SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

14 luglio 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) no 44/2001 — Articolo 5, punti 1 e 3 — Giudice competente — Nozioni di “materia contrattuale” e di “materia di illeciti civili dolosi” — Brusca interruzione di relazioni commerciali stabilite da tempo — Azione risarcitoria — Nozioni di “compravendita di beni” e di “prestazione di servizi”»

Nella causa C‑196/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour d’appel de Paris (corte d’appello di Parigi, Francia), con decisione del 7 aprile 2015, pervenuta in cancelleria il 29 aprile 2015, nel procedimento

Granarolo SpA

contro

Ambrosi Emmi France SA,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, C. Toader (relatore), A. Rosas, A. Prechal e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 dicembre 2015,

considerate le osservazioni presentate:

per la Granarolo SpA, da S. Dechelette-Roy e M. Agbo, avocats;

per l’Ambrosi Emmi Francia SA, da L. Pettiti, avocat;

per il governo francese, da D. Colas, F.‑X. Bréchot e C. David, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da A. Lewis e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 dicembre 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, punti 1 e 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Granarolo SpA (in prosieguo: la «Granarolo»), società di diritto italiano, e l’Ambrosi Emmi France SA (in prosieguo: l’«Ambrosi»), società di diritto francese, avente ad oggetto un’azione risarcitoria fondata su una brusca interruzione di relazioni commerciali stabilite da tempo.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I prevede quanto segue:

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».

4

L’articolo 5, punti 1 e 3, di detto regolamento recita:

«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1)

a)

in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita;

b)

ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è

nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto,

nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto;

c)

la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);

(…)

3)

in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire;

(…)».

Normativa francese

5

Ai sensi dell’articolo L. 442-6 del code du commerce (codice del commercio):

«I.

Fa sorgere la responsabilità del suo autore, e lo obbliga a riparare il danno causato, il fatto, commesso da un produttore, un commerciante, un industriale o una persona iscritta nel registro dei mestieri, che consiste:

(…)

5.

[n]ell’interrompere bruscamente, anche in parte, una relazione commerciale stabile, senza un preavviso scritto che tenga conto della durata della relazione commerciale e rispetti la durata minima di preavviso determinata, con riferimento agli usi del commercio, dagli accordi interprofessionali. Qualora la relazione commerciale verta sulla fornitura di prodotti con il marchio del distributore, la durata minima di preavviso è doppia rispetto a quella applicabile nel caso in cui il prodotto non fosse fornito con il marchio del distributore. In mancanza di tali accordi, con decreto del ministro dell’economia può essere fissato, per ciascuna categoria di prodotti, tenendo conto degli usi del commercio, un termine minimo di preavviso e si possono stabilire le condizioni di interruzione delle relazioni commerciali, specialmente in funzione della loro durata. Le disposizioni che precedono non pregiudicano la facoltà di risoluzione senza preavviso qualora l’altra parte non adempia ai propri obblighi o in caso di forza maggiore. Qualora l’interruzione della relazione commerciale derivi da una situazione di concorrenza nell’ambito di aste a distanza, la durata minima di preavviso è doppia rispetto a quella risultante dall’applicazione delle disposizioni del presente comma nei casi in cui la durata del preavviso iniziale sia inferiore a sei mesi, e di almeno un anno negli altri casi».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

6

Dalla decisione di rinvio risulta che l’Ambrosi, con sede a Nizza (Francia), distribuiva in Francia i prodotti alimentari elaborati dalla Granarolo, con sede a Bologna (Italia), da circa 25 anni, senza contratto quadro né patto di esclusiva.

7

Con lettera raccomandata del 10 dicembre 2012, la Granarolo ha informato l’Ambrosi che, a partire dal 1o gennaio 2013, i suoi prodotti sarebbero stati distribuiti in Francia e in Belgio da un’altra società francese.

8

Ritenendo che siffatta lettera costituisse una brusca interruzione di relazioni commerciali stabili, ai sensi dell’articolo L. 442-6 del codice di commercio, senza l’osservanza di un termine minimo di preavviso che tenesse conto della durata della loro relazione commerciale, l’Ambrosi ha adito il tribunal de commerce de Marseille (tribunale per il commercio di Marsiglia, Francia) mediante un’azione risarcitoria avverso la Granarolo, facendo valere detta disposizione.

9

Con sentenza del 29 luglio 2014, tale giudice si è dichiarato competente, con la motivazione che l’azione verteva su un illecito civile doloso e il luogo d’insorgenza del danno, ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento Bruxelles I, era situato presso la sede dell’Ambrosi a Nizza.

10

Con atto depositato il 12 agosto 2014 dinanzi alla cour d’appel de Paris (corte d’appello di Parigi, Francia), la Granarolo ha formulato istanza di regolamento di competenza volta a contestare la competenza territoriale del tribunal de commerce de Marseille (tribunale per il commercio di Marsiglia), deducendo che l’azione in oggetto rientra nella materia contrattuale ai sensi del regolamento Bruxelles I, il cui articolo 5, punto 1, prevede, quale criterio di collegamento, il luogo in cui le merci sono state o avrebbero dovuto essere consegnate in forza dei contratti consecutivi stipulati per ciascuna consegna. Orbene, detto luogo sarebbe la fabbrica di Bologna, conformemente all’indicazione «Ex works» («Franco fabbrica»), che appare sulle fatture emesse dalla Granarolo e corrisponde a uno dei termini codificati (Incoterms) fissati dalla Camera di commercio internazionale al fine di precisare i diritti e gli obblighi delle parti in materia di scambi commerciali internazionali.

11

L’Ambrosi sostiene, in via principale, che sono competenti i giudici francesi, dato che la controversia rientra nella materia degli illeciti civili colposi e il luogo in cui è avvenuto l’evento dannoso si trova in Francia, dove sono commercializzati i prodotti alimentari della Granarolo. In subordine, tale società fa valere che non risulta dimostrato che tutti i contratti consecutivi siano stati stipulati sulla base dell’Incoterm «Ex works».

12

Il giudice del rinvio osserva che, nell’ordinamento giuridico francese, un’azione come quella oggetto del procedimento principale, basata sull’articolo L. 442-6 del codice del commercio, è un’azione avente ad oggetto un illecito civile doloso e cita a tal proposito varie sentenze recenti della Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia).

13

Tuttavia, considerando che le nozioni di «materia contrattuale» e di «materia di illeciti civili dolosi», ai sensi del regolamento Bruxelles I, costituiscano nozioni del diritto dell’Unione aventi carattere autonomo, detto giudice ritiene necessario interrogare la Corte a tal riguardo.

14

In tale contesto, la cour d’appel de Paris (corte d’appello di Parigi)ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 5, punto 3, del regolamento Bruxelles I debba essere interpretato nel senso che l’azione di risarcimento per interruzione di relazioni commerciali stabili consistenti nella fornitura di merci per diversi anni a un distributore senza contratto quadro né patto di esclusiva rientra nella materia degli illeciti civili dolosi.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se la [lettera] b) dell’articolo 5, punto 1, di tale regolamento sia applicabile ai fini della determinazione del luogo di esecuzione dell’obbligazione su cui si fonda la domanda nel caso di cui alla [prima questione]».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

15

Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, punto 3, del regolamento Bruxelles I debba essere interpretato nel senso che un’azione di risarcimento fondata su una brusca interruzione di relazioni commerciali stabilite da tempo, come quella oggetto del procedimento principale, rientri nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi ai sensi della medesima disposizione.

16

Preliminarmente, si deve ricordare che il regolamento Bruxelles I mira ad unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale mediante norme sulla competenza che presentino un alto grado di prevedibilità e persegue quindi un obiettivo di certezza del diritto consistente nel rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell’Unione europea, consentendo al contempo al ricorrente di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato (v., in tal senso, sentenza del 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung e Rabitsch, C‑533/07, EU:C:2009:257, punti 2122).

17

Secondo una giurisprudenza costante della Corte, il sistema delle attribuzioni di competenze di validità generale di cui al capo II del regolamento Bruxelles I è fondato sul principio, sancito all’articolo 2, paragrafo 1, di quest’ultimo, secondo cui le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro sono convenute davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato, a prescindere dalla nazionalità delle parti. È solo in deroga al principio della competenza dei giudici del domicilio del convenuto che il capo II, sezione 2, del regolamento Bruxelles I prevede talune competenze speciali, tra cui quella dell’articolo 5, punto 3, di tale regolamento (v. in tal senso, in particolare, sentenze Zuid‑Chemie, C‑189/08, EU:C:2009:475, punti 2021, nonché del 18 luglio 2013, ÖFAB, C‑147/12, EU:C:2013:490, punto 30).

18

La Corte ha già dichiarato che tali norme di competenza speciale sono da interpretare restrittivamente, poiché non consentono un’interpretazione che vada oltre le ipotesi espressamente prese in considerazione dal regolamento stesso (sentenza del 18 luglio 2013, ÖFAB, C‑147/12, EU:C:2013:490, punto 31).

19

Occorre altresì ricordare che i termini «materia contrattuale» e «materia di illeciti civili dolosi o colposi» ai sensi, rispettivamente, del punto 1, lettera a), e del punto 3 dell’articolo 5 del regolamento Bruxelles I devono essere interpretati in modo autonomo, principalmente alla luce del sistema e degli obiettivi del medesimo regolamento, al fine di assicurarne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. Essi non possono, pertanto, essere interpretati come un rinvio alla qualificazione del rapporto giuridico dedotto dinanzi al giudice nazionale fornita dal diritto nazionale applicabile (sentenza del 13 marzo 2014, Brogsitter, C‑548/12, EU:C:2014:148, punto 18).

20

Per quanto riguarda la nozione di «materia di illeciti civili dolosi o colposi» ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento Bruxelles I, essa comprende qualsiasi domanda che miri a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricolleghi alla «materia contrattuale» di cui all’articolo 5, punto 1, lettera a), di tale regolamento (v. sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, punto 44 e giurisprudenza citata).

21

La Corte ha già affermato che la mera circostanza che una delle parti contraenti intenti un’azione di responsabilità civile contro l’altra non basta a considerare che tale azione rientri nella «materia contrattuale» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento Bruxelles I. Ciò accade solo quando il comportamento contestato può essere considerato un inadempimento alle obbligazioni contrattuali, quali possono essere determinate tenendo conto dell’oggetto del contratto (sentenza del 13 marzo 2014, Brogsitter, C‑548/12, EU:C:2014:148, punti 2324).

22

Ne consegue che, in un procedimento come quello principale, al fine di determinare la natura dell’azione di responsabilità civile esperita dinanzi al giudice nazionale, è importante che quest’ultimo verifichi, in primis, se detta azione rivesta, indipendentemente dalla sua qualificazione nel diritto nazionale, natura contrattuale.

23

Si deve constatare che, in una parte significativa degli Stati membri, le relazioni commerciali di lungo corso che si sono instaurate in assenza di un contratto scritto possono, in via di principio, essere considerate come rientranti in una relazione contrattuale tacita, la cui violazione è atta a generare una responsabilità contrattuale.

24

A tal riguardo, va osservato che, benché l’articolo 5, punto 1, del regolamento Bruxelles I non esiga la stipulazione di un contratto scritto, l’identificazione di un obbligazione contrattuale è comunque indispensabile per l’applicazione di tale disposizione. Occorre precisare che una siffatta obbligazione può essere considerata come sorta in modo tacito, in particolare quando ciò risulti da atti non equivoci che manifestano la volontà delle parti.

25

Nel caso di specie, spetta dunque al giudice nazionale esaminare, innanzitutto, se, nelle particolari circostanze della causa per cui è adito, la relazione commerciale di lungo corso che è esistita tra le parti si caratterizzi per la presenza di obbligazioni tra le stesse tacitamente pattuite, così che tra loro sussista una relazione qualificabile come contrattuale.

26

Tuttavia, l’esistenza di una siffatta relazione tacita non può essere presunta e, pertanto, deve essere dimostrata. Inoltre, tale dimostrazione deve basarsi su un insieme di elementi concordanti, tra i quali figurano in particolare l’esistenza di relazioni commerciali stabilite da tempo, la buona fede tra le parti, la regolarità delle transazioni e la loro evoluzione nel tempo espressa in quantità e in valore, gli eventuali accordi sui prezzi fatturati e/o sugli sconti accordati, nonché la corrispondenza intercorsa.

27

È tenendo conto di una valutazione globale di questo tipo che il giudice del rinvio deve verificare la sussistenza di un siffatto insieme di elementi concordanti al fine di decidere se, anche in assenza di un contratto scritto, sussista fra tali parti una relazione contrattuale tacita.

28

In considerazione di quanto precede, alla prima questione occorre rispondere che l’articolo 5, punto 3, del regolamento Bruxelles I dev’essere interpretato nel senso che un’azione di risarcimento fondata su una brusca interruzione di relazioni commerciali stabilite da tempo, come quella oggetto del procedimento principale, non rientra nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi ai sensi di tale regolamento qualora tra le parti esistesse una relazione contrattuale tacita, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. La dimostrazione volta a provare la sussistenza di una tale relazione contrattuale tacita deve basarsi su un insieme di elementi concordanti, tra i quali figurano, in particolare, l’esistenza di relazioni commerciali stabilite da tempo, la buona fede tra le parti, la regolarità delle transazioni e la loro evoluzione nel tempo espressa in quantità e in valore, gli eventuali accordi sui prezzi fatturati e/o sugli sconti accordati, nonché la corrispondenza intercorsa.

Sulla seconda questione

29

Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede di sapere se l’articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I debba essere interpretato nel senso che relazioni commerciali stabilite da tempo, come quelle oggetto del procedimento principale, devono essere qualificate come contratto di «compravendita di beni» o piuttosto come contratto di «prestazione di servizi», ai sensi di tale disposizione.

30

Preliminarmente, occorre precisare che i criteri di collegamento al giudice competente di cui all’articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I sono applicabili soltanto qualora il giudice nazionale, investito di una controversia sorta tra le parti che hanno instaurato fra loro relazioni commerciali di lungo corso, dovesse concludere che siffatte relazioni sono basate su un contratto di «compravendita di beni» oppure su un contratto di «prestazione di servizi», ai sensi di tale disposizione.

31

Una simile qualificazione escluderebbe l’applicazione della norma sulla competenza di cui alla lettera a) del citato articolo 5, punto 1, al procedimento principale. Infatti, tenuto conto della gerarchia stabilita tra la lettera a) e la lettera b) dalla lettera c) di tale disposizione, la norma sulla competenza prevista dalla lettera a) si applica solo in via alternativa e per esclusione rispetto alle norme sulla competenza di cui alla lettera b) (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Corman‑Collins, C‑9/12, EU:C:2013:860, punto 42).

32

La Corte ha parimenti osservato che, per quanto riguarda il luogo di esecuzione delle obbligazioni derivanti tanto da contratti di compravendita di beni quanto da contratti di prestazione di servizi, il regolamento Bruxelles I definisce, all’articolo 5, punto 1, lettera b), tale criterio di collegamento in modo autonomo, al fine di rafforzare gli obiettivi di unificazione delle norme sulla competenza giurisdizionale e di prevedibilità (sentenza del 19 dicembre 2013, Corman-Collins, C‑9/12, EU:C:2013:860, punto 32).

33

La Corte ha parimenti osservato che l’articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I adotta, per i contratti di compravendita di beni e per quelli di prestazione di servizi, l’obbligazione caratteristica di tali contratti quale criterio di collegamento al giudice competente (sentenza del 25 febbraio 2010, Car Trim, C‑381/08, EU:C:2010:90, punto 31 e giurisprudenza citata).

34

Ne consegue che un contratto la cui obbligazione caratteristica sia la consegna di un bene dev’essere qualificato come «compravendita di beni» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera b), primo trattino, del regolamento Bruxelles I (sentenza del 25 febbraio 2010, Car Trim, C‑381/08, EU:C:2010:90, punto 32).

35

Una siffatta qualificazione può trovare applicazione ad una relazione commerciale stabilita da tempo tra due operatori economici, qualora tale relazione si limiti ad accordi consecutivi, ciascuno avente ad oggetto la consegna e il ritiro di merce. Di contro, essa non corrisponde all’economia di un contratto di distribuzione tipico, caratterizzato da un accordo quadro avente ad oggetto un obbligo di fornitura e di approvvigionamento stipulato per il futuro da due operatori economici (v., per analogia, sentenza del 19 dicembre 2013, Corman-Collins, C‑9/12, EU:C:2013:860, punto 36).

36

Nella fattispecie, se un eventuale contratto stipulato oralmente o tacitamente fosse qualificato come «compravendita di beni», il giudice del rinvio dovrebbe in seguito verificare se la clausola «Ex Works», menzionata al punto 10 della presente sentenza, si ritrovi in effetti sistematicamente nei contratti consecutivi tra le parti. Ove così fosse, occorrerebbe affermare che le merci erano consegnate presso lo stabilimento della Granarolo in Italia e non in Francia, presso la sede dell’Ambrosi.

37

Per quanto concerne la questione se un contratto possa essere qualificato come contratto di «prestazione di servizi» ai sensi dell’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento Bruxelles I, occorre ricordare che la Corte ha già dichiarato che la nozione di «servizi» ai sensi di tale disposizione implica, quanto meno, che la parte che li fornisce effettui una determinata attività in cambio di un corrispettivo (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Corman‑Collins, C‑9/12, EU:C:2013:860, punto 37 e giurisprudenza citata).

38

Per quanto attiene al primo criterio che figura in tale definizione, vale a dire l’esistenza di un’attività, dalla giurisprudenza della Corte risulta che ciò presuppone il compimento di atti positivi, escludendo meri atti omissivi. Come già affermato dalla Corte in relazione ad una fattispecie apparentemente molto simile a quella oggetto del procedimento principale, tale criterio corrisponde, nel caso di un contratto avente ad oggetto la distribuzione dei prodotti di una delle parti ad opera dell’altra parte, alla prestazione caratteristica fornita dalla parte che, assicurando una tale distribuzione, partecipi allo sviluppo della diffusione dei prodotti interessati.

39

Per merito della garanzia di approvvigionamento di cui può beneficiare in forza di un simile contratto ed, eventualmente, della sua partecipazione alla strategia commerciale del fornitore, in particolare alle operazioni promozionali, elementi la cui constatazione rientra nella competenza del giudice nazionale, il distributore può essere in grado di offrire ai clienti servizi e vantaggi che un semplice rivenditore non può offrire e, pertanto, di conquistare, a vantaggio dei prodotti del fornitore, una maggiore quota del mercato locale (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Corman‑Collins, C‑9/12, EU:C:2013:860, punto 38 e giurisprudenza citata).

40

Quanto al secondo criterio, vale a dire la remunerazione riconosciuta quale corrispettivo per un’attività, si deve sottolineare che ciò non può essere inteso in senso restrittivo come versamento di una somma di denaro. Una siffatta restrizione non è infatti né imposta dal tenore letterale molto generico dell’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento Bruxelles I né in armonia con gli obiettivi di prossimità e di uniformità perseguiti da tale disposizione (sentenza del 19 dicembre 2013, Corman‑Collins, C‑9/12, EU:C:2013:860, punto 39).

41

A tale riguardo, occorre prendere in considerazione il fatto che un contratto di distribuzione si basa, in via di principio, su una selezione dei distributori da parte del fornitore. Detta selezione può conferire ai distributori un vantaggio concorrenziale, consistente nel fatto che solo essi avranno il diritto di vendere i prodotti del fornitore in un determinato territorio o, quanto meno, che un numero limitato di distributori beneficerà di tale diritto. Inoltre, un contratto di distribuzione spesso prevede un aiuto ai distributori in materia di accesso agli strumenti pubblicitari, di trasmissione di know-how per mezzo di attività di formazione, o ancora di agevolazioni di pagamento. L’insieme di tali vantaggi, la cui sussistenza spetta al giudice di merito verificare, rappresenta, per i distributori, un valore economico che si può ritenere costituisca una remunerazione (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Corman‑Collins, C‑9/12, EU:C:2013:860, punto 40).

42

Ne consegue che un dato contratto di distribuzione contenente siffatti elementi tipici può essere qualificato come un contratto di «prestazione di servizi» ai fini dell’applicazione della norma sulla competenza di cui all’articolo 5, punto 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento Bruxelles I (sentenza del 19 dicembre 2013, Corman‑Collins, C‑9/12, EU:C:2013:860, punto 41).

43

Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio verificare l’insieme delle circostanze e degli elementi che caratterizzano l’attività svolta in Francia dall’Ambrosi al fine di vendere, sul mercato di detto Stato membro, i prodotti della Granarolo.

44

In considerazione di quanto precede, alla seconda questione occorre rispondere che l’articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I dev’essere interpretato nel senso che relazioni commerciali stabilite da tempo, come quelle oggetto del procedimento principale, devono essere qualificate come contratti di «compravendita di beni» se l’obbligazione caratteristica del contratto in esame consiste nella consegna di un bene, oppure come contratto di «prestazione di servizi» se tale obbligazione consiste nella fornitura di servizi, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

Sulle spese

45

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che un’azione di risarcimento fondata su una brusca interruzione di relazioni commerciali stabilite da tempo, come quella oggetto del procedimento principale, non rientra nella materia degli illeciti civili dolosi o colposi ai sensi di tale regolamento qualora tra le parti esistesse una relazione contrattuale tacita, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. La dimostrazione volta a provare la sussistenza di una tale relazione contrattuale tacita deve basarsi su un insieme di elementi concordanti, tra i quali figurano, in particolare, l’esistenza di relazioni commerciali stabilite da tempo, la buona fede tra le parti, la regolarità delle transazioni e la loro evoluzione nel tempo espressa in quantità e in valore, gli eventuali accordi sui prezzi fatturati e/o sugli sconti accordati, nonché la corrispondenza intercorsa.

 

2)

L’articolo 5, punto 1, lettera b), del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che relazioni commerciali stabilite da tempo, come quelle oggetto del procedimento principale, devono essere qualificate come contratti di «compravendita di beni» se l’obbligazione caratteristica del contratto in esame consiste nella consegna di un bene, oppure come contratto di «prestazione di servizi» se tale obbligazione consiste nella fornitura di servizi, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.