozione di «giudice» ai sensi di tale regolamento.

 

2)

Il regolamento n. 805/2004 deve essere interpretato nel senso che un mandato di esecuzione emesso da un notaio, in Croazia, sulla base di un «atto autentico», e che non sia stato oggetto di opposizione non può essere certificato quale titolo esecutivo europeo allorché non verte su un credito non contestato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento.

 

Firme


( *1 ) * Lingua processuale: il croato.