CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 7 aprile 2016 ( 1 )

Causa C‑70/15

Emmanuel Lebek

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia)]

«Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 34, punto 2 — Nozione della possibilità di impugnare una decisione — Regolamento (CE) n. 1393/2007 — Articolo 19 — Rimozione della preclusione»

I – Introduzione

1.

Quest’anno, per la seconda volta, la Corte di giustizia ha avuto l’opportunità di esaminare, ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001 ( 2 ), le possibili obiezioni del convenuto nei confronti di un’istanza intesa a ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione giudiziaria. Mentre l’eccezione relativa all’ordine pubblico, a norma dell’articolo 34, punto 1, del succitato regolamento si colloca al centro della causa Meroni ( 3 ), il caso di specie verte sull’articolo 34, punto 2, ancora più significativo per la prassi giuridica. Questa disposizione stabilisce le condizioni alle quali è possibile che le carenze in sede di notificazione della domanda giudiziale ostino al successivo riconoscimento e alla dichiarazione di esecutività di una sentenza in un altro Stato membro.

2.

Il concetto di base dell’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 risale alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la «convezione di Bruxelles») ( 4 ); tuttavia, il contenuto normativo di tale disposizione è notevolmente mutato da allora. Secondo tale convenzione, infatti, i vizi di notificazione nell’ambito della domanda giudiziale deponevano ancora, sotto il profilo sistematico, contro un riconoscimento della successiva decisione giudiziaria. Per contro, il regolamento (CE) n. 44/2001 milita chiaramente più a favore del ricorrente. Esso infatti consente di superare l’impedimento al riconoscimento, anche quando il convenuto, ad esempio, in mancanza di una citazione tempestiva, sia stato privato della facoltà di difendersi efficacemente nello Stato di condanna prima dell’adozione della decisione, qualora detto convenuto, pur avendo potuto impugnare nello Stato di condanna la decisione in questione dopo la sua adozione, non lo abbia fatto.

3.

In proposito la presente causa conferisce alla casistica del riconoscimento, nell’ambito di sentenze rese in contumacia, un’ulteriore sfaccettatura, posto che nel caso di specie, su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi, l’impugnazione nello Stato di condanna non era già più possibile a causa della scadenza dei termini ma, al riguardo, si doveva tener conto di un procedimento di rimozione della preclusione.

4.

Le questioni centrali della causa in esame vertono sul fatto se l’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 esiga che il convenuto, per evitare una successiva dichiarazione di esecutività in un altro Stato membro, debba prima ottenere la possibilità di proporre un’impugnazione nazionale nello Stato di condanna con un procedimento di rimozione della preclusione, nonché sui termini eventualmente applicabili a tal fine.

II – Contesto normativo

5.

Il contesto normativo di diritto dell’Unione della presente controversia è dato dal regolamento n. 44/2001 e dal regolamento (CE) n. 1393/2007 ( 5 ).

A – Regolamento n. 44/2001

6.

Ai sensi dell’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, le decisioni non sono riconosciute «se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione».

7.

In base all’articolo 45, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 44/2001, «il giudice davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi de[ll’]articol[o] 43 […] rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dagli articoli 34 e 35».

B – Regolamento n. 1393/2007

8.

L’articolo 1 del regolamento n. 1393/2007 (in prosieguo: il «regolamento sulla notificazione») disciplina come segue il suo ambito di applicazione:

«Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario. (…)

2.

Il presente regolamento non si applica quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l’atto.

(…)».

9.

L’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento sulla notificazione così dispone:

«Quando un atto di citazione o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione secondo le disposizioni del presente regolamento, e una decisione sia stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimuovere la preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione, se sussistono le seguenti condizioni:

a)

il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non ha avuto conoscenza dell’atto in tempo utile per difendersi o della decisione per impugnarla; e

b)

i motivi di impugnazione del convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento.

La richiesta di rimuovere la preclusione deve essere presentata entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

Ciascuno Stato membro ha la facoltà di comunicare [nei confronti della Commissione europea, a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione] che tale domanda è inammissibile se è presentata dopo la scadenza di un termine che indicherà nella propria comunicazione, purché tale termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione».

III – Procedimento principale e questioni pregiudiziali

10.

L’8 aprile 2010 il Tribunal de Grande Instance de Paris (Tribunale di Parigi, Francia) poneva a carico del sig. D., residente nella Repubblica di Polonia dal 1996, il pagamento di alimenti mensili a favore del ricorrente, il sig. L. Il sig. D., convenuto, era rimasto contumace nel procedimento dinanzi al giudice francese. Difatti, la domanda giudiziale non gli era stata notificata, poiché il ricorrente aveva fornito, come recapito di notificazione del convenuto, un indirizzo di Parigi errato presso il quale il sig. D. non poteva ricevere alcuna notificazione.

11.

Il sig. D. era venuto a conoscenza dell’esistenza della sentenza solo nel luglio 2011, al momento della sua dichiarazione di esecutività nella Repubblica di Polonia e quando il Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze (Tribunale distrettuale di Jelenia Góra, Polonia) gli aveva notificato una copia dell’istanza intesa a ottenere la dichiarazione di esecutività unitamente alla copia della sentenza. Tuttavia, poiché secondo gli accertamenti del giudice polacco il termine di impugnazione nazionale ( 6 ) avverso la sentenza francese era già scaduto, una prima istanza intesa a ottenere la dichiarazione di esecutività in Polonia rimaneva infruttuosa anche dopo l’impugnazione del richiedente, ove il giudice polacco competente ha fondato il rigetto dell’istanza sull’articolo 34, punto 2, in combinato disposto con l’articolo 45 del regolamento n. 44/2001.

12.

Nel maggio 2012 il sig. D. riceveva poi nuovamente notificazione della sentenza controversa nel rispetto delle disposizioni del regolamento sulla notificazione e veniva avvertito della possibilità di richiedere la rimozione della preclusione, derivante dallo scadere del termine di impugnazione, entro due mesi dalla data di notifica della sentenza. Queste istruzioni in merito ai mezzi di ricorso esistenti ai fini della rimessione in termini corrispondono, sotto il profilo contenutistico, all’articolo 540 del Code de procédure civile (Codice di procedura civile francese). Il sig. D. tuttavia non avviava alcun procedimento di rimozione della preclusione in Francia, né impugnava la sentenza controversa.

13.

In questo contesto veniva nuovamente richiesta la dichiarazione di esecutività della sentenza nella Repubblica di Polonia. Il richiedente, il sig. L., faceva valere in proposito che, in seguito alla rinnovata notificazione contenente le istruzioni relative al diritto di rimozione della preclusione, al convenuto era stata concessa la possibilità di impugnare la sentenza, possibilità della quale esso però non si era avvalso. Il Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (Corte d’appello di Breslavia) non ha tuttavia aderito a quest’argomentazione e, con ordinanza del 27 maggio 2013, ha respinto nuovamente l’istanza intesa a ottenere la dichiarazione di esecutività della sentenza. Esso ha addotto come motivo il fatto che il mero diritto di chiedere la rimozione della preclusione non equivale alla possibilità di impugnare la sentenza ai sensi dell’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001. La possibilità di impugnare la sentenza a norma di questa disposizione sussisterebbe invece solo qualora a un convenuto, entro il termine ordinario d’impugnazione, venga notificata la sentenza con la motivazione e con le istruzioni relative ai mezzi di impugnazione spettanti.

14.

Il richiedente impugna ora tale decisione proponendo ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio. Quest’ultimo si chiede, in particolare, se nel caso di specie, anzitutto, si possa parlare della possibilità di una rimozione della preclusione, dal momento che la Repubblica francese ha reso una dichiarazione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione, secondo cui una rimozione della preclusione derivante dallo scadere di un termine di impugnazione è inammissibile dopo un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione, avvenuta nell’aprile 2010.

15.

Alla luce di quanto precede, il giudice a quo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)

Se l’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento [n. 44/2001] debba essere interpretato nel senso che la possibilità, ivi prevista, di proporre impugnazione ricomprende sia la situazione in cui l’impugnazione possa essere proposta entro il termine stabilito dal diritto nazionale, sia la situazione in cui il termine in parola sia già scaduto, ma è possibile presentare una richiesta volta a rimuovere la preclusione derivante dalla sua scadenza e successivamente, dopo l’accoglimento della stessa, proporre l’apposita impugnazione.

2)

Se l’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento [n. 1393/2007] debba essere interpretato nel senso che esclude l’applicazione delle disposizioni di diritto nazionale relative alla possibilità di rimuovere la preclusione derivante dallo scadere di un termine di impugnazione, oppure nel senso che il convenuto può scegliere di avvalersi o della richiesta prevista in tale disposizione, o dell’apposito istituto previsto dal diritto nazionale.

IV – Analisi delle questioni pregiudiziali

A – Sulla prima questione pregiudiziale

16.

Con la prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, essenzialmente, se l’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che, allo scadere del termine di impugnazione nazionale nello Stato di condanna, esso non osta a una dichiarazione di esecutività qualora il convenuto, attraverso un procedimento di rimozione della preclusione, possa nuovamente ottenere la possibilità di proporre impugnazione.

17.

Nelle proprie osservazioni scritte, gli Stati membri intervenuti nel presente procedimento e la Commissione europea, nella parte in cui si esprimono sulla prima questione pregiudiziale, propendono per un’interpretazione estensiva dell’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001.

18.

Di conseguenza, qualora nello Stato di condanna venga in considerazione una rimozione della preclusione derivante dallo scadere di un’impugnazione, il convenuto, in linea di principio, avrebbe l’obbligo di assicurarsi in tal modo la facoltà di impugnare la sentenza, e dopo, una volta avvenuta la rimessione in termini, di proporre l’impugnazione nello Stato di condanna. In caso contrario, il convenuto dovrebbe aspettarsi di non poter invocare, nel corso di un procedimento inteso alla dichiarazione di esecutività in un altro Stato membro, l’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001. Anche alcuni esponenti della dottrina e della giurisprudenza degli Stati membri ( 7 ) sembrano condividere questo approccio ampio e favorevole al riconoscimento.

19.

Siffatta lettura, però, non discende necessariamente dal tenore letterale della disposizione che, difatti, parla di impugnazione del «[la] decisione». Il procedimento di rimozione della preclusione non costituisce, stricto sensu, una simile impugnazione. Piuttosto, nelle fattispecie in cui occorre prendere in considerazione un procedimento di rimozione della preclusione, per il convenuto non è più senz’altro possibile proporre un’impugnazione avverso la decisione in quanto tale.

20.

Nemmeno argomentazioni sistematiche militano necessariamente a favore del fatto che sul convenuto, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, dovrebbe gravare l’onere di avviare un procedimento di rimozione della preclusione, mentre, in caso contrario, la possibilità di invocare l’impedimento al riconoscimento ai sensi dell’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 dovrebbe essergli negata.

21.

In particolare, a tal fine, non è possibile far valere l’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento sulla notificazione che disciplina la rimozione della preclusione in caso di mancata comparizione del convenuto nell’ambito di notificazioni transnazionali. Da questa disposizione non discende infatti nulla di convincente ai fini della rilevanza di un procedimento di rimozione della preclusione nel quadro dell’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 che, diversamente ad esempio dall’articolo 26 del suddetto regolamento, non presenta alcun collegamento con il regolamento sulla notificazione.

22.

Da un lato, già i rispettivi ambiti di applicazione del regolamento sulla notificazione e del qui in esame articolo 34, punto 2, oggetto d’esame, del regolamento n. 44/2001 non presentano una perfetta coincidenza, dal momento che l’articolo 34 concerne anche impedimenti al riconoscimento nel caso di sentenze in cui le notificazioni non sono avvenute conformemente al regolamento sulla notificazione. Dall’altro, seguendo un’interpretazione pratica, l’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento sulla notificazione non è applicabile al caso di specie. Infatti, la menzionata disposizione riguarda espressamente casi in cui «un atto di citazione (…) sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o la comunicazione secondo le disposizioni del presente regolamento e ( 8 ) [in cui poi] sia stata emessa una decisione nei confronti di un convenuto». Nella fattispecie non si può partire da questo presupposto, giacché l’atto di citazione era stato trasmesso a un indirizzo parigino e quindi non sussisteva alcun motivo per una notificazione transnazionale all’atto di apertura del procedimento in Francia. Pertanto, già manca la prima delle due condizioni cumulative su cui si fonda la disciplina della rimozione della preclusione di cui all’articolo 19, paragrafo 4.

23.

Anche se l’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento sulla notificazione fosse applicabile, da questa disposizione non potrebbe dedursi alcun obbligo, circa l’avvio di un procedimento di rimozione della preclusione. L’articolo 19, paragrafo 4 costituisce infatti una norma che serve alla tutela del destinatario della notificazione riconoscendo a quest’ultimo, a determinate condizioni, la possibilità di avviare un procedimento di rimozione della preclusione senza tuttavia obbligarlo in tal senso. Così facendo essa tiene conto degli eventuali interessi del destinatario della notificazione a far rivivere, di propria iniziativa, il procedimento affetto da vizi di notificazione nonché, eventualmente, il rigetto del ricorso ( 9 ). Tuttavia, dall’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento in questione non è possibile trarre la conclusione sistematica secondo cui, nel quadro dell’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, sorgerebbe in capo al convenuto l’obbligo di avviare un siffatto procedimento di rimozione della preclusione o, altrimenti, di assumersi il rischio di una dichiarazione di esecutività della sentenza.

24.

Relativamente alla questione se la «possibilità di proporre impugnazione» ai sensi dell’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 ricomprenda anche l’avvio di un procedimento di rimozione della preclusione, occorre piuttosto seguire la ratio della succitata disposizione. In proposito va ricordato che il regolamento n. 44/2001 mira a realizzare una dichiarazione celere ed efficace di esecutività delle decisioni giudiziarie, salvaguardando però i diritti di difesa del convenuto ( 10 ). A costui dovrebbe essere impedita, diversamente da quanto avveniva ai sensi della previgente disposizione della convenzione di Bruxelles, la possibilità di invocare abusivamente, nel quadro del procedimento inteso alla dichiarazione di esecutività, la mancata notificazione della domanda giudiziale, finché esso, in presenza di un termine di impugnazione ancora pendente, possa senz’altro opporsi alla decisione controversa nello Stato di condanna. Ma che poi esso, dopo la scadenza di detto termine, sia altresì tenuto ad avviare un procedimento di rimozione della preclusione, non si evince in modo univoco né dal tenore letterale della disposizione, né dai considerando del regolamento.

25.

Considerazioni connesse al principio dell’equo processo ( 11 ) militano invece contro un eccessivo ampliamento del tenore letterale dell’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 e la riconduzione del procedimento di rimozione della preclusione alla nozione di «impugnazione» ai sensi della disposizione in parola. Infatti, qualora il convenuto, dopo la scadenza del termine di impugnazione, fosse tenuto ad avviare un procedimento di rimozione della preclusione nello Stato di condanna e fosse esposto, in caso contrario, al rischio di una dichiarazione di esecutività in un altro Stato membro, ciò contrasterebbe con il principio di parità delle armi tra ricorrente e convenuto, che costituisce un elemento sostanziale dell’equo processo ( 12 ) ai sensi della giurisprudenza della Corte.

26.

Ciò diviene evidente se si considera che il convenuto, qualora abbia proposto impugnazione prima della scadenza del termine d’impugnazione ai sensi dell’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, riuscendo quindi a essere sentito nello Stato di condanna, viene sostanzialmente a trovarsi nella medesima situazione in cui sarebbe incorso se avesse ricevuto notifica tempestiva della domanda giudiziale e potuto comparire in primo grado: esso è tenuto allora a sostenere, eventualmente, nello Stato di condanna le spese processuali e legali solamente per l’avvio di un singolo procedimento e la materia del contendere si limita all’oggetto della controversia di cui alla sentenza da eseguire.

27.

Diversa è la situazione in cui il convenuto venga a conoscenza dell’emissione di una sentenza contro di lui, a sua insaputa, solo dopo la scadenza del termine di impugnazione. Non potendo più direttamente proporre impugnazione esso deve, al fine di opporsi alla sentenza nello Stato di condanna, in primo luogo esaminare le possibilità di una rimozione della preclusione e avviare quindi un procedimento corrispondente. Solo dopo, in caso di esito positivo della rimozione della preclusione, esso potrebbe impugnare la sentenza in un secondo momento. Contrariamente alla situazione descritta al paragrafo 26, graverebbero quindi in capo al convenuto due procedimenti (con relative spese) il cui oggetto, inoltre, travalicherebbe ampiamente la materia del contendere della sentenza giacché, per di più, occorrerebbe valutare la problematica della rimozione della preclusione. Se a ciò si aggiunge che, oltre alle complicazioni legate ai costi e al procedimento, potrebbero insorgere anche problemi di ordine pratico, come ad esempio la ricerca di avvocati idonei e le spese di traduzione, diviene chiaro che il convenuto, qualora dovesse sostenere l’onere connesso all’avvio di un procedimento di rimozione della preclusione per difendersi dalla dichiarazione di esecutività, si troverebbe in una posizione evidentemente svantaggiata rispetto al ricorrente. Questo vale, in particolare, per convenuti giuridicamente inesperti e meno abbienti. Specie nel caso di pretese relativamente contenute sarebbe quindi lecito attendersi che, considerato il rischio di tali complicazioni legate ai costi e al procedimento, tali convenuti possano propendere per assumersi il rischio dell’esecuzione senza opporvisi, con l’intento di risparmiare così, in ogni caso, ulteriori spese legali e processuali la cui redditività, relativamente a fatti avvenuti all’estero, è spesso difficile da valutare, soprattutto per i profani.

28.

Alla luce delle suesposte considerazioni si deve ritenere che il postulato concernente un obbligo di rimozione della preclusione, nel quadro dell’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, altererebbe sensibilmente la parità delle armi tra le parti, imponendo al convenuto di avviare un ulteriore procedimento per la salvaguardia dei suoi interessi.

29.

A ciò si aggiunge il fatto che, a livello di diritto primario, qualsiasi agevolazione delle dichiarazioni di esecutività, nei casi in cui al convenuto non sia stata accordata alcuna possibilità di essere sentito prima della pronuncia della sentenza, si pone in rotta di collisione rispetto al principio dell’equo processo. In proposito occorre osservare in linea generale che, attualmente, la disposizione di cui all’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 forma oggetto di esame della Corte europea dei diritti dell’uomo, la cui Grande Sezione, nella causa Avotiņš/Lettonia, si prevede statuirà a breve sulla sua compatibilità con l’articolo 6 della CEDU. Anche tale causa verteva sul rischio di una dichiarazione di esecutività di una decisione, prima della cui adozione il convenuto non era stato sentito e avverso la quale quest’ultimo non aveva proposto alcuna impugnazione. Vero è che, nella stessa causa, con decisione adottata in Sezione nel 2014 con una maggioranza ristretta, si era alla fine ritenuto che la disciplina di cui all’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 e la dichiarazione di esecutività fossero ancora compatibili con l’articolo 6 della CEDU ( 13 ). Tuttavia vi si sottolineava che il convenuto, che aveva presentato reclamo, quanto meno non era un soggetto privo di esperienza a livello professionale. Il ragionamento seguito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nel contesto di tale causa, rigorosamente ancorato alla situazione di fatto, per negare la configurabilità di una violazione dell’articolo 6 della CEDU, induce a presumere che, nel caso di un convenuto privo di esperienza professionale, la sua decisione avrebbe avuto probabilmente un esito diverso.

30.

Anche se la fattispecie sottoposta alla Corte europea dei diritti dell’uomo non coincide punto per punto con il caso in esame, la sua decisione nella causa Avotiņš/Lettonia deve essere valutata quantomeno come un monito per proseguire con moderazione nell’interpretazione degli impedimenti al riconoscimento di cui all’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 e non perdere di vista i legittimi interessi del convenuto, accanto al principio di garanzia della libera circolazione delle decisioni giudiziarie. Questo significa che, al di là del contenuto normativo obbligatorio della disposizione, non dovrebbe negarsi al convenuto la possibilità di invocare impedimenti al riconoscimento.

31.

Di conseguenza, non sussiste alcun motivo di imporre al convenuto che non sia stato citato tempestivamente, dopo la scadenza dei termini di impugnazione, di assicurarsi anzitutto, per mezzo di un procedimento di rimozione della preclusione, la possibilità di proporre impugnazione, negandogli in caso contrario la possibilità di invocare l’impedimento al riconoscimento. Piuttosto, qualora i termini di impugnazione siano già scaduti nel momento in cui egli sia venuto a conoscenza della decisione che lo riguarda, ai sensi della summenzionata disposizione occorre presumere che il convenuto non abbia avuto alcuna possibilità di impugnare tale decisione.

32.

Pertanto, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che la possibilità, ivi prevista, di proporre impugnazione ricomprende solamente la situazione in cui l’impugnazione possa essere proposta entro il termine stabilito dal diritto nazionale e non quella in cui il termine in parola sia già scaduto, ma sia possibile presentare una richiesta volta a rimuovere la preclusione derivante dalla sua scadenza e poi, dopo l’accoglimento di tale richiesta, proporre l’impugnazione vera e propria.

B – Sulla seconda questione pregiudiziale

33.

Con la seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, essenzialmente, se l’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento sulla notificazione debba essere interpretato nel senso che esclude l’applicazione delle disposizioni di diritto nazionale relative alla possibilità di rimuovere la preclusione derivante dallo scadere di un termine di impugnazione, oppure nel senso che il convenuto può scegliere di avvalersi o della richiesta prevista in tale disposizione, o dell’apposito istituto previsto dal diritto nazionale.

34.

In via preliminare occorre ricordare che la disposizione controversa del regolamento sulla notificazione, come esposto al precedente paragrafo 22, sembra non potersi applicare al caso di specie, data l’assenza di una notificazione transnazionale della domanda giudiziale. Pertanto, una risposta alla questione pregiudiziale viene suggerita solo per il caso in cui la Corte dovesse muovere dal presupposto dell’applicabilità dell’articolo 19, paragrafo 4, del summenzionato regolamento al caso in esame.

35.

In un’ipotesi siffatta è giocoforza constatare che l’articolo 19 del regolamento sulla notificazione si applica qualora il convenuto, nell’ambito di una notificazione all’estero «secondo le disposizioni del presente regolamento», non sia comparso. In una prima fase l’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento sulla notificazione esige, in linea di principio, che il giudice non decida fintantoché non si abbia la prova che l’atto di citazione è effettivamente giunto al convenuto. L’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento in parola prevede alcune deroghe a tale principio che consentono una prosecuzione del procedimento. L’articolo 19, paragrafo 4, infine, contiene una disposizione sulla rimozione della preclusione «entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione», e in particolare a favore di un convenuto che, in assenza di colpa a lui imputabile, non ha avuto conoscenza dell’atto di citazione e non ha quindi potuto difendersi ma è stato tuttavia condannato. L’articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento sulla notificazione accorda agli Stati membri la facoltà di prevedere un termine di decadenza per la richiesta di rimuovere la preclusione purché, tuttavia, tale termine non sia inferiore a «un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione».

36.

La Repubblica francese ha formulato una dichiarazione in tal senso a favore del termine annuale, disciplinando così in via definitiva il termine per la richiesta di rimozione della preclusione nei casi previsti dall’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento sulla notificazione. Questa disposizione non consente alcuna coesistenza con eventuali disposizioni divergenti del diritto nazionale, quali ad esempio l’articolo 540 del Code de procédure civile (Codice di procedura civile) che, relativamente al termine di rimozione della preclusione, si fonda sulla data di notifica della sentenza e non, come previsto nel regolamento di cui trattasi, alla «pronuncia della decisione». Occorre sì condividere la constatazione della Commissione secondo cui, in un singolo caso, la disposizione relativa alla rimozione della preclusione, ai sensi del regolamento sulla notificazione, può rivelarsi più svantaggiosa per il convenuto rispetto a quella prevista dal diritto nazionale. Trattasi, tuttavia, di una conseguenza inevitabile della dichiarazione nel senso del termine annuale, formulata dalla Repubblica francese, da accettare quindi come voluta da questo Stato membro.

37.

Qualora l’articolo 19, paragrafo 4, fosse ritenuto pertinente, occorrerebbe quindi rispondere alla seconda questione pregiudiziale dichiarando che detto articolo del regolamento sulla notificazione deve essere interpretato nel senso che esclude l’applicazione delle disposizioni di diritto nazionale relative alla rimozione della preclusione derivante dallo scadere di un termine di impugnazione.

V – Conclusione

38.

Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali come segue:

L’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che la possibilità, ivi prevista, di proporre impugnazione ricomprende solamente la situazione in cui l’impugnazione possa essere proposta entro il termine stabilito dal diritto nazionale e non quella in cui il termine in parola sia già scaduto, ma sia possibile presentare una richiesta volta a rimuovere la preclusione derivante dalla sua scadenza e poi, dopo l’accoglimento di tale richiesta, proporre l’impugnazione vera e propria.

L’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento n. 1393/2007 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di applicazione del suddetto regolamento, esclude l’applicazione delle disposizioni di diritto nazionale relative alla rimozione della preclusione derivante dallo scadere di un termine di impugnazione.


( 1 ) Lingua originale: il tedesco.

( 2 ) Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [GU 2001, L 12, pag. 1, nella versione qui applicabile, modificato da ultimo con il regolamento (CE) n. 1103/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 (GU L 304, pag. 80)].

( 3 ) V., sul punto, le mie conclusioni nella causa Meroni (C‑559/14, EU:C:2016:120).

( 4 ) Articolo 27, punto 2, della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32).

( 5 ) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324, pag. 79).

( 6 ) Purtroppo dalla domanda di pronuncia pregiudiziale non si evincono dettagli sulle impugnazioni ricevibili e sul motivo della loro decadenza malgrado la mancata notificazione precedente della sentenza (v. pag. 7, IV.1, della domanda).

( 7 ) V., ad esempio, l’ordinanza del Bundesgerichtshof (Corte di cassazione tedesca) del 21 gennaio 2010, Az. IX ZB 193/07, EuZW 2010, 478, punto 14 e la giurisprudenza ivi citata.

( 8 ) Il corsivo è mio.

( 9 ) Un simile interesse può sussistere, ad esempio, quando in un paese terzo o addirittura nello Stato di condanna si debbano temere conseguenze negative, quali provvedimenti di esecuzione forzata a carico del convenuto, a causa di un procedimento condotto in modo erroneo ai sensi del regolamento sulla notificazione dell’Unione oppure quando il convenuto ha interesse a ottenere una celere decisione definitiva della controversia, ad esempio perché ritiene di avere buone possibilità di pervenire a un esito per lui favorevole, mentre il rischio di un nuovo procedimento risulterebbe per lui gravoso.

( 10 ) V., in proposito, sentenza ASML (C‑283/05, EU:C:2006:787, punti 2024).

( 11 ) Sulla cui rilevanza v. sentenze Apostolides (C‑420/07, EU:C:2009:271, punto 73), e ASML (C‑283/05, EU:C:2006:787, punto 27).

( 12 ) V. sentenza Ordre des barreaux francophones et germanophone e a. (C‑305/05, EU:C:2007:383, punto 31), nonché articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

( 13 ) Sentenza della Corte Eur. D.U. Avotiņš/Lettonia (ECLI:CE:ECHR:2014:0225JUD001750207, in particolare punti 51 e segg.); v., in proposito, il paragrafo 39 delle mie conclusioni nella causa Meroni.