24.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 239/3


Parere della Corte (Seduta plenaria) del 16 maggio 2017 — Commissione europea

(Parere 2/15) (1)

((Parere emesso ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE - Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore - Accordo «di nuova generazione» negoziato dopo l’entrata in vigore dei Trattati UE e FUE - Competenza a concludere l’accordo - Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE - Politica commerciale comune - Articolo 207, paragrafo 1, TFUE - Scambi di merci e di servizi - Investimenti esteri diretti - Appalti pubblici - Aspetti commerciali della proprietà intellettuale - Concorrenza - Commercio con gli Stati terzi e sviluppo sostenibile - Protezione sociale dei lavoratori - Tutela dell’ambiente - Articolo 207, paragrafo 5, TFUE - Servizi nel settore dei trasporti - Articolo 3, paragrafo 2, TFUE - Accordo internazionale che può incidere su norme comuni o modificarne la portata - Norme di diritto derivato dell’Unione in materia di libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti - Investimenti esteri diversi da quelli diretti - Articolo 216 TFUE - Accordo necessario per realizzare uno degli obiettivi dei Trattati - Libera circolazione dei capitali e dei pagamenti tra Stati membri e Stati terzi - Successione di trattati in materia di investimenti - Sostituzione degli accordi di investimento tra Stati membri e la Repubblica di Singapore - Disposizioni istituzionali dell’accordo - Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati - Risoluzione delle controversie tra le Parti))

(2017/C 239/03)

Lingua processuale: tutte le lingue ufficiali

Richiedente

Commissione europea (rappresentanti: U. Wölker, B. De Meester, R. Vidal-Puig e M. Kocjan, agenti)

Dispositivo

L’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore rientra nella competenza esclusiva dell’Unione, fatta eccezione per le seguenti disposizioni, che costituiscono l’oggetto di una competenza concorrente dell’Unione e degli Stati membri:

le disposizioni della sezione A (Protezione degli investimenti) del capo 9 (Investimenti) dell’accordo suddetto, nei limiti in cui esse si riferiscono agli investimenti tra l’Unione e la Repubblica di Singapore diversi da quelli diretti;

le disposizioni della sezione B (Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati) del citato capo 9, e

le disposizioni dei capi 1 (Obiettivi e definizioni generali), 14 (Trasparenza), 15 (Risoluzione delle controversie tra le Parti), 16 (Meccanismo di mediazione) e 17 (Disposizioni istituzionali, generali e finali) dell’accordo di cui sopra, nei limiti in cui esse si riferiscono alle disposizioni del summenzionato capo 9 e nella misura in cui queste ultime rientrano in una competenza concorrente dell’Unione e degli Stati membri.


(1)  GU C 363 del 3.11.2015.