CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 7 luglio 2016 ( 1 )

Causa C‑417/15

Wolfgang Schmidt

contro

Christiane Schmidt

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Austria)]

«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Regolamento (UE) n. 1215/2012 — Sfera di applicazione — Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) — Competenza esclusiva — Articolo 24, punto 1 — Azioni in materia di diritti reali immobiliari — Donazione di un immobile — Annullamento della donazione per incapacità di agire del donante — Domanda di cancellazione della trascrizione nei pubblici registri — Foro della connessione oggettiva — Articolo 8, punto 4»

I – Introduzione

1.

La causa in esame verte sull’interpretazione dell’articolo 24, punto 1, del cosiddetto regolamento Bruxelles I bis ( 2 ).

2.

Tale disposizione prevede un foro esclusivo per i procedimenti in materia di diritti reali immobiliari. Al riguardo sono competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l’immobile è situato.

3.

Il giudice del rinvio chiede se rientri nella sfera di applicazione di tale disposizione una controversia vertente, da un lato, sull’annullamento di una donazione per incapacità di agire del donante e, dall’altro, sulla conseguente cancellazione della trascrizione del diritto di proprietà della donataria.

II – Contesto giuridico

A – Diritto dell’Unione

4.

Il considerando 15 del regolamento Bruxelles I bis così recita:

«È opportuno che le norme sulla competenza presentino un alto grado di prevedibilità e si basino sul principio generale della competenza dell’autorità giurisdizionale del domicilio del convenuto. Tale principio dovrebbe valere in ogni ipotesi, salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. (…)».

5.

Nell’articolo 1, paragrafi 1 e 2, lettera a), del regolamento Bruxelles I bis, la sfera di applicazione del regolamento è definita come segue:

«1.   Il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale. (…)

2.   Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

a)

lo stato e la capacità delle persone fisiche (…)».

6.

Ai sensi dell’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento Bruxelles I bis, «in materia contrattuale» sono specificamente designati i giudici del luogo di esecuzione dell’obbligazione.

7.

L’articolo 8, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis prevede una competenza giurisdizionale per connessione oggettiva nel seguente caso:

«Una persona domiciliata in uno Stato membro può inoltre essere convenuta: (…)

4)

in materia contrattuale, qualora l’azione possa essere riunita con un’azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti al giudice dello Stato membro in cui l’immobile è situato».

8.

L’articolo 24, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis stabilisce quanto segue:

«Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro:

1)

in materia di diritti reali immobiliari e di contratti d’affitto di immobili, i giudici dello Stato membro in cui l’immobile è situato.

(…)».

B – Diritto austriaco

9.

Le norme di diritto austriaco pertinenti ai fini del procedimento principale sono contenute nell’Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile austriaco; in prosieguo: l’«ABGB») e nell’Allgemeines Grundbuchsgesetz (legge austriaca relativa al libro fondiario; in prosieguo: il «GBG»).

10.

Ai sensi dell’articolo 431 dell’ABGB:

«Ai fini del trasferimento del diritto di proprietà su beni immobili, l’atto d’acquisto deve essere trascritto nei registri pubblici all’uopo istituiti. Tale iscrizione è chiamata intavolazione».

11.

In merito a domande di cancellazione e annotazioni di controversie, l’articolo 61 del GBG dispone quanto segue:

«(1)

Colui che, a fronte un proprio diritto civile leso da un’intavolazione, contesti giudizialmente l’intavolazione in quanto invalida chiedendo il ripristino dello stato tavolare anteriore, può chiedere l’annotazione della controversia nel libro fondiario contestualmente al ricorso o in un momento successivo. (…)

(2)

L’annotazione della controversia comporta che l’emananda sentenza sul ricorso spiega piena efficacia anche nei confronti delle persone che abbiano acquisito diritti civili solo dopo che la domanda di annotazione della controversia sia pervenuta al giudice tavolare».

III – Procedimento principale e questione pregiudiziale

12.

L’attore nel procedimento principale era proprietario di un immobile a Vienna. Con contratto di donazione del 14 novembre 2013 trasferiva tale immobile alla figlia, convenuta nel procedimento principale. Quest’ultima è stata registrata come proprietaria nel libro fondiario a seguito del contratto di donazione. La convenuta nel procedimento principale viveva in quel momento nella Repubblica federale di Germania, dove risiede tuttora.

13.

L’attore nel procedimento principale dinanzi al giudice del rinvio chiede l’annullamento del contratto di donazione e la cancellazione della trascrizione del diritto di proprietà della convenuta, poiché al momento dell’effettuazione della donazione egli sarebbe stato privo della capacità di agire.

14.

La convenuta nel procedimento principale contesta la competenza del giudice austriaco adito. Essa sostiene che da parte dell’attore non viene fatto valere un diritto reale ai sensi dell’articolo 24, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis.

15.

Il giudice del rinvio, avendo l’attore nel procedimento principale fatto registrare un’annotazione di controversia nel libro fondiario, ha sospeso il procedimento dinanzi a esso pendente chiedendo alla Corte di pronunciarsi sulla seguente questione pregiudiziale:

Se un procedimento vertente sull’annullamento di un contratto di donazione per incapacità di agire del donante e sull’intavolazione della cancellazione del diritto di proprietà del donatario ricada nella disposizione di cui all’articolo 24, punto 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che prevede una competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari.

IV – Analisi

16.

Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se un procedimento giudiziario vertente sulla validità di una donazione di un immobile e sulla cancellazione del diritto di proprietà del donatario nel libro fondiario rientri nella sfera di applicazione dell’articolo 24, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis, ai sensi del quale per i procedimenti in materia di diritti reali immobiliari sono competenti in via esclusiva i giudici dello Stato membro in cui è situato il bene in questione.

17.

Prima di esaminare in dettaglio la suddetta disposizione, occorre verificare, in limine, se, in linea generale, il regolamento Bruxelles I bis possa trovare applicazione nel caso di specie. In caso contrario, non sussisterebbe alcun collegamento tra la questione pregiudiziale sottoposta e la controversia del procedimento principale, cosicché la domanda di pronuncia pregiudiziale sarebbe irricevibile.

A – Applicabilità del regolamento Bruxelles I bis

18.

Vero è che la domanda del giudice del rinvio non lascia trasparire dubbi sull’applicabilità del regolamento Bruxelles I bis. Tuttavia, tale applicabilità non appare ovvia nella fattispecie in esame.

19.

Da un lato, emergono perplessità in riferimento alla sfera di applicazione temporale della disposizione, in quanto dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non si evince in quale data è stato presentato l’atto introduttivo al giudice del rinvio. Tuttavia il regolamento Bruxelles I bis, ai sensi del suo articolo 66, è applicabile solo ai procedimenti avviati alla data o successivamente al 10 gennaio 2015.

20.

Questa incertezza non dovrebbe peraltro impedire alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale. Infatti, in primo luogo si può ricavare il momento della presentazione della domanda dalle dichiarazioni scritte delle parti del procedimento ( 3 ). Qualora peraltro le informazioni da esse fornite dovessero essere ritenute insufficienti alla luce dell’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte, secondo cui la domanda di pronuncia pregiudiziale del giudice del rinvio deve contenere in sé l’illustrazione dei fatti rilevanti e delle norme nazionali applicabili, si deve ricordare, in secondo luogo, che già la precedente disposizione, ovvero l’articolo 22, punto 1, del regolamento Bruxelles I ( 4 ), conteneva una norma in sostanza identica alla disposizione in oggetto, l’articolo 24, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis. Qualora, quindi, il relativo procedimento fosse stato in effetti avviato prima del 10 gennaio 2015, la Corte avrebbe dovuto ugualmente esaminare la problematica sottopostale dal giudice del rinvio basandosi sulle stesse considerazioni, seppure alla luce del regolamento Bruxelles I.

21.

Tenuto conto di tale situazione, nelle circostanze indicate sembrerebbe esageratamente formale valutare l’irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale solo per il motivo che tale domanda non riporta al suo interno la data precisa dell’avvio del procedimento.

22.

Dall’altro lato, però, sussistono dubbi anche in merito alla sfera di applicazione ratione materiae del regolamento Bruxelles I bis.

23.

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del citato regolamento precisa che esso non si applica alla «capacità delle persone fisiche». Tuttavia, nella presente fattispecie, riguardante l’annullamento di una donazione per incapacità di agire del donante, la rilevanza del regolamento appare prima facie dubbia.

24.

Inoltre, l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), non contiene, nella sua versione tedesca, la nozione di «Geschäftsfähigkeit» (capacità di agire), diversamente dalla corrispondente disposizione del regolamento in materia di successioni ( 5 ).

25.

Dalle suesposte considerazioni non è peraltro possibile dedurre, a contrario, che le questioni relative alla capacità di agire rientrino nella loro totalità nella sfera di applicazione del regolamento Bruxelles I bis. Da un lato, milita in senso sfavorevole a tale tesi la giurisprudenza sulle norme precedenti ( 6 ) del regolamento Bruxelles I e della convenzione sulla competenza giurisdizionale ( 7 ). Dall’altro, occorre far presente che la nozione di «capacità» (in tedesco «Rechts- und Handlungsfähigkeit») e la tematica ad essa sottesa devono essere interpretate in modo autonomo a livello di Unione e che in altre versioni linguistiche del regolamento si trovano denominazioni alquanto generiche come «capacité» o «legal capacity». Tali nozioni non danno adito, diversamente dalla versione tedesca, alla supposizione che la clausola di esclusione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento Bruxelles I bis non riguardi appunto questioni inerenti alla capacità di agire. Al contrario: le distinzioni operate nella dottrina tedesca nell’ambito della triade «Rechts-, Geschäfts- und Handlungsfähigkeit von natürlichen Personen» (in italiano semplicemente «capacità delle persone fisiche») non trovano alcuno spazio se si parte da una nozione monistica come quella di «capacité».

26.

Non si può quindi attribuire importanza determinante alla circostanza che nella versione tedesca della disposizione non compaia il termine «Geschäftsfähigkeit». Piuttosto si deve muovere dal presupposto che anche le questioni inerenti alla capacità di agire possano rientrare nell’ambito della clausola di esclusione di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

27.

Determinante al fine di stabilire se un procedimento giudiziario rientri nella sfera di applicazione del regolamento Bruxelles I bis sono perciò la natura dei rapporti giuridici tra le parti e l’oggetto della lite ( 8 ). In considerazione di ciò, come sottolineava già la relazione elaborata dal prof. Schlosser in merito alla convenzione sulla competenza giurisdizionale ( 9 ), si deve affermare l’inapplicabilità del regolamento Bruxelles I bis solo nei casi in uno degli ambiti esclusi dalla sua sfera di applicazione costituisca «l’oggetto immediato del processo». Per contro, non nuoce ai fini dell’applicazione del regolamento se talune materie escluse dalla sfera di applicazione hanno «natura pregiudiziale», neppure quando le relative «questioni giuridiche hanno (…) un’importante funzione nel procedimento» ( 10 ).

28.

Dunque, anche se le questioni giuridiche sollevate nel procedimento, di per sé, non rientrano per loro natura nella sfera di applicazione del regolamento, affinché quest’ultimo sia comunque applicabile è sufficiente che sia compreso nella sfera di applicazione del regolamento l’oggetto principale della lite.

29.

Pertanto, nella fattispecie in esame rileva quale sia l’oggetto effettivo del procedimento. Non necessariamente tale materia coincide con quella di cui si discute in dettaglio.

30.

Infatti, anche se in apparenza la questione della capacità di agire dell’attore rappresenta il fulcro su cui è imperniato il procedimento principale e dalla risposta a tale questione dipende la fondatezza delle istanze formulate nel ricorso, essa non costituisce l’oggetto effettivo della lite ( 11 ). Quest’ultimo non richiede una decisione vincolante, fondamentale per l’intero negozio giuridico, in merito alla questione se l’attore nel procedimento principale sia incapace di agire e pertanto da porre sotto tutela. Si tratta invece della validità di una donazione e delle conseguenze giuridiche che ne derivano. Ai fini della valutazione delle istanze del ricorso la questione della capacità di agire dell’attore è una mera questione preliminare, che non incide sulla natura e sull’oggetto effettivo del procedimento in esame.

31.

Di conseguenza, la Corte può, non formando le questioni inerenti la capacità di agire l’oggetto preponderante del procedimento principale, partire dal presupposto che l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento Bruxelles I bis non osti alla sua applicabilità nella presente fattispecie.

32.

Ciò premesso, occorre rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale, vertente sull’articolo 24 del regolamento Bruxelles I bis. Nel prosieguo, si deve pertanto esaminare se la domanda processuale rientri nella sfera di applicazione dell’articolo 24, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis e se di conseguenza alla controversia si applichi un foro esclusivo nella Repubblica d’Austria.

B – Applicabilità dell’articolo 24, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis

33.

In primo luogo, si deve rilevare che la controversia oggetto del procedimento principale verte su due aspetti da distinguere tra loro: da un lato si chiede l’annullamento del contratto di donazione, dall’altro la cancellazione della trascrizione del diritto di proprietà nel libro fondiario.

34.

Per ciascuno di questi aspetti si deve verificare nel prosieguo se riguardi «diritti reali» immobiliari ai sensi dell’articolo 24 del regolamento Bruxelles I bis.

35.

Si tratta di una nozione autonoma di diritto dell’Unione che, poiché l’articolo 24 del regolamento Bruxelles I bis prevede una deroga alla norma della competenza dei giudici del domicilio del convenuto, va interpretata in modo restrittivo ( 12 ). Quindi, al fine di valutare se un procedimento abbia per oggetto «diritti reali» ai sensi del regolamento Bruxelles I bis, non è rilevante se esso sia da considerarsi come un procedimento in materia di diritti reali in un ordinamento giuridico nazionale.

36.

Secondo la giurisprudenza della Corte ( 13 ) si può piuttosto ritenere che si tratti di «diritti reali» immobiliari ai sensi del regolamento Bruxelles I bis solo se i diritti in questione gravano nei confronti di ogni altro soggetto (erga omnes). Poiché tali diritti reali devono anche essere «oggetto» del procedimento, non è inoltre sufficiente che una domanda sia semplicemente collegata a un bene immobiliare o a un diritto su di esso. Tale domanda deve piuttosto essere fondata su un diritto reale ( 14 ) la cui sussistenza o entità devono essere oggetto del procedimento ( 15 ).

37.

A tal riguardo bisogna rilevare che la ragione essenziale della competenza esclusiva attribuita dall’articolo 24, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis ai giudici dello Stato contraente in cui si trova l’immobile è data dalla circostanza che tali giudici sono quelli meglio in grado, vista la prossimità, di avere una buona conoscenza delle situazioni di fatto e della normativa vigente ( 16 ). Se, invece, il rapporto di prossimità con il bene immobile non rileva ai fini della decisione di una controversia, tale elemento depone in senso sfavorevole al foro esclusivo.

38.

In tale contesto occorre verificare se l’oggetto della domanda di annullamento della donazione (sub 1) ovvero della domanda di cancellazione della trascrizione della convenuta quale proprietaria (sub 2) costituisca un «diritto reale» ai sensi dell’articolo 24 del regolamento Bruxelles I bis.

1. Sulla domanda di annullamento della donazione

39.

La domanda di annullamento della donazione, come correttamente sottolineato dall governo austriaco e dalla Commissione europea, non ha per oggetto un diritto reale immobiliare ai sensi del regolamento Bruxelles I bis. Essa riguarda, piuttosto, la validità di un contratto concluso inter partes, per la valutazione del quale non rilevano considerazioni inerenti al diritto reale.

40.

È pur vero che nel diritto austriaco la nullità di una donazione di un bene immobiliare non incide sulla validità del trasferimento di proprietà. L’oggetto principale della domanda non è tuttavia, per quanto riguarda l’annullamento della donazione, un diritto reale gravante nei confronti di ogni altro soggetto, di cui si possa determinare in giudizio l’estensione o la consistenza ( 17 ). Anche se nella specie sussiste un collegamento con un bene immobile, esso non è essenziale ai fini della validità della donazione e in tal senso non va considerato come l’«oggetto» della lite ai sensi del regolamento Bruxelles I bis. Il fatto che il contratto di cui viene fatta valere la nullità per incapacità di agire si riferisca a un bene mobile o immobile non incide ai fini delle considerazioni di cui tener conto per la sua validità. Pertanto, nell’analisi della presente controversia non rilevano neppure questioni specificamente collegate all’immobile, che sono le uniche che potrebbero giustificare l’applicazione del foro esclusivo.

41.

Su questa conclusione non incide neppure la circostanza che l’attore nel procedimento principale, a seguito della cosiddetta annotazione della lite nel libro fondiario, sia tutelato, qualora la sua domanda fosse accolta, da misure provvisorie a suo carico. Questa, infatti, è solo una garanzia temporanea per la sua domanda, di cui non modifica la natura.

42.

In merito alla richiesta dell’attore che sia «dichiarata la nullità del contratto di donazione» ( 18 ), la competenza giursidizionale esclusiva di cui all’articolo 24 del regolamento Bruxelles I bis non può quindi essere confermata.

2. Sulla domanda di cancellazione

43.

La situazione si prospetta diversamente per quanto riguarda la domanda di cancellazione.

44.

La domanda dell’attore nel procedimento principale è volta ad ottenere la cancellazione del diritto di proprietà conferito dalla donazione dichiarata nulla. Si tratta dell’esercizio dei poteri di cui gode l’attore in virtù di un diritto reale, ovvero la proprietà del bene in questione, per il quale la convenuta è registrata quale proprietaria nel libro fondiario.

45.

Quand’anche ai sensi del diritto austriaco non fosse avvenuto un trasferimento efficace della proprietà in capo alla convenuta, occorre comunque procedere alla cancellazione nel libro fondiario, affinché l’attore possa esercitare appieno i propri diritti di proprietà sul bene. Infatti, nei confronti di terzi estranei continua in linea di principio a risultare proprietario il soggetto registrato nel libro fondiario. Con la cancellazione richiesta l’attore nel procedimento principale fa, quindi, valere l’inefficacia del trasferimento di proprietà alla convenuta e nel contempo – con la sua posizione di proprietario – un diritto reale sul bene in questione. Tale diritto costituisce, nell’ambito della domanda di cancellazione dell’attore, l’oggetto della lite ai sensi dell’articolo 24, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis.

46.

Sulla base delle suesposte considerazioni, si deve ritenere che la domanda di cancellazione del diritto di proprietà della convenuta nel libro fondiario – diversamente dalla domanda di annullamento del contratto di donazione – rientri nella sfera di applicazione dell’articolo 24, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis.

3. La questione dell’applicabilità dell’articolo 24, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis all’intero procedimento

47.

Ad abundantiam, si pone inoltre la questione se la circostanza che ‘istanza di cancellazione ricada in ogni caso nella sfera di applicazione dell’articolo 24, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis non possa giustificare anche per la restante parte della controversia un foro esclusivo nella Repubblica d’Austria. Tale tesi appare ancora più plausibile ove si consideri che l’articolo 24, punto 1, nella versione tedesca, riporta ora ( 19 ) in generale «Verfahren» [procedimenti; termine non presente nella versione italiana] in materia di diritti reali immobiliari, voce in cui si deve confermare che rientra la domanda di cancellazione.

48.

Alla luce di un’analisi sistematica e teleologica, tale ampia interpretazione dell’articolo 24, punto 1, non appare peraltro giustificata. La disposizione de qua, in quanto norma derogatoria, deve piuttosto essere interpretata in senso restrittivo e la nozione di «procedimento» va intesa come riferita solo alla domanda che concretamente ha per oggetto un diritto reale. In caso contrario, infatti, l’attore potrebbe procurarsi un foro esclusivo esulante già solo facendo valere nei confronti del convenuto, oltre ad altri motivi, un diritto reale immobiliare, ovvero quello del luogo in cui è situato l’immobile, quand’anche le altre istanze presentate, non inerenti a diritti reali, non avessero alcun collegamento con tale foro. Un simile «forum shopping» risulterebbe in contrasto sia con il sistema di competenze instaurato dal regolamento Bruxelles I bis sia con il principio secondo cui la competenza esclusiva dei giudici del luogo in cui è situato l’immobile dev’essere interpretata in modo restrittivo e deve fondarsi sulla prossimità oggettiva dei giudici del luogo, argomento che non rileva nel caso di domande in materia di diritti diversi da quelli reali immobiliari.

49.

Di conseguenza, il foro esclusivo ai sensi dell’articolo 24, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis è valido unicamente per la domanda di cancellazione.

50.

Per completezza si deve tuttavia far presente in questa sede che, per quanto attiene alla domanda relativa alla donazione nella Repubblica d’Austria, sussiste in ogni caso una «competenza speciale» in base all’articolo 7, punto 1, lettera a), del regolamento Bruxelles I bis, in quanto, ai fini della domanda di annullamento, l’oggetto del procedimento è un «contratto» che, qualora risultasse valido, dovrebbe essere eseguito in Austria ( 20 ). Al riguardo è competente il giudice del luogo dell’esecuzione della donazione.

4. La questione dell’applicabilità dell’articolo 8, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis

51.

In prosieguo occorre esaminare se la domanda di annullamento possa inoltre essere trattata ai sensi dell’articolo 8, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis in collegamento all’istanza di cancellazione e dinanzi al giudice competente per la cancellazione ai sensi dell’articolo 24, punto 1.

52.

A norma dell’articolo 8, punto 4, di detto regolamento, «in materia contrattuale, qualora l’azione possa essere riunita con un’azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto», il foro competente è quello dello Stato in cui è situato l’immobile.

53.

Le condizioni menzionate in tale disposizione ricorrono in quanto l’oggetto del procedimento principale è, da un lato, per quanto riguarda la domanda di annullamento della donazione, un’azione «in materia contrattuale» e, dall’altro, relativamente alla domanda di cancellazione, un’azione «in materia di diritti reali immobiliari» proposta contro il medesimo convenuto.

54.

Dal tenore letterale della disposizione non emerge direttamente se debba anche esserci un collegamento oggettivo tra l’aspetto contrattuale e quello dei diritti reali, tuttavia è possibile dedurlo dalla loro posizione sistematica nell’ambito dell’articolo 8 del regolamento Bruxelles I bis, in quanto per il resto l’articolo 8 disciplina senza eccezioni la competenza giurisdizionale in base alla connessione oggettiva ( 21 ). Tale connessione è effettivamente presente nella specie, in quanto la cancellazione della convenuta dal libro fondiario ( 22 ) viene appunto richiesta in vista dell’annullamento del contratto.

55.

Ai sensi dell’articolo 8, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis le domande in questione devono inoltre «[poter] essere riunit[e]» nel caso specifico. La Corte non ha finora chiarito cosa si intenda con ciò. In dottrina alcuni sostengono che potrebbe trattarsi di un rimando al rispettivo diritto processuale nazionale applicabile: solo se le condizioni indicate all’articolo 8, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis e quelle del diritto processuale nazionale risultano cumulativamente soddisfatte ai fini della riunione dei procedimenti, verrebbe in esame per le relative domande processuali un foro comune nel luogo in cui è situato l’immobile ( 23 ). Ciò premesso, sarebbe lo stesso giudice del rinvio a dover verificare se l’articolo 8, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis e il diritto processuale nazionale consentano nella presente fattispecie di riunire i procedimenti.

56.

Tale interpretazione accolta nella dottrina travalica peraltro il tenore della disposizione, in quanto l’espressione «possa essere riunita» potrebbe anche costituire una semplice indicazione della possibilità che siano contemporaneamente pendenti dinanzi al medesimo giudice due procedimenti, per i quali per tale motivo si prende in esame la riunione.

57.

Qualora si ravvisasse in tale espressione, come proposto nella dottrina, un rinvio a ulteriori requisiti procedurali di diritto nazionale, ne deriverebbe dall’altra parte che l’articolo 8, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis non sarebbe applicato in modo unitario a livello di Unione, ma dovrebbe essere sostanzialmente applicato in modo diverso in ciascuno Stato membro, segnatamente alla luce del vigente diritto processuale nazionale. Una tale incoerenza sarebbe in contrasto con l’obiettivo di un’applicabilità delle disposizioni del regolamento il più possibile uniforme e prevedibile per la parte interessata. Inoltre, non emergendo chiaramente dal testo della disposizione un rinvio al diritto nazionale, sorgerebbe una contraddizione con il principio secondo cui un’interpretazione autonoma e uniforme del diritto dell’Unione costituisce la norma, mentre l’eventuale rimando al diritto nazionale deve emergere chiaramente dal relativo atto giuridico ( 24 ).

58.

Pertanto, vi sono buoni motivi che militano nel senso di non dover considerare l’espressione «possa essere riunita» di cui all’articolo 8, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis come un rimando al diritto processuale nazionale ritenendo, quindi, che sussista un foro comune nel luogo in cui è situato l’immobile già nel caso in cui siano ivi contemporaneamente pendenti, come nella presente fattispecie, due domande che soddisfano i requisiti posti dall’articolo 8, punto 4.

V – Conclusione

59.

Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale nei seguenti termini:

La domanda di annullamento di un contratto di donazione relativo a un bene immobile, come quella oggetto del procedimento principale, non rientra nella sfera di applicazione dell’articolo 24, punto 1, del regolamento Bruxelles I bis. La domanda di cancellazione del diritto di proprietà del donatario dal libro fondiario ricade, invece, nell’ambito di tale disposizione.

In una fattispecie caso come quella oggetto del procedimento principale, le due domande possono essere riunite ai sensi dell’articolo 8, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis dinanzi al giudice competente ai sensi dell’articolo 24, punto 1.


( 1 ) Lingua originale: il tedesco.

( 2 ) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione) (GU 2012, L 351, pag. 1).

( 3 ) In base alle dichiarazioni scritte in tal senso concordanti dell’attore e della convenuta nel procedimento principale (si vedano ivi le rispettive pagg. 2), la domanda è stata depositata il 24 marzo 2015.

( 4 ) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2000, L 12, pag. 1).

( 5 ) Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107); ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento, è esclusa dal suo campo di applicazione «la capacità delle persone fisiche» (in tedesco «Rechts-, Geschäfts- und Handlungsfähigkeit».

( 6 ) V. ad esempio la sentenza Schneider (C‑386/12, EU:C:2013:633, punto 31).

( 7 ) Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1968, L 299, pag. 32).

( 8 ) V. ex multis sentenze Aannemingsbedrijf Aertssen und Aertssen Terrassements (C‑523/14, EU:C:2015:722, punto 30); flyLAL-Lithuanian Airlines (C‑302/13, EU:C:2014:2319, punto 26); Sapir e a. (C‑645/11, EU:C:2013:228, punto 32), e Sunico e a. (C‑49/12, EU:C:2013:545, punto 33).

( 9 ) GU 1979, C 59, pag. 71.

( 10 ) Così il paragrafo 51 della relazione Schlosser.

( 11 ) La situazione era diversa nel procedimento principale alla base della sentenza Schneider (C‑386/12, EU:C:2013:633), avente ad oggetto un procedimento di volontaria giurisdizione, promosso allo scopo di ottenere l’autorizzazione di un determinato negozio giuridico, da distinguere dal relativo atto riguardante un immobile.

( 12 ) V. al riguardo la sentenza Reichert e a. (C‑115/88, EU:C:1990:3, punti 89).

( 13 ) V. al riguardo ordinanza Gaillard (C‑518/99, EU:C:2001:209, punto 17).

( 14 ) Ordinanza Gaillard (C‑518/99, EU:C:2001:209, punto 16).

( 15 ) V. al riguardo sentenze Reichert e a. (C‑115/88, EU:C:1990:3, punto 11), e Weber (C‑438/12, EU:C:2014:212, punto 42).

( 16 ) Così già (in merito alla convenzione sulla competenza giurisdizionale) le sentenze Rösler (241/83, EU:C:1985:6, punto 20), e Reichert e a. (C‑115/88, EU:C:1990:3, punto 10).

( 17 ) V. al riguardo la sentenza Reichert e a. (C‑115/88, EU:C:1990:3, punto 12).

( 18 ) Così è formulata a pag. 2 la domanda di pronuncia pregiudiziale.

( 19 ) Nella versione tedesca della precedente disposizione nel regolamento Bruxelles I era ancora presente il termine «Klagen» [azioni; non presente nella versione italiana]. Su questo punto tuttavia le diverse versioni linguistiche non sono (né erano) coerenti tra loro, per cui l’argomento fondato sul tenore letterale non può avere un peso decisivo. In merito a un’analoga problematica v. le conclusioni da me presentate nella causa Kostanjevec (C‑185/15, EU:C:2016:397, paragrafo 33).

( 20 ) V. al riguardo già la sentenza Effer (38/81, EU:C:1982:79, punti da 4 a 8).

( 21 ) Per domande collegate tra loro, in relazione alle quali in caso contrario sussisterebbe il rischio di decisioni incompatibili (punto 1), azioni in via di regresso (punto 2) e domanda riconvenzionale (punto 3).

( 22 ) V., in merito alla rettifica del libro fondiario e alla connessione oggettiva, W. Winter, «Ineinandergreifen von EuGVVO und nationalem Zivilverfahrensrecht am Beispiel des Gerichtsstands des Sachzusammenhangs, Art. 6 EuGVVO», Berlino 2007, pagg. 139 e 144 e segg.

( 23 ) V. tra l’altro Dörner in: Saenger, Zivilprozessordnung, 6a ed. 2015, articolo 8, punto 15; sul regolamento Bruxelles I v. Winter (nota 22), pag. 149, Muir Watt in: Magnus/Mankowski, Brussels I Regulation, 2a ed. 2012, articolo 6 punto 52, e Nagel/Gottwald, Internationales Zivilprozessrecht, 7a edizione 2013, § 3, punto 128.

( 24 ) V. per esempio sentenze EMU Tabac e a. (C‑296/95, EU:C:1998:152, punto 30); Nokia (C‑316/05, EU:C:2006:789, punto 21), e Spasic (C‑129/14 PPU, EU:C:2014:586, punto 79).