SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

28 luglio 2016 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Diritti di proprietà intellettuale — Direttiva 2004/48/CE — Articolo 14 — Spese giudiziarie — Spese di avvocato — Rimborso forfettario — Importi massimi — Spese sostenute per un consulente tecnico — Rimborso — Condizione di fatto illecito commesso dalla parte soccombente»

Nella causa C‑57/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal hof van beroep te Antwerpen (corte d’appello di Anversa, Belgio), con decisione del 26 gennaio 2015, pervenuta in cancelleria il 9 febbraio 2015, nel procedimento

United Video Properties Inc.

contro

Telenet NV,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J. L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, F. Biltgen, A. Borg Barthet, E. Levits e M. Berger (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: V. Tourrès, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 gennaio 2016,

considerate le osservazioni presentate:

per la United Video Properties Inc., da B. Vandermeulen, avocat, e D. Op de Beeck, advocaat;

per la Telenet NV, da S. Debaene, advocaat, e H. Haouideg, avocat;

per il governo belga, da J.-C. Halleux e J. Van Holm, in qualità di agenti, assistiti da E. Jacubowitz, avocat;

per il governo dei Paesi Bassi, da M. Bulterman e M. de Ree, in qualità di agenti;

per il governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da F. Wilman, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 aprile 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 14 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45, e rettifica in GU 2004, L 195, pag. 16).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia relativa alle spese giudiziarie che la United Video Properties Inc., a seguito della propria rinuncia ad un ricorso in materia di brevetti presentato avverso la Telenet NV, deve rimborsare a quest’ultima.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

I considerando 10, 17 e 26 della direttiva 2004/18 sono così formulati:

«(10)

L’obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare [l]e legislazioni [degli Stati membri] al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno.

(...)

(17)

Le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva dovrebbero essere determinati in ciascun caso in modo tale da tenere debitamente conto delle caratteristiche specifiche del caso, tra cui le peculiarità di ciascun diritto di proprietà intellettuale e, ove necessario, il carattere intenzionale o non intenzionale della violazione.

(...)

(26)

Allo scopo di rimediare al danno cagionato da una violazione commessa da chi sapeva, o avrebbe ragionevolmente dovuto sapere, di violare l’altrui diritto, è opportuno che l’entità del risarcimento da riconoscere al titolare tenga conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali la perdita di guadagno subita dal titolare dei diritti o i guadagni illeciti realizzati dall’autore della violazione e, se del caso, eventuali danni morali arrecati. (...) [I]l fine non è quello di introdurre un obbligo di prevedere un risarcimento punitivo, ma di permettere un risarcimento fondato su una base obiettiva, tenuto conto delle spese sostenute dal titolare, ad esempio, per l’individuazione della violazione e relative ricerche (...)».

4

L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Obbligo generale», prevede quanto segue:

«1.   Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.

2.   Le misure, le procedure e i mezzi ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi».

5

L’articolo 13 della citata direttiva, intitolato «Risarcimento del danno», così recita:

«1.   Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all’autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un’attività di violazione di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione.

(...)

2.   Nei casi in cui l’autore della violazione è stato implicato in un’attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, gli Stati membri possono prevedere la possibilità che l’autorità giudiziaria disponga il recupero dei profitti o il pagamento di danni che possono essere predeterminati».

6

L’articolo 14 della direttiva 2004/48, intitolato «Spese giudiziarie», così dispone:

«[Gli] Stati membri assicurano che spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, nonché altri oneri eventualmente sopportati dalla parte vincitrice siano di norma a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non lo consenta».

Diritto belga

7

Ai sensi dell’articolo 827, paragrafo 1, del Gerechtelijk Wetboek (codice di procedura civile), ogni rinuncia comporta a carico del rinunciante l’obbligo di pagare le spese processuali.

8

L’articolo 1017, paragrafo 1, del suddetto codice dispone quanto segue:

«Tutte le sentenze definitive condannano alle spese la parte soccombente, anche d’ufficio (...)».

9

Ai sensi dell’articolo 1018 del codice di procedura civile:

«Le voci di spesa includono:

(...)

l’indennità procedurale, come stabilita all’articolo 1022;

(...)».

10

L’articolo 1022 di detto codice dispone quanto segue:

«L’indennità procedurale è un contributo forfettario alle spese e agli onorari dell’avvocato della parte vittoriosa.

[I]l Re, con decreto del Consiglio dei Ministri, fissa gli importi minimi e massimi dell’indennità procedurale, sulla base, tra l’altro, della natura e dell’importanza della controversia.

Su domanda di una delle parti e con decisione specialmente motivata [il giudice] può ridurre o aumentare l’indennità, senza superare i minimi e i massimi previsti dal Re. (...)

A nessuna parte può essere richiesto il pagamento di un’indennità per l’intervento dell’avvocato della controparte che superi l’importo dell’indennità procedurale».

11

Il regio decreto del 26 ottobre 2007, che stabilisce la tariffa dell’indennità procedurale di cui all’articolo 1022 del codice di procedura civile e fissa la data di entrata in vigore degli articoli da 1 a 13 della legge del 21 aprile 2007 relativa alla ripetibilità delle spese e degli onorari dell’avvocato (Belgisch Staatsblad, 9 novembre 2007, pag. 56834), fissa gli importi minimi e massimi dell’indennità procedurale di cui all’articolo 1022 del codice di procedura civile. Così, l’articolo 2 del citato decreto regio stabilisce, per le azioni con oggetto quantificabile in denaro, una graduazione degli importi dell’indennità procedurale che parte da EUR 75, importo minimo, applicabile alle cause con valore stimato sino ad EUR 250, per arrivare a EUR 30000, importo massimo, applicabile alle cause il cui valore pecuniario stimato supera EUR 1000000,01.

12

Inoltre, per quanto concerne le azioni con oggetto non quantificabile in denaro, l’articolo 3 del regio decreto del 26 ottobre 2007 prevede, per l’indennità di procedura, un importo di base di EUR 1200, un importo minimo di EUR 75 e un importo massimo di EUR 10000.

13

Infine, l’articolo 8 del regio decreto del 26 ottobre 2007 dispone che gli importi di base, minimi e massimi dell’indennità di procedura siano collegati all’indice dei prezzi al consumo: ogniqualvolta l’indice aumenta o diminuisce di 10 punti, gli importi di cui, in particolare, agli articoli 2 e 3 del regio decreto sono aumentati o ridotti del 10%.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14

La United Video Properties, che era titolare di un brevetto, ha depositato un ricorso contro la Telenet in Belgio, per far accertare, in sostanza, una violazione del citato brevetto da parte della Telenet, per farle ingiungere di cessare tale violazione e per farla condannare alle spese.

15

Con sentenza del 3 aprile 2012 il rechtbank van koophandel te Antwerpen (tribunale commerciale di Anversa, Belgio) ha respinto il ricorso e dichiarato nullo il brevetto di cui trattasi. Con tale sentenza, ha condannato la United Video Properties a versare alla Telenet un’indennità di procedura per il procedimento di primo grado dell’importo di EUR 11000, l’importo massimo previsto dall’articolo 3 del regio decreto del 26 ottobre 2007 adeguato ai sensi dell’articolo 8 di tale decreto. La United Video Properties ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi allo hof van beroep te Antwerpen (corte d’appello di Anversa, Belgio).

16

La United Video Properties ha tuttavia deciso di rinunciare al proprio ricorso in appello. A fronte di tale desistenza, la Telenet ha chiesto, in particolare, che la United Video Properties fosse condannata a rimborsarle EUR 185462,55 per spese di avvocato ed EUR 40400 per l’assistenza di un consulente specializzato in materia di brevetti.

17

Dalla decisione di rinvio si evince che la controversia pendente dinanzi allo hof van beroep te Antwerpen (corte d’appello di Anversa) riguarda solamente le spese che la United Video Properties deve rimborsare alla Telenet. Infatti, in virtù della normativa belga in parola, la Telenet può chiedere solamente il rimborso di un importo massimo di EUR 11000 per grado di giudizio per gli onorari corrisposti al proprio avvocato. Per quanto concerne gli onorari corrisposti ad un consulente specializzato in materia di brevetti, in ossequio alla giurisprudenza del Hof van Cassatie (Corte di cassazione, Belgio), la Telenet non ha il diritto di farseli rimborsare dalla United Video Properties, a meno che non possa dimostrare che quest’ultima ha commesso un fatto illecito nella proposizione del ricorso o nel proseguimento del procedimento e che i costi di detto consulente ne sono la necessaria conseguenza.

18

Orbene, la Telenet deduce di aver sostenuto spese ampiamente superiori all’importo di EUR 11000 per grado di giudizio. In particolare, la Telenet ritiene che la normativa belga di cui al procedimento principale sia contraria all’articolo 14 della direttiva 2004/48, in quanto tale articolo non consente agli Stati membri di stabilire né un tetto al rimborso, per le spese di avvocato, di EUR 11000 per grado di giudizio, né una condizione legata alla commissione di un fatto illecito per il rimborso delle altre spese sostenute dalla parte vittoriosa nella lite.

19

Ciò considerato, lo hof van beroep te Antwerpen (corte di appello di Anversa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se le nozioni di “spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, nonché altri oneri”, di cui all’articolo 14 della direttiva [2004/48], ostino alla normativa belga che offre al giudice la possibilità di tenere conto di talune caratteristiche specifiche proprie della causa e che comporta un sistema di tariffe forfettarie variate relativamente alle spese di assistenza legale.

2)

Se le nozioni di “spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate” e di “altri oneri”, di cui all’articolo 14 della direttiva [2004/48], ostino alla giurisprudenza con cui si dichiara che le spese di un consulente tecnico sono recuperabili soltanto in caso di commissione di un fatto illecito (contrattuale o extracontrattuale)».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

20

Con la prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 14 della direttiva 2004/48 debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, quale quella di cui al procedimento principale, che preveda che la parte soccombente è condannata a sopportare le spese giudiziarie sostenute dalla parte vittoriosa, che offra al giudice competente a pronunciarsi su tale condanna la possibilità di tener conto delle caratteristiche specifiche della causa di cui è investito e che preveda un sistema di tariffe forfettarie con un tetto massimo di rimborso in materia di spese di assistenza legale.

21

Preliminarmente, si deve ricordare che l’articolo 14 della direttiva 2004/48 sancisce il principio per cui le spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate, sopportate dalla parte vittoriosa, sono di norma a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non vi si opponga.

22

Per quanto concerne, in primo luogo, la portata della nozione di «spese giudiziarie» che la parte soccombente deve rimborsare, contenuta all’articolo 14 della direttiva 2004/48, si deve osservare che tale nozione comprende, tra l’altro, gli onorari di avvocato, e che detta direttiva non contiene alcun elemento da cui sia desumibile che tali spese, che costituiscono in genere una parte sostanziale dei costi da sostenere nell’ambito di una procedura a tutela di un diritto di proprietà intellettuale, siano escluse dal campo di applicazione di detto articolo.

23

In secondo luogo, si evince dal considerando 17 della direttiva 2004/48 che le misure, le procedure ed i mezzi di ricorso previsti dalla citata direttiva dovrebbero essere determinati in ciascun caso in modo tale da tenere debitamente conto delle caratteristiche specifiche del caso. Vero è che detto obiettivo potrebbe essere un argomento a sfavore di una determinazione forfettaria delle spese giudiziarie in quanto tale, poiché detta determinazione non garantisce né il rimborso delle spese effettivamente sostenute, nel caso concreto, dalla parte vittoriosa né, più in generale, la presa in considerazione di tutte le caratteristiche specifiche del caso di specie.

24

Tuttavia, l’articolo 14 della direttiva 2004/48 impone agli Stati membri di garantire il rimborso delle sole spese giudiziarie «ragionevoli». Inoltre, l’articolo 3, paragrafo 1, della citata direttiva prevede che le procedure previste dagli Stati membri non debbano essere inutilmente costose.

25

Di conseguenza, una normativa che preveda tariffe forfettarie per il rimborso degli onorari di avvocato può, in linea di principio, essere giustificata a condizione che miri a garantire la ragionevolezza delle spese rimborsabili, tenuto conto di fattori quali l’oggetto della controversia, il valore di questa, o il lavoro da svolgere per la difesa del diritto in questione. Tale ipotesi può ricorrere, in particolare, se detta normativa mira ad escludere dal rimborso le spese eccessive dovute a onorari insolitamente elevati concordati tra la parte vittoriosa e il suo avvocato, o dovute alla prestazione, da parte dell’avvocato, di servizi ritenuti non necessari per assicurare il rispetto del diritto di proprietà intellettuale di cui trattasi.

26

Per contro, il criterio secondo il quale la parte soccombente deve sopportare le spese giudiziarie «ragionevoli» non può giustificare, ai fini dell’attuazione in uno Stato membro dell’articolo 14 della direttiva 2004/48, una normativa che imponga tariffe forfettarie di gran lunga inferiori rispetto alle tariffe medie effettivamente applicate ai servizi prestati da avvocati in tale Stato membro.

27

Infatti, una simile normativa sarebbe incompatibile con l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/48, che prevede che le procedure e i mezzi di ricorso previsti da detta direttiva siano dissuasivi. Orbene, l’effetto dissuasivo di un’azione di contraffazione sarebbe gravemente compromesso se l’autore della violazione potesse essere condannato solamente al rimborso di una piccola parte delle ragionevoli spese per l’avvocato sostenute dal titolare del diritto di proprietà intellettuale danneggiato. Una simile normativa pregiudicherebbe pertanto l’obiettivo principale perseguito dalla direttiva 2004/48, consistente nell’assicurare un livello elevato di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno, obiettivo che è espressamente evocato al considerando 10 di tale direttiva, in conformità con l’articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

28

Per quanto concerne, in terzo luogo, la necessità di tener conto delle caratteristiche specifiche del caso di specie, si evince dalla stessa formulazione della prima questione che la normativa nazionale, in linea di principio, offre al giudice nazionale la possibilità di tener conto di tali caratteristiche.

29

Tuttavia, in quarto luogo, si deve osservare che l’articolo 14 della direttiva 2004/48 prevede che le spese giudiziarie che la parte soccombente deve sopportare siano «proporzionate». Orbene, la questione se le spese siano proporzionate non può essere valutata indipendentemente dalle spese che la parte vittoriosa ha effettivamente sostenuto per l’assistenza legale, nei limiti in cui esse siano ragionevoli ai sensi del punto 25 della presente sentenza. Sebbene il requisito di proporzionalità non implichi che la parte soccombente debba necessariamente rimborsare integralmente le spese sostenute dall’altra parte, esso esige tuttavia che quest’ultima abbia diritto al rimborso, quantomeno, di una parte significativa e congrua delle ragionevoli spese effettivamente sostenute dalla parte vittoriosa.

30

Pertanto, una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che preveda un limite assoluto per le spese di assistenza legale, deve assicurare, da un lato, che tale limite rispecchi le tariffe realmente praticate in materia di servizi di assistenza legale nell’ambito della proprietà intellettuale e, dall’altro, che almeno una parte significativa e congrua delle ragionevoli spese effettivamente sostenute dalla parte vittoriosa sia sopportata dalla parte soccombente. Infatti, una simile normativa, in particolare nell’ipotesi in cui detto limite sia troppo basso, non è idonea ad escludere che l’importo di tali spese superi ampiamente il limite previsto, cosicché il rimborso al quale la parte vittoriosa può ambire diviene sproporzionato o, a seconda dei casi, insignificante, privando in tal modo l’articolo 14 della direttiva 2004/48 del suo effetto utile.

31

La conclusione contenuta nel punto che precede non può essere rimessa in discussione per il fatto che l’articolo 14 della direttiva 2004/48 esclude dal suo campo di applicazione i casi in cui il rispetto del principio di equità osta a che le spese giudiziarie siano a carico della parte soccombente. Infatti, tale esclusione riguarda norme nazionali che consentono al giudice, in casi specifici in cui l’applicazione della disciplina generale in materia di spese giudiziarie porterebbe ad un risultato considerato come ingiusto, di discostarsi, in via d’eccezione, da tale disciplina. Per contro, il principio di equità, per sua stessa natura, non può giustificare l’esclusione generale ed incondizionata di un rimborso spese che superi un determinato limite.

32

Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 14 della direttiva 2004/48 dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, quale quella di cui al procedimento principale, che preveda che la parte soccombente è condannata a sopportare le spese giudiziarie sostenute dalla parte vittoriosa, che offra al giudice competente a pronunciarsi su tale condanna la possibilità di tener conto delle caratteristiche specifiche della causa di cui è investito e che preveda un sistema di tariffe forfettarie in materia di rimborso delle spese di assistenza legale, a condizione che tali tariffe assicurino che le spese che la parte soccombente deve sopportare siano ragionevoli, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Tuttavia, l’articolo 14 di tale direttiva osta ad una normativa nazionale che preveda tariffe forfettarie che, stabilendo importi massimi troppo bassi, non assicurino che almeno una parte significativa e congrua delle ragionevoli spese sostenute dalla parte vittoriosa sia sopportata dalla parte soccombente.

Sulla seconda questione

33

Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 14 della direttiva 2004/48 debba essere interpretato nel senso che esso osta a norme nazionali che prevedono il rimborso delle spese di un consulente tecnico soltanto in caso di fatto illecito commesso dalla parte soccombente.

34

Per rispondere a tale questione, occorre richiamare, innanzitutto, il dettato dell’articolo 14 della direttiva 2004/48, secondo cui gli Stati membri assicurano che spese giudiziarie ragionevoli e proporzionate «nonché altri oneri eventualmente sopportati dalla parte vincitrice» siano, di norma, a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non vi si opponga. Dato che non vi è alcuna disposizione di tale direttiva che contenga una definizione di «altri oneri» che escluda dal campo di applicazione di detto articolo 14 le spese sostenute per i servizi di un consulente tecnico, tale nozione comprende, in linea di principio, anche le spese di tale natura.

35

Tuttavia, in secondo luogo, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 79 delle conclusioni, la direttiva 2004/48 menziona, al considerando 26, le «spese (...) per l’individuazione della violazione e relative ricerche», sovente connesse ai servizi di un consulente tecnico, sostenute dal titolare di un diritto di proprietà intellettuale. Il citato considerando fa espresso riferimento alle ipotesi di «una violazione commessa da chi sapeva, o avrebbe ragionevolmente dovuto sapere, di violare l’altrui diritto», e riguarda pertanto, in particolare, i danni da risarcire nel caso di un fatto illecito commesso dall’autore della violazione. Orbene, i danni sono oggetto di una disposizione di detta direttiva, ossia l’articolo 13, paragrafo 1, della stessa. Ne discende che le «spese (...) per l’individuazione della violazione e relative ricerche», sovente sostenute prima di una procedura giudiziaria, non rientrano necessariamente nel campo di applicazione dell’articolo 14 della direttiva.

36

In terzo luogo, si deve rilevare che un’interpretazione estensiva dell’articolo 14 della direttiva 2004/48 nel senso che esso prevedrebbe che la parte soccombente debba sopportare, in linea di principio, gli «altri oneri» sostenuti dalla parte vittoriosa, senza specificare la natura di tali oneri, rischia di allargare eccessivamente il campo di applicazione di detto articolo, privando così l’articolo 13 della direttiva del suo effetto utile. Si deve quindi interpretare in senso stretto tale nozione e considerare riconducibili agli «altri oneri», ai sensi dell’articolo 14, le sole spese che sono direttamente e strettamente connesse alla procedura giudiziaria di cui trattasi.

37

In quarto luogo, si deve rilevare che l’articolo 14 della direttiva 2004/48 non contiene alcun elemento che consenta di ritenere che gli Stati membri possano subordinare il rimborso di «altri oneri», o delle spese giudiziarie in generale, nel contesto di una procedura che mira ad assicurare il rispetto di un diritto di proprietà intellettuale, ad un criterio di fatto illecito commesso dalla parte soccombente.

38

Tenuto conto di quanto precede, la questione se una disposizione nazionale possa subordinare il rimborso delle spese di un consulente tecnico alla condizione che la parte soccombente abbia commesso un fatto illecito dipende dal nesso tra tali spese e la procedura giudiziaria di cui trattasi. Tali spese rientrano, in qualità di «altri oneri», nell’articolo 14 della direttiva 2004/48 se un tale nesso è diretto e stretto.

39

Così, non pare che via sia un tale nesso diretto e stretto nelle spese per l’individuazione della violazione e relative ricerche sostenute nell’ambito di attività miranti, in particolare, ad un’indagine generale di mercato, effettuata da un consulente tecnico, e al rilevamento da parte di quest’ultimo di possibili violazioni di un diritto di proprietà intellettuale, riconducibili ad autori ignoti in tale fase. Per contro, nei limiti in cui i servizi di un consulente tecnico, indipendentemente dalla loro natura, siano indispensabili per poter utilmente avviare un’azione giudiziaria che miri, in un caso concreto, ad assicurare il rispetto di un tale diritto, le spese connesse all’assistenza di detto consulente rientrano tra gli «altri oneri» che, ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2004/48, devono essere sopportati dalla parte soccombente.

40

Ciò premesso, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 14 della direttiva 2004/48 dev’essere interpretato nel senso che esso osta a norme nazionali che prevedono il rimborso delle spese di un consulente tecnico soltanto in caso di fatto illecito commesso dalla parte soccombente, nei limiti in cui tali spese sono direttamente e strettamente connesse ad un’azione giudiziaria che miri ad assicurare il rispetto della proprietà intellettuale.

Sulle spese

41

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 14 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, quale quella di cui al procedimento principale, che preveda che la parte soccombente è condannata a sopportare le spese giudiziarie sostenute dalla parte vittoriosa, che offra al giudice competente a pronunciarsi su tale condanna la possibilità di tener conto delle caratteristiche specifiche della causa di cui è investito e che preveda un sistema di tariffe forfettarie in materia di rimborso delle spese di assistenza legale, a condizione che tali tariffe assicurino che le spese che la parte soccombente deve sopportare siano ragionevoli, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Tuttavia, l’articolo 14 di tale direttiva osta ad una normativa nazionale che preveda tariffe forfettarie che, stabilendo importi massimi troppo bassi, non assicurino che almeno una parte significativa e congrua delle ragionevoli spese sostenute dalla parte vittoriosa sia sopportata dalla parte soccombente.

 

2)

L’articolo 14 della direttiva 2004/48 dev’essere interpretato nel senso che esso osta a norme nazionali che prevedono il rimborso delle spese di un consulente tecnico soltanto in caso di fatto illecito commesso dalla parte soccombente, nei limiti in cui tali spese sono direttamente e strettamente connesse ad un’azione giudiziaria che miri ad assicurare il rispetto della proprietà intellettuale.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.